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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 13/01/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22287/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del giudice Sergio Pochettino, ha pronunciato all'esito dell'udienza in data 20.12.2024 ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 22287/2023 R.G. proposta da:
(partita IVA - codice Controparte_1 P.IVA_1 fiscale ), in persona del titolare Sig. , C.F._1 Controparte_1 corrente in Torino, Via G. Durando n. 10, ed elettivamente domiciliata in Settimo Torinese (TO), Via Chiomo n. 10 presso lo studio dell'Avv. Cristiano Palumbo (codice fiscale ), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a C.F._2 margine dell'atto di citazione del 13.11.2019. APPELLANTE Contro
P.iva - Codice fiscale e Registro imprese della Venezia Controparte_2 P.IVA_2
n per uratori e legali rappresentanti pro tempore, con P.IVA_3 sede in Trieste (TS), Via Macchiavelli n. 4, elettivamente domiciliata in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 194, presso lo studio dell'Avv. Luca Procacci (C.F. C.F._3
, che la rappresenta e difende per procura alle liti,
[...]
APPELLATA e nei confronti di
, residente in [...] Controparte_3
APPELLATO - CONTUMACE
pagina 1 di 6 CONCLUSIONE DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in totale o parziale riforma della sentenza n. 1705/2023, emessa dal Giudice di Pace di Torino l'8.05.2023, depositata in cancelleria il 15.05.2023 e mai notificata, ed in sua riparazione, richiamata ogni difesa, istanza istruttoria, e domanda proposta nel primo grado del presente giudizio, in via istruttoria:
ammettere prova per interpello e testi sui capitoli di prova tenorizzati ai numeri da 1 a 6 delle premesse in fatto di cui all'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Torino, da intendersi preceduti dall'espressione “vero”, con i testimoni ivi indicati;
ammettere prova per testimoni sul capitolo dedotto nelle note scritte per l'udienza del 14.02.2020, con i testimoni ivi indicati;
nel merito: in via principale:
accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per esclusiva responsabilità del sig. ; Controparte_4
condannare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 149 e 145 DLT 209/2005, la CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla
[...] Controparte_1
, cessionaria del credito nei suoi confronti vantato dal sig. , a
[...] Persona_1 titolo di risarcimento dei danni tutti dal medesimo patiti in seguito ed a causa del sinistro de quo, la somma complessiva di € 4.044,36; ovvero la somma veriore, così come verrà accertata in corso di causa;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite (diritti, onorari, spese generali, IVA e CPA) per entrambi i gradi di giudizio;
PER PARTE APPELLATA
In via principale Confermarsi la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese. In via subordinata. Contenersi l'onere risarcitorio nei limiti del giusto e del provato, in ogni caso con esclusione dell'IVA sia in punto capitale che in punto spese di lite. Con compensazione delle spese di lite. Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di riaprire una fase istruttoria Ammettersi le istanze istruttorie di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
pagina 2 di 6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor nella qualità di titolare della ditta individuale Controparte_1 CP_1 corrente in Torino il 22.11.2019 ha evocato in giudizio la al fine di
