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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/03/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Marcello MAGGI - Presidente rel.
Patrizia NIGRI Giudice
Enrica DI TURSI - Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 1133 del R.G. 2024
T R A
- rappresentata e difesa dall'avv.Monica Torrente Parte_1
ATTORE
E
Controparte_1
– contumace
CONVENUTO
NONCHE'
il presso il Tribunale di Taranto Controparte_2
INTERVENUTO
All'udienza del 5-3-2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni di cui al relativo verbale.
Il P.M. ha concluso come in atti
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 22-7-2024 chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti Parte_1
civili del matrimonio contratto in Latina con in data 11-7-2008, dal quale Controparte_1
non erano nati figli. Evidenziava che con accordo del 29-6-2021 di cui all'art.12 d.l. 12
settembre 2014, n. 132 convertito in legge 10 novembre 2014, n. 162,concluso dinanzi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Latina confermato il 3-8-2021, era stata convenuta la separazione tra le parti, ed in seguito la convivenza non era più ripresa.
Il convenuto nonostante la regolarità della notifica non si è costituito in Controparte_1
giudizio ed è stata disposta la discussione orale della causa ai sensi dell'art.473bis.22
c.p.c..
La domanda di divorzio è fondata e va accolta. Dalla documentazione prodotta dalla parte attrice risulta che i coniugi, unitisi in matrimonio in Latina il 11-7-2008, sono separati in forza di accordo di separazione del 29-6-2021 dinanzi all'Ufficiale dello stato civile del Comune di
Latina, confermato il 3-8-2021.
Non essendo stata dedotta alcuna riconciliazione o ripresa della convivenza, deve ritenersi che la separazione si sia da allora protratta ininterrottamente e permanga attualmente. Decorso il termine previsto dalla legge, riconfermata la volontà di non riconciliarsi, va dedotta l'impossibilità della ricostituzione della originaria comunione materiale e spirituale tra i coniugi. Consegue la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Non sono state proposte domande di contenuto economico.
La natura della causa e la non opposizione della parte convenuta comportano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) pronunzia lo scioglimento del matrimonio contratto in Latina il 11-7-2008 da
, nato a [...] il [...], e , nata Controparte_1 Parte_1 a Latina il 22-11-1960, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Latina
dell'anno 2008 (atto n. 68, p. I);
2) ordina al competente ufficiale dello stato civile di procedere al passaggio in giudicato alla annotazione della presente sentenza;
3) spese compensate.
Così deciso il 5-3-2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Taranto
Il Presidente est.