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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 10/06/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 19356/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19356/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Rocco Elisabetta che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in BUTERA il 11/08/1973.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BUTERA (atto n. 30 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1973).
Dal matrimonio sono nati due figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 3.5.2021, omologato dal Tribunale di Torino in data 14.5.2021.
Con ricorso depositato il 06/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla può essere disposto in punto assegnazione della casa coniugale, attesa la mancanza dei presupposti di legge (convivenza del genitore con figli minori di età o maggiorenni non indipendenti economicamente). Ci si limita, pertanto, a prendere atto dell'accordo delle parti nel senso che la casa coniugale resta nella disponibilità del sig. . Parte_2
Per il resto, vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BUTERA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ TTO che le parti dichiarano che la casa familiare, sita in Nichelino (TO), via Leonardo Da Vinci
n. 7, in comproprietà al 50% tra i SInori e entrostante Parte_1 Parte_2
a terreno distinto in mappa al Foglio 7 con il numero 615 in base alle risultanze della scheda di variazione registrata all'Ufficio tecnico Erariale di Torino in data 13 novembre 1985 al numero 213/9, censita alla partita 7528 del Catasto Edilizio Urbano di Nichelino come Foglio 7 numero 615 subalterno 1 di via Leonardo da Vinci 7 piano sotterraneo e piano primo alloggio e cantina;
subalterno 2, via Leonardo da Vinci 7 piano terreno l'autorimessa; subalterno 3, via Leonardo da Vinci 7 piano terreno il locale ripostiglio, resta nella disponibilità del SI. , così come arredata;
Parte_2 da tale abitazione, la moglie si è già allontanata a far data dall'aprile 2021 portando con sé tutti i propri effetti e beni personali.
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra , a titolo di assegno Parte_2 Parte_1 divorzile, la somma mensile di € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo all'emissione della sentenza, somma annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
DÀ ATTO che le parti, nell'ambito della complessiva sistemazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, ai fini della risoluzione della crisi coniugale e a definizione di ogni eventuale diritto o pretesa, convengono quanto segue: - La sig.ra si impegna a trasferire al SI. , che accetta, la Parte_1 Parte_2 propria quota di proprietà, pari al 50%, dell'immobile entrostante a terreno distinto in mappa al Foglio 7 con il numero 615 in base alle risultanze della scheda di variazione registrata all'Ufficio tecnico
Erariale di Torino in data 13 novembre 1985 al numero 213/9, censita alla partita 7528 del Catasto
Edilizio Urbano di Nichelino come Foglio 7 numero 615 subalterno 1 di via Leonardo da Vinci 7 piano sotterraneo e piano primo alloggio e cantina;
subalterno 2, via Leonardo da Vinci 7 piano terreno l'autorimessa; subalterno 3, via Leonardo da Vinci 7 piano terreno il locale ripostiglio, per la somma di € 105.000,00 (centocinquemilaeuro);
- l'importo di € 105.000,00 sarà corrisposto dal sig. con le seguenti modalità: Parte_2
a) quanto all'importo di € 5.000,00 il sig. dichiara di averlo già corrisposto e la sig.ra Parte_2
di averlo già ricevuto;
Parte_1
b) quanto all'importo di € 50.000,00 verrà corrisposto con assegno circolare in sede di rogito di cessione della quota del 50% dell'immobile sito a Nichelino, via Leonardo Da Vinci n. 7 da effettuarsi entro e non oltre giorni 30 dalla pronuncia della sentenza di divorzio, innanzi a Notaio già scelto dalle
Parti, con la precisazione che ogni e qualunque spesa e/o tassa relativa al trasferimento verrà sostenuta integralmente dal SI. ; Parte_2
c) quanto all'ulteriore importo di € 50.000,00 mediante trasferimento dell'intero diritto di proprietà da parte del sig. o chi per esso dell'immobile sito a Nichelino, via San Francesco Parte_2 d'Assisi n. 76 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Nichelino come segue: Foglio 5 – particella 421 – subalterno 54 – via San Francesco d'Assisi n. 68 poi divenuto 76 - piano S1-T categoria A2 – classe 1 – vani 3,5- rendita catastale Euro 388,63, cantina distinta con il numero 5. Il suddetto trasferimento avverrà entro e non oltre aprile 2026 presso Notaio già scelto dalle Parti, con la precisazione che ogni e qualunque spesa e/o tassa relativa al trasferimento verrà sostenuta integralmente dalla sig.ra . Parte_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'accordo di trasferimento da parte della SI.ra Parte_1
al sig. della propria quota del (a) diritto di proprietà dell'immobile
[...] Parte_2 entrostante a terreno distinto in mappa al Foglio 7 con il numero 615 in base alle risultanze della scheda di variazione registrata all'Ufficio tecnico Erariale di Torino in data 13 novembre 1985 al numero 213/9, censita alla partita 7528 del Catasto Edilizio Urbano di Nichelino come Foglio 7 numero 615 subalterno 1 di via Leonardo da Vinci 7 piano sotterraneo e piano primo alloggio e cantina;
subalterno 2, via Leonardo da Vinci 7 piano terreno l'autorimessa; subalterno 3, via Leonardo da Vinci 7 piano terreno il locale ripostiglio e (b) l'accordo di trasferimento da parte del sig.