[...] CP_2 ottenere il pagamento dell'indennizzo pari ad € 4.044,36 derivante dalla cessione in proprio favore del credito, effettuata dal signor quale proprietario del Persona_1 veicolo DACIA tg. FC*717*PS. Il credito indennitario ceduto, secondo la narrativa attorea, è sorto ed è stato azionato a causa ed in relazione a tamponamento della predetta propria autovettura asseritamente provocato in data 26.6.19 dal veicolo BMW targato DM143FM, nell'occasione condotto dal proprietario , sinistro in relazione al quale i Controparte_4 conducenti compilavano e sottoscrivevano congiuntamente modulo CAI. La ditta attrice, a seguito della suddetta cessione di credito ha chiesto di veder riconosciuta la propria condizione di creditrice cessionaria ed ha in tale veste agito per il pagamento in suo favore dell'indennizzo nella misura indicata. Si è costituita in primo grado la compagnia assicurativa convenuta la quale eccepiva, in primis, la carenza di legittimazione attiva della , dovendo la scrittura CP_1 intercorsa tra il e l'odierna attrice essere considerata non già una cessione di Per_1 credito bensì un “accordo conservativo e pagamento diretto al riparatore”, ed inoltre e comunque la nullità di tale asserita cessione per indeterminatezza delle ragioni creditorie. Nel merito - per quel che qui ancora rileva - la Compagnia assicurativa ha eccepito il difetto di prova di verificazione del sinistro, che nella prospettazione attorea sarebbe costituita e poggerebbe esclusivamente sul modulo CAI, la cui portata indiziaria era da ritenersi vanificata dalle risultanze di perizia cinematica affidata a proprio incaricato;
accertamento dal quale era emersa incompatibilità dei danni rilevati sui due veicoli con la dinamica del sinistro contenuta nel predetto modulo di constatazione amichevole. Contestata infine la quantificazione operata nel preventivo prodotto con la citazione, parte convenuta ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda attorea. Dopo alcuni rinvii per consentire l'integrità del contraddittorio (ed anche in ragione e concomitanza con la sospensione dell'attività giudiziaria per la nota vicenda pandemica), senza alcuna ulteriore attività - ed in particolare omessa qualsiasi decisione e/o incombente istruttorio - la causa è stata decisa dal Giudice di Pace con sentenza 15.5.2022 n. 1705, con la quale la domanda attorea è stata rigettato nel merito, con condanna dell'attore alle spese di lite, avendo il giudicante attribuito rilievo determinante alle risultanze (ampiamente richiamato in sentenza) della detta perizia affidata ante causam a fiduciario dell'assicurazione convenuta,
* * *
pagina 3 di 6 Avverso la predetta pronuncia ha proposto impugnazione l'attore in primo grado, esponendo quali ragioni della prospettata erroneità della decisione ed indicando quali (primo ed) unico motivo di appello l'aver il giudice di prime cure escluso il raggiungimento di adeguata prova dell'evento, senza considerare la sottoscrizione del modulo CAI, e soprattutto aver attribuito valore determinante di prova contraria alle conclusioni di perizia - erroneamente qualificata in sentenza come CTU - e che in realtà, per come sopra evidenziato, era una valutazione tecnica di parte “in nessun modo verificate ed accertate” nel contraddittorio. Si è costituita anche in questa fase impugnatoria la la quale - richiamando CP_2 espressamente anche le difese ed eccezioni non espressamente considerate dalla pronuncia di primo grado - ha insistito nel prospettare la carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento dell'invocato indennizzo, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Ritenuta in questa fase inammissibile o superflua la prova orale dedotta dalle parti, con ordinanza 17.4.24 è stata disposta CTU per accertare se i danni lamentati dall'attrice come riportati dall'autovettura DACIA tg. FC717PS di proprietà del Sig. Parte_1 siano compatibili col sinistro denunciato come avvenuto il 26.6.2019”. Ad avvento deposito dell'elaborato peritale la causa è stata discussa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 20.12.2024
MOTIVI IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello proposto si è rivelato - anche all'esito dell'attività istruttoria “recuperata” in questa fase - come infondato, per i motivi qui di seguito esposti, e deve pertanto essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.
