Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 18/06/2025, n. 3042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3042 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 6465/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
GIUDICE UNICO
DEL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale
MAURO BRAMBULLO
All'esito dell'udienza 281 duodecies, I co. c.p.c. sostituita da note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice, lette le istanze e le conclusioni delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. da nata a [...]-Brasile) il 12.01.1985 e ivi residente in [...]Parte_1
Rui Barbosa, n. 240, Centro, CEP 89887-000, in proprio e – unitamente al padre CP_1
esercente la responsabilità genitoriale sui figli minori e
[...] Persona_1 [...]
Persona_2
nata a [...]-Brasile) il 13.07.2017, residente a [...](SC-
[...]
Brasile), in Rua Rui Barbosa, n. 240, Centro, CEP 89887-000, rappresentata dalla madre, ricorrente, e dal padre;
Parte_1
nato a [...]-Brasile) il 11.05.2023, residente a Persona_2
MI (SC-Brasile), in Rua Rui Barbosa, n. 240, Centro, CEP 89887-000, residente a
MI (SC-Brasile), in Rua Rui Barbosa, n. 240, Centro, CEP 89887-000, rappresentata dalla madre, ricorrente, e dal padre;
Parte_1
nato a [...]-Brasile) il 30.08.1976, e ivi residente in [...]. Controparte_2 CP_3
Ramos, n. 75-D, sala 1206-B, Edifício CPC, Centro, CEP 89801-023, in proprio e – unitamente a – quale esercente la responsabilità genitoriale sui figli CP_4 Persona_3
e Persona_4 Persona_5
nato a [...]-Brasile) il 24.09.2012, residente a [...](SC- Persona_3
Brasile), in Av. Ramos, n. 75-D, sala 1206-B, Edifício CPC, Centro, CEP 89801-023, CP_3
rappresentato dal padre, ricorrente, Controparte_2
, nato a [...]-Brasile) il 10.11.2017, residente a [...]Persona_4
(SC-Brasile), in Av. Ramos, n. 75-D, sala 1206-B, Edifício CPC, Centro, CEP 89801- CP_3
023, rappresentato dal padre, ricorrente, Controparte_2
(SC-Brasile), in Av. Nereu Ramos, n. 75-D, sala 1206-B, Edifício CPC, Centro, CEP 89801-
023, rappresentato dal padre, ricorrente, Controparte_2
nata a [...]-Brasile) il 02.02.1990, residente in [...]270, Controparte_5
n. 150, apto 102, Meia Praia, (SC-Brasile), CEP , in proprio e – unitamente CP_6 C.F._1
a – quale genitore esercente la responsabilità genitoriale, unitamente sulla figlia CP_7
minore ; Persona_6
nata a [...]-Brasile) il 05.09.2018, residente a Persona_6
MI, in Rua 270, n. 150, apto 102, Meia Praia, Itapema (SC-Brasile), CEP , C.F._1
rappresentata dalla madre, ricorrente, e dal padre;
Controparte_5
quale esercente la responsabilità genitoriale, in quanto unico Controparte_5
genitore, a seguito del decesso del padre sulla figlia Persona_7 [...]
Persona_8
nata a [...]-Brasile) il 17.09.2008, residente a a Persona_8
MI, in Rua 270, n. 150, apto 102, Meia Praia, Itapema (SC-Brasile), CEP , C.F._1
rappresentata dalla madre, ricorrente, Controparte_5
nato a [...]-Brasile) il 22.01.1973, residente in [...]Parte_2
Wassum n 456, app 2101, Centro, São MI Do Oeste (SC- Brasile), CEP 89.900-000 rappresentati e difesi dall'Avvocata Deborah Caiati e dall'Avvocato Luca Baratella, come in atti;
-ricorrenti-
CONTRO
, in persona del Ministro p.t. Controparte_8
-convenuto contumace- con l'intervento del P.M. in persona del Procuratore della Repubblica;
OGGETTO: Diritti della cittadinanza
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I ricorrenti hanno precisato così le conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento dello status civitatis Italiano iure sanguinis – dalla nascita – in capo a
[...]
(nome da coniugata), (CPF ) nata a [...]- Parte_1 C.F._2
Brasile) il 12.01.1985, (CPF ), nata a [...]_1 C.F._3 (SC-Brasile) il 13.07.2017, (CPF ), Parte_3 C.F._4
nato a [...]-Brasile) il 11.05.2023, (CPF ), Controparte_2 C.F._5
nato a [...]-Brasile) il 30.08.1976, (CPF ), Persona_3 C.F._6
nato a [...]-Brasile) il 24.09.2012, (CPF ), Persona_4 C.F._7
nato a [...]-Brasile) il 10.11.2017, (CPF Persona_5 C.F._8
[...
