Ordinanza cautelare 26 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 26/11/2025, n. 9310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9310 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09310/2025REG.PROV.COLL.
N. 04437/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4437 del 2025, proposto da
Ministero dell’Università e della Ricerca, Università degli Studi dell'Aquila, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
contro
TR ON Kosta, rappresentata e difesa dagli avvocati Cristina Belvisi, Bruno Fedeli, Massimiliano Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) n. 121/2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di TR ON Kosta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 novembre 2025 il Cons. AR MA CA;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’originaria ricorrente si era iscritta presso l’Università degli Studi dell’Aquila nell’a.a. 2019/2020, a seguito del riconoscimento di esami superati presso l’Università di ZD (Bosnia Erzegovina) nell’anno scolastico 2019/2020 (corrispondenti al secondo anno).
Nel mese di maggio 2021, il Segretariato Generale del MUR aveva trasmesso una circolare informativa riguardante l’Università Internazionale di ZD della Bosnia Erzegovina, in cui si illustrava che la rappresentanza italiana a Sarajevo aveva comunicato al Ministero che l’Istituto in questione, ente privato di istruzione superiore, risultava privo di accreditamento presso il sistema di educazione statale dello Stato estero.
A seguito di ciò l’Ateneo provvedeva, in via d’urgenza, a inviare un quesito al competente Ministero dell’Università e della Ricerca (prot. 37641 del 12 marzo 2024,), teso ad accertare: 1. il valore legale della carriera universitaria percorsa presso l'Università di ZD; 2. il valore legale della carriera universitaria proseguita presso l'Università degli Studi dell'Aquila; 3. il valore legale del titolo finale di dottore in medicina e chirurgia, abilitante alla professione di Medico Chirurgo.
Nelle more di dette verifiche, in via cautelare e d’urgenza, l’Ateneo aquilano disponeva il blocco informatico della matricola n. 269503.
Con l’originario ricorso la odierna appellata ha impugnato l’atto con il quale il Direttore Generale dell’Università di L’Aquila, in data 13 marzo 2024, aveva disposto il blocco informatico della matricola, in attesa dell’esito degli accertamenti ministeriali in ordine al valore legale da attribuire alla pregressa carriera svolta presso l’Università Internazionale di ZD in Bosnia Erzegovina.
Il Tar adito ha accolto il ricorso sul rilievo che l’Ateneo, pur avendo qualificato il blocco informatico della matricola come atto temporaneo ed urgente, non aveva fissato alcun termine finale di efficacia degli effetti pregiudizievoli che lo stesso determinava sulla prosecuzione della carriera della ricorrente, effetti non potevano essere neppure desunti dalla durata degli accertamenti che l’Ateneo intendeva effettuare sulla specifica ricostruzione della carriera universitaria della stessa, dal momento che il Direttore Generale aveva rimesso agli accertamenti ministeriali sul valore legale della carriera intrapresa presso l’Università di ZD, le determinazioni afferenti il riconoscimento degli esami sostenuti dalla ricorrente negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019. Inoltre, l’atto con il quale il Direttore Generale aveva disposto sine die il blocco informatico della matricola era stato adottato in assenza di un’adeguata istruttoria e in difetto di motivazione.
Appellata la sentenza resiste TR ON.
Con ordinanza n. 2312 del 2025 il Consiglio di Stato respingeva l’istanza di inibitoria.
All’udienza del 4 novembre 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
Con i motivi di appello l’amministrazione deduce:
1. Violazione di legge - violazione della disciplina in materia di filiazioni – legge n. 4/1999- violazione della pag. 7 l. n. 148/2002 (che ha ratificato la convenzione di Lisbona) e dal d.m. n. 214/2004).
2. Eccesso di potere giurisdizionale - piena legittimità del provvedimento del direttore generale dell’università dell’aquila del blocco della matricola universitaria della parte appellata .
L’appello è inammissibile ed infondato.
L’appello dell’amministrazione si dilunga ad illustrare le norme che disciplinano la materia delle filiazioni di Università e Istituti Superiori di insegnamento a livello universitario stranieri in Italia e alle procedure di accreditamento dell’istituzione estera previste dalla legge 11 luglio 2002, n. 148, dal Decreto Ministeriale 26 aprile 2004, n. 214 per quel che concerne il decentramento di corsi di studio e dalla legge 14 gennaio 1999, n. 4 per l’autorizzazione all’operare delle filiazioni in Italia.
L’appello con si confronta, tuttavia, con la sentenza appellata la quale non ha affrontato (né era questo l’oggetto del giudizio) il profilo dell’accreditamento dell’Università Internazionale di ZD, né del riconoscimento dei CFU conseguiti presso l’Università straniera, ma si è pronunciata, condivisibilmente, sull’annullamento dell’atto con il quale il Direttore Generale dell’università, in data 13 marzo 2024, ha disposto il blocco informatico della matricola, in attesa dell’esito degli accertamenti ministeriali in ordine al valore legale da attribuire alla pregressa carriera svolta presso l’Università Internazionale di ZD.
Il Tar ha accolto, infatti, il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali sono stati dedotti i vizi di difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento impugnato evidenziando che, pur avendo qualificato il blocco informatico della matricola come atto temporaneo ed urgente, il Direttore Generale non aveva fissato alcun termine finale di efficacia degli effetti pregiudizievoli che lo stesso determinava sulla prosecuzione della carriera della ricorrente, tanto più in quanto l’Università aveva rimesso agli accertamenti ministeriali sul valore legale della carriera intrapresa presso l’Università di ZD, le determinazioni afferenti il riconoscimento degli esami sostenuti dalla ricorrente negli anni accademici 2017/2018 e 2018/2019.
Il Giudice ha osservato che l’adozione di un atto di natura cautelare ed urgente deve ritenersi viziata ove gli effetti pregiudizievoli che lo stesso spiega nei confronti del suo destinatario non siano limitati nel tempo.
Il Tar ha, peraltro, chiarito che l’effetto conformativo della sentenza di annullamento consisteva nell’ordinare all’Università degli Studi dell’Aquila di riconoscere, ora per allora, la validità e l’efficacia di tutte le attività didattiche, dei crediti formativi conseguiti e degli esami superati dalla ricorrente nel Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia in data successiva all’adozione degli atti impugnati, fatto salvo l’esercizio del potere discrezionale di autotutela sul valore legale già riconosciuto ai CFU conseguiti presso l’Università di ZD.
È evidente, pertanto, che il Tar non si è pronunciato né sulle problematiche di accreditamento dell’Università di ZD, né sul valore legale dei CFU maturati nell’ateneo straniero, facendo espressamente salvo l’esercizio del potere di autotutela dell’Amministrazione.
Questa statuizione non è stata censurata, se non per affermare, senza alcuno sviluppo argomentativo, la legittimità del provvedimento impugnato.
In ogni caso la statuizione del Tar è corretta. La questione dell’accreditamento dell’Università di ZD, non poteva legittimare, senza diverse determinazioni e senza alcun termine finale, il blocco della matricola e quindi del diritto allo studio della studentessa (la quale, oltretutto, risulta ormai aver quasi completato il percorso universitario).
L’appello deve essere, pertanto, respinto.
In considerazione della particolarità della questione trattata le spese processuali ben possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO ON, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
AR MA CA, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR MA CA | IO ON |
IL SEGRETARIO