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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 26/02/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 135/2024 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale Giudice del Lavoro, nella causa n. 135/2024 R.G.C, all'udienza del 20-2-2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti G. Emiliozzi Parte_1
e M. Emiliozzi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a Tolentino in Viale XXX
Giugno n. 3, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del pro tempore, rappresentato
[...] Controparte_2
e difeso dall'avv. E. Andreozzi, come da procura generale alle liti per atto notaio di Persona_1
AN rep. n. 1862 racc. n. 1503 del 27-11-2018 ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' , in Macerata, via Carducci n. 53; CP_1
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento indennizzo del danno derivante da infortunio in itinere per aggravamento.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/02/2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe esponeva quanto segue: - la stessa aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della società
[...]
, con sede legale in Via Acquevive n. 16, Controparte_3
Mogliano (MC), con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato e mansioni di cameriera di ristorante;
- in data 11/08/2021, alle ore 10:20 circa, mentre si trovava in C.da Vanni di Mogliano, alla guida dell'autovettura NC PS (targata DR428TG), per recarsi al lavoro, era rimasta coinvolta in un incidente stradale, riportando lesioni personali gravissime che l'avevano ridotta in
1 prognosi riservata (come da verbale di sequestro penale redatto dai Carabinieri di Mogliano in data
11/08/2021); - a seguito di detto sinistro, era stata trasportata con l'eliambulanza presso l'Ospedale di
AN (AN), ove le era stata diagnosticata: “frattura chiusa diafisaria di femore sinistro post- traumatica sottoposta ad osteosintesi con chiodo endomidollare – frattura chiusa del pavimento orbitario sinistro sottoposta ad intervento maxillo facciale – trauma cranico contusivo con escoriazioni del volto – frattura chiusa delle ossa nasali sottoposta ad intervento chirurgico maxillofacciale – trauma toracico con contusioni polmonari e minima falda di pneumotorace sinistro” in codice rosso;
- la stessa, in data 11/08/2021, era stata ricoverata in terapia intensiva presso l'Ospedale Torrette di AN (AN); - in data 21/09/2021 aveva presentato all' domanda di CP_1
infortunio lavorativo in itinere per l'incidente occorso l'11/08/2021; - con provvedimento emesso il
14/12/2022, l' aveva riconosciuto l'infortunio in itinere dell'11/08/2021 e liquidato alla CP_1 ricorrente l'indennità per inabilità temporanea assoluta;
- con provvedimento emesso il 24/06/2022
l' , nel confermare la natura professionale di detto infortunio, aveva accertato in capo alla CP_1
ricorrente una invalidità permanente del 20% e un coefficiente pari allo 0,4%, con la seguente diagnosi: “esiti stabilizzazione CH (Chiodo endo) – Osteosintesi chiodo femorale e placca zigomo – cicatrice CH coscia – Esiti consolidati fratturativi in osteosintesi senza pregiudizio visivo”; - avverso il suddetto provvedimento, in data 14/09/2023, tramite il patronato la ricorrente aveva CP_4
proposto ricorso amministrativo con richiesta di collegiale medica, ai fini del riconoscimento di un danno biologico complessivo nella misura del 35%, sulla base della certificazione medico legale del
22/08/2023 a firma del dott. , il quale aveva quantificato il quantum invalidante in misura Per_2 pari al 35%, argomentando come segue: “ritengo che tale valutazione sottostimi la portata reale del danno in quanto alcune valutazioni che concorrono alla valutazione finale appaiono appunto sottostimate. Ritengo infatti che la sofferenza articolare dell'anca sinistra vada valutata almeno con un 8% secondo i criteri del codice 272, che il pregiudizio estetico di cui alle voci 36 e 37 vada valutato almeno con il 12%, che il danno fratturativo del volto debba essere riferito al codice 324 con un 10%
e che nella suddetta valutazione sia completamente assente la valutazione della sindrome soggettiva dei traumatizzati cranici che alla voce 182 indica un 4%. Ritengo pertanto che ne scaturisca un quantum invalidante intorno al 35% (trentacinque per cento) complessivo”; - con provvedimento del
10/12/2023 l' aveva respinto il ricorso amministrativo, ritenendo la percentuale richiesta CP_1
sproporzionata rispetto alla previsione massima tabellare per organo e funzione interessati;
- la natura professionale dell'infortunio costituiva fatto pacifico poiché era stata oggetto di confessione stragiudiziale da parte dell' , il quale in sede amministrativa aveva riconosciuto la sussistenza CP_1 dell'infortunio, accertando l'invalidità temporanea ed un gradiente invalidante permanente pari al
20% in capo alla ricorrente, costituendo in capo alla stessa la relativa rendita;
- la valutazione del
2 danno derivante dall'infortunio in itinere oggetto di causa effettuata dall' doveva ritenersi del CP_1
tutto incongrua e inadeguata rispetto alle conseguenze lesive concretamente riportate dalla ricorrente, circostanza che risultava evidente dai plurimi accertamenti strumentali e dalla specifica documentazione medica proveniente da strutture ospedaliere pubbliche, nonché dalla certificazione medica redatta dal dott. ; - in particolare, la gravità delle patologie riportate dalla ricorrente, Per_2
a seguito del sinistro stradale, era comprovata dalla seguente documentazione medica allegata al ricorso: copia della cartella clinica n. 181-21 dell'Ospedale di AN;
copia della cartella clinica n.
