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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 05/12/2024, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G. n. 3957/2024 SEPARAZIONE PERSONALE
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3957/2024, promossa con ricorso depositato il 24/09/2024 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , CodiceFiscale_1
residente in [...],
con gli Avv.ti Salvina Milone e Giuseppe Coviello;
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , CodiceFiscale_2
residente in [...],
con gli Avv.ti Salvina Milone e Giuseppe Coviello;
pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NO (VA), in data 21 luglio
1990 (anno 1990, atto n. 29, parte II, serie A); con il seguente figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente: nato a [...] il [...]. Persona_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 24/10/2024).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24/09/2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati di tetto, letto e mensa, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Nella casa coniugale di via Milano n. 1 a SA LT (VA) rimarrà la moglie sig.ra con tutto quanto l'arreda, mentre il marito signor ha Parte_2 Parte_1
già provveduto a trasferirsi altrove asportando i suoi effetti personali .
3) Il signor corrisponderà alla IG , a titolo di assegno di Parte_1 Parte_2
mantenimento per la stessa , la somma mensile di Euro 1.000,00 (euro mille/00) , entro il giorno 6 di ogni mese, a decorrere dal mese di Ottobre 2024 , somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di Novembre dell'anno 2025.
4) Il signor , entro tre mesi dal suo pensionamento, si obbliga sin d'ora a Parte_1 corrispondere alla IG in un'unica soluzione la somma di Franchi Parte_2
Svizzeri 91.329,12 ( Franchi Svizzeri novantunomilatrecentoventinove/12) quale rimborso di tutto quanto corrisposto dalla stessa per il pagamento del mutuo dell'immobile di proprietà esclusiva del signor sito a Muceno frazione di Porto LT Parte_1
(VA), via Garibaldi n. 32.
5) L'autoveicolo BMW X1 targato FK053RC, intestato ad entrambi i coniugi, resterà in uso al marito e diverrà di proprietà esclusiva di quest'ultimo.
A tal fine, la sig.ra si impegna a cedere, come in effetti cede, la sua quota di Parte_2
proprietà della suddetta autovettura al sig. , che accetta, impegnandosi le Parte_1
parti a formalizzare il giusto trapasso di proprietà presso gli Enti competenti.
La trascrizione di tale atto (passaggio di proprietà auto a seguito di assegnazione in sede di separazione) godrà dell'esenzione del pagamento di IPT (imposta provinciale di trascrizione)
e dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987, ad eccezione degli emolumenti PRA e pagina 2 di 5 dei diritti di Motorizzazione che saranno ad esclusivo carico del sig. Parte_1 quest'ultimo impegnandosi sin d'ora a provvedere a proprie esclusive spese alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria del suddetto autoveicolo nonché a tenere sollevata ed indenne la sig.ra da qualsiasi responsabilità (civile, penale e/o Parte_2 amministrativa) dovesse derivare dall'uso dello stesso fino all'espletamento di tutte le formalità necessarie per il passaggio di proprietà.
6) I coniugi concordano che l'autoveicolo VOLKSWAGEN LF targato FE838EG, intestato al signor ma acquistato in costanza di matrimonio in comunione dei Parte_1
beni, verrà venduto a terzi .
A tal fine, la sig.ra si impegna sin d'ora a prestare il suo consenso alla Parte_2
vendita rinunciando a qualsivoglia pretesa sul ricavato della vendita .
7) Il motoveicolo BMW R 1200 GS targato ED13424, intestato al signor ma Parte_1
acquistato in costanza di matrimonio in comunione dei beni, resterà in uso allo stesso e diverrà di proprietà esclusiva di quest'ultimo.
A tal fine, la sig.ra si impegna a cedere, come in effetti cede, rinunciando a Parte_2
qualsiasi pretesa economica, la sua quota di proprietà del suddetto motoveicolo al sig.
che accetta, impegnandosi le parti a formalizzare il giusto trapasso di Parte_1
proprietà presso gli Enti competenti.
La trascrizione di tale atto (passaggio di proprietà moto a seguito di assegnazione in sede di separazione) godrà dell'esenzione del pagamento di IPT (imposta provinciale di trascrizione)
e dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987, ad eccezione degli emolumenti PRA e dei diritti di Motorizzazione che saranno ad esclusivo carico del sig. Parte_1 quest'ultimo impegnandosi sin d'ora a provvedere a proprie esclusive spese alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria del suddetto motoveicolo nonché a tenere sollevata ed indenne la sig.ra da qualsiasi responsabilità (civile, penale e/o Parte_2 amministrativa) dovesse derivare dall'uso dello stesso fino all'espletamento di tutte le formalità necessarie per il passaggio di proprietà.