), nata a [...]-Brasile) il 06.08.2020, (CPF Controparte_5
), nata a [...]-Brasile) il 02.02.1990, C.F._9 Persona_8
(CPF ), nata a [...]-Brasile) il 17.09.2008,
[...] C.F._10 [...]
(CPF ), nata a [...]-Brasile) il 05.09.2018 e Persona_6 C.F._11
(CPF ), nato a [...]-Brasile) il 22.01.1973, Parte_2 C.F._12
stante la sussistenza dei presupposti previsti ex lege per tutti i motivi svolti in narrativa e per
l'effetto
•Ordinare al , in persona del Ministro pro tempore e per esso Controparte_8 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei Registri di Stato Civile, della cittadinanza Italiana dei SIi
[...]
(nome da coniugata), Parte_1 Persona_1 Parte_3
, ,
[...] Parte_1 Controparte_2 Persona_3 Persona_4
[...] Persona_5 Controparte_5 [...]
e Persona_8 Persona_6 Parte_2
, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle Autorità Consolari competenti
[...]
In ogni caso:
•Con vittoria di competenze di causa, oltre 15% rimborso spese generali, oltre C.P.A. e IVA.”;
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto nulla opponendo all'accoglimento della domanda.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I ricorrenti hanno chiesto che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da (o o o ) nato a Persona_9 Per_9 Persona_9 Persona_9
ON IN (BL) l'11/06/1861 (cfr. certificato di battesimo doc. 1 fascicolo dei ricorrenti), successivamente emigrato in Brasile dove è deceduto senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'Amministrazione intimata è rimasta contumace.
Il P.M. ha apposto il visto nulla opponendo. Ciò premesso, l'oggetto del presente giudizio investe l'accertamento dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza dei ricorrenti dall'avo comune indicato.
Preliminarmente si osserva che la giurisdizione in materia di cittadinanza, diritto permanente, imprescrittibile e giustiziabile in ogni tempo, è di natura contenziosa ed il processo di cognizione presuppone una controversia su un diritto o, comunque, la necessità di far accertare nei confronti di una controparte una situazione giuridica oggettivamente destinata all'incertezza
(art. 100 c.p.c.).
Consegue che la parte, nei casi in cui il diritto non sia controverso, anziché adire direttamente l'autorità giudiziaria, è tenuta ad esperire la procedura amministrativa e, solo in caso di diniego o del silenzio della P.A., può esercitare azione diretta nei confronti del . Controparte_8
L'interesse ad agire è tuttavia ravvisabile ogniqualvolta sussista una oggettiva situazione di incertezza, in tutte quelle situazioni in cui l'Amministrazione non abbia esaminato la domanda nei termini previsti per legge o comunque quando non sia esigibile la richiesta di percorrere la via amministrativa come quando, ad esempio, da un punto di vista strutturale e generalizzato, gli organi amministrativi deputati per carenze strutturali e generalizzate non sono in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto.
Nel caso in esame l'interesse ad agire dei ricorrenti deve ritenersi sussistente atteso che è notorio che le rappresentanze consolari italiane in Brasile non riescono ad evadere le istanze in tempi ragionevoli.
Venendo ora al merito, secondo i principi enunciati dal Supremo Collegio in tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis" e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano. La Corte ha tratto da tali premesse la conseguenza che all'attore che chieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo della nascita da cittadino italiano e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva. In quest'ottica e con riferimento alla fattispecie estintiva della perdita della cittadinanza, la Suprema Corte ha precisato che “l'art. 11, n. 2, cod. civ.
1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera
- per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass. Sez. U. Sentenza n.
25317 del 24/08/2022).
Gli enunciati principi vanno ora applicati al caso in esame.
L'avo dei ricorrenti è nato suddito dell'Impero austriaco in quanto il Comune di Taibo IN
(BL), all'epoca della sua nascita, era soggetto alla sovranità dell'Impero austriaco (cfr. certificato di battesimo doc.1 fascicolo dei ricorrenti); egli è divenuto cittadino italiano per effetto della annessione del Veneto al Regno d'Italia in seguito al Trattato di pace tra il Regno
d'Italia e l'Impero d'Austriaco conchiuso a Vienna il 3.10.1866. Considerato infatti che egli si
è sposato a ON IN (BL) con in data 12/05/1888 (cfr. l'Estratto Persona_10 per riassunto dell'atto di matrimonio doc. 3 fascicolo dei ricorrenti), è da presumere che non si sia avvalso della facoltà di conservare la cittadinanza austriaca riconosciuta dall'art. 14 del predetto trattato agli abitanti delle province cedute poiché, all'esercizio di tale facoltà si sarebbe dovuto accompagnare giocoforza, in base all'art. 14 del Trattato, il ritiro dell'interessato e della sua famiglia nei territori che restavano soggetti alla sovranità dell'Impero austriaco.