* * * Come evidenziato nella superiore narrativa, l'appello è stato proposto sulla base ed in ragione di un unico motivo, lamentando cioè il fatto che il Giudice di Pace abbia ritenuto superato – quanto ad effettività e modalità di verificazione del sinistro - il valore indiziario derivante dalla sottoscrizione congiunta del modulo CAI sulla base di valutazioni di parte contenute in accertamento peritale affidato ante causam ad un incaricato della compagnia convenuta. La doglianza proposta si appalesa invero fondata, e tuttavia l'approfondimento istruttorio svolto nel presente grado di appello ha confermato nella sostanza, se non nella forma, la giustezza della decisione che venne assunta in primo grado, sia pure su motivazione incongrua laddove il primo giudice ha definito in motivazione “espletata CTU dinamico comparativa” quello che, come osservato, era una mera allegazione tecnica difensiva. Ribadisce la giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui “la C.A.I.
pagina 4 di 6 (Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo (da ultimo Cassazione civile sez. III, 03/06/2024, n. 15431). Orbene, la prova contraria non può essere costituita da una valutazione tecnica promanante da accertamento peritale disposto unilateralmente, vale a dire a cura e nell'interesse di una sola delle parti in causa, come è avvenuto nella vicenda processuale in esame. Questo rilievo costituisce la ragione per cui, in accoglimento di conforme istanza dell'appellante, è stata disposta ed effettuata CTU volta ad accertare nel contradditorio delle parti la compatibilità o meno dei danni e dei punti d'urto tra i due veicoli con la descrizione della dinamica del sinistro contenuta nel ridetto modulo CAI. Il consulente incaricato dall'Ufficio ing. - anche considerate ed in Persona_2 replica alle osservazioni formulate dal CTP di parte appellante - ha evidenziato Contro l'assenza di evidenti zone di deformazione dei paraurti anteriori della (veicolo tamponante) ed il paraurti posteriore della Dacia GA (veicolo tamponato), sottolineando altresì come “un eventuale impatto che avrebbe potuto causare un'impronta del paraurti superiore della BMW…avrebbe visto una deformazione di entrambi i paraurti di gran lunga più ingente” e danni alla targa del veicolo tamponante. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU - che non vi è motivo di disattendere, essendo le stesse adeguatamente motivate e fondate su attenta analisi del materiale fotografico prodotto in atti – sono idonee a far ritenere superata quella valenza soltanto indiziaria attribuita alle dichiarazioni e descrizioni contenute nel modulo di constatazione amichevole di incidente, che come detto costituiva l'unico supporto invocato con valenza probatoria da parte appellante, e per tale motivo – essendo l'appello fondato unicamente su tale questione – ed assorbita ogni altra questione, per ritenere infondato e rigettare l'appello proposto.
* * * Dal rigetto dell'unico motivo di impugnazione deriva la conferma della sentenza impugnata, anche nel capo della decisione sulle spese di lite di quel grado di giudizio - che non ha formato oggetto di specifica autonoma impugnazione - ed inoltre la condanna dell'appellante al pagamento in favore della appellata anche delle spese del presente grado di giudizio, che vengono qui liquidate facendo applicazione dei criteri previsti dalle tabelle tariffarie previste da D.M. 55/2014 vigenti in relazione al valore della controversia, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Torino, rigetta l'appello proposto da , quale titolare della ditta individuale Controparte_1
Carrozzeria G&G, avverso la sentenza di Giudice di Pace di Torino N. 1705/23 depositata il 15.5.23, che conferma;
condanna parte appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente CP_2 grado giudizio che liquida in Euro 1.278,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali 15%, Cpa ed IVA, oltre ad eventuali successive occorrende come per legge;
pone definitivamente a carico di parte appellante le spese di CTU nella misura liquidata in corso di causa;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico dell'appellante.