8) L'autoveicolo MITSUBISHI SPACE ST targato FT742ZK, intestato al signor Pt_1
ma acquistato in costanza di matrimonio in comunione dei beni, ed attualmente in uso
[...]
esclusivo alla IG , verrà venduto per acquistare una nuova vettura che Parte_2
sarà intestata esclusivamente alla IG rinunciando il signor Parte_2 Pt_1
pagina 3 di 5 a qualsiasi pretesa. Qualora il predetto acquisto dovesse avvenire prima del passaggio Pt_1 in giudicato della sentenza di separazione, l'acquisto della nuova vettura sarà escluso dalla comunione legale . Fino a quel momento , l'autovettura MITSUBISHI SPACE ST tg FT742ZK resterà in uso alla IG , quest'ultima impegnandosi sin d'ora Parte_2
a provvedere a proprie esclusive spese alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria del suddetto autoveicolo nonché a tenere sollevato ed indenne il signor da Parte_1 qualsiasi responsabilità (civile, penale e/o amministrativa) dovesse derivare dall'uso dello stesso.
9) I coniugi dichiarano altresì di aver già definito tra loro ogni ulteriore rapporto di natura patrimoniale e, contestualmente, dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o ragione, salve le condizioni di cui al presente ricorso di separazione.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto apposto in data 24/10/2024).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...]_2
MA (KR) il 12.02.1971, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 21.07.1990, in NO (VA), con atto trascritto nei registri degli Atti di
Matrimonio del Comune di NO (anno 1990, atto n. 29, parte II, serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
pagina 4 di 5 3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina 5 di 5
SU RICORSO CONGIUNTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice Rel. Est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa R.G. n. 3957/2024, promossa con ricorso depositato il 24/09/2024 da:
1) Parte_1
nato a [...] il [...],
cittadino: italiano, Cod. Fisc. , CodiceFiscale_1
residente in [...],
con gli Avv.ti Salvina Milone e Giuseppe Coviello;
e
2) Parte_2
nata a [...] il [...],
cittadina: italiana, Cod. Fisc. , CodiceFiscale_2
residente in [...],
con gli Avv.ti Salvina Milone e Giuseppe Coviello;
pagina 1 di 5 i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in NO (VA), in data 21 luglio
1990 (anno 1990, atto n. 29, parte II, serie A); con il seguente figlio maggiorenne ed economicamente autosufficiente: nato a [...] il [...]. Persona_1
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede (Visto apposto in data 24/10/2024).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 24/09/2024, richiedevano pronuncia di separazione personale alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati di tetto, letto e mensa, fermo restando l'obbligo del reciproco rispetto.
2) Nella casa coniugale di via Milano n. 1 a SA LT (VA) rimarrà la moglie sig.ra con tutto quanto l'arreda, mentre il marito signor ha Parte_2 Parte_1
già provveduto a trasferirsi altrove asportando i suoi effetti personali .
3) Il signor corrisponderà alla IG , a titolo di assegno di Parte_1 Parte_2
mantenimento per la stessa , la somma mensile di Euro 1.000,00 (euro mille/00) , entro il giorno 6 di ogni mese, a decorrere dal mese di Ottobre 2024 , somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT a decorrere dal mese di Novembre dell'anno 2025.
4) Il signor , entro tre mesi dal suo pensionamento, si obbliga sin d'ora a Parte_1 corrispondere alla IG in un'unica soluzione la somma di Franchi Parte_2
Svizzeri 91.329,12 ( Franchi Svizzeri novantunomilatrecentoventinove/12) quale rimborso di tutto quanto corrisposto dalla stessa per il pagamento del mutuo dell'immobile di proprietà esclusiva del signor sito a Muceno frazione di Porto LT Parte_1
(VA), via Garibaldi n. 32.
5) L'autoveicolo BMW X1 targato FK053RC, intestato ad entrambi i coniugi, resterà in uso al marito e diverrà di proprietà esclusiva di quest'ultimo.
A tal fine, la sig.ra si impegna a cedere, come in effetti cede, la sua quota di Parte_2
proprietà della suddetta autovettura al sig. , che accetta, impegnandosi le Parte_1
parti a formalizzare il giusto trapasso di proprietà presso gli Enti competenti.
