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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 30/10/2025, n. 5274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5274 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott. ssa Venera Condorelli Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2892/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: divorzio, promossa congiuntamente
da
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio SPINA, presso il cui C.F._1
studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
e da
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), rappresentato e difeso dall'Avv. Rosarina IACONA, presso il cui C.F._2
studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
- Ricorrenti -
1 Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole.
Rimessa al collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte, disposto, ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 06/10/2025, con cui i procuratori delle parti hanno chiesto l'accoglimento del ricorso congiunto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato telematicamente il 16/06/2025, i coniugi Parte_1
e , esponendo che con decreto di omologa n. 290/09, emesso in
[...] Parte_2
data 20/02/2009 nel procedimento iscritto al n. 8969/2008 R.G., il Tribunale di Catania,
aveva omologato la loro separazione consensuale e che, dalla data del 09/02/2009 - in cui erano stati autorizzati a vivere separati - non si erano riconciliati, hanno chiesto concordemente la cessazione degli effetti civili del matrimonio [rectius: lo scioglimento del matrimonio, atteso che i coniugi hanno contratto matrimonio con rito civile, per come si evince dall'estratto dell'atto di matrimonio in atti] da loro contratto a LL (CT) in data 27/05/1994, alle condizioni di cui al ricorso, precisando che dalla loro unione era nata,
in data 08/12/1995, la figlia , oggi maggiorenne ed economicamente Persona_1
indipendente.
Ciò premesso, ricorrono tutti i presupposti di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1°
dicembre 1970, n. 898, così come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente fra i coniugi risulta dimostrato dalla prodotta copia del decreto di omologa n. 290/09 reso dal Tribunale di Catania il 20.02/24.03.2009 nel procedimento recante n. 8969/08 R.G., e il protrarsi di tale separazione per il tempo prescritto deve presumersi, non essendone stata eccepita da alcuno l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti,
2 inoltre, si desume dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio che unisce gli odierni ricorrenti.
Ciò posto, in base all'accordo, le parti hanno stabilito che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi rinunciano, concordemente, a qualsivoglia forma di mantenimento
personale in quanto entrambi economicamente autosufficienti ed in particolare la sig.ra
, diversamente da quanto stabilito in sede di separazione Parte_1
consensuale, rinuncia ad ogni forma di mantenimento in suo favore;
2) Con riguardo alla figlia , nata il [...], diversamente da quanto Per_1
stabilito in sede di separazione consensuale, i coniugi dichiarano che nessuna forma di
mantenimento viene prevista in favore della stessa essendo questa maggiorenne ed
economicamente indipendente;
3) La casa coniugale sita in Catania, Via Trovato n. 26, di proprietà della sig.ra
, resta assegnata alla stessa, unitamente ai mobili ed alle suppellettili che Pt_1
l'arredano, come già disposto in sede di separazione;
4) I coniugi danno atto di avere già provveduto alla ripartizione dei beni mobili e dei
regali di nozze e dichiarano congiuntamente di non avere alcun bene in comune;
5) I coniugi si prestano sin da ora reciproco consenso all'espatrio.”.
Poiché l'accordo, come sopra riportato, non presenta profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, va pertanto statuito come da domanda.
Essendo il ricorso congiunto e non essendo, quindi, configurabile la soccombenza di alcuno, nulla deve disporsi in ordine alle spese del procedimento.
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P.Q.M.
Il Tribunale pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a LL (CT) in data
27/05/1994 tra , nata a [...] il [...], Parte_1
e , nato a [...] il [...], trascritto nel Registro degli Parte_2
Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di LL al n. 4, parte 1, anno 1994,
alle condizioni di cui al ricorso congiunto, come sopra riportate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LL (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 17.10.2025.
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Sonia Di Gesu
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