CGT1
Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. VI, sentenza 23/02/2026, n. 756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 756 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 756/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente e Relatore
MARTINELLI LIVIA, Giudice
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T9BIR2500026/2024 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 502/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1 Voglia la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita, in accoglimento deimotivi del presente ricorso, dichiarare illegittimo, e perciò annullare, l'impugnato attodi irrogazione di sanzioni.Spese vinte.
Agenzia delle Entrate DPI
1) di voler disporre l'udienza da remoto;
2) nel merito, di rigettare il ricorso confermando la legittimità dell'atto di irrogazione di sanzioni impugnato per tutte le ragioni indicate;
3) di condannare la parte al pagamento delle spese di lite come da notula allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso a dall'avv. prof. Difensore_1, del foro di Roma, propone ricorso per l'annullamento dell'atto di irrogazione di sanzioni n. T9BIR2500026 2024, pari a euro 1.636.057,55 notificato dall'Agenzia delle Entrate DPI mediante PEC in data 9 ottobre 2024
La controversia riguarda la responsabilità del ricorrente Ricorrente_1 per violazioni fiscali attribuite alla società Società_1 srl, per la quale aveva apposto il visto di conformità sulla dichiarazione IVA 2017.
Il ricorrente contesta l'illegittimità del provvedimento per:
Omessa allegazione di documenti fondamentali (pvc della Guardia di Finanza di Macerata e segnalazione della Direzione Regionale Lombardia), violando il diritto di difesa.
Carenza di istruttoria e insufficiente motivazione, non essendo dimostrata la partecipazione del Ricorrente_1 a un'organizzazione fraudolenta.
Errata attribuzione di responsabilità per tutte le violazioni della Società_1, nonostante il suo ruolo limitato al visto di conformità.
Illegittima applicazione della maggiorazione della sanzione per presunto utilizzo di documentazione falsa, senza prove concrete.
Il ricorrente, in sintesi, sostiene che il controllo del visto di conformità è di natura formale e documentale e che non vi sono elementi che dimostrino la sua consapevolezza o partecipazione a operazioni fraudolente.
Chiede l'annullamento del provvedimento e la condanna dell'Agenzia alle spese.
L'Agenzia delle Entrate con le controdeduzioni evidenzia che la controversia riguarda un credito IVA di euro
806.942,00 dichiarato dalla società Società_1 Srl, ritenuto inesistente e utilizzato per compensazioni indebite.
L'Ufficio sostiene la legittimità dell'atto di irrogazione delle sanzioni, contestando le argomentazioni del ricorrente e sottolineando la mancanza di prove documentali che dimostrino il corretto operato del professionista. Viene evidenziato il coinvolgimento del contribuente in un sistema fraudolento per la creazione e l'utilizzo di crediti IVA fittizi, con precedenti analoghi già accertati in altri procedimenti.
L'Ufficio respinge le doglianze del ricorrente, tra cui l'omessa allegazione di documenti presupposti, la carenza di istruttoria e la presunta violazione di norme. Inoltre, giustifica l'applicazione delle sanzioni maggiorate per infedele dichiarazione e illegittima detrazione IVA, evidenziando la condotta fraudolenta del ricorrente. L'Ufficio chiede il rigetto del ricorso, la conferma dell'atto impugnato, la celebrazione dell'udienza da remoto e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con memoria del 7 febbraio 2026, il ricorrente osserva che l'Agenzia delle Entrate sostiene l'infondatezza del ricorso, basandosi su precedenti sentenze e documenti non allegati al procedimento, come il PVC della
Guardia di Finanza e una segnalazione della Direzione Regionale della Lombardia.
La difesa di Ricorrente_1 contesta i rilievi mossi dall'Ufficio, evidenziando la mancanza di prove concrete e l'assenza di documenti fondamentali per esercitare il diritto di difesa. Sottolinea che il ricorrente si è limitato ad apporre il visto di conformità sulla dichiarazione IVA della società Società_1 srl, senza alcun coinvolgimento diretto nelle presunte attività illecite. Inoltre, critica l'approccio dell'Agenzia delle Entrate, definito arbitrario e privo di analisi obiettiva dei fatti.
La memoria difensiva conclude che i rilievi dell'Ufficio si fondano su supposizioni e documenti non verificabili, senza prove concrete del suo coinvolgimento in attività fraudolente. Pertanto, richiede l'annullamento del provvedimento sanzionatorio per violazione dei diritti di difesa e delle regole procedurali.