[...]
o chi per esso dell'intero diritto di proprietà alla sig.ra Pt_2 Parte_1 dell'immobile sito a Nichelino, via San Francesco d'Assisi n. 76 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Nichelino come segue: Foglio 5 – particella 421 – subalterno 54 – via San Francesco d'Assisi n. 68 poi divenuto 76 - piano S1-T categoria A2 – classe 1 – vani 3,5- rendita catastale Euro 388,63, cantina distinta con il numero 5 non costituisce donazione, essendo elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed in funzione di sistemazione dei rapporti economici tra i coniugi;
l'atto sarà pertanto redatto presso Notaio in applicazione del regime impositivo, di qualunque titolo e/o natura, previsto dall'art. 19 legge n. 74 del 6 marzo 1897 – regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo dalla sentenza n. 154/1999 Corte
Costituzionale.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, con il corretto e puntuale adempimento del complessivo accordo, nonché delle attribuzioni patrimoniali che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 10.6.2025 Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 19356/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. Rocco Elisabetta che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in BUTERA il 11/08/1973.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di BUTERA (atto n. 30 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1973).
Dal matrimonio sono nati due figli, oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 3.5.2021, omologato dal Tribunale di Torino in data 14.5.2021.
Con ricorso depositato il 06/08/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Nulla può essere disposto in punto assegnazione della casa coniugale, attesa la mancanza dei presupposti di legge (convivenza del genitore con figli minori di età o maggiorenni non indipendenti economicamente). Ci si limita, pertanto, a prendere atto dell'accordo delle parti nel senso che la casa coniugale resta nella disponibilità del sig. . Parte_2
Per il resto, vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla si dispone in ordine alle spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai signori e , i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2
Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BUTERA di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DÀ TTO che le parti dichiarano che la casa familiare, sita in Nichelino (TO), via Leonardo Da Vinci
n. 7, in comproprietà al 50% tra i SInori e entrostante Parte_1 Parte_2
a terreno distinto in mappa al Foglio 7 con il numero 615 in base alle risultanze della scheda di variazione registrata all'Ufficio tecnico Erariale di Torino in data 13 novembre 1985 al numero 213/9, censita alla partita 7528 del Catasto Edilizio Urbano di Nichelino come Foglio 7 numero 615 subalterno 1 di via Leonardo da Vinci 7 piano sotterraneo e piano primo alloggio e cantina;
subalterno 2, via Leonardo da Vinci 7 piano terreno l'autorimessa; subalterno 3, via Leonardo da Vinci 7 piano terreno il locale ripostiglio, resta nella disponibilità del SI. , così come arredata;
Parte_2 da tale abitazione, la moglie si è già allontanata a far data dall'aprile 2021 portando con sé tutti i propri effetti e beni personali.
DISPONE che il sig. versi alla sig.ra , a titolo di assegno Parte_2 Parte_1 divorzile, la somma mensile di € 500,00 entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo all'emissione della sentenza, somma annualmente rivalutata in base agli indici Istat.