1223-2021 dell'Ospedale di AN (con diagnosi di frattura chiusa diafisaria di femore sinistro post traumatica sottoposta ad osteosintesi con chiodo endomidollare, frattura chiusa del pavimento orbitario sinistro sottoposta ad intervento chirurgico maxillo-facciale, trauma cranico commotivo con contusioni escoriate del volto, frattura chiusa delle ossa nasali sottoposta a intervento chirurgico maxillo-facciale, trauma toracico chiuso con contusioni polmonari, minima falda di pneumotorace sinistro); due CD contenenti gli RX al femore sinistro effettuati rispettivamente in data 11/08/2021,
15/09/2021, 23/09/2021, 30/03/2022, 13/09/2022 e 25/01/2022 ed ulteriore documentazione sanitaria;
- dunque i danni subiti andavano quantificati in un danno biologico permanente del 35% rispetto alla totale validità psicofisica della ricorrente, secondo le tabelle di menomazione;
- CP_1
la gravità delle patologie giustificava l'attivazione del coefficiente 0,6 ex art. 13 D. Lgs. 38/2000 e
D.M. 12.07.2000, o, comunque, di quello che sarebbe stato ritenuto di giustizia.
Tutto quanto premesso, la ricorrente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“- ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente;
CP_1
“- accertare e dichiarare che in data 11.08.2021 la ricorrente ha subito un Parte_1
infortunio lavorativo in itinere a seguito di sinistro stradale avvenuto con le modalità descritte nel presente ricorso;
“- accertare e dichiarare che la ricorrente , a causa del predetto infortunio, Parte_1 presenta, sin dalla data dell'infortunio e a tutt'oggi, un grado di inabilità ed un danno biologico pari al 35%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito dell'espletanda CTU, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione, con attivazione del coefficiente 0,6 ex art. 13 D. Lgs. 38/2000 e D.M.
12.07.2000, o, comunque, di quello ritenuto di giustizia;
“- per l'effetto, condannare l' Controparte_1
(C.F.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla
[...] P.IVA_1
corresponsione in favore della ricorrente dei benefici economici dipendenti e/o Parte_1 connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in itinere del 11/08/2021 e a costituire la maggiore rendita a norma di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo saldo, indicandone la decorrenza”, con vittoria di spese di lite.
3 Si costituiva in giudizio l' , in persona del pro tempore, il CP_1 Controparte_5
quale, anche richiamandosi alla relazione di consulenza medica di parte a cura del Dirigente medico di I Livello della sede , dott.ssa chiedeva il rigetto del ricorso, siccome CP_1 Persona_3
infondato, poiché il quantum accertato circa i postumi invalidanti, dapprima riconosciuto in misura pari al 20% e, a partire dal 11/04/2024, al 23% (a seguito di revisione attiva disposta dall'Istituto ex art. 83 T.U. n. 1184/65), doveva ritenersi pienamente legittimo, congruo e suffragato dagli esami specialistici, nonché da precise valutazioni di natura medico - legale.
La causa, istruita sulla base della consulenza tecnica d'ufficio di natura medico - legale, delle produzioni documentali delle parti, e dell'ulteriore documentazione medica depositata da parte ricorrente a seguito di autorizzazione del Giudice del 23/05/2024 (documentazione medica su supporto CD), all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Nell'ambito della CTU di natura medico - legale, il consulente tecnico d'ufficio, dott. Persona_4 nominato all'udienza del 20/06/2024, ha accertato, con ragionamento congruamente e adeguatamente motivato, privo di vizi logici, all'esito di accertamenti approfonditi e di corretta applicazione delle regole disciplinanti la scienza medica, nonché di visita della ricorrente, quanto segue:
“Parte ricorrente, a seguito dell'infortunio per cui è causa risulta affetta da “Frattura diafisaria del femore sinistro con esiti cicatriziali alla coscia. Frattura chiusa pavimento orbitario sinistro.
Frattura chiusa ossa nasali. Trauma cranico commotivo con contusioni escoriate del volto. Trauma toracico chiuso con contusioni polmonari, minima falda di pneumotorace. Escoriazioni avambraccio sinistro.
“Il danno biologico che è possibile riconoscere sulla base dell'utilizzo delle voci tabellari del DM
25.07.2000 è pari al:
- 6% (sei) per la Frattura diafisaria del femore sinistro, in base alla voce tabellare n° 272 – Esiti di frattura di femore, apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, che prevede un grado invalidante fino all'8%.
- 3% (tre) per l'Osteosintesi chiodo femorale e placca zigomo, in base alla voce tabellare n° 306 –
Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare, che prevede un grado invalidante fino al 3%.
- 2% (due) per gli Esiti cicatriziali alla coscia, in base alla voce tabellare n° 36 – Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche, che prevede un grado invalidante fino al 5%.