All'udienza del 19 febbraio 2026, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il motivo del ricorso di Ricorrente_1 è l'annullamento dell'atto di irrogazione di sanzioni pari a euro 1.636.057,55, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano. Il provvedimento riguarda la corresponsabilità nelle violazioni fiscali commesse dalla società Società_1 srl, per la quale aveva apposto il visto di conformità sulla dichiarazione IVA 2017.
Il ricorrente contesta l'illegittimità del provvedimento per:
1.Omessa allegazione di documenti fondamentali (pvc della Guardia di Finanza di Macerata e segnalazione della Direzione Regionale Lombardia), che violano il diritto di difesa.
2.Mancanza di prove adeguate e motivazioni sufficienti per dimostrare la sua partecipazione a un'organizzazione fraudolenta.
3.Errata attribuzione di responsabilità per tutte le violazioni della Società_1, nonostante il suo ruolo fosse limitato all'apposizione del visto di conformità.
4.Illegittima applicazione della maggiorazione della sanzione per presunto utilizzo di documentazione falsa, senza prove concrete.
Il ricorrente sostiene di essere estraneo alle violazioni contestate e chiede l'annullamento del provvedimento.
I motivi sono infondati
2.L'attività di vigilanza sulla società Società_1 srl è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Macerata, che ha effettuato una verifica fiscale conclusasi il 9 gennaio 2020 con la redazione di un processo verbale di constatazione. Tale documento ha evidenziato il coinvolgimento della Società_1 in un sistema fraudolento finalizzato all'illecita compensazione di crediti IVA inesistenti, creati da un'organizzazione criminale ben strutturata. L'organizzazione era composta da "procacciatori di società", professionisti che vendevano il visto di conformità sulle dichiarazioni e utenti finali che, attraverso l'accollo del debito e l'utilizzo di modelli F24, azzeravano indebitamente le proprie pendenze fiscali.
2.1.Va innanzitutto rilevato, che, sotto il profilo obiettivo, la condotta di rilascio, da parte di un professionista abilitato, del c.d. visto “leggero” di conformità della dichiarazione IVA, in difetto dei presupposti necessari, configura una grave negligenza in relazione alla dichiarazione IVA fraudolenta certificata dal professionista ed all'indebita compensazione di crediti inesistenti risultanti da tale dichiarazione.
Va poi evidenziato che, per individuare il tipo di controlli che il professionista deve compiere al fine del rilascio della certificazione, la disposizione di immediato interesse è costituita dall'art. 2 D.M. Finanze 31 maggio
1999, n. 164, la quale prevede, al comma 1, il visto di conformità c.d. “leggero” e, al comma 2, il visto di conformità c.d. “pesante”.
La disposizione appena citata, in particolare, precisa, con riferimento al visto di conformità c.d. “leggero”, che il rilascio dello stesso “implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto“. Ne discende che risulta doverosa, da parte del professionista, la verifica in ordine ai documenti relativi ai dati esposti nella dichiarazione.
E questa verifica non può intendersi ridotta ad un semplice controllo aritmetico di corrispondenza tra il dato numerico riportato nelle fatture e quello indicato in dichiarazione, così da prescindere persino da accertamenti formali di immediata effettuazione, o, addirittura, da verifiche sulla documentazione strettamente correlata alle operazioni indicate in fattura e anch'essa nella disponibilità del dichiarante (cfr., Cass. Pen., Sez. 3, n. 19672 del 13/03/2019, Cartechini, Rv. 275998-01, in motivazione par. 9).
3.In questa prospettiva, nel caso di specie, una omissione di assoluto rilievo è costituita dalla mancata effettuazione di qualunque approfondimento previsto dall'art. 23 del DM n. 164/1999, così come disposto dalla Circ. 57/2009, relativamente al controllo documentale.
E infatti non è stata fornita prova da parte del professionista della verifica della regolare tenuta e conservazione delle scrittura contabili obbligatorie ai fini IRPEF e IVA, la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili, l'attestazione delle congruità dell'ammontare di ricavi o dei compensi dichiarati. Inoltre, sempre nella vicenda in esame, sono stati omessi accertamenti formali di immediata fattibilità, come quelli sulla operatività delle società emittenti al momento del rilascio delle singole fatture, o sulle modalità di pagamento.
Va quindi osservato che, sotto il profilo del coefficiente della colpevolezza, è necessario che il professionista rilasci il visto “leggero” di conformità omettendo consapevolmente di compiere i controlli dovuti dai quali sarebbe emersa la fraudolenza della dichiarazione fiscale, ed accettando il rischio di agevolare la presentazione di una dichiarazione fraudolenta.
