TRIB
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 21/10/2025, n. 3369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3369 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14352/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14352/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
HI EP (C.F. ), elettivamente domiciliata in indirizzo C.F._2 telematico, presso il difensore;
OPPONENTE contro
(P.IVA , e per essa quale mandataria la Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(P.IVA ), in persona del rappresentante pro tempore, con il CP_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._3
Verona, via S. Bernardino n. 5A, presso il difensore;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione e dichiarare per i motivi di cui a premessa:
- Relativamente al decreto ingiuntivo, in via preliminare si eccepisce la carenza di legittimazione CP_ ad agire della;
- Sempre in via preliminare, la di lui inefficacia per non essere stato notificato nei 60 giorni previsti dalla Legge;
pagina 1 di 11 - Sempre in via preliminare, la di lui inefficacia per non essere stato esperto il tentativo obbligatorio di conciliazione;
- Nel merito, ed in ipotesi, nullo e/o annullabile, in forza di quanto asserito in premessa, il decreto ingiuntivo di cui trattasi in quanto illecitamente conteggiati gli interessi da parte della
con conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente CP_3 dichiarazione della non debenza delle somme conseguenti ad erronea applicazione degli interessi stessi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e distrazione delle stesse a favore delò procuratore antistatario ex Art. 93 cpc.”.
Parte opposta: “Voglia il Tribunale adito,
- Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti della Sig. ra Controparte_4 Parte_1
di € 29.850,38 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse
[...] risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi come richiesti in DI, dalla data della domanda all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di , della suddetta somma;
Controparte_4
- Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 18.5.2022 veniva notificato alla sig.ra il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3768/2017 (r.g. 11215/2017), emesso dal Tribunale di Firenze, con cui veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma complessiva di € 47.308,95. Controparte_1
A fondamento della propria domanda monitoria, la parte ricorrente deduceva di essere creditrice della suddetta somma, a titolo di saldo debitore, comprensivo di interessi, costi e spese.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha proposto Parte_1 opposizione (tardiva, ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo n. 3768/2017, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, la stessa ha allegato che:
- aveva stipulato con l'istituto di credito un contratto di finanziamento n. Parte_2
200098376808818, sottoscritto anche dal di lei marito, nella veste di co-obbligato;
pagina 2 di 11 CP_
- il credito veniva ceduto da a , in conseguenza del mancato pagamento del Parte_2 capitale per Euro 21.336,31, oltre ratei non scaduti ed interessi;
- nonostante il decreto ingiuntivo de quo sia stato notificato al solo di lei marito, sig. Parte_3
senza aver – quindi – avuto la possibilità di proporre opposizione, si vedeva notificare, in
[...] data 18.05.2022, dalla atto di precetto per la somma di Euro 47.308,95; Controparte_1
- la causa veniva iscritta al n. R.G. 6830/2022, davanti al Tribunale di Firenze, e il Giudice, con provvedimento del 27.9.2023, dichiara, ai sensi delle SS.UU. n. 9479/2923, l'improcedibilità del giudizio assegnando alle parti termine di tre mesi per la riassunzione nel merito.
Posto ciò, ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione della società opposta, non avendo ricevuto alcuna notifica sulla cessione del credito.
Sempre in via preliminare, deducendo di non aver ricevuto alcuna notifica del D.I. (oggi) opposto, ha domandato la declaratoria di nullità di questo.
Nel merito, adducendo, con riferimento ai mutui de quibus, l'illegittima applicazione di interessi usurari, di anatocismo indebiti, nonché l'indeterminatezza dei tassi di interesse, ha domandato l'accertamento e la dichiarazione di nullità delle relative clausole (per violazione degli artt. 117 TUB
e 1346, 1418, 1419 e 1284 c.c.).
Ha, pertanto, domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto. regolarmente costituita in giudizio, ha contestato integralmente le Controparte_5 difese dell'opponente ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Preliminarmente, ha evidenziato di essere, per precedente cessione a titolo oneroso, la titolare del credito oggetto del D.I. opposto.
Sempre in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, per scadenza dei termini.
Ha altresì eccepito l'inammissibilità delle deduzioni avversarie concernenti la mancata notifica del decreto ingiuntivo, la carenza di legittimazione attiva, l'usura, nonché l'indeterminatezza dei tassi d'interesse e del piano di ammortamento “alla francese”, trattandosi di questioni coperte dal giudicato, atteso che l'oggetto del presente giudizio è limitato al solo accertamento della non abusività delle clausole contrattuali.
Nel merito, ha contestato l'applicazione di anatocismo indebiti, rivendicando, per il resto, la piena legittimità degli addebiti effettuati in relazione a tutte le contestazioni sollevate, contestando l'esistenza di profili di contrarietà a norme imperative, ovvero di indeterminatezza delle clausole.
Ha, pertanto, contestato le domande attore, chiedendo la conferma del D.I. opposto.
pagina 3 di 11 Dopo lo scambio di memorie – attraverso cui entrambe le parti hanno precisato le rispettive domande, integrato i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 27/5/2025.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Sull'eccezione di inammissibilità per giudicato
Deve preliminarmente rilevarsi che le eccezioni formulate dall'opponente in punto di mancata notifica del decreto ingiuntivo e di carenza di legittimazione attiva della società opposta risultano inammissibili, trattandosi di questioni già coperte dal giudicato formatosi sul decreto non opposto nei termini ordinari.