DÀ ATTO che le parti, nell'ambito della complessiva sistemazione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, ai fini della risoluzione della crisi coniugale e a definizione di ogni eventuale diritto o pretesa, convengono quanto segue: - La sig.ra si impegna a trasferire al SI. , che accetta, la Parte_1 Parte_2 propria quota di proprietà, pari al 50%, dell'immobile entrostante a terreno distinto in mappa al Foglio 7 con il numero 615 in base alle risultanze della scheda di variazione registrata all'Ufficio tecnico
Erariale di Torino in data 13 novembre 1985 al numero 213/9, censita alla partita 7528 del Catasto
Edilizio Urbano di Nichelino come Foglio 7 numero 615 subalterno 1 di via Leonardo da Vinci 7 piano sotterraneo e piano primo alloggio e cantina;
subalterno 2, via Leonardo da Vinci 7 piano terreno l'autorimessa; subalterno 3, via Leonardo da Vinci 7 piano terreno il locale ripostiglio, per la somma di € 105.000,00 (centocinquemilaeuro);
- l'importo di € 105.000,00 sarà corrisposto dal sig. con le seguenti modalità: Parte_2
a) quanto all'importo di € 5.000,00 il sig. dichiara di averlo già corrisposto e la sig.ra Parte_2
di averlo già ricevuto;
Parte_1
b) quanto all'importo di € 50.000,00 verrà corrisposto con assegno circolare in sede di rogito di cessione della quota del 50% dell'immobile sito a Nichelino, via Leonardo Da Vinci n. 7 da effettuarsi entro e non oltre giorni 30 dalla pronuncia della sentenza di divorzio, innanzi a Notaio già scelto dalle
Parti, con la precisazione che ogni e qualunque spesa e/o tassa relativa al trasferimento verrà sostenuta integralmente dal SI. ; Parte_2
c) quanto all'ulteriore importo di € 50.000,00 mediante trasferimento dell'intero diritto di proprietà da parte del sig. o chi per esso dell'immobile sito a Nichelino, via San Francesco Parte_2 d'Assisi n. 76 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Nichelino come segue: Foglio 5 – particella 421 – subalterno 54 – via San Francesco d'Assisi n. 68 poi divenuto 76 - piano S1-T categoria A2 – classe 1 – vani 3,5- rendita catastale Euro 388,63, cantina distinta con il numero 5. Il suddetto trasferimento avverrà entro e non oltre aprile 2026 presso Notaio già scelto dalle Parti, con la precisazione che ogni e qualunque spesa e/o tassa relativa al trasferimento verrà sostenuta integralmente dalla sig.ra . Parte_1
DÀ ATTO che le parti dichiarano che l'accordo di trasferimento da parte della SI.ra Parte_1
al sig. della propria quota del (a) diritto di proprietà dell'immobile
[...] Parte_2 entrostante a terreno distinto in mappa al Foglio 7 con il numero 615 in base alle risultanze della scheda di variazione registrata all'Ufficio tecnico Erariale di Torino in data 13 novembre 1985 al numero 213/9, censita alla partita 7528 del Catasto Edilizio Urbano di Nichelino come Foglio 7 numero 615 subalterno 1 di via Leonardo da Vinci 7 piano sotterraneo e piano primo alloggio e cantina;
subalterno 2, via Leonardo da Vinci 7 piano terreno l'autorimessa; subalterno 3, via Leonardo da Vinci 7 piano terreno il locale ripostiglio e (b) l'accordo di trasferimento da parte del sig.
[...]
o chi per esso dell'intero diritto di proprietà alla sig.ra Pt_2 Parte_1 dell'immobile sito a Nichelino, via San Francesco d'Assisi n. 76 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Nichelino come segue: Foglio 5 – particella 421 – subalterno 54 – via San Francesco d'Assisi n. 68 poi divenuto 76 - piano S1-T categoria A2 – classe 1 – vani 3,5- rendita catastale Euro 388,63, cantina distinta con il numero 5 non costituisce donazione, essendo elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale ed in funzione di sistemazione dei rapporti economici tra i coniugi;
l'atto sarà pertanto redatto presso Notaio in applicazione del regime impositivo, di qualunque titolo e/o natura, previsto dall'art. 19 legge n. 74 del 6 marzo 1897 – regime fiscale esteso alla fattispecie di cui al presente accordo dalla sentenza n. 154/1999 Corte
Costituzionale.
DÀ ATTO che le parti dichiarano che, con il corretto e puntuale adempimento del complessivo accordo, nonché delle attribuzioni patrimoniali che precedono, non avranno più nulla reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra per nessuna ragione o titolo, avendo risolto, con reciproca soddisfazione, ogni questione personale, economica e patrimoniale tra loro pendente.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino il 10.6.2025 Il Giudice Rel./Est. Il Presidente
Daniela Culotta Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.