4 - 6% (sei) per la Frattura chiusa pavimento orbitario sinistro e la Frattura chiusa ossa nasali, in base alla voce tabellare n° 323 – Esiti di frattura delle ossa nasali con minima alterazione del profilo nasale e lievi difficoltà respiratorie, che prevede un grado invalidante fino al 4%, come riconosciuto dall' . CP_1
- 6% (sei) per il Trauma cranico commotivo con contusioni escoriate del volto, in base alla voce tabellare n° 38 – Cicatrici cutanee, interessanti il volto ed il collo, a seconda della natura, della estensione e del complessivo pregiudizio fisionomico o fisiognomico;
fino alla deturpazione, che prevede un grado invalidante fino al 30%.
- 3% (tre) per le Escoriazioni avambraccio sinistro, in base alla voce tabellare n° 36 – Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche, che prevede un grado invalidante fino al 5%.
“Pertanto, si può confermare quanto già riconosciuto dall' , che il danno biologico attuale CP_1 complessivo sia in misura pari al 23% (ventitre).”
L'elaborato è stato inviato alle parti per loro eventuali osservazioni.
L' , a mezzo del proprio legale, ha fatto pervenire le seguenti considerazioni: CP_1
"Presa visione della bozza della CTU in oggetto - R.G. n.135/2024 - si Persona_5
concorda con il percorso logico e argomentativo eseguito nella valutazione del caso, comprensivo dell'esecuzione di ulteriori esami specialistici che hanno evidenziato rilievi concordi con quanto valutato in sede .” CP_1
Parte ricorrente ha presentato i rilievi del consulente medico di parte, dott. : Per_2
“Ho letto con attenzione la bozza di relazione peritale redatta dal Ctu designato. Pur concordando sull'impianto della relazione, non sono d'accordo su quanto espresso dal momento che quando si parla di sindrome soggettiva dei traumatizzati cranici si parla di una sindrome piuttosto modesta ma persistente, mentre quanto descritto dal Ctu sembra propendere per un disturbo post-traumatico da stress che comprende la gran quantità dei sintomi descritti nel preliminare e risponde ad altre valutazioni. Torno pertanto a ribadire che nella valutazione complessiva manca una valutazione del danno secondaria agli esiti del trauma cranico mentre sia in perizia che nella valutazione si CP_1
parla solo di danni estetici derivanti dal traumatismo cranico. Ritengo pertanto che il Ctu debba rivedere la valutazione specifica inserendo gli esiti della sindrome soggettiva portando in tal modo la valutazione del danno complessiva subito dalla a livello più equo e vicino al valore Parte_1 assoluto del danno.”
Il CTU ha replicato alle surriportate osservazioni:
“In primo luogo si prende atto che le osservazioni del Dottor non attengono all'impianto della Per_2
relazione dello scrivente, sul quale il suddetto asserisce di concordare: in tal modo il Dottor Per_2
5 accetta le diverse valutazioni prospettate dallo scrivente rispetto alle sue contenute nella relazione medico legale di parte, laddove sosteneva, tra l'altro, che la sofferenza articolare dell'anca sinistra vada valutata almeno con un 8% secondo i criteri del codice 272, che il pregiudizio estetico di cui alle voci 36 e 37 vada valutato almeno con il 12%, che il danno fratturativo del volto debba essere riferito al codice 324 con un 10%.
“Pertanto, si conferma integralmente quanto esposto nelle conclusioni relativamente alle menomazioni poste in diagnosi e alla relativa valutazione del danno biologico dalle stesse causato.
“L'unica critica mossa dal CT di Parte ricorrente attiene alla supposta mancata valutazione di una sindrome soggettiva dei traumatizzati cranici da parte dello scrivente che avrebbe descritto, per negarne l'esistenza, il quadro clinico del disturbo post traumatico da stress e non quello piuttosto modesto ma persistente riferibile alla sindrome soggettiva dei traumatizzati cranici.
“Orbene, premesso che lo scrivente ha ben chiara la differenza tra le due diverse condizioni patologiche sopra richiamate, sembrano sfuggire al Dottor le motivazioni per le quali nel caso Per_2
che ci occupa non è possibile riconoscere la sussistenza di alcuna delle due condizioni patologiche ed in particolare della sindrome soggettiva dei traumatizzati cranici, chiaramente indicate nella bozza di relazione: anzitutto l'assenza nella documentazione in atti e nella raccolta anamnestica operata dallo scrivente di sintomi tipici, quali cefalea (presente nell'80% dei casi come riportato nella Guida orientativa per la valutazione del danno biologico del et al.), sensazioni CP_6
vertiginose, astenia, altri sintomi (disturbi del ritmo sonno-veglia, turbe vasomotorie, iperidrosi, disturbi digestivi), nonché l'assenza di disturbi neurologici (talora presenti tremori delle dita a mani protese e palpebrali, iperreflessia propriocettiva, iperestesia) o psico-nevrotici.
“Per di più la Ricorrente non ha mai effettuato alcun esame specialistico di tipo neuro-psichiatrico
o psicologico, nonostante abbia dimostrato nel corso del follow up di essere sempre stata presente e collaborante a tutte le numerose indagini e accertamenti che le sono stati proposti e abbia anche effettuato di sua iniziativa visite specialistiche, come quella dermatologica, a seguito dei disturbi lamentati.