Torino, 8.1.2025 Il Giudice
Sergio Pochettino
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE QUARTA CIVILE
in persona del giudice Sergio Pochettino, ha pronunciato all'esito dell'udienza in data 20.12.2024 ai sensi dell'art. 281 sexies u.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 22287/2023 R.G. proposta da:
(partita IVA - codice Controparte_1 P.IVA_1 fiscale ), in persona del titolare Sig. , C.F._1 Controparte_1 corrente in Torino, Via G. Durando n. 10, ed elettivamente domiciliata in Settimo Torinese (TO), Via Chiomo n. 10 presso lo studio dell'Avv. Cristiano Palumbo (codice fiscale ), dal quale è rappresentata e difesa giusta procura a C.F._2 margine dell'atto di citazione del 13.11.2019. APPELLANTE Contro
P.iva - Codice fiscale e Registro imprese della Venezia Controparte_2 P.IVA_2
n per uratori e legali rappresentanti pro tempore, con P.IVA_3 sede in Trieste (TS), Via Macchiavelli n. 4, elettivamente domiciliata in Torino, C.so Vittorio Emanuele II n. 194, presso lo studio dell'Avv. Luca Procacci (C.F. C.F._3
, che la rappresenta e difende per procura alle liti,
[...]
APPELLATA e nei confronti di
, residente in [...] Controparte_3
APPELLATO - CONTUMACE
pagina 1 di 6 CONCLUSIONE DELLE PARTI
PER PARTE APPELLANTE
Disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, in totale o parziale riforma della sentenza n. 1705/2023, emessa dal Giudice di Pace di Torino l'8.05.2023, depositata in cancelleria il 15.05.2023 e mai notificata, ed in sua riparazione, richiamata ogni difesa, istanza istruttoria, e domanda proposta nel primo grado del presente giudizio, in via istruttoria:
ammettere prova per interpello e testi sui capitoli di prova tenorizzati ai numeri da 1 a 6 delle premesse in fatto di cui all'atto di citazione innanzi al Giudice di Pace di Torino, da intendersi preceduti dall'espressione “vero”, con i testimoni ivi indicati;
ammettere prova per testimoni sul capitolo dedotto nelle note scritte per l'udienza del 14.02.2020, con i testimoni ivi indicati;
nel merito: in via principale:
accertare e dichiarare che il sinistro de quo si è verificato per esclusiva responsabilità del sig. ; Controparte_4
condannare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 149 e 145 DLT 209/2005, la CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla
[...] Controparte_1
, cessionaria del credito nei suoi confronti vantato dal sig. , a
[...] Persona_1 titolo di risarcimento dei danni tutti dal medesimo patiti in seguito ed a causa del sinistro de quo, la somma complessiva di € 4.044,36; ovvero la somma veriore, così come verrà accertata in corso di causa;
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
con vittoria delle spese di lite (diritti, onorari, spese generali, IVA e CPA) per entrambi i gradi di giudizio;
PER PARTE APPELLATA
In via principale Confermarsi la sentenza di primo grado. Con vittoria di spese. In via subordinata. Contenersi l'onere risarcitorio nei limiti del giusto e del provato, in ogni caso con esclusione dell'IVA sia in punto capitale che in punto spese di lite. Con compensazione delle spese di lite. Nella denegata ipotesi in cui il Giudice ritenesse di riaprire una fase istruttoria Ammettersi le istanze istruttorie di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
pagina 2 di 6
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor nella qualità di titolare della ditta individuale Controparte_1 CP_1 corrente in Torino il 22.11.2019 ha evocato in giudizio la al fine di