Come noto, la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. non comporta una rimessione in discussione integrale del titolo giudiziale, ma rappresenta un rimedio eccezionale e circoscritto, ammissibile soltanto nei limiti in cui il provvedimento monitorio sia stato emesso senza un adeguato controllo in ordine alla potenziale abusività delle clausole contrattuali stipulate tra professionista e consumatore.
Tale principio, enunciato dalle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 9479 del 2023), delimita in modo netto l'ambito del giudizio instaurato ai sensi dell'art. 650 c.p.c., escludendo che con esso possano essere fatte valere questioni estranee al tema della vessatorietà delle clausole (quali, appunto, vizi di notifica del decreto, difetti di legittimazione o doglianze di merito non riconducibili alla trasparenza e all'equilibrio contrattuale).
Il decreto ingiuntivo, pertanto, non essendo stato opposto nel termine ordinario, ha acquistato efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'art. 324 c.p.c. Tale efficacia si estende non solo alle questioni espressamente decise, ma anche a quelle implicitamente risolte in quanto presupposto logico-giuridico necessario della decisione (c.d. giudicato implicito). Difatti, chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. civ., 21 febbraio 2020, n. 4689; Cass., SS.UU., 13 novembre 2019, n. 29459), il giudicato copre non solo il dispositivo, ma anche l'accertamento dei fatti e delle condizioni di procedibilità o di merito che ne costituiscono la base logica.
In tale prospettiva, deve ritenersi che il decreto ingiuntivo, pronunciato previa verifica della sussistenza del credito e della legittimazione del ricorrente, contenga in via implicita una statuizione positiva anche su tali presupposti.
pagina 4 di 11 Ne consegue che la mancata tempestiva opposizione comporta il formarsi del giudicato implicito sulla legittimazione attiva del creditore e sulla regolarità della notificazione, che non possono dunque essere più oggetto di esame nel presente giudizio. Come affermato dalla Suprema Corte (Cass.,
SS.UU., n. 29508/2020), la decisione di merito comporta sempre, in via logico-giuridica, la risoluzione delle questioni pregiudiziali e preliminari che ne costituiscono il necessario antecedente, salvo che si tratti di presupposti di ordine pubblico tali da incidere sulla stessa potestas iudicandi, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
Parimenti, devono ritenersi inammissibili le doglianze concernenti la modalità di ammortamento
“alla francese”, le quali attengono a un profilo tecnico-finanziario del rapporto contrattuale e non configurano, di per sé, una clausola vessatoria ai sensi degli artt. 33 e ss. Cod. Consumo, se non nella misura in cui si traducano in un difetto di trasparenza informativa.
In conclusione, l'ambito oggettivo del presente giudizio deve ritenersi limitato alla verifica della non abusività delle clausole contrattuali connesse ai tassi d'interesse e alle condizioni economiche del finanziamento, restando precluse — in quanto coperte dal giudicato — le questioni concernenti la notifica del decreto ingiuntivo, la legittimazione attiva della società opposta e la struttura dell'ammortamento.
1.1. sull'anatocismo
Ciononostante, e ad abundantiam, è il caso di precisare che – a ben vedere - nella fattispecie (di contratto di mutuo con piano di ammortamento “alla francese”) non si configura tecnicamente alcun fenomeno di capitalizzazione di interessi.
Invero, ciascuna rata è composta da una quota di interessi corrispettivi maturati nel periodo e da una quota di rimborso del capitale residuo, con la conseguenza che, nel fisiologico svolgimento del rapporto, non si produce alcun interesse su interessi, né si realizza alcuna forma di anatocismo vietato.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che la c.d. capitalizzazione composta, propria della tecnica di calcolo del piano di ammortamento “alla francese”, è concettualmente distinta dall'anatocismo, trattandosi di una mera modalità di determinazione matematica della rata costante dovuta dal mutuatario, volta ad assicurare l'equilibrio finanziario dell'operazione.
Essa, pertanto, rappresenta una forma di quantificazione della prestazione contrattuale e non una capitalizzazione di interessi in senso giuridico (Cass., 2 ottobre 2023, n. 27823).
pagina 5 di 11 In ogni caso, la questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza 29 maggio 2024, n. 15130, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui “non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra istituti di credito e clienti”.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla struttura negoziale, e mira a verificare che il contratto contenga elementi idonei a determinare an e quantum della prestazione dovuta, secondo criteri oggettivi e verificabili, non rimessi all'arbitrio di una delle parti.
Pertanto, ove il contratto di mutuo indichi l'importo erogato, la durata del finanziamento, la periodicità delle rate, il tasso d'interesse applicato e il piano di ammortamento con la ripartizione tra quota capitale e quota interessi, deve ritenersi soddisfatto il requisito della determinatezza dell'oggetto.
In particolare, la Corte ha osservato che, se il piano allegato consente al mutuatario di individuare con una semplice sommatoria l'importo complessivo dovuto, non sussiste alcuna indeterminatezza, né tantomeno alcuna violazione della disciplina sulla trasparenza bancaria (Cass. civ., nn. 28824 e
36026/2023; Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 25205/2014). È, pertanto, irrilevante, sotto il profilo della validità del contratto, la maggiore o minore convenienza economica del piano di rimborso, non costituendo essa elemento dell'oggetto contrattuale, ma mera espressione della libertà negoziale delle parti (Cass. SS.UU. n. 5657/2023; Cass. n. 13446/2023).