“Pertanto, si conferma quanto già definito nella bozza di relazione, che in assenza di rilievi anamnestici significativi e di documentazione specialistica probante si ritiene corretta la decisione dell' di non annoverare tale entità nosologica tra le lesioni tutelate per l'infortunio de quo”. CP_1
Questo giudicante condivide pienamente dette valutazioni, concordando con le motivazioni espresse dall'ausiliare e, pertanto, alla stregua degli accertamenti peritali, all'esito dei quali è stato accertato che dall'infortunio in itinere occorso alla ricorrente è derivato, a decorrere dal 14/09/2023, un danno biologico complessivo pari al 23%, in parziale accoglimento del ricorso, deve riconoscersi il diritto della di percepire il corrispondente indennizzo in rendita ex art. 13 co. 2, D.lgs. 38/2000, Parte_1
6 con la conseguente condanna dell' al versamento in suo favore della prestazione previdenziale CP_1
spettante con decorrenza dall'01/10/2023 con interessi di legge.
Tale decorrenza si ritiene corretta, in quanto per l'aggravamento del danno biologico, dal 20% al
23%, determinato dal danno consistente in “3% (tre) per le Escoriazioni avambraccio sinistro, in base alla voce tabellare n° 36 – Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche, che prevede un grado invalidante fino al 5%”, il c.t.u., dott. P. ha fatto Per_4
riferimento al certificato relativo alla “Visita dermatologica del 25.01.2023 Rivedo in data odierna la signora per rivalutazione di postumi cicatriziali risalenti a un incidente Parte_1 automobilistico dell'11.08.2021 nel quale ha riportato frattura del femore sinistro, del setto nasale e dell'arcata orbitaria sinistra.
“All'esame obiettivo odierno si apprezzano esiti cicatriziali ipertrofici localizzati all'avambraccio di sinistra, alla coscia sinistra, in sede sotto mentoniera ed a sede inguinale (secondaria a decubito di catetere uretrale che la paziente ha portato durante il ricovero in rianimazione). In data 04.11.2021
e 06.04.2022 ho trattato le suddette cicatrici ipertrofiche con crioterapia e con infiltrazioni corticosteroidee. (All. 16)” (pp. 20-21 della relazione del dott. depositata il 13-1-2025); Per_4
poiché però la richiesta di visita medica collegiale è stata presentata dalla ricorrente soltanto con il ricorso amministrativo del 14-9-2023 (respinto dall' il 10-12-2023), si ritiene congrua la CP_1
decorrenza di tale aggravamento delle condizioni psico-fisiche, così come accertato in sede giurisdizionale, dal 14-9-2023 e, quanto all'aggiornamento della relativa rendita, dall'ottobre 2023.
In ordine alla ripartizione delle spese di lite, atteso il parziale accoglimento del ricorso, si ritiene congruo condannare l' al pagamento di un quarto delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
un quarto liquidato come in dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, compensandosi tra le parti i residui tre quarti, in considerazione del fatto che, alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, l' aveva riconosciuto alla ricorrente un gradiente CP_1
invalidante del 20%, mentre successivamente al deposito del ricorso, a seguito di visita medica dell'11-4-2024, per revisione promossa dall'Istituto, quest'ultimo aveva riconosciuto il danno complessivo del 23%, corrispondente a quello accertato in sede di consulenza tecnica d'ufficio.
L'importo delle spese è stato determinato operando la riduzione del 50% di cui all'art. 4 comma 1,
D.M. 10/03/2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore delle controversie, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle operazioni giuridiche e di fatto trattate.
Le spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste in capo all' . CP_1
7
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei Parte_1
confronti di come sopra rappresentato, con ricorso depositato in data 8-2-2024, nel CP_1
contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accertato che dall'infortunio in itinere occorso alla ricorrente l'11-8-2021 è derivato un danno biologico complessivo pari al 23%, con decorrenza dal 14-9-2023, accertato il parziale accoglimento della domanda da parte del convenuto nella medesima misura a decorrere dall'11-4-2024, condanna l' come sopra CP_1
rappresentato, al pagamento in favore della ricorrente della rendita corrispondente al suddetto danno biologico con decorrenza dall'1-10-2023 e con gli interessi di legge;
2) condanna l' come sopra rappresentato, al rimborso in favore della ricorrente di un CP_1 quarto delle spese di lite da quest'ultima sostenute, quarto liquidato in € 1.345,33 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese vive, pari ad € 43,00, al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge;
compensa tra le parti i residui tre quarti;
3) pone in via definitiva in capo all' come sopra rappresentato, le spese relative CP_1 all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 20-2-2025 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice dott.ssa Germana Russo, quale Giudice del Lavoro, nella causa n. 135/2024 R.G.C, all'udienza del 20-2-2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., mediante lettura del dispositivo, la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dagli avv.ti G. Emiliozzi Parte_1
e M. Emiliozzi ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito a Tolentino in Viale XXX
Giugno n. 3, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE
E
Controparte_1
in persona del pro tempore, rappresentato
[...] Controparte_2
e difeso dall'avv. E. Andreozzi, come da procura generale alle liti per atto notaio di Persona_1
AN rep. n. 1862 racc. n. 1503 del 27-11-2018 ed elettivamente domiciliato presso la sede dell' , in Macerata, via Carducci n. 53; CP_1
RESISTENTE
Oggetto: riconoscimento indennizzo del danno derivante da infortunio in itinere per aggravamento.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08/02/2024 e ritualmente notificato, la ricorrente in epigrafe esponeva quanto segue: - la stessa aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze della società
[...]
