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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 04/11/2025, n. 1698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1698 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE
E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in persona dei magistrati:
dott.ssa IU ES Presidente
dott.ssa Nicole Cefis Giudice rel. est.
dott. Alessio Trogu Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 4852/2023 avente ad oggetto l'impugnativa, ex art. 281 decies cpc., del provvedimento del Questore di Cagliari, n. 137/A.12/2023, emesso il 29.05.2023 e notificato in data 08.06.2023, di rigetto della domanda tesa ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale promossa da nato in [...] il [...], CUI 0631RGF, residente in [...]
Monte Melaghetto, n. 8, elettivamente domiciliato in Cagliari, alla Palomba n. 13, presso lo studio dell'Avv. Paolo Murgia, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, ammesso al patrocinio a spese dello Stato;
RICORRENTE
nei confronti di
(C.F. ), in persona del Ministro pro tempore, e Controparte_1 P.IVA_1
(C.F. ) in persona del Questore in carica, rappresentati Controparte_2 P.IVA_2
e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, presso i cui uffici in via Dante n. 23 ( P.E.C. FAX n. 070 40476290) sono pure ex P.IVA_3 Email_1
lege domiciliati;
RESISTENTI
Premesso che:
- il ricorrente, in data 16.09.2022, inoltrava, presso la Questura di Cagliari, domanda volta al riconoscimento della protezione speciale ex art. 19, commi 1 e 1.1 del D.lgs. 286/1998;
- la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale di Cagliari, con provvedimento datato 27.03.2023 esprimeva parere negativo all'istanza per le seguenti ragioni: è stata prodotta esclusivamente documentazione relativa allo svolgimento di attività lavorativa per brevi periodi in assenza di un valido titolo di soggiorno;
non è stato provato alcun coinvolgimento in attività didattiche, formative e a favore della comunità di insediamento;
l'istante aveva una scarsa conoscenza della lingua italiana;
non risultavano relazioni stabili e significative in Italia, mentre era accertata la sussistenza di rapporti con la propria famiglia rimasta nel Paese d'origine. Sulla base del parere della Commissione
Territoriale, il Questore di Cagliari assumeva, in data 29.05.2023, provvedimento di rigetto n.
137/A.12/2023, notificato al richiedente in data 08.06.2023, in lingua italiana, dove si dava altresì avviso al cittadino straniero che avrebbe dovuto lasciare il territorio dello Stato e che, in caso di mancata ottemperanza, si sarebbe proceduto nei suoi confronti ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (espulsione amministrativa);
- la causa è stata tenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: per parte ricorrente: “- in via preliminare in rito: annullare il provvedimento emesso il provvedimento del Questore di Cagliari, nr. Identificativo 137/A.12/2023 del 29 maggio
2023, notificato al ricorrente in data 08 giugno 2023, perché contrario all'art 19 comma 1 e
1.1 del D.Lgs. 286/98. - in via principale: accertare e dichiarare il diritto del ricorrente all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale 19 comma 1 e 1.2 del
D.Lgs. 286/98 e, per l'effetto, ordinare alla competente Questura il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale. Con vittoria di spese.”; per parte resistente > “l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, voglia, previa revoca del decreto di sospensione emesso inaudita altera parte, respingere il ricorso in quanto infondato e per l'effetto confermare il provvedimento impugnato, con vittoria di spese ed onorari.”.
Rilevato che: - il ricorrente ha tempestivamente impugnato il provvedimento della Questura di Cagliari che, alla luce del parere negativo espresso dalla Commissione Territoriale di Cagliari, ha rigettato l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno di cui all'art. 19, commi 1 e 1.1, d.lgs.