Nel caso di specie, il contratto di mutuo prodotto in atti indica con chiarezza il capitale mutuato, la durata, la periodicità delle rate, il tasso applicato e il metodo di ammortamento “alla francese”, allegando altresì il piano di rimborso con la ripartizione tra quota capitale e quota interessi di ciascuna rata. Ne consegue che la parte mutuataria è stata posta in condizione di conoscere ex ante la composizione della rata, l'ammontare complessivo del debito e il meccanismo di restituzione, con esclusione di ogni possibile incertezza circa l'oggetto della prestazione.
Sul piano tecnico, va aggiunto che, dati gli elementi contrattualmente determinati (capitale, tasso, durata, numero di rate e importo della rata costante), risulta individuabile un solo regime di capitalizzazione coerente con il piano allegato: ciò esclude qualsiasi ipotesi di indeterminatezza matematica o discrezionalità del mutuante nella definizione della quota capitale e della quota interessi
(T. Torino, 1° marzo 2022, n. 747; T. Firenze, 12 giugno 2024, n. 3210).
pagina 6 di 11 Alla luce di tali considerazioni, deve pertanto escludersi che la clausola relativa all'ammortamento
“alla francese” presenti profili di nullità o di abusività, non emergendo alcun difetto di trasparenza, né una sproporzione tale da integrare uno squilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 33 Cod. Consumo.
La doglianza in punto di anatocismo va, dunque, disattesa.
2. sull'indeterminatezza degli interessi e sull'usura
Diversamente, possono ritenersi ammissibili, entro i ristretti limiti delineati dalle Sezioni Unite del
2023, le doglianze relative alla presunta usurarietà e alla indeterminatezza dei tassi, nella sola parte in cui esse siano formulate sotto il profilo della trasparenza e della correttezza contrattuale, quali possibili espressioni di un significativo squilibrio ai sensi dell'art. 33 Cod. Consumo. Tali profili, infatti, attengono alla verifica della comprensibilità e intellegibilità delle clausole economiche e, pertanto, possono integrare ipotesi di abusività rilevabile d'ufficio dal giudice dell'opposizione tardiva.
Orbene, passando all'esame delle suddette censure, si rileva l'infondatezza – anche in conseguenza di quanto sopra argomentato - di quella relativa alla indeterminatezza del tasso di interesse, visto quanto indicato espressamente nel contratto.
Dalla norma pattizia come sopra riportata emerge in modo evidente come il tasso di interesse sia stato puntualmente determinato dalle parti, e tanto esclude che l'omessa indicazione nel piano di ammortamento dell'ammontare della quota di interesse che viene corrisposto con la singola rata possa aver tramutato un valore assolutamente determinato in un valore privo di determinazione.
In altri termini, non vi è spazio per l'operatività del meccanismo sostitutivo del tasso convenuto con quello previsto ex lege dall'art. 117 TUB, proprio perché tale disposizione opera (per quel che interessa il caso specifico) solo se non è indicato il tasso di interesse ai sensi del comma 4 del predetto articolo: evenienza, come visto, da escludersi nella fattispecie.
Non da meno, in relazione al piano di ammortamento, oltre a richiamare quanto sopra motivato, questo risulta dettagliatamente indicato e sottoscritto dalle parti, sicché diviene clausola contrattuale voluta dai contraenti.
Non da meno, è dirimente il rilievo che nessuna disposizione normativa impone la indicazione nei contratti di mutuo del tasso annuale effettivo.
Invero, l'art. 117 TUB prevede espressamente solo che nei contratti sia indicato “il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
pagina 7 di 11 La generica locuzione “tasso di interesse”, senza alcuna ulteriore specificazione, porta a ritenere che sia sufficiente a tali fini la indicazione del tasso annuale nominale (T.A.N.), cioè del tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dalle banche e dalle società finanziarie all'importo lordo del finanziamento per calcolare gli interessi dovuti dal cliente sull'operazione.
D'altra parte, è noto che il TAN, proprio perché tasso nominale e non effettivo, ben può essere inferiore a quest'ultimo ogniqualvolta, come nella fattispecie, sia previsto un piano di ammortamento con frequenza infrannuale.
D'altra parte, sul punto è dirimente il disposto di cui all'art. 6 (Trasparenza contrattuale) della
Delibera CICR 9.2.2000, il quale prevede che “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
2.1 Quanto, invece, alla presunta usurarietà del mutuo, va premesso che, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 24675/2017), non è prevista dal nostro ordinamento la c.d. usura sopravvenuta e, pertanto, la natura usuraria delle condizioni applicate va verificata esclusivamente con riferimento al momento della loro pattuizione (ovvero al momento in cui la condizione è da considerare accettata a seguito dell'esercizio di jus variandi della banca).
Orbene, applicando quanto sopra detto, il giudicante, ai fini dell'individuazione del tasso soglia a cui parametrare gli interessi, basandosi sul semestre e sulla operazione di riferimento, non rileva un superamento del TSU.
In punto di diritto va – però - precisato che la qualificazione della usura originaria quale ipotesi di superamento del tasso soglia, che trova fonte nell'esercizio dell'autonomia negoziale, implica la necessità di affrontare la questione generata dalla definizione dei componenti del tasso convenzionale rilevante ai fini dell'usura.
Il tema, nello specifico, attiene, con evidenza, le componenti contrattualmente previste, ma di applicazione meramente eventuale con particolare riferimento alla commissione di anticipata estinzione.
Difatti, a tal proposito, la opponente asserisce che, ai fini della normativa antiusura, rileva la previsione, ovvero l'esecuzione, del diritto potestativo di estinguere anticipatamente il finanziamento
(c.d. commissione di risoluzione anticipata).
pagina 8 di 11 Sul punto, questo Tribunale intende aderire all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “Ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, trattandosi, invece, di un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (così Cass., 8 luglio 2024, n. 18497).