, con sede legale in Via Acquevive n. 16, Controparte_3
Mogliano (MC), con contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato e mansioni di cameriera di ristorante;
- in data 11/08/2021, alle ore 10:20 circa, mentre si trovava in C.da Vanni di Mogliano, alla guida dell'autovettura NC PS (targata DR428TG), per recarsi al lavoro, era rimasta coinvolta in un incidente stradale, riportando lesioni personali gravissime che l'avevano ridotta in
1 prognosi riservata (come da verbale di sequestro penale redatto dai Carabinieri di Mogliano in data
11/08/2021); - a seguito di detto sinistro, era stata trasportata con l'eliambulanza presso l'Ospedale di
AN (AN), ove le era stata diagnosticata: “frattura chiusa diafisaria di femore sinistro post- traumatica sottoposta ad osteosintesi con chiodo endomidollare – frattura chiusa del pavimento orbitario sinistro sottoposta ad intervento maxillo facciale – trauma cranico contusivo con escoriazioni del volto – frattura chiusa delle ossa nasali sottoposta ad intervento chirurgico maxillofacciale – trauma toracico con contusioni polmonari e minima falda di pneumotorace sinistro” in codice rosso;
- la stessa, in data 11/08/2021, era stata ricoverata in terapia intensiva presso l'Ospedale Torrette di AN (AN); - in data 21/09/2021 aveva presentato all' domanda di CP_1
infortunio lavorativo in itinere per l'incidente occorso l'11/08/2021; - con provvedimento emesso il
14/12/2022, l' aveva riconosciuto l'infortunio in itinere dell'11/08/2021 e liquidato alla CP_1 ricorrente l'indennità per inabilità temporanea assoluta;
- con provvedimento emesso il 24/06/2022
l' , nel confermare la natura professionale di detto infortunio, aveva accertato in capo alla CP_1
ricorrente una invalidità permanente del 20% e un coefficiente pari allo 0,4%, con la seguente diagnosi: “esiti stabilizzazione CH (Chiodo endo) – Osteosintesi chiodo femorale e placca zigomo – cicatrice CH coscia – Esiti consolidati fratturativi in osteosintesi senza pregiudizio visivo”; - avverso il suddetto provvedimento, in data 14/09/2023, tramite il patronato la ricorrente aveva CP_4
proposto ricorso amministrativo con richiesta di collegiale medica, ai fini del riconoscimento di un danno biologico complessivo nella misura del 35%, sulla base della certificazione medico legale del
22/08/2023 a firma del dott. , il quale aveva quantificato il quantum invalidante in misura Per_2 pari al 35%, argomentando come segue: “ritengo che tale valutazione sottostimi la portata reale del danno in quanto alcune valutazioni che concorrono alla valutazione finale appaiono appunto sottostimate. Ritengo infatti che la sofferenza articolare dell'anca sinistra vada valutata almeno con un 8% secondo i criteri del codice 272, che il pregiudizio estetico di cui alle voci 36 e 37 vada valutato almeno con il 12%, che il danno fratturativo del volto debba essere riferito al codice 324 con un 10%
e che nella suddetta valutazione sia completamente assente la valutazione della sindrome soggettiva dei traumatizzati cranici che alla voce 182 indica un 4%. Ritengo pertanto che ne scaturisca un quantum invalidante intorno al 35% (trentacinque per cento) complessivo”; - con provvedimento del
10/12/2023 l' aveva respinto il ricorso amministrativo, ritenendo la percentuale richiesta CP_1
sproporzionata rispetto alla previsione massima tabellare per organo e funzione interessati;
- la natura professionale dell'infortunio costituiva fatto pacifico poiché era stata oggetto di confessione stragiudiziale da parte dell' , il quale in sede amministrativa aveva riconosciuto la sussistenza CP_1 dell'infortunio, accertando l'invalidità temporanea ed un gradiente invalidante permanente pari al
20% in capo alla ricorrente, costituendo in capo alla stessa la relativa rendita;
- la valutazione del
2 danno derivante dall'infortunio in itinere oggetto di causa effettuata dall' doveva ritenersi del CP_1
tutto incongrua e inadeguata rispetto alle conseguenze lesive concretamente riportate dalla ricorrente, circostanza che risultava evidente dai plurimi accertamenti strumentali e dalla specifica documentazione medica proveniente da strutture ospedaliere pubbliche, nonché dalla certificazione medica redatta dal dott. ; - in particolare, la gravità delle patologie riportate dalla ricorrente, Per_2
a seguito del sinistro stradale, era comprovata dalla seguente documentazione medica allegata al ricorso: copia della cartella clinica n. 181-21 dell'Ospedale di AN;
copia della cartella clinica n.