Va pertanto accertata in questi termini la causa di acquisto della cittadinanza italiana da parte dell'ascendente comune ai ricorrenti, che nel ricorso introduttivo era rimasta nell'ombra, pur contenendo il ricorso e la documentazione prodotta gli elementi in fatto essenziali per individuarla (certificato di battesimo doc. 1 e certificato di matrimonio doc. 3 fascicolo dei ricorrenti).
Sul punto, nessun fatto modificativo, impeditivo o estintivo è stato introdotto dall'Amministrazione intimata, rimasta contumace.
La linea di discendenza è stata allegata in ricorso nei seguenti passaggi generazionali:
“[…]1) In data 11.7.1961 nasceva in Italia, a ON IN (BL), il SI Persona_9
figlio di e , entrambi cittadini italiani, come da
[...] Persona_11 Persona_12 certificato di Battesimo che si produce in originale con autentica della Curia di Belluno (Doc.
1);
2) Il SI non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana come da Persona_9
certificato negativo di naturalizzazione rilasciato in data 26.11.2024 dal Ministero della
Giustizia, Segreteria Nazionale di Giustizia e Cittadinanza, Ufficio Migrazioni, che si producono in originale e copia tradotta e apostillata (doc. 2);
3) In data 12.5.1888 il SI contraeva matrimonio con la SIa Persona_9 [...]
, come da estratto per riassunto dell'atto di matrimonio in originale (doc. 3); Persona_10
4) Dall'unione coniugale tra il SI (erroneamente indicato con il nome Persona_9
di ma in relazione al quale non esistono dubbi circa la corrispondenza con Persona_9 [...] di cui al punto 1) in virtù della rettifica posta in calce all'atto di nascita che Persona_9
segue) e la SIa (erroneamente indicata con il nome di ma Persona_10 Per_10
in relazione alla quale non esistono dubbi circa la corrispondenza con Persona_10 di cui al punto 3) in virtù della rettifica posta in calce all'atto di nascita che segue) nasceva
[...]
in data 22.6.1898 nella città di AN (RS-Brasile) il SI come da Controparte_9
atto integrale di nascita che si allega in originale e copia tradotta e apostillata (doc. 4);
5) In data 15.7.1922 il SI (erroneamente indicato con il nome di Controparte_9
ma in relazione al quale non esistono dubbi circa la corrispondenza con Parte_4
di cui al punto 4) in virtù della rettifica posta in calce all'atto di matrimonio Controparte_9
che segue) nella città di AN (RS-Brasile) contraeva matrimonio con la SIa
, come da estratto integrale dell'atto di matrimonio che si allega in originale Persona_13
e copia tradotta e apostillata (doc. 5);
6) Dall'unione coniugale tra il SI (erroneamente indicato con il nome Controparte_9
di ma in relazione al quale non esistono dubbi circa la corrispondenza con Persona_14
di cui al punto 4) in virtù della rettifica posta in calce all'atto di nascita che Controparte_9
segue) e la SIa (erroneamente indicata con il nome di Persona_13 Parte_5
ma in relazione alla quale non esistono dubbi circa la corrispondenza con
[...] Per_13
di cui al punto 5) in virtù della rettifica posta in calce all'atto di nascita che segue)
[...]
nascevano:
- in data 25.3.1926 nella città di AN (RS-Brasile) come da atto Persona_15
integrale di nascita che si allega in originale e copia tradotta e apostillata (doc. 6); - in data 29.9.1929 nella città di Nova RÉ (RS-Brasile) SI Casaril, come da atto integrale di nascita che si allega in originale e copia tradotta e apostillata (doc. 7);
A) Quanto a Persona_15
7) In data 31.8.1946 il SI contraeva matrimonio con la SIa Persona_15 Per_16
come da estratto integrale dell'atto di matrimonio che si allega in originale e copia
[...]
tradotta e apostillata (doc. 8);
8) Dall'unione coniugale tra il SI e la SIa asceva Persona_15 Per_16
in data 22.1.1973 nella città di MI (SC-Brasile) odierno Parte_2
ricorrente, come da atto integrale di nascita che si allega in originale e copia tradotta e apostillata (doc. 9);
B) Quanto a CP_10
9) In data 5.2.1949 la SIa contraeva matrimonio con il SI CP_10 [...]