3.1.Nella specie, sotto il profilo formale, vanno evidenziate:
a) l'omessa verifica della dichiarazione IVA 2018 (anno imposta 2017) ove sono indicate esclusivamente operazioni passive per un imponibile di euro 3.667.919;
b) la mancata verifica, semplicemente formale, sull'operatività delle ditte emittenti le fatture;
c) la mancata verifica in ordine all'omessa presentazione, per l'anno 2017, di dichiarazioni fiscali e del bilancio di esercizio. Ebbene, nel caso trattato, il professionista era tenuto a riscontrare la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione con le risultanze della relativa documentazione, oltreché la conformità degli stessi alle disposizioni che disciplinano gli adempimenti fiscali.
4.L'articolo 39 del D Lgs n. 241/1997, dispone che, salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie, ai soggetti tenuti al rilascio del visto di conformità si applicano le sanzioni di seguito evidenziate. In primo luogo il pagamento di sanzioni amministrative da euro 258 ed euro 2.582. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta dall'Agenzia delle entrate la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo che varia da uno a tre anni, tenuto conto della rilevanza del requisito di onorabilità e moralità di alto profilo richiesta. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione,
è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità.
4.1.Come precisato dalla circolare AE del 25 settembre 2014 n. 28/E, i riscontri non comportano valutazioni di merito, ma il solo controllo formale in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa e/o di lavoro autonomo esercitata, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nonché in ordine all'ammontare dei compensi e delle somme corrisposti in qualità di sostituto d'imposta.
Il fatto che il professionista, che appone il visto di conformità, deve limitarsi a controllare formalmente la contabilità e la documentazione e non entrare nel merito delle operazioni, non “evita” l'applicazione di sanzioni di natura penale.
Sul punto, la Suprema Corte, con la sent. del 13 marzo 2019 n. 19672 (anche Cass. penale, sez. VI,
21/06/2022, n. 30329) ha dettato il principio secondo il quale il professionista, reo del rilascio di un mendace visto di conformità vuoi leggero, vuoi pesante (cosiddetta "certificazione tributaria"), ovvero di un'infedele asseverazione dei dati ai fini degli studi di settore, risulta esposto anche a sanzioni penali in ragione dell'espressa previsione di cui all'articolo 39 del D Lgs n. 241/1997 e del meccanismo del concorso di persone nel reato di cui all'articolo 110 del c.p., non trovando applicazione il principio di specialità di cui all'articolo
15 del c.p., incorrendo peraltro questi nel reato di cui all'articolo 3 del D Lgs n. 74/2000, dal momento che l'apposizione di un visto mendace costituisce un mezzo fraudolento idoneo a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.
Ancora, è legittimo il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca ai danni del commercialista che procede all'invio telematico delle false dichiarazioni Iva e vi appone un visto di conformità, in tal modo fornendo un apprezzabile contributo agli illeciti. Tale condotta è sintomatica del contributo del commercialista al compimento alle attività illecite del cliente e rende configurabile una responsabilità a titolo di concorso nel reato. Ad affermarlo è la Cassazione (Cass. penale, sez. III, 02/07/2020, n. 26089) in relazione alla vicenda che ha coinvolto un professionista il quale aveva omesso qualsivoglia controllo, non trattenendo nemmeno copia della documentazione contabile. In tale ipotesi, per la Suprema Corte, è ragionevolmente ravvisabile una infedele asseverazione dei dati qualificabile come mezzo fraudolento idoneo a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione.
5. Va inoltre evidenziato che l'avviso di accertamento a carico della società Società_1 diventato definitivo per omessa impugnazione. Tale avviso di accertamento è stato regolarmente allegato all'atto di contestazione notificato al ricorrente Ricorrente_1. Non si ravvisa dunque alcuna lesione del diritto di difesa.
In conclusione la Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.6, rigetta il ricorso. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate DPI liquidate in complessivi euro 10.000,00.
Milano, 19 febbraio 2026
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate DPI liquidate in complessivi euro 10.000,00.
Il Presidente relatore
EN Di NO
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 6, riunita in udienza il 19/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
DI GAETANO LORENZO, Presidente e Relatore
MARTINELLI LIVIA, Giudice
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 19/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 19/2025 depositato il 03/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T9BIR2500026/2024 IVA-ALTRO 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 502/2026 depositato il
20/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente_1 Voglia la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado adita, in accoglimento deimotivi del presente ricorso, dichiarare illegittimo, e perciò annullare, l'impugnato attodi irrogazione di sanzioni.Spese vinte.