1223-2021 dell'Ospedale di AN (con diagnosi di frattura chiusa diafisaria di femore sinistro post traumatica sottoposta ad osteosintesi con chiodo endomidollare, frattura chiusa del pavimento orbitario sinistro sottoposta ad intervento chirurgico maxillo-facciale, trauma cranico commotivo con contusioni escoriate del volto, frattura chiusa delle ossa nasali sottoposta a intervento chirurgico maxillo-facciale, trauma toracico chiuso con contusioni polmonari, minima falda di pneumotorace sinistro); due CD contenenti gli RX al femore sinistro effettuati rispettivamente in data 11/08/2021,
15/09/2021, 23/09/2021, 30/03/2022, 13/09/2022 e 25/01/2022 ed ulteriore documentazione sanitaria;
- dunque i danni subiti andavano quantificati in un danno biologico permanente del 35% rispetto alla totale validità psicofisica della ricorrente, secondo le tabelle di menomazione;
- CP_1
la gravità delle patologie giustificava l'attivazione del coefficiente 0,6 ex art. 13 D. Lgs. 38/2000 e
D.M. 12.07.2000, o, comunque, di quello che sarebbe stato ritenuto di giustizia.
Tutto quanto premesso, la ricorrente chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
“- ordinare all' di esibire e depositare tutta la documentazione relativa alla parte ricorrente;
CP_1
“- accertare e dichiarare che in data 11.08.2021 la ricorrente ha subito un Parte_1
infortunio lavorativo in itinere a seguito di sinistro stradale avvenuto con le modalità descritte nel presente ricorso;
“- accertare e dichiarare che la ricorrente , a causa del predetto infortunio, Parte_1 presenta, sin dalla data dell'infortunio e a tutt'oggi, un grado di inabilità ed un danno biologico pari al 35%, o una percentuale maggiore o minore che risulterà a seguito dell'espletanda CTU, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione, con attivazione del coefficiente 0,6 ex art. 13 D. Lgs. 38/2000 e D.M.
12.07.2000, o, comunque, di quello ritenuto di giustizia;
“- per l'effetto, condannare l' Controparte_1
(C.F.: , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, alla
[...] P.IVA_1
corresponsione in favore della ricorrente dei benefici economici dipendenti e/o Parte_1 connessi al riconoscimento dell'infortunio sul lavoro in itinere del 11/08/2021 e a costituire la maggiore rendita a norma di legge, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data dell'evento sino all'effettivo saldo, indicandone la decorrenza”, con vittoria di spese di lite.
3 Si costituiva in giudizio l' , in persona del pro tempore, il CP_1 Controparte_5
quale, anche richiamandosi alla relazione di consulenza medica di parte a cura del Dirigente medico di I Livello della sede , dott.ssa chiedeva il rigetto del ricorso, siccome CP_1 Persona_3
infondato, poiché il quantum accertato circa i postumi invalidanti, dapprima riconosciuto in misura pari al 20% e, a partire dal 11/04/2024, al 23% (a seguito di revisione attiva disposta dall'Istituto ex art. 83 T.U. n. 1184/65), doveva ritenersi pienamente legittimo, congruo e suffragato dagli esami specialistici, nonché da precise valutazioni di natura medico - legale.
La causa, istruita sulla base della consulenza tecnica d'ufficio di natura medico - legale, delle produzioni documentali delle parti, e dell'ulteriore documentazione medica depositata da parte ricorrente a seguito di autorizzazione del Giudice del 23/05/2024 (documentazione medica su supporto CD), all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, era decisa mediante lettura del dispositivo ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
Il ricorso è risultato parzialmente fondato per le ragioni che seguono.
Nell'ambito della CTU di natura medico - legale, il consulente tecnico d'ufficio, dott. Persona_4 nominato all'udienza del 20/06/2024, ha accertato, con ragionamento congruamente e adeguatamente motivato, privo di vizi logici, all'esito di accertamenti approfonditi e di corretta applicazione delle regole disciplinanti la scienza medica, nonché di visita della ricorrente, quanto segue:
“Parte ricorrente, a seguito dell'infortunio per cui è causa risulta affetta da “Frattura diafisaria del femore sinistro con esiti cicatriziali alla coscia. Frattura chiusa pavimento orbitario sinistro.
Frattura chiusa ossa nasali. Trauma cranico commotivo con contusioni escoriate del volto. Trauma toracico chiuso con contusioni polmonari, minima falda di pneumotorace. Escoriazioni avambraccio sinistro.
“Il danno biologico che è possibile riconoscere sulla base dell'utilizzo delle voci tabellari del DM
25.07.2000 è pari al:
- 6% (sei) per la Frattura diafisaria del femore sinistro, in base alla voce tabellare n° 272 – Esiti di frattura di femore, apprezzabili con indagini strumentali, in assenza o con sfumata ripercussione funzionale, che prevede un grado invalidante fino all'8%.
- 3% (tre) per l'Osteosintesi chiodo femorale e placca zigomo, in base alla voce tabellare n° 306 –
Mezzi di sintesi in sede non comprensivi del danno derivante dalla limitazione funzionale del corrispondente segmento osteo-articolare, che prevede un grado invalidante fino al 3%.
- 2% (due) per gli Esiti cicatriziali alla coscia, in base alla voce tabellare n° 36 – Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche, che prevede un grado invalidante fino al 5%.