come da estratto integrale dell'atto di matrimonio che si allega in Persona_17
originale e copia tradotta e apostillata (doc. 10). Da quella data la SIa ha CP_10 cambiato il proprio nome in SI OS SO, come annotato nell'atto di matrimonio in esame;
10) Dall'unione coniugale tra la SIa SI OS SO (nome da coniugata) e il SI nascevano: Persona_17
- in data 15.12.1949 nella città di EL (RS-Brasile) come da atto Persona_18
integrale di nascita che si allega in originale e copia tradotta e apostillata (doc. 11);
- in data 13.8.1953 nella città di EL (RS-Brasile) come da atto Persona_19
integrale di nascita che si allega in originale e copia tradotta e apostillata (doc. 12);
- in data 15.4.1960 nella città di EL (RS-Brasile) come da Persona_20
atto integrale di nascita che si allega in originale e copia tradotta e apostillata (doc. 13);
A) Quanto a Persona_18
11) In data 10.5.1975 il SI contraeva matrimonio con la SIa Persona_18
come da estratto integrale dell'atto di matrimonio che si allega in Persona_21
originale e copia tradotta e apostillata (doc. 14);
12) Dall'unione coniugale tra il SI e la SIa Persona_18 Persona_21
nasceva in data 30.8.1976 nella città di EC (SC-Brasile) odierno Controparte_2
ricorrente, come da atto integrale di nascita che si allega in originale e copia tradotta e apostillata (doc. 15); 13) In data 15.6.2009 il SI contraeva matrimonio con la SIa Controparte_2
Ecco, come da estratto integrale dell'atto di matrimonio che si allega in originale e CP_4
copia tradotta e apostillata (doc. 16);
14) Dall'unione coniugale tra il SI e la SIa Ecco Controparte_2 CP_4
nascevano gli odierni ricorrenti:
- in data 24.9.2012 nella città di EC (SC-Brasile) come da atto Persona_3
integrale di nascita che si allega in originale e copia tradotta e apostillata (doc. 17);
- in data 10.11.2017 nella città di EC (SC-Brasile) Pedro come da atto Controparte_2
integrale di nascita che si allega in originale e copia tradotta e apostillata (doc. 18);
- in data 6.8.2020 nella città di EC (SC-Brasile) Matria come da Persona_5
atto integrale di nascita che si allega in originale e copia tradotta e apostillata (doc. 19);
B) Quanto a Persona_19
15) In data 7.10.1978 la SIa contraeva matrimonio con il SI Persona_19
come da estratto integrale dell'atto di matrimonio che si allega in Controparte_11
originale e copia tradotta e apostillata (doc. 20). Da quella data la SIa Persona_19 ha cambiato il proprio nome in come annotato nell'atto di
[...] Persona_22
matrimonio in esame;
16) Dall'unione coniugale tra la SIa (nome da coniugata) e il Persona_22
SI nasceva in data 12.1.1985 nella città di MI (SC-Brasile) Controparte_11
come da atto integrale di nascita che si allega in originale e copia tradotta Parte_1
e apostillata (doc. 21);
17) In data 27.1.2017 la SIa contraeva matrimonio con il SI Parte_1
come da estratto integrale dell'atto di matrimonio che si allega in originale Controparte_1
e copia tradotta e apostillata (doc. 22). Da quella data la SIa ha Parte_1 cambiato il proprio nome in come annotato nell'atto di Parte_1
matrimonio in esame;
18) Dall'unione coniugale tra (nome da coniugata) e Parte_1 CP_1
nascevano gli odierni ricorrenti:
[...]
- in data 13.7.2017 nella città di MI (SC-Brasile) come da atto Persona_1
integrale di nascita che si allega in originale e copia tradotta e apostillata (doc. 23); - in data 11.5.2023 nella città di EC (SC-Brasile) Parte_3
come da atto integrale di nascita che si allega in originale e copia tradotta e apostillata (doc.
