TRIB
Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 06/05/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1225/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: “separazione personale”: promossa da
c.f.: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Mariastella Spagnolo;
e da
c.f.: , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe Aiello;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 23.01.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 18.12.2024, sostituita con l'assegnazione di un termine perentorio per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte. pagina 1 di 3 *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.11.2023, a chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale da con cui ha contratto matrimonio Parte_2
concordatario in AN (EN) in data 8.05.1980 e dal quale sono nati i figli (nata Persona_1
a Piazza Armerina il giorno 8.06.1981), (nata a [...] il [...]) e Persona_2
(nato a [...] il [...]), oggi tutti maggiorenni. Persona_3
Ha dedotto la ricorrente che l'unione coniugale, con il passare del tempo, si è rivelata infelice e che i rapporti tra i coniugi si sono irreversibilmente deteriorati, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, individuando la causa della crisi di coppia, nel comportamento invadente, privo di rispetto da parte del marito nei confronti della moglie, nonché nella violazione del dovere di fedeltà e di coabitazione da parte dello stesso.
La ricorrente ha quindi chiesto addebitarsi la separazione al marito.
Si è costituito il resistente, che ha confermato la sussistenza dei presupposti per la separazione personale dei coniugi, da addebitare piuttosto alla ricorrente a causa del suo volontario abbandono della casa coniugale.
All'udienza del 15.05.2024 le parti, dopo avere dichiarato di non volersi riconciliare, hanno dato atto di avere raggiunto un accordo, chiedendo congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni pattuite nella convenzione depositata il 14.05.2024.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In base all'accordo raggiunto le parti hanno chiesto la separazione personale alle seguenti condizioni:
“
1. Il SI. si impegna a versare alla SI.ra , entro il giorno 5 di Parte_2 Parte_1 ogni mese, l'importo di euro 150,00, a titolo di contributo di mantenimento, da aggiornare secondo gli indici Istat, mediante accredito sul conto corrente il cui IBAN è già noto al SI. . Parte_2
2. Le parti concordano che detto contributo di mantenimento verrà versato dal SI. Parte_2 alla SI.ra fino a quando quest'ultima non riuscirà a trovare una occupazione Parte_1
lavorativa stabile, in Francia, ove dichiara di essersi stabilita.
pagina 2 di 3
3. Al fine di rendere concreta la condizione sopra pattuita, la SI.ra si obbliga a Parte_1
fornire al coniuge al termine di ogni trimestre il cedolino paga e comunque documentazione in grado di rappresentare la situazione economica finanziaria – lavorativa in cui vive.
4. Le parti dichiarano di non aver nulla pretendere l'uno dall'altro per i pregressi rapporti economici
e finanziari.”.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tenere conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che le pattuizioni raggiunte sono conformi alla vigente disciplina legislativa;
con riferimento ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, il Collegio ritiene, trattandosi di materia disponibile, che le parti abbiano fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo depositato dalle parti il 14.05.2024, come sopra riportate.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
) nata a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 Parte_2
) nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio C.F._2 in AN (EN) l'08.05.1980, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di AN al n. 26 p. 2 S. A Uff. 1 anno 1980;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN (EN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 5.05.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ENNA
Sezione Civile
Il Tribunale di Enna, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Cristina Russo Presidente dott. Rosario Vacirca Giudice dott.ssa Sara Antonelli Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. sopra indicato, avente ad oggetto: “separazione personale”: promossa da
c.f.: , nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Mariastella Spagnolo;
e da
c.f.: , nato a [...] il [...] ed ivi Parte_2 C.F._2 residente in [...], rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Giuseppe Aiello;
*
Con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale in data 23.01.2025 ha espresso parere favorevole.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 18.12.2024, sostituita con l'assegnazione di un termine perentorio per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., con le quali le parti hanno rassegnato conclusioni congiunte. pagina 1 di 3 *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24.11.2023, a chiesto a questo Tribunale la Parte_1
pronuncia della sua separazione personale da con cui ha contratto matrimonio Parte_2
concordatario in AN (EN) in data 8.05.1980 e dal quale sono nati i figli (nata Persona_1
a Piazza Armerina il giorno 8.06.1981), (nata a [...] il [...]) e Persona_2
(nato a [...] il [...]), oggi tutti maggiorenni. Persona_3
Ha dedotto la ricorrente che l'unione coniugale, con il passare del tempo, si è rivelata infelice e che i rapporti tra i coniugi si sono irreversibilmente deteriorati, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, individuando la causa della crisi di coppia, nel comportamento invadente, privo di rispetto da parte del marito nei confronti della moglie, nonché nella violazione del dovere di fedeltà e di coabitazione da parte dello stesso.