Ne consegue, dunque, che la c.d. commissione di anticipata estinzione non possa essere considerata un elemento idoneo a concorrere alla formazione del tasso convenzionale, rilevante ai fini dell'usura.
Tale commissione, difatti, presenta una natura inopinabilmente risarcitoria, tale da poter essere qualificata alla stregua di una clausola penale. Non da meno, l'irrilevanza di tale elemento, squisitamente accessorio, ai fini della rilevazione di usurarietà, dovrebbe essere negata anche (e soprattutto) in virtù della mera eventualità dell'insorgenza del diritto e, dunque, del pagamento, dovuto soltanto in ipotesi di inadempimento.
Difatti, la formulazione letterale dell'interpretazione autentica fornita dal legislatore sembra proprio indirizzata ad attribuire rilevanza alla mera stipulazione, ovvero al fattore temporale e, in tale prospettiva, alle diverse fasi attuative nelle quali può versare il rapporto contrattuale (e destinate ad assumere specifica portata qualificante).
Ciò implica, conseguenzialmente, che l'identificazione degli elementi concretamente rilevanti, ai fini della usura, è subordinata alla diversa articolazione delle modalità operative della fase fisiologica e di quella patologica del rapporto, le quali tracciano periodi – cronologicamente e logicamente – differenti.
In tal guisa, in relazione alla fattispecie in esame, se gli interessi corrispettivi afferiscono all'ambito ed all'arco temporale dello svolgimento fisiologico del rapporto, la c.d. commissione di anticipata estinzione afferisce, invece, all'inadempimento e, pertanto, alla fase patologica del rapporto, ossia ad un periodo necessariamente successivo.
Ciò giustifica, quindi, l'esclusione del cumulo della componente accessoria.
Né può ritenersi, come talvolta sostenuto in via interpretativa, che ai fini del raffronto con il tasso soglia debba sommarsi il tasso corrispettivo con quello di mora.
La Suprema Corte ha chiarito che i due tassi assolvono a funzioni diverse — il primo corrispettiva, il secondo risarcitoria — e che la loro sommatoria non è giuridicamente corretta (Cass., SS.UU., 18
pagina 9 di 11 settembre 2020, n. 19597). Il confronto con il tasso soglia va dunque operato separatamente per ciascun tipo di interesse, verificando se anche la sola clausola di mora superi la soglia di riferimento.
Detto ciò, attraverso l'applicazione delle formule di Banca d'Italia pro tempore vigenti per il calcolo del TEG (e con esclusione, pertanto, della commissione di anticipata estinzione), emerge il mancato superamento della soglia legale.
Dalla documentazione in atti risulta che il contratto di mutuo oggetto di causa prevede un tasso annuo nominale (TAN) del 10,95%, un TAEG dell'11,52% e un tasso di mora del 14,60%.
Per il periodo di riferimento — II trimestre 2014 — il D.M. 24 marzo 2014, pubblicato nella G.U.
n. 74 del 29 marzo 2014, ha fissato, per la categoria dei prestiti personali, un tasso soglia d'usura pari al 17,38% (tasso medio 11,63 %, aumentato della metà, arrotondato ai sensi dell'art. 2, comma 4, L.
108/1996).
Ne consegue che né il tasso corrispettivo (10,95%), né il TAEG (11,52%), né il tasso di mora
(14,60%) superano la soglia d'usura vigente al momento della stipula.
Pertanto, non è configurabile alcuna usura originaria.
La censura deve pertanto essere respinta.
3. conclusioni
L'opposizione va quindi respinta, confermando il D.I. n. 3768/2017 (r.g. 11215/2017), emesso dal
Tribunale di Firenze.
4. le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e ssmmii (D.M. 147/22), tenuto conto del valore della controversia (Euro 29.850,00,29, scaglione da 52.001 a 260.000) e dell'attività defensionale effettuata.
Si giustifica una liquidazione sotto parametro per la fase di trattazione ed istruttoria, trattandosi di causa documentale.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- RESPINGE l'opposizione;
pagina 10 di 11 - CONFERMA il D.I. n. 3768/2017, emesso dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA la sig.ra a rimborsare, in favore della parte convenuta Parte_1 opposta, le spese di lite, che liquida in Euro 4.358,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Daniela Bonacchi ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14352/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
HI EP (C.F. ), elettivamente domiciliata in indirizzo C.F._2 telematico, presso il difensore;
OPPONENTE contro
(P.IVA , e per essa quale mandataria la Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(P.IVA ), in persona del rappresentante pro tempore, con il CP_2 P.IVA_2 patrocinio dell'avv. ROSSI MARCO (C.F. ), elettivamente domiciliata in C.F._3
Verona, via S. Bernardino n. 5A, presso il difensore;
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito accogliere la presente opposizione e dichiarare per i motivi di cui a premessa:
- Relativamente al decreto ingiuntivo, in via preliminare si eccepisce la carenza di legittimazione CP_ ad agire della;
- Sempre in via preliminare, la di lui inefficacia per non essere stato notificato nei 60 giorni previsti dalla Legge;
pagina 1 di 11 - Sempre in via preliminare, la di lui inefficacia per non essere stato esperto il tentativo obbligatorio di conciliazione;
- Nel merito, ed in ipotesi, nullo e/o annullabile, in forza di quanto asserito in premessa, il decreto ingiuntivo di cui trattasi in quanto illecitamente conteggiati gli interessi da parte della
con conseguente accertamento del saldo dovuto (in dare e/o avere) e con conseguente CP_3 dichiarazione della non debenza delle somme conseguenti ad erronea applicazione degli interessi stessi.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari e distrazione delle stesse a favore delò procuratore antistatario ex Art. 93 cpc.”.