24);
C) Quanto a Persona_20
19) In data 15.4.1960 il SI contraeva matrimonio con la Persona_20
SIa , come da estratto integrale dell'atto di matrimonio che si Persona_23
allega in originale e copia tradotta e apostillata (doc. 25);
20) Dall'unione coniugale tra e nasceva Persona_20 Persona_23
in data 2.2.1990 nella città di MI (SC-Brasile) odierna Controparte_5
ricorrente, come da atto integrale di nascita che si allega in originale e copia tradotta e apostillata (doc. 26);
21) Dalla relazione sentimentale tra e Controparte_5 Persona_7
nasceva in data 17.9.2008 nella città di MI (SC-Brasile) Persona_8 [...]
odierna ricorrente, come da atto integrale di nascita che si allega in originale e copia CP_2
tradotta e apostillata (doc. 27);
22) In data 3.12.2020 la SIa contraeva matrimonio con il SI Controparte_5
come da estratto integrale dell'atto di matrimonio che si allega in originale e CP_7
copia tradotta e apostillata (doc. 28);
23) Dall'unione coniugale tra e nasceva in data Controparte_5 CP_7
5.9.2018 nella città di MI (SC-Brasile) odierna Persona_6
ricorrente, come da atto integrale di nascita che si allega in originale e copia tradotta e apostillata (doc. 29)”.
La linea di discendenza, nei termini in cui è stata allegata, è stata provata a mezzo dei documenti di nascita dei discendenti debitamente tradotti ed apostillati nei quali è indicato tra gli altri anche il nominativo dei genitori (cfr. docc. 1, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29 fascicolo dei ricorrenti).
Si tratta di linea che subisce un primo passaggio per discendenza materna da CP_10
(doc. 7 fascicolo dei ricorrenti), la quale ha contratto matrimonio con Persona_17
in data 05/01/1949 e, con questi, ha avuto tre figli nato il
[...] Persona_18
15/12/1949, nata il [...] e nato Persona_19 Persona_20
il 15/04/1960 (cfr. docc. 11, 12 e 13 fascicolo dei ricorrenti). Ora, l'art. 10, terzo comma, L. n. 555/1912 che prevedeva: “la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi” è stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 87 del 1975 la Corte Costituzionale “nella parte in cui, per l'ipotesi di matrimonio di una cittadina italiana con uno straniero, per la cui legge nazionale la cittadinanza del marito si comunica alla moglie, prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”. Tale principio è stato successivamente codificato dal legislatore con la L. 19 maggio 1975 n. 151 che ha novellato il codice civile introducendo l'art. 143 ter per il quale “la moglie conserva la cittadinanza italiana, salvo sua espressa rinuncia anche se per effetto del matrimonio o del mutamento di cittadinanza da parte del marito assume una cittadinanza straniera”.
In ordine alla ulteriore questione dell'acquisto della cittadinanza italiana dalla madre, la legge n. 555 del 1912 prevedeva all'art. 1, primo comma , che “è cittadino per nascita :1) il figlio di padre cittadino;
2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro stato , ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene (…)”; anche tale disposizione, sottoposta al vaglio della Corte Costituzionale, è stata dichiarata illegittima con sentenza n. 30 del 1983, nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina, indipendentemente dalla cittadinanza del padre.
Come è noto, in base all'art. 136, primo comma Cost. la norma dichiarata illegittima “cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione” e, ai sensi dell'art. 30, terzo e quarto comma L. 11 marzo 1953 n. 87 “le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione”
L'operatività delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983 assicura allora, nel caso in esame, la continuità della trasmissione nei passaggi generazionali che trovano causa nel matrimonio sopra indicato e, conseguentemente, la trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai discendenti attraverso i successivi passaggi generazionali.
Alla stregua delle considerazioni svolte, in assenza di fatti modificativi, impeditivi o estintivi che era onere dell'Amministrazione intimata, rimasta contumace, dedurre, va dichiarato che i ricorrenti sono cittadini italiani e al contempo occorre ordinare all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
Le spese di lite vanno compensate perché lo Stato italiano non può considerarsi inadempiente in considerazione della mole di domande presentate soprattutto in un caso come quello in esame in cui i ricorrenti non hanno neppure presentato domanda avendo fatto un unico tentativo di prenotare un appuntamento ad agosto 2024 e depositando pressoché a riOSso dello stesso mese e anno il ricorso presso questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, nella causa r.g. 6465/2025, promossa da Parte_1 [...]
Persona_2 Persona_2 Controparte_2 Persona_3
,
[...] Persona_4 Persona_5 Controparte_5
, Persona_6 Persona_8 Parte_2
Contro il , con l'intervento del P.M., definitivamente pronunciando, così Controparte_8
provvede:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani per le ragioni di cui in motivazione;
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del capostipite di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di nascita e di cittadinanza conseguenti al presente provvedimento provvedendo, altresì, alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- Compensa le spese.
Provvedimento redatto con la collaborazione della funzionaria AUPP dott.ssa . Testimone_1
Venezia, 16/06/2025
Il Giudice
Dott. Mauro Brambullo