4 - 6% (sei) per la Frattura chiusa pavimento orbitario sinistro e la Frattura chiusa ossa nasali, in base alla voce tabellare n° 323 – Esiti di frattura delle ossa nasali con minima alterazione del profilo nasale e lievi difficoltà respiratorie, che prevede un grado invalidante fino al 4%, come riconosciuto dall' . CP_1
- 6% (sei) per il Trauma cranico commotivo con contusioni escoriate del volto, in base alla voce tabellare n° 38 – Cicatrici cutanee, interessanti il volto ed il collo, a seconda della natura, della estensione e del complessivo pregiudizio fisionomico o fisiognomico;
fino alla deturpazione, che prevede un grado invalidante fino al 30%.
- 3% (tre) per le Escoriazioni avambraccio sinistro, in base alla voce tabellare n° 36 – Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche, che prevede un grado invalidante fino al 5%.
“Pertanto, si può confermare quanto già riconosciuto dall' , che il danno biologico attuale CP_1 complessivo sia in misura pari al 23% (ventitre).”
L'elaborato è stato inviato alle parti per loro eventuali osservazioni.
L' , a mezzo del proprio legale, ha fatto pervenire le seguenti considerazioni: CP_1
"Presa visione della bozza della CTU in oggetto - R.G. n.135/2024 - si Persona_5
concorda con il percorso logico e argomentativo eseguito nella valutazione del caso, comprensivo dell'esecuzione di ulteriori esami specialistici che hanno evidenziato rilievi concordi con quanto valutato in sede .” CP_1
Parte ricorrente ha presentato i rilievi del consulente medico di parte, dott. : Per_2
“Ho letto con attenzione la bozza di relazione peritale redatta dal Ctu designato. Pur concordando sull'impianto della relazione, non sono d'accordo su quanto espresso dal momento che quando si parla di sindrome soggettiva dei traumatizzati cranici si parla di una sindrome piuttosto modesta ma persistente, mentre quanto descritto dal Ctu sembra propendere per un disturbo post-traumatico da stress che comprende la gran quantità dei sintomi descritti nel preliminare e risponde ad altre valutazioni. Torno pertanto a ribadire che nella valutazione complessiva manca una valutazione del danno secondaria agli esiti del trauma cranico mentre sia in perizia che nella valutazione si CP_1
parla solo di danni estetici derivanti dal traumatismo cranico. Ritengo pertanto che il Ctu debba rivedere la valutazione specifica inserendo gli esiti della sindrome soggettiva portando in tal modo la valutazione del danno complessiva subito dalla a livello più equo e vicino al valore Parte_1 assoluto del danno.”
Il CTU ha replicato alle surriportate osservazioni:
“In primo luogo si prende atto che le osservazioni del Dottor non attengono all'impianto della Per_2
relazione dello scrivente, sul quale il suddetto asserisce di concordare: in tal modo il Dottor Per_2
5 accetta le diverse valutazioni prospettate dallo scrivente rispetto alle sue contenute nella relazione medico legale di parte, laddove sosteneva, tra l'altro, che la sofferenza articolare dell'anca sinistra vada valutata almeno con un 8% secondo i criteri del codice 272, che il pregiudizio estetico di cui alle voci 36 e 37 vada valutato almeno con il 12%, che il danno fratturativo del volto debba essere riferito al codice 324 con un 10%.
“Pertanto, si conferma integralmente quanto esposto nelle conclusioni relativamente alle menomazioni poste in diagnosi e alla relativa valutazione del danno biologico dalle stesse causato.
“L'unica critica mossa dal CT di Parte ricorrente attiene alla supposta mancata valutazione di una sindrome soggettiva dei traumatizzati cranici da parte dello scrivente che avrebbe descritto, per negarne l'esistenza, il quadro clinico del disturbo post traumatico da stress e non quello piuttosto modesto ma persistente riferibile alla sindrome soggettiva dei traumatizzati cranici.
“Orbene, premesso che lo scrivente ha ben chiara la differenza tra le due diverse condizioni patologiche sopra richiamate, sembrano sfuggire al Dottor le motivazioni per le quali nel caso Per_2
che ci occupa non è possibile riconoscere la sussistenza di alcuna delle due condizioni patologiche ed in particolare della sindrome soggettiva dei traumatizzati cranici, chiaramente indicate nella bozza di relazione: anzitutto l'assenza nella documentazione in atti e nella raccolta anamnestica operata dallo scrivente di sintomi tipici, quali cefalea (presente nell'80% dei casi come riportato nella Guida orientativa per la valutazione del danno biologico del et al.), sensazioni CP_6
vertiginose, astenia, altri sintomi (disturbi del ritmo sonno-veglia, turbe vasomotorie, iperidrosi, disturbi digestivi), nonché l'assenza di disturbi neurologici (talora presenti tremori delle dita a mani protese e palpebrali, iperreflessia propriocettiva, iperestesia) o psico-nevrotici.
“Per di più la Ricorrente non ha mai effettuato alcun esame specialistico di tipo neuro-psichiatrico
o psicologico, nonostante abbia dimostrato nel corso del follow up di essere sempre stata presente e collaborante a tutte le numerose indagini e accertamenti che le sono stati proposti e abbia anche effettuato di sua iniziativa visite specialistiche, come quella dermatologica, a seguito dei disturbi lamentati.