La ricorrente ha quindi chiesto addebitarsi la separazione al marito.
Si è costituito il resistente, che ha confermato la sussistenza dei presupposti per la separazione personale dei coniugi, da addebitare piuttosto alla ricorrente a causa del suo volontario abbandono della casa coniugale.
All'udienza del 15.05.2024 le parti, dopo avere dichiarato di non volersi riconciliare, hanno dato atto di avere raggiunto un accordo, chiedendo congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni pattuite nella convenzione depositata il 14.05.2024.
Tanto premesso, la domanda di separazione è fondata e deve essere accolta.
Invero, la separazione di fatto tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte ed il comportamento mantenuto da entrambe le parti in corso di causa sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una situazione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
In base all'accordo raggiunto le parti hanno chiesto la separazione personale alle seguenti condizioni:
“
1. Il SI. si impegna a versare alla SI.ra , entro il giorno 5 di Parte_2 Parte_1 ogni mese, l'importo di euro 150,00, a titolo di contributo di mantenimento, da aggiornare secondo gli indici Istat, mediante accredito sul conto corrente il cui IBAN è già noto al SI. . Parte_2
2. Le parti concordano che detto contributo di mantenimento verrà versato dal SI. Parte_2 alla SI.ra fino a quando quest'ultima non riuscirà a trovare una occupazione Parte_1
lavorativa stabile, in Francia, ove dichiara di essersi stabilita.
pagina 2 di 3
3. Al fine di rendere concreta la condizione sopra pattuita, la SI.ra si obbliga a Parte_1
fornire al coniuge al termine di ogni trimestre il cedolino paga e comunque documentazione in grado di rappresentare la situazione economica finanziaria – lavorativa in cui vive.
4. Le parti dichiarano di non aver nulla pretendere l'uno dall'altro per i pregressi rapporti economici
e finanziari.”.
Orbene, premesso che il Collegio non può non tenere conto degli accordi intervenuti tra i coniugi, si osserva che le pattuizioni raggiunte sono conformi alla vigente disciplina legislativa;
con riferimento ai rapporti patrimoniali tra i coniugi, il Collegio ritiene, trattandosi di materia disponibile, che le parti abbiano fatto autonomo e consapevole governo dei loro diritti, sicché le relative pattuizioni vanno recepite come idonee a regolare tali rapporti.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo depositato dalle parti il 14.05.2024, come sopra riportate.
In considerazione dell'accordo raggiunto, le spese processuali tra le parti vanno integralmente compensate.
***
P. Q. M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così statuisce:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi (C.F.: Parte_1
) nata a [...] il [...] e (C.F.: C.F._1 Parte_2
) nato a [...] il [...], che hanno contratto matrimonio C.F._2 in AN (EN) l'08.05.1980, atto trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del
Comune di AN al n. 26 p. 2 S. A Uff. 1 anno 1980;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni pattuite tra le parti e riportate nella superiore parte motiva, da intendersi qui trascritte;
3) prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) compensa tra le parti le spese del presente giudizio;
5) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile del Comune di AN (EN) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Enna, nella camera di consiglio del 5.05.2025
Il Giudice rel./est. Il Presidente dott.ssa Sara Antonelli dott.ssa Cristina Russo
pagina 3 di 3