Agenzia delle Entrate DPI
1) di voler disporre l'udienza da remoto;
2) nel merito, di rigettare il ricorso confermando la legittimità dell'atto di irrogazione di sanzioni impugnato per tutte le ragioni indicate;
3) di condannare la parte al pagamento delle spese di lite come da notula allegata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso a dall'avv. prof. Difensore_1, del foro di Roma, propone ricorso per l'annullamento dell'atto di irrogazione di sanzioni n. T9BIR2500026 2024, pari a euro 1.636.057,55 notificato dall'Agenzia delle Entrate DPI mediante PEC in data 9 ottobre 2024
La controversia riguarda la responsabilità del ricorrente Ricorrente_1 per violazioni fiscali attribuite alla società Società_1 srl, per la quale aveva apposto il visto di conformità sulla dichiarazione IVA 2017.
Il ricorrente contesta l'illegittimità del provvedimento per:
Omessa allegazione di documenti fondamentali (pvc della Guardia di Finanza di Macerata e segnalazione della Direzione Regionale Lombardia), violando il diritto di difesa.
Carenza di istruttoria e insufficiente motivazione, non essendo dimostrata la partecipazione del Ricorrente_1 a un'organizzazione fraudolenta.
Errata attribuzione di responsabilità per tutte le violazioni della Società_1, nonostante il suo ruolo limitato al visto di conformità.
Illegittima applicazione della maggiorazione della sanzione per presunto utilizzo di documentazione falsa, senza prove concrete.
Il ricorrente, in sintesi, sostiene che il controllo del visto di conformità è di natura formale e documentale e che non vi sono elementi che dimostrino la sua consapevolezza o partecipazione a operazioni fraudolente.
Chiede l'annullamento del provvedimento e la condanna dell'Agenzia alle spese.
L'Agenzia delle Entrate con le controdeduzioni evidenzia che la controversia riguarda un credito IVA di euro
806.942,00 dichiarato dalla società Società_1 Srl, ritenuto inesistente e utilizzato per compensazioni indebite.
L'Ufficio sostiene la legittimità dell'atto di irrogazione delle sanzioni, contestando le argomentazioni del ricorrente e sottolineando la mancanza di prove documentali che dimostrino il corretto operato del professionista. Viene evidenziato il coinvolgimento del contribuente in un sistema fraudolento per la creazione e l'utilizzo di crediti IVA fittizi, con precedenti analoghi già accertati in altri procedimenti.
L'Ufficio respinge le doglianze del ricorrente, tra cui l'omessa allegazione di documenti presupposti, la carenza di istruttoria e la presunta violazione di norme. Inoltre, giustifica l'applicazione delle sanzioni maggiorate per infedele dichiarazione e illegittima detrazione IVA, evidenziando la condotta fraudolenta del ricorrente. L'Ufficio chiede il rigetto del ricorso, la conferma dell'atto impugnato, la celebrazione dell'udienza da remoto e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Con memoria del 7 febbraio 2026, il ricorrente osserva che l'Agenzia delle Entrate sostiene l'infondatezza del ricorso, basandosi su precedenti sentenze e documenti non allegati al procedimento, come il PVC della
Guardia di Finanza e una segnalazione della Direzione Regionale della Lombardia.
La difesa di Ricorrente_1 contesta i rilievi mossi dall'Ufficio, evidenziando la mancanza di prove concrete e l'assenza di documenti fondamentali per esercitare il diritto di difesa. Sottolinea che il ricorrente si è limitato ad apporre il visto di conformità sulla dichiarazione IVA della società Società_1 srl, senza alcun coinvolgimento diretto nelle presunte attività illecite. Inoltre, critica l'approccio dell'Agenzia delle Entrate, definito arbitrario e privo di analisi obiettiva dei fatti.
La memoria difensiva conclude che i rilievi dell'Ufficio si fondano su supposizioni e documenti non verificabili, senza prove concrete del suo coinvolgimento in attività fraudolente. Pertanto, richiede l'annullamento del provvedimento sanzionatorio per violazione dei diritti di difesa e delle regole procedurali.
