Art. 2.
Per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo, il canone di cui al primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456 , convertito nella legge 22 dicembre 1927, 2535, ed il limite minimo normale del canone di cui al secondo comma dell'articolo stesso, gia' decuplicati a' termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24 , sono rispettivamente fissati in L. 8 ed in L. 16 per metro quadrato e per anno.
Per le nuove concessioni di demanio pubblico marittimo, il canone di cui al primo comma dell'art. 2 del regio decreto-legge 25 febbraio 1924, n. 456 , convertito nella legge 22 dicembre 1927, 2535, ed il limite minimo normale del canone di cui al secondo comma dell'articolo stesso, gia' decuplicati a' termini del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 7 