[...] CP_2 ottenere il pagamento dell'indennizzo pari ad € 4.044,36 derivante dalla cessione in proprio favore del credito, effettuata dal signor quale proprietario del Persona_1 veicolo DACIA tg. FC*717*PS. Il credito indennitario ceduto, secondo la narrativa attorea, è sorto ed è stato azionato a causa ed in relazione a tamponamento della predetta propria autovettura asseritamente provocato in data 26.6.19 dal veicolo BMW targato DM143FM, nell'occasione condotto dal proprietario , sinistro in relazione al quale i Controparte_4 conducenti compilavano e sottoscrivevano congiuntamente modulo CAI. La ditta attrice, a seguito della suddetta cessione di credito ha chiesto di veder riconosciuta la propria condizione di creditrice cessionaria ed ha in tale veste agito per il pagamento in suo favore dell'indennizzo nella misura indicata. Si è costituita in primo grado la compagnia assicurativa convenuta la quale eccepiva, in primis, la carenza di legittimazione attiva della , dovendo la scrittura CP_1 intercorsa tra il e l'odierna attrice essere considerata non già una cessione di Per_1 credito bensì un “accordo conservativo e pagamento diretto al riparatore”, ed inoltre e comunque la nullità di tale asserita cessione per indeterminatezza delle ragioni creditorie. Nel merito - per quel che qui ancora rileva - la Compagnia assicurativa ha eccepito il difetto di prova di verificazione del sinistro, che nella prospettazione attorea sarebbe costituita e poggerebbe esclusivamente sul modulo CAI, la cui portata indiziaria era da ritenersi vanificata dalle risultanze di perizia cinematica affidata a proprio incaricato;
accertamento dal quale era emersa incompatibilità dei danni rilevati sui due veicoli con la dinamica del sinistro contenuta nel predetto modulo di constatazione amichevole. Contestata infine la quantificazione operata nel preventivo prodotto con la citazione, parte convenuta ha concluso chiedendo rigettarsi la domanda attorea. Dopo alcuni rinvii per consentire l'integrità del contraddittorio (ed anche in ragione e concomitanza con la sospensione dell'attività giudiziaria per la nota vicenda pandemica), senza alcuna ulteriore attività - ed in particolare omessa qualsiasi decisione e/o incombente istruttorio - la causa è stata decisa dal Giudice di Pace con sentenza 15.5.2022 n. 1705, con la quale la domanda attorea è stata rigettato nel merito, con condanna dell'attore alle spese di lite, avendo il giudicante attribuito rilievo determinante alle risultanze (ampiamente richiamato in sentenza) della detta perizia affidata ante causam a fiduciario dell'assicurazione convenuta,
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pagina 3 di 6 Avverso la predetta pronuncia ha proposto impugnazione l'attore in primo grado, esponendo quali ragioni della prospettata erroneità della decisione ed indicando quali (primo ed) unico motivo di appello l'aver il giudice di prime cure escluso il raggiungimento di adeguata prova dell'evento, senza considerare la sottoscrizione del modulo CAI, e soprattutto aver attribuito valore determinante di prova contraria alle conclusioni di perizia - erroneamente qualificata in sentenza come CTU - e che in realtà, per come sopra evidenziato, era una valutazione tecnica di parte “in nessun modo verificate ed accertate” nel contraddittorio. Si è costituita anche in questa fase impugnatoria la la quale - richiamando CP_2 espressamente anche le difese ed eccezioni non espressamente considerate dalla pronuncia di primo grado - ha insistito nel prospettare la carenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per il riconoscimento dell'invocato indennizzo, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. Ritenuta in questa fase inammissibile o superflua la prova orale dedotta dalle parti, con ordinanza 17.4.24 è stata disposta CTU per accertare se i danni lamentati dall'attrice come riportati dall'autovettura DACIA tg. FC717PS di proprietà del Sig. Parte_1 siano compatibili col sinistro denunciato come avvenuto il 26.6.2019”. Ad avvento deposito dell'elaborato peritale la causa è stata discussa ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 20.12.2024
MOTIVI IN DIRITTO DELLA DECISIONE
L'appello proposto si è rivelato - anche all'esito dell'attività istruttoria “recuperata” in questa fase - come infondato, per i motivi qui di seguito esposti, e deve pertanto essere rigettato con integrale conferma della sentenza impugnata.
