Art. 3. Verifica della professionalita' 1. Ai fini della stipula del contratto di lavoro e del rinnovo dello stesso, le unita' sanitarie locali e gli altri enti pubblici e privati provvedono in via preliminare a verificare i livelli di conoscenza della lingua italiana e di professionalita' corrispondente al titolo posseduto sufficienti e necessari per l'esercizio delle attivita' professionali previste dal contratto, sulla base di un giudizio formulato da un collegio composto dal coordinatore sanitario o dal direttore sanitario, da un dirigente dei servizi infermieristici e da un infermiere professionale abilitato alle funzioni direttive.
2. Sulla base di tale giudizio e' fomulata la relativa graduatoria di merito.
2. Sulla base di tale giudizio e' fomulata la relativa graduatoria di merito.