“Pertanto, si conferma quanto già definito nella bozza di relazione, che in assenza di rilievi anamnestici significativi e di documentazione specialistica probante si ritiene corretta la decisione dell' di non annoverare tale entità nosologica tra le lesioni tutelate per l'infortunio de quo”. CP_1
Questo giudicante condivide pienamente dette valutazioni, concordando con le motivazioni espresse dall'ausiliare e, pertanto, alla stregua degli accertamenti peritali, all'esito dei quali è stato accertato che dall'infortunio in itinere occorso alla ricorrente è derivato, a decorrere dal 14/09/2023, un danno biologico complessivo pari al 23%, in parziale accoglimento del ricorso, deve riconoscersi il diritto della di percepire il corrispondente indennizzo in rendita ex art. 13 co. 2, D.lgs. 38/2000, Parte_1
6 con la conseguente condanna dell' al versamento in suo favore della prestazione previdenziale CP_1
spettante con decorrenza dall'01/10/2023 con interessi di legge.
Tale decorrenza si ritiene corretta, in quanto per l'aggravamento del danno biologico, dal 20% al
23%, determinato dal danno consistente in “3% (tre) per le Escoriazioni avambraccio sinistro, in base alla voce tabellare n° 36 – Cicatrici cutanee, non interessanti il volto ed il collo, distrofiche, discromiche, che prevede un grado invalidante fino al 5%”, il c.t.u., dott. P. ha fatto Per_4
riferimento al certificato relativo alla “Visita dermatologica del 25.01.2023 Rivedo in data odierna la signora per rivalutazione di postumi cicatriziali risalenti a un incidente Parte_1 automobilistico dell'11.08.2021 nel quale ha riportato frattura del femore sinistro, del setto nasale e dell'arcata orbitaria sinistra.
“All'esame obiettivo odierno si apprezzano esiti cicatriziali ipertrofici localizzati all'avambraccio di sinistra, alla coscia sinistra, in sede sotto mentoniera ed a sede inguinale (secondaria a decubito di catetere uretrale che la paziente ha portato durante il ricovero in rianimazione). In data 04.11.2021
e 06.04.2022 ho trattato le suddette cicatrici ipertrofiche con crioterapia e con infiltrazioni corticosteroidee. (All. 16)” (pp. 20-21 della relazione del dott. depositata il 13-1-2025); Per_4
poiché però la richiesta di visita medica collegiale è stata presentata dalla ricorrente soltanto con il ricorso amministrativo del 14-9-2023 (respinto dall' il 10-12-2023), si ritiene congrua la CP_1
decorrenza di tale aggravamento delle condizioni psico-fisiche, così come accertato in sede giurisdizionale, dal 14-9-2023 e, quanto all'aggiornamento della relativa rendita, dall'ottobre 2023.
In ordine alla ripartizione delle spese di lite, atteso il parziale accoglimento del ricorso, si ritiene congruo condannare l' al pagamento di un quarto delle spese di lite in favore della ricorrente, CP_1
un quarto liquidato come in dispositivo, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari, compensandosi tra le parti i residui tre quarti, in considerazione del fatto che, alla data di deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, l' aveva riconosciuto alla ricorrente un gradiente CP_1
invalidante del 20%, mentre successivamente al deposito del ricorso, a seguito di visita medica dell'11-4-2024, per revisione promossa dall'Istituto, quest'ultimo aveva riconosciuto il danno complessivo del 23%, corrispondente a quello accertato in sede di consulenza tecnica d'ufficio.
L'importo delle spese è stato determinato operando la riduzione del 50% di cui all'art. 4 comma 1,
D.M. 10/03/2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore delle controversie, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, il numero e la complessità delle operazioni giuridiche e di fatto trattate.
Le spese relative alla espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto, vanno definitivamente poste in capo all' . CP_1
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PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , nei Parte_1
confronti di come sopra rappresentato, con ricorso depositato in data 8-2-2024, nel CP_1
contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) in parziale accoglimento del ricorso, accertato che dall'infortunio in itinere occorso alla ricorrente l'11-8-2021 è derivato un danno biologico complessivo pari al 23%, con decorrenza dal 14-9-2023, accertato il parziale accoglimento della domanda da parte del convenuto nella medesima misura a decorrere dall'11-4-2024, condanna l' come sopra CP_1
rappresentato, al pagamento in favore della ricorrente della rendita corrispondente al suddetto danno biologico con decorrenza dall'1-10-2023 e con gli interessi di legge;
2) condanna l' come sopra rappresentato, al rimborso in favore della ricorrente di un CP_1 quarto delle spese di lite da quest'ultima sostenute, quarto liquidato in € 1.345,33 per compenso professionale, oltre al rimborso delle spese vive, pari ad € 43,00, al rimborso forfettario delle spese generali, CAP ed IVA come per legge;
compensa tra le parti i residui tre quarti;
3) pone in via definitiva in capo all' come sopra rappresentato, le spese relative CP_1 all'espletata consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 20-2-2025 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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