* * * Come evidenziato nella superiore narrativa, l'appello è stato proposto sulla base ed in ragione di un unico motivo, lamentando cioè il fatto che il Giudice di Pace abbia ritenuto superato – quanto ad effettività e modalità di verificazione del sinistro - il valore indiziario derivante dalla sottoscrizione congiunta del modulo CAI sulla base di valutazioni di parte contenute in accertamento peritale affidato ante causam ad un incaricato della compagnia convenuta. La doglianza proposta si appalesa invero fondata, e tuttavia l'approfondimento istruttorio svolto nel presente grado di appello ha confermato nella sostanza, se non nella forma, la giustezza della decisione che venne assunta in primo grado, sia pure su motivazione incongrua laddove il primo giudice ha definito in motivazione “espletata CTU dinamico comparativa” quello che, come osservato, era una mera allegazione tecnica difensiva. Ribadisce la giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui “la C.A.I.
pagina 4 di 6 (Constatazione amichevole di incidente) sottoscritta da entrambi i conducenti determina una presunzione, salvo prova contraria da parte dell'impresa di assicurazione, che il sinistro si sia svolto con le modalità e le conseguenze indicate su quel modulo (da ultimo Cassazione civile sez. III, 03/06/2024, n. 15431). Orbene, la prova contraria non può essere costituita da una valutazione tecnica promanante da accertamento peritale disposto unilateralmente, vale a dire a cura e nell'interesse di una sola delle parti in causa, come è avvenuto nella vicenda processuale in esame. Questo rilievo costituisce la ragione per cui, in accoglimento di conforme istanza dell'appellante, è stata disposta ed effettuata CTU volta ad accertare nel contradditorio delle parti la compatibilità o meno dei danni e dei punti d'urto tra i due veicoli con la descrizione della dinamica del sinistro contenuta nel ridetto modulo CAI. Il consulente incaricato dall'Ufficio ing. - anche considerate ed in Persona_2 replica alle osservazioni formulate dal CTP di parte appellante - ha evidenziato Contro l'assenza di evidenti zone di deformazione dei paraurti anteriori della (veicolo tamponante) ed il paraurti posteriore della Dacia GA (veicolo tamponato), sottolineando altresì come “un eventuale impatto che avrebbe potuto causare un'impronta del paraurti superiore della BMW…avrebbe visto una deformazione di entrambi i paraurti di gran lunga più ingente” e danni alla targa del veicolo tamponante. Le conclusioni cui è pervenuto il CTU - che non vi è motivo di disattendere, essendo le stesse adeguatamente motivate e fondate su attenta analisi del materiale fotografico prodotto in atti – sono idonee a far ritenere superata quella valenza soltanto indiziaria attribuita alle dichiarazioni e descrizioni contenute nel modulo di constatazione amichevole di incidente, che come detto costituiva l'unico supporto invocato con valenza probatoria da parte appellante, e per tale motivo – essendo l'appello fondato unicamente su tale questione – ed assorbita ogni altra questione, per ritenere infondato e rigettare l'appello proposto.
* * * Dal rigetto dell'unico motivo di impugnazione deriva la conferma della sentenza impugnata, anche nel capo della decisione sulle spese di lite di quel grado di giudizio - che non ha formato oggetto di specifica autonoma impugnazione - ed inoltre la condanna dell'appellante al pagamento in favore della appellata anche delle spese del presente grado di giudizio, che vengono qui liquidate facendo applicazione dei criteri previsti dalle tabelle tariffarie previste da D.M. 55/2014 vigenti in relazione al valore della controversia, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
pagina 5 di 6 Il Tribunale di Torino, rigetta l'appello proposto da , quale titolare della ditta individuale Controparte_1
Carrozzeria G&G, avverso la sentenza di Giudice di Pace di Torino N. 1705/23 depositata il 15.5.23, che conferma;
condanna parte appellante a rimborsare all'appellata le spese del presente CP_2 grado giudizio che liquida in Euro 1.278,00 per onorari, oltre al rimborso spese generali 15%, Cpa ed IVA, oltre ad eventuali successive occorrende come per legge;
pone definitivamente a carico di parte appellante le spese di CTU nella misura liquidata in corso di causa;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del DPR 115/2002 a carico dell'appellante.
Torino, 8.1.2025 Il Giudice
Sergio Pochettino
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