286/1998;
- a fondamento del ricorso, ha dedotto la ricorrenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno in parola, in quanto dall'arrivo in Italia, avvenuto in data 27.04.2019, si è subito integrato nella società e si è sempre prodigato nella ricerca di un'occupazione al fine di trovare una stabilità in Italia. In particolare, nel 2021 e nel 2022 egli ha lavorato come bracciante, mentre, dal 01.05.2023 al 30.09.2023, come lavapiatti nel settore alberghiero. Sul piano linguistico, ha una buona conoscenza della lingua italiana e comprende la lingua sarda. Nel
2021 ha frequentato un corso presso il “CPIA 1” di Cagliari, al termine del quale otteneva il certificato attestante il livello A1 di lingua italiana. Nel 2022 ha superato l'esame di livello
A2. Dal punto di vista abitativo, come risulta dalla dichiarazione di ospitalità e certificato di residenza agli atti, è residente in [...];
- con comparsa di costituzione e risposta depositata il 05/10/2023 si è costituito il
[...]
che, domandando il rigetto delle avverse pretese, ha contestato la ricorrenza delle CP_1
condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno, in quanto il ricorrente, presente in Italia dal 2019, risulta aver svolto attività lavorativa per brevi periodi unicamente dal 2021, dapprima nel settore agricolo e da ultimo, sulla base di un rapporto della durata di cinque mesi, nel settore alberghiero, percependo redditi appena sufficienti al proprio sostentamento.
Ha conseguito solo nel 2022 il livello A2 di conoscenza della lingua italiana e non pare disporre di una soluzione abitativa stabile;
né risulta che lo stesso abbia frequentato corsi di formazione professionale o abbia svolto attività di volontariato, né ancora che abbia instaurato relazioni affettive di sorta.;
- all'udienza del 23/10/2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni sopra riportate;
OSSERVA
Il Collegio ritiene sussistano i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, del D. Lgs. n. 286/1998, così come modificato dal D.L. 130 del 2020.
Non si applica al caso di specie il D.L. 20 del 2023 essendo la domanda in sede amministrativa presentata prima dell'11/03/2023 (come previsto dall'art. 7 del medesimo decreto n. 20/2023).
Così stabilisce l'art. 19, comma 1.1, d. lgs. n. 286/1998, nella formulazione applicabile al caso in esame
“
1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio
1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.».
Sulla natura di tale forma di protezione la Cassazione, con la sentenza n. 8400 del 2023 ha affermato quanto segue: “Il legislatore ha voluto specificare, riformando l'art. 19 del TUI, l'autonoma e diretta rilevanza che assume la tutela della vita privata e familiare in attuazione dell'art. 8 CEDU e le modalità di valutazione della ricorrenza di questo parametro […] Il giudicante deve quindi valutare se l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute e a tal fine, come prevede la norma, si deve tener conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (Cass., sez. 1, n. 8400/2023).
Nel caso di specie, il ricorrente, in Italia dal 2019, ha intrapreso nel nostro Paese un positivo percorso di integrazione. Infatti, dagli atti risulta che si è sempre impegnato nella ricerca di un'occupazione, lavorando alle dipendenze di diversi datori di lavoro. In particolare, è stato prodotto quanto segue: lettera di assunzione a tempo pieno e determinato come bracciante alle dipendenze di Pt_2 in Pula (CA) dal 01.06.2021 al 30.06.2021, prorogato fino al 31.08.2021, nonché buste
[...] paga relative ai mesi di giugno, luglio e agosto, con ultima retribuzione pari a 1170,33 euro;
lettera di assunzione a tempo pieno e determinato come bracciante alle dipendenze di in Parte_2
Pula (CA) dal 25.01.2022 al 10.02.2022, prorogato fino al 31.03.2022, e comunicazione Unilav;
lettera di assunzione a tempo pieno e determinato come bracciante alle dipendenze di Pt_2 in Pula (CA) dal 04.04.2022 al 30.06.2022, nonché buste paga relative ai mesi di aprile e
[...] maggio del 2022, con ultima retribuzione pari a 990,00 euro;
lettera di assunzione a tempo pieno e determinato come bracciante alle dipendenze di in Pula (CA) dal 02.07.2022 al Parte_2 30.09.2022 e busta paga di luglio 2022 con retribuzione pari a 1170,00 euro;
lettera di assunzione come operaio a tempo pieno e determinato dal 04.10.2022 al 31.12.2022 presso la ditta “GELPIT
NUOVA SRL” in Monastir (SU) e busta paga relativa al mese di ottobre pari a 182,78 euro;
ISEE
2023 pari a 5277,60 euro;
contratto e comunicazione Unilav attestanti l'assunzione a tempo parziale e determinato presso come lavapiatti presso la ditta “SEATUR S.R.L.” in Tortolì (OG) dal 01.05.2023 al 30.09.2023, nonché Unilav attestante la trasformazione del contratto a tempo pieno dal 16.05.2023
e buste paga relative ai mesi di maggio, giugno, agosto e settembre del 2023, con ultima retribuzione pari a 1399,78 euro: buste paga dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, con retribuzione media pari a circa 800 euro, che attestano l'assunzione a tempo parziale e determinato come aiuto commesso dal 04.12.2023 al 02.04.2024 presso la ditta “HEXIAO”; proroga contrattuale e buste paga dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre del 2024, con ultima retribuzione pari a 1400,00 euro, da cui risulta lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno e determinato come operaio presso la ditta “NIKES SRL” dal 16.04.2024 al 30.09.2024; contratto di assunzione a tempo pieno e determinato come commis di cucina presso la ditta “SA CADREA DI CABRAS EMANUELA” in
EI (NU) dal 28.05.2025 al 31.08.2025, nonché buste paga relative ai mesi di luglio, agosto e settembre 2025, con ultima retribuzione pari a 1533, 00 euro.