All'udienza del 19 febbraio 2026, il ricorso è passato in decisione sulle rassegnate e trascritte conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il motivo del ricorso di Ricorrente_1 è l'annullamento dell'atto di irrogazione di sanzioni pari a euro 1.636.057,55, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale I di Milano. Il provvedimento riguarda la corresponsabilità nelle violazioni fiscali commesse dalla società Società_1 srl, per la quale aveva apposto il visto di conformità sulla dichiarazione IVA 2017.
Il ricorrente contesta l'illegittimità del provvedimento per:
1.Omessa allegazione di documenti fondamentali (pvc della Guardia di Finanza di Macerata e segnalazione della Direzione Regionale Lombardia), che violano il diritto di difesa.
2.Mancanza di prove adeguate e motivazioni sufficienti per dimostrare la sua partecipazione a un'organizzazione fraudolenta.
3.Errata attribuzione di responsabilità per tutte le violazioni della Società_1, nonostante il suo ruolo fosse limitato all'apposizione del visto di conformità.
4.Illegittima applicazione della maggiorazione della sanzione per presunto utilizzo di documentazione falsa, senza prove concrete.
Il ricorrente sostiene di essere estraneo alle violazioni contestate e chiede l'annullamento del provvedimento.
I motivi sono infondati
2.L'attività di vigilanza sulla società Società_1 srl è stata condotta dalla Guardia di Finanza di Macerata, che ha effettuato una verifica fiscale conclusasi il 9 gennaio 2020 con la redazione di un processo verbale di constatazione. Tale documento ha evidenziato il coinvolgimento della Società_1 in un sistema fraudolento finalizzato all'illecita compensazione di crediti IVA inesistenti, creati da un'organizzazione criminale ben strutturata. L'organizzazione era composta da "procacciatori di società", professionisti che vendevano il visto di conformità sulle dichiarazioni e utenti finali che, attraverso l'accollo del debito e l'utilizzo di modelli F24, azzeravano indebitamente le proprie pendenze fiscali.
2.1.Va innanzitutto rilevato, che, sotto il profilo obiettivo, la condotta di rilascio, da parte di un professionista abilitato, del c.d. visto “leggero” di conformità della dichiarazione IVA, in difetto dei presupposti necessari, configura una grave negligenza in relazione alla dichiarazione IVA fraudolenta certificata dal professionista ed all'indebita compensazione di crediti inesistenti risultanti da tale dichiarazione.
Va poi evidenziato che, per individuare il tipo di controlli che il professionista deve compiere al fine del rilascio della certificazione, la disposizione di immediato interesse è costituita dall'art. 2 D.M. Finanze 31 maggio
1999, n. 164, la quale prevede, al comma 1, il visto di conformità c.d. “leggero” e, al comma 2, il visto di conformità c.d. “pesante”.
La disposizione appena citata, in particolare, precisa, con riferimento al visto di conformità c.d. “leggero”, che il rilascio dello stesso “implica il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d'imposta, lo scomputo delle ritenute d'acconto“. Ne discende che risulta doverosa, da parte del professionista, la verifica in ordine ai documenti relativi ai dati esposti nella dichiarazione.
E questa verifica non può intendersi ridotta ad un semplice controllo aritmetico di corrispondenza tra il dato numerico riportato nelle fatture e quello indicato in dichiarazione, così da prescindere persino da accertamenti formali di immediata effettuazione, o, addirittura, da verifiche sulla documentazione strettamente correlata alle operazioni indicate in fattura e anch'essa nella disponibilità del dichiarante (cfr., Cass. Pen., Sez. 3, n. 19672 del 13/03/2019, Cartechini, Rv. 275998-01, in motivazione par. 9).
3.In questa prospettiva, nel caso di specie, una omissione di assoluto rilievo è costituita dalla mancata effettuazione di qualunque approfondimento previsto dall'art. 23 del DM n. 164/1999, così come disposto dalla Circ. 57/2009, relativamente al controllo documentale.
E infatti non è stata fornita prova da parte del professionista della verifica della regolare tenuta e conservazione delle scrittura contabili obbligatorie ai fini IRPEF e IVA, la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili, l'attestazione delle congruità dell'ammontare di ricavi o dei compensi dichiarati. Inoltre, sempre nella vicenda in esame, sono stati omessi accertamenti formali di immediata fattibilità, come quelli sulla operatività delle società emittenti al momento del rilascio delle singole fatture, o sulle modalità di pagamento.
Va quindi osservato che, sotto il profilo del coefficiente della colpevolezza, è necessario che il professionista rilasci il visto “leggero” di conformità omettendo consapevolmente di compiere i controlli dovuti dai quali sarebbe emersa la fraudolenza della dichiarazione fiscale, ed accettando il rischio di agevolare la presentazione di una dichiarazione fraudolenta.