La trascrizione di tale atto (passaggio di proprietà auto a seguito di assegnazione in sede di separazione) godrà dell'esenzione del pagamento di IPT (imposta provinciale di trascrizione)
e dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987, ad eccezione degli emolumenti PRA e pagina 2 di 5 dei diritti di Motorizzazione che saranno ad esclusivo carico del sig. Parte_1 quest'ultimo impegnandosi sin d'ora a provvedere a proprie esclusive spese alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria del suddetto autoveicolo nonché a tenere sollevata ed indenne la sig.ra da qualsiasi responsabilità (civile, penale e/o Parte_2 amministrativa) dovesse derivare dall'uso dello stesso fino all'espletamento di tutte le formalità necessarie per il passaggio di proprietà.
6) I coniugi concordano che l'autoveicolo VOLKSWAGEN LF targato FE838EG, intestato al signor ma acquistato in costanza di matrimonio in comunione dei Parte_1
beni, verrà venduto a terzi .
A tal fine, la sig.ra si impegna sin d'ora a prestare il suo consenso alla Parte_2
vendita rinunciando a qualsivoglia pretesa sul ricavato della vendita .
7) Il motoveicolo BMW R 1200 GS targato ED13424, intestato al signor ma Parte_1
acquistato in costanza di matrimonio in comunione dei beni, resterà in uso allo stesso e diverrà di proprietà esclusiva di quest'ultimo.
A tal fine, la sig.ra si impegna a cedere, come in effetti cede, rinunciando a Parte_2
qualsiasi pretesa economica, la sua quota di proprietà del suddetto motoveicolo al sig.
che accetta, impegnandosi le parti a formalizzare il giusto trapasso di Parte_1
proprietà presso gli Enti competenti.
La trascrizione di tale atto (passaggio di proprietà moto a seguito di assegnazione in sede di separazione) godrà dell'esenzione del pagamento di IPT (imposta provinciale di trascrizione)
e dell'imposta di bollo ai sensi dell'art. 19 L. 74/1987, ad eccezione degli emolumenti PRA e dei diritti di Motorizzazione che saranno ad esclusivo carico del sig. Parte_1 quest'ultimo impegnandosi sin d'ora a provvedere a proprie esclusive spese alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria del suddetto motoveicolo nonché a tenere sollevata ed indenne la sig.ra da qualsiasi responsabilità (civile, penale e/o Parte_2 amministrativa) dovesse derivare dall'uso dello stesso fino all'espletamento di tutte le formalità necessarie per il passaggio di proprietà.
8) L'autoveicolo MITSUBISHI SPACE ST targato FT742ZK, intestato al signor Pt_1
ma acquistato in costanza di matrimonio in comunione dei beni, ed attualmente in uso
[...]
esclusivo alla IG , verrà venduto per acquistare una nuova vettura che Parte_2
sarà intestata esclusivamente alla IG rinunciando il signor Parte_2 Pt_1
pagina 3 di 5 a qualsiasi pretesa. Qualora il predetto acquisto dovesse avvenire prima del passaggio Pt_1 in giudicato della sentenza di separazione, l'acquisto della nuova vettura sarà escluso dalla comunione legale . Fino a quel momento , l'autovettura MITSUBISHI SPACE ST tg FT742ZK resterà in uso alla IG , quest'ultima impegnandosi sin d'ora Parte_2
a provvedere a proprie esclusive spese alla manutenzione sia ordinaria che straordinaria del suddetto autoveicolo nonché a tenere sollevato ed indenne il signor da Parte_1 qualsiasi responsabilità (civile, penale e/o amministrativa) dovesse derivare dall'uso dello stesso.
9) I coniugi dichiarano altresì di aver già definito tra loro ogni ulteriore rapporto di natura patrimoniale e, contestualmente, dichiarano di null'altro avere a pretendere reciprocamente per qualsivoglia titolo e/o ragione, salve le condizioni di cui al presente ricorso di separazione.
Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico
Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c. (Visto apposto in data 24/10/2024).
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale di , Parte_1
nato a [...] il [...], e , nata a [...]_2
MA (KR) il 12.02.1971, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 21.07.1990, in NO (VA), con atto trascritto nei registri degli Atti di
Matrimonio del Comune di NO (anno 1990, atto n. 29, parte II, serie A), alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
2) DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
pagina 4 di 5 3) MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 28 novembre 2024.
Il Giudice Rel. Il Presidente
Dott.ssa Elisabetta Donelli Dott.ssa Elena Fumagalli
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione.
In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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