Sul piano linguistico, risulta che il ricorrente ha frequentato diversi corsi di apprendimento della lingua italiana, al termine dei quali ha raggiunto il livello A2 (v. certificato di iscrizione e frequenza del corso di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana (AALI) – A1 presso il CPIA1 di
Cagliari nell'A.S. 2019/2020; attestato di frequenza di un corso di livello A1 nell'A.S. 2020/2021; attestato di raggiungimento del livello A2 della lingua italiana al termine del corso frequentato nell'A.S. 2021/2022).
Sul piano abitativo, risulta iscritto all'anagrafe della popolazione residente in [...](v. certificato di residenza rilasciato in data 12.09.2022) e ha prodotto un contratto di locazione, a decorrere dal
01.08.2019 al 31.07.2021, di un immobile sito in Cagliari, dove viveva con dei connazionali.
Dagli atti risulta che il ricorrente mantiene economicamente i suoi cari rimasti in patria (v. ricevute di invio di denaro).
Tutto ciò considerato, ritiene il Collegio che, alla luce del significativo periodo di tempo trascorso in
Italia, considerato il buon livello di integrazione socio-lavorativa e rilevato che mantiene economicamente i suoi cari rimasti in Senegal, un eventuale rimpatrio risulterebbe altamente lesivo del diritto al rispetto della vita privata e familiare, diritti tutelati dall'art. 8 della CEDU e dall'art. 7 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e, nella disciplina interna, dagli artt. 5, comma 6, e
19, comma 1.1., del d.lgs. n. 286 del 1998, come modificati dal D.L. 130 del 2020. Non sono poi allegate né sono altrimenti emerse ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica ostative idonee a giustificare il respingimento o l'espulsione.
Pertanto, ai sensi dell'art. 19, comma 1.2, ricorrendo i requisiti di cui al comma 1.1, il Questore dovrà rilasciare in favore del ricorrente un permesso di soggiorno per protezione speciale.
Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore competente per territorio.
***
Compensa le spese del giudizio in ragione della circostanza che la domanda di riconoscimento della protezione speciale è stata accolta anche tenuto conto di documentazione prodotta in giudizio in un momento successivo all'introduzione dello stesso.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
Definitivamente pronunciando, in composizione collegiale, disattesa o ritenuta assorbita ogni altra domanda ed eccezione, in parziale accoglimento del ricorso:
- dichiara che , nato in [...] il [...], CUI 0631RGF, ha diritto al Parte_1 rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19, comma 1.1., nella versione precedente al D.L. n. 20/2023 convertito con modificazioni dalla L. n. 50 del
2023, e comma 1.2 del D. Lgs. n. 286/1998, e dell'art. 32, comma 3, D.lgs. n. 25/2008; dispone
- la trasmissione degli atti al Questore territorialmente competente, a cura della ricorrente, per il rilascio del permesso di soggiorno.
- Spese compensate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cagliari, in data 29/10/2025 nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di protezione internazionale, immigrazione e libera circolazione dei cittadini dell'Unione
Europea
Il Giudice estensore
Nicole Cefis
La Presidente
IU ES