3.1.Nella specie, sotto il profilo formale, vanno evidenziate:
a) l'omessa verifica della dichiarazione IVA 2018 (anno imposta 2017) ove sono indicate esclusivamente operazioni passive per un imponibile di euro 3.667.919;
b) la mancata verifica, semplicemente formale, sull'operatività delle ditte emittenti le fatture;
c) la mancata verifica in ordine all'omessa presentazione, per l'anno 2017, di dichiarazioni fiscali e del bilancio di esercizio. Ebbene, nel caso trattato, il professionista era tenuto a riscontrare la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione con le risultanze della relativa documentazione, oltreché la conformità degli stessi alle disposizioni che disciplinano gli adempimenti fiscali.
4.L'articolo 39 del D Lgs n. 241/1997, dispone che, salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie, ai soggetti tenuti al rilascio del visto di conformità si applicano le sanzioni di seguito evidenziate. In primo luogo il pagamento di sanzioni amministrative da euro 258 ed euro 2.582. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta dall'Agenzia delle entrate la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità per un periodo che varia da uno a tre anni, tenuto conto della rilevanza del requisito di onorabilità e moralità di alto profilo richiesta. In caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione,
è disposta l'inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità.
4.1.Come precisato dalla circolare AE del 25 settembre 2014 n. 28/E, i riscontri non comportano valutazioni di merito, ma il solo controllo formale in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa e/o di lavoro autonomo esercitata, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, nonché in ordine all'ammontare dei compensi e delle somme corrisposti in qualità di sostituto d'imposta.
Il fatto che il professionista, che appone il visto di conformità, deve limitarsi a controllare formalmente la contabilità e la documentazione e non entrare nel merito delle operazioni, non “evita” l'applicazione di sanzioni di natura penale.
Sul punto, la Suprema Corte, con la sent. del 13 marzo 2019 n. 19672 (anche Cass. penale, sez. VI,
21/06/2022, n. 30329) ha dettato il principio secondo il quale il professionista, reo del rilascio di un mendace visto di conformità vuoi leggero, vuoi pesante (cosiddetta "certificazione tributaria"), ovvero di un'infedele asseverazione dei dati ai fini degli studi di settore, risulta esposto anche a sanzioni penali in ragione dell'espressa previsione di cui all'articolo 39 del D Lgs n. 241/1997 e del meccanismo del concorso di persone nel reato di cui all'articolo 110 del c.p., non trovando applicazione il principio di specialità di cui all'articolo
15 del c.p., incorrendo peraltro questi nel reato di cui all'articolo 3 del D Lgs n. 74/2000, dal momento che l'apposizione di un visto mendace costituisce un mezzo fraudolento idoneo a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, indicando in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi.
Ancora, è legittimo il provvedimento di sequestro finalizzato alla confisca ai danni del commercialista che procede all'invio telematico delle false dichiarazioni Iva e vi appone un visto di conformità, in tal modo fornendo un apprezzabile contributo agli illeciti. Tale condotta è sintomatica del contributo del commercialista al compimento alle attività illecite del cliente e rende configurabile una responsabilità a titolo di concorso nel reato. Ad affermarlo è la Cassazione (Cass. penale, sez. III, 02/07/2020, n. 26089) in relazione alla vicenda che ha coinvolto un professionista il quale aveva omesso qualsivoglia controllo, non trattenendo nemmeno copia della documentazione contabile. In tale ipotesi, per la Suprema Corte, è ragionevolmente ravvisabile una infedele asseverazione dei dati qualificabile come mezzo fraudolento idoneo a ostacolare l'accertamento e a indurre in errore l'amministrazione.
5. Va inoltre evidenziato che l'avviso di accertamento a carico della società Società_1 diventato definitivo per omessa impugnazione. Tale avviso di accertamento è stato regolarmente allegato all'atto di contestazione notificato al ricorrente Ricorrente_1. Non si ravvisa dunque alcuna lesione del diritto di difesa.
In conclusione la Corte di Giustizia Tributaria di I grado, sez.6, rigetta il ricorso. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate DPI liquidate in complessivi euro 10.000,00.
Milano, 19 febbraio 2026
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna Ricorrente_1 alla rifusione delle spese di lite in favore dell'Agenzia delle Entrate DPI liquidate in complessivi euro 10.000,00.
Il Presidente relatore
EN Di NO