Parte opposta: “Voglia il Tribunale adito,
- Rigettare ogni domanda dell'opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti della Sig. ra Controparte_4 Parte_1
di € 29.850,38 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore che dovesse
[...] risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa) oltre ai successivi interessi come richiesti in DI, dalla data della domanda all'effettivo soddisfo, con conseguente condanna al pagamento, a favore di , della suddetta somma;
Controparte_4
- Con vittoria di spese e compensi professionali del monitorio e del presente giudizio, oltre accessori di legge (IVA e CPA) e al rimborso forfettario spese generali 15%.”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
In data 18.5.2022 veniva notificato alla sig.ra il decreto ingiuntivo n. Parte_1
3768/2017 (r.g. 11215/2017), emesso dal Tribunale di Firenze, con cui veniva ingiunto il pagamento, in favore della della somma complessiva di € 47.308,95. Controparte_1
A fondamento della propria domanda monitoria, la parte ricorrente deduceva di essere creditrice della suddetta somma, a titolo di saldo debitore, comprensivo di interessi, costi e spese.
Con atto di citazione ritualmente notificato, la sig.ra ha proposto Parte_1 opposizione (tardiva, ex art. 650 c.p.c.) al decreto ingiuntivo n. 3768/2017, chiedendone la revoca.
A sostegno dell'opposizione, la stessa ha allegato che:
- aveva stipulato con l'istituto di credito un contratto di finanziamento n. Parte_2
200098376808818, sottoscritto anche dal di lei marito, nella veste di co-obbligato;
pagina 2 di 11 CP_
- il credito veniva ceduto da a , in conseguenza del mancato pagamento del Parte_2 capitale per Euro 21.336,31, oltre ratei non scaduti ed interessi;
- nonostante il decreto ingiuntivo de quo sia stato notificato al solo di lei marito, sig. Parte_3
senza aver – quindi – avuto la possibilità di proporre opposizione, si vedeva notificare, in
[...] data 18.05.2022, dalla atto di precetto per la somma di Euro 47.308,95; Controparte_1
- la causa veniva iscritta al n. R.G. 6830/2022, davanti al Tribunale di Firenze, e il Giudice, con provvedimento del 27.9.2023, dichiara, ai sensi delle SS.UU. n. 9479/2923, l'improcedibilità del giudizio assegnando alle parti termine di tre mesi per la riassunzione nel merito.
Posto ciò, ha preliminarmente eccepito la carenza di legittimazione della società opposta, non avendo ricevuto alcuna notifica sulla cessione del credito.
Sempre in via preliminare, deducendo di non aver ricevuto alcuna notifica del D.I. (oggi) opposto, ha domandato la declaratoria di nullità di questo.
Nel merito, adducendo, con riferimento ai mutui de quibus, l'illegittima applicazione di interessi usurari, di anatocismo indebiti, nonché l'indeterminatezza dei tassi di interesse, ha domandato l'accertamento e la dichiarazione di nullità delle relative clausole (per violazione degli artt. 117 TUB
e 1346, 1418, 1419 e 1284 c.c.).
Ha, pertanto, domandato la revoca del decreto ingiuntivo opposto. regolarmente costituita in giudizio, ha contestato integralmente le Controparte_5 difese dell'opponente ed ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo.
Preliminarmente, ha evidenziato di essere, per precedente cessione a titolo oneroso, la titolare del credito oggetto del D.I. opposto.
Sempre in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione, per scadenza dei termini.
Ha altresì eccepito l'inammissibilità delle deduzioni avversarie concernenti la mancata notifica del decreto ingiuntivo, la carenza di legittimazione attiva, l'usura, nonché l'indeterminatezza dei tassi d'interesse e del piano di ammortamento “alla francese”, trattandosi di questioni coperte dal giudicato, atteso che l'oggetto del presente giudizio è limitato al solo accertamento della non abusività delle clausole contrattuali.
Nel merito, ha contestato l'applicazione di anatocismo indebiti, rivendicando, per il resto, la piena legittimità degli addebiti effettuati in relazione a tutte le contestazioni sollevate, contestando l'esistenza di profili di contrarietà a norme imperative, ovvero di indeterminatezza delle clausole.
Ha, pertanto, contestato le domande attore, chiedendo la conferma del D.I. opposto.
pagina 3 di 11 Dopo lo scambio di memorie – attraverso cui entrambe le parti hanno precisato le rispettive domande, integrato i depositi documentali e richiesto i mezzi istruttori -, la causa è stata istruita documentalmente.
La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione all'udienza del 27/5/2025.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. Sull'eccezione di inammissibilità per giudicato
Deve preliminarmente rilevarsi che le eccezioni formulate dall'opponente in punto di mancata notifica del decreto ingiuntivo e di carenza di legittimazione attiva della società opposta risultano inammissibili, trattandosi di questioni già coperte dal giudicato formatosi sul decreto non opposto nei termini ordinari.
Come noto, la proposizione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. non comporta una rimessione in discussione integrale del titolo giudiziale, ma rappresenta un rimedio eccezionale e circoscritto, ammissibile soltanto nei limiti in cui il provvedimento monitorio sia stato emesso senza un adeguato controllo in ordine alla potenziale abusività delle clausole contrattuali stipulate tra professionista e consumatore.
Tale principio, enunciato dalle Sezioni Unite (Cass., SS.UU., n. 9479 del 2023), delimita in modo netto l'ambito del giudizio instaurato ai sensi dell'art. 650 c.p.c., escludendo che con esso possano essere fatte valere questioni estranee al tema della vessatorietà delle clausole (quali, appunto, vizi di notifica del decreto, difetti di legittimazione o doglianze di merito non riconducibili alla trasparenza e all'equilibrio contrattuale).
Il decreto ingiuntivo, pertanto, non essendo stato opposto nel termine ordinario, ha acquistato efficacia di giudicato sostanziale ai sensi dell'art. 324 c.p.c. Tale efficacia si estende non solo alle questioni espressamente decise, ma anche a quelle implicitamente risolte in quanto presupposto logico-giuridico necessario della decisione (c.d. giudicato implicito). Difatti, chiarito dalla costante giurisprudenza di legittimità (tra le altre, Cass. civ., 21 febbraio 2020, n. 4689; Cass., SS.UU., 13 novembre 2019, n. 29459), il giudicato copre non solo il dispositivo, ma anche l'accertamento dei fatti e delle condizioni di procedibilità o di merito che ne costituiscono la base logica.
In tale prospettiva, deve ritenersi che il decreto ingiuntivo, pronunciato previa verifica della sussistenza del credito e della legittimazione del ricorrente, contenga in via implicita una statuizione positiva anche su tali presupposti.
pagina 4 di 11 Ne consegue che la mancata tempestiva opposizione comporta il formarsi del giudicato implicito sulla legittimazione attiva del creditore e sulla regolarità della notificazione, che non possono dunque essere più oggetto di esame nel presente giudizio. Come affermato dalla Suprema Corte (Cass.,
SS.UU., n. 29508/2020), la decisione di merito comporta sempre, in via logico-giuridica, la risoluzione delle questioni pregiudiziali e preliminari che ne costituiscono il necessario antecedente, salvo che si tratti di presupposti di ordine pubblico tali da incidere sulla stessa potestas iudicandi, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.
Parimenti, devono ritenersi inammissibili le doglianze concernenti la modalità di ammortamento
“alla francese”, le quali attengono a un profilo tecnico-finanziario del rapporto contrattuale e non configurano, di per sé, una clausola vessatoria ai sensi degli artt. 33 e ss. Cod. Consumo, se non nella misura in cui si traducano in un difetto di trasparenza informativa.
In conclusione, l'ambito oggettivo del presente giudizio deve ritenersi limitato alla verifica della non abusività delle clausole contrattuali connesse ai tassi d'interesse e alle condizioni economiche del finanziamento, restando precluse — in quanto coperte dal giudicato — le questioni concernenti la notifica del decreto ingiuntivo, la legittimazione attiva della società opposta e la struttura dell'ammortamento.
1.1. sull'anatocismo
Ciononostante, e ad abundantiam, è il caso di precisare che – a ben vedere - nella fattispecie (di contratto di mutuo con piano di ammortamento “alla francese”) non si configura tecnicamente alcun fenomeno di capitalizzazione di interessi.
Invero, ciascuna rata è composta da una quota di interessi corrispettivi maturati nel periodo e da una quota di rimborso del capitale residuo, con la conseguenza che, nel fisiologico svolgimento del rapporto, non si produce alcun interesse su interessi, né si realizza alcuna forma di anatocismo vietato.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente chiarito che la c.d. capitalizzazione composta, propria della tecnica di calcolo del piano di ammortamento “alla francese”, è concettualmente distinta dall'anatocismo, trattandosi di una mera modalità di determinazione matematica della rata costante dovuta dal mutuatario, volta ad assicurare l'equilibrio finanziario dell'operazione.
Essa, pertanto, rappresenta una forma di quantificazione della prestazione contrattuale e non una capitalizzazione di interessi in senso giuridico (Cass., 2 ottobre 2023, n. 27823).
pagina 5 di 11 In ogni caso, la questione è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione con la sentenza 29 maggio 2024, n. 15130, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui “non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra istituti di credito e clienti”.
Le Sezioni Unite hanno chiarito che l'indagine sulla determinatezza dell'oggetto del contratto attiene alla struttura negoziale, e mira a verificare che il contratto contenga elementi idonei a determinare an e quantum della prestazione dovuta, secondo criteri oggettivi e verificabili, non rimessi all'arbitrio di una delle parti.
Pertanto, ove il contratto di mutuo indichi l'importo erogato, la durata del finanziamento, la periodicità delle rate, il tasso d'interesse applicato e il piano di ammortamento con la ripartizione tra quota capitale e quota interessi, deve ritenersi soddisfatto il requisito della determinatezza dell'oggetto.
In particolare, la Corte ha osservato che, se il piano allegato consente al mutuatario di individuare con una semplice sommatoria l'importo complessivo dovuto, non sussiste alcuna indeterminatezza, né tantomeno alcuna violazione della disciplina sulla trasparenza bancaria (Cass. civ., nn. 28824 e
36026/2023; Cass. n. 17110/2019; Cass. n. 25205/2014). È, pertanto, irrilevante, sotto il profilo della validità del contratto, la maggiore o minore convenienza economica del piano di rimborso, non costituendo essa elemento dell'oggetto contrattuale, ma mera espressione della libertà negoziale delle parti (Cass. SS.UU. n. 5657/2023; Cass. n. 13446/2023).
Nel caso di specie, il contratto di mutuo prodotto in atti indica con chiarezza il capitale mutuato, la durata, la periodicità delle rate, il tasso applicato e il metodo di ammortamento “alla francese”, allegando altresì il piano di rimborso con la ripartizione tra quota capitale e quota interessi di ciascuna rata. Ne consegue che la parte mutuataria è stata posta in condizione di conoscere ex ante la composizione della rata, l'ammontare complessivo del debito e il meccanismo di restituzione, con esclusione di ogni possibile incertezza circa l'oggetto della prestazione.
Sul piano tecnico, va aggiunto che, dati gli elementi contrattualmente determinati (capitale, tasso, durata, numero di rate e importo della rata costante), risulta individuabile un solo regime di capitalizzazione coerente con il piano allegato: ciò esclude qualsiasi ipotesi di indeterminatezza matematica o discrezionalità del mutuante nella definizione della quota capitale e della quota interessi
(T. Torino, 1° marzo 2022, n. 747; T. Firenze, 12 giugno 2024, n. 3210).
pagina 6 di 11 Alla luce di tali considerazioni, deve pertanto escludersi che la clausola relativa all'ammortamento
“alla francese” presenti profili di nullità o di abusività, non emergendo alcun difetto di trasparenza, né una sproporzione tale da integrare uno squilibrio contrattuale ai sensi dell'art. 33 Cod. Consumo.
La doglianza in punto di anatocismo va, dunque, disattesa.
2. sull'indeterminatezza degli interessi e sull'usura
Diversamente, possono ritenersi ammissibili, entro i ristretti limiti delineati dalle Sezioni Unite del
2023, le doglianze relative alla presunta usurarietà e alla indeterminatezza dei tassi, nella sola parte in cui esse siano formulate sotto il profilo della trasparenza e della correttezza contrattuale, quali possibili espressioni di un significativo squilibrio ai sensi dell'art. 33 Cod. Consumo. Tali profili, infatti, attengono alla verifica della comprensibilità e intellegibilità delle clausole economiche e, pertanto, possono integrare ipotesi di abusività rilevabile d'ufficio dal giudice dell'opposizione tardiva.
Orbene, passando all'esame delle suddette censure, si rileva l'infondatezza – anche in conseguenza di quanto sopra argomentato - di quella relativa alla indeterminatezza del tasso di interesse, visto quanto indicato espressamente nel contratto.
Dalla norma pattizia come sopra riportata emerge in modo evidente come il tasso di interesse sia stato puntualmente determinato dalle parti, e tanto esclude che l'omessa indicazione nel piano di ammortamento dell'ammontare della quota di interesse che viene corrisposto con la singola rata possa aver tramutato un valore assolutamente determinato in un valore privo di determinazione.
In altri termini, non vi è spazio per l'operatività del meccanismo sostitutivo del tasso convenuto con quello previsto ex lege dall'art. 117 TUB, proprio perché tale disposizione opera (per quel che interessa il caso specifico) solo se non è indicato il tasso di interesse ai sensi del comma 4 del predetto articolo: evenienza, come visto, da escludersi nella fattispecie.
Non da meno, in relazione al piano di ammortamento, oltre a richiamare quanto sopra motivato, questo risulta dettagliatamente indicato e sottoscritto dalle parti, sicché diviene clausola contrattuale voluta dai contraenti.
Non da meno, è dirimente il rilievo che nessuna disposizione normativa impone la indicazione nei contratti di mutuo del tasso annuale effettivo.
Invero, l'art. 117 TUB prevede espressamente solo che nei contratti sia indicato “il tasso di interesse ed ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi gli eventuali maggiori oneri in caso di mora”.
pagina 7 di 11 La generica locuzione “tasso di interesse”, senza alcuna ulteriore specificazione, porta a ritenere che sia sufficiente a tali fini la indicazione del tasso annuale nominale (T.A.N.), cioè del tasso di interesse, espresso in percentuale e su base annua, applicato dalle banche e dalle società finanziarie all'importo lordo del finanziamento per calcolare gli interessi dovuti dal cliente sull'operazione.
D'altra parte, è noto che il TAN, proprio perché tasso nominale e non effettivo, ben può essere inferiore a quest'ultimo ogniqualvolta, come nella fattispecie, sia previsto un piano di ammortamento con frequenza infrannuale.
D'altra parte, sul punto è dirimente il disposto di cui all'art. 6 (Trasparenza contrattuale) della
Delibera CICR 9.2.2000, il quale prevede che “I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto”.
2.1 Quanto, invece, alla presunta usurarietà del mutuo, va premesso che, in conformità alla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. Un., n. 24675/2017), non è prevista dal nostro ordinamento la c.d. usura sopravvenuta e, pertanto, la natura usuraria delle condizioni applicate va verificata esclusivamente con riferimento al momento della loro pattuizione (ovvero al momento in cui la condizione è da considerare accettata a seguito dell'esercizio di jus variandi della banca).
Orbene, applicando quanto sopra detto, il giudicante, ai fini dell'individuazione del tasso soglia a cui parametrare gli interessi, basandosi sul semestre e sulla operazione di riferimento, non rileva un superamento del TSU.
In punto di diritto va – però - precisato che la qualificazione della usura originaria quale ipotesi di superamento del tasso soglia, che trova fonte nell'esercizio dell'autonomia negoziale, implica la necessità di affrontare la questione generata dalla definizione dei componenti del tasso convenzionale rilevante ai fini dell'usura.
Il tema, nello specifico, attiene, con evidenza, le componenti contrattualmente previste, ma di applicazione meramente eventuale con particolare riferimento alla commissione di anticipata estinzione.
Difatti, a tal proposito, la opponente asserisce che, ai fini della normativa antiusura, rileva la previsione, ovvero l'esecuzione, del diritto potestativo di estinguere anticipatamente il finanziamento
(c.d. commissione di risoluzione anticipata).
pagina 8 di 11 Sul punto, questo Tribunale intende aderire all'orientamento della Suprema Corte, secondo cui “Ai fini della verifica del rispetto del cd. tasso soglia previsto dalla disciplina antiusura non è possibile procedere alla sommatoria degli interessi con la commissione di estinzione anticipata del finanziamento, non costituendo quest'ultima una remunerazione, a favore della banca, dipendente dalla durata dell'effettiva utilizzazione del denaro da parte del cliente, trattandosi, invece, di un corrispettivo previsto per lo scioglimento anticipato degli impegni a quella connessi” (così Cass., 8 luglio 2024, n. 18497).
Ne consegue, dunque, che la c.d. commissione di anticipata estinzione non possa essere considerata un elemento idoneo a concorrere alla formazione del tasso convenzionale, rilevante ai fini dell'usura.
Tale commissione, difatti, presenta una natura inopinabilmente risarcitoria, tale da poter essere qualificata alla stregua di una clausola penale. Non da meno, l'irrilevanza di tale elemento, squisitamente accessorio, ai fini della rilevazione di usurarietà, dovrebbe essere negata anche (e soprattutto) in virtù della mera eventualità dell'insorgenza del diritto e, dunque, del pagamento, dovuto soltanto in ipotesi di inadempimento.
Difatti, la formulazione letterale dell'interpretazione autentica fornita dal legislatore sembra proprio indirizzata ad attribuire rilevanza alla mera stipulazione, ovvero al fattore temporale e, in tale prospettiva, alle diverse fasi attuative nelle quali può versare il rapporto contrattuale (e destinate ad assumere specifica portata qualificante).
Ciò implica, conseguenzialmente, che l'identificazione degli elementi concretamente rilevanti, ai fini della usura, è subordinata alla diversa articolazione delle modalità operative della fase fisiologica e di quella patologica del rapporto, le quali tracciano periodi – cronologicamente e logicamente – differenti.
In tal guisa, in relazione alla fattispecie in esame, se gli interessi corrispettivi afferiscono all'ambito ed all'arco temporale dello svolgimento fisiologico del rapporto, la c.d. commissione di anticipata estinzione afferisce, invece, all'inadempimento e, pertanto, alla fase patologica del rapporto, ossia ad un periodo necessariamente successivo.
Ciò giustifica, quindi, l'esclusione del cumulo della componente accessoria.
Né può ritenersi, come talvolta sostenuto in via interpretativa, che ai fini del raffronto con il tasso soglia debba sommarsi il tasso corrispettivo con quello di mora.
La Suprema Corte ha chiarito che i due tassi assolvono a funzioni diverse — il primo corrispettiva, il secondo risarcitoria — e che la loro sommatoria non è giuridicamente corretta (Cass., SS.UU., 18
pagina 9 di 11 settembre 2020, n. 19597). Il confronto con il tasso soglia va dunque operato separatamente per ciascun tipo di interesse, verificando se anche la sola clausola di mora superi la soglia di riferimento.
Detto ciò, attraverso l'applicazione delle formule di Banca d'Italia pro tempore vigenti per il calcolo del TEG (e con esclusione, pertanto, della commissione di anticipata estinzione), emerge il mancato superamento della soglia legale.
Dalla documentazione in atti risulta che il contratto di mutuo oggetto di causa prevede un tasso annuo nominale (TAN) del 10,95%, un TAEG dell'11,52% e un tasso di mora del 14,60%.
Per il periodo di riferimento — II trimestre 2014 — il D.M. 24 marzo 2014, pubblicato nella G.U.
n. 74 del 29 marzo 2014, ha fissato, per la categoria dei prestiti personali, un tasso soglia d'usura pari al 17,38% (tasso medio 11,63 %, aumentato della metà, arrotondato ai sensi dell'art. 2, comma 4, L.
108/1996).
Ne consegue che né il tasso corrispettivo (10,95%), né il TAEG (11,52%), né il tasso di mora
(14,60%) superano la soglia d'usura vigente al momento della stipula.
Pertanto, non è configurabile alcuna usura originaria.
La censura deve pertanto essere respinta.
3. conclusioni
L'opposizione va quindi respinta, confermando il D.I. n. 3768/2017 (r.g. 11215/2017), emesso dal
Tribunale di Firenze.
4. le spese di lite
Le spese seguono la soccombenza dell'opponente ex art. 91 c.p.c. e sono da liquidare come da dispositivo, ai sensi del D.M. 55/2014 e ssmmii (D.M. 147/22), tenuto conto del valore della controversia (Euro 29.850,00,29, scaglione da 52.001 a 260.000) e dell'attività defensionale effettuata.
Si giustifica una liquidazione sotto parametro per la fase di trattazione ed istruttoria, trattandosi di causa documentale.
P.Q.M.
il Tribunale ordinario di Firenze, III sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- RESPINGE l'opposizione;
pagina 10 di 11 - CONFERMA il D.I. n. 3768/2017, emesso dal Tribunale di Firenze;
- CONDANNA la sig.ra a rimborsare, in favore della parte convenuta Parte_1 opposta, le spese di lite, che liquida in Euro 4.358,00 per compensi, oltre spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.
Firenze, 16 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Daniela Bonacchi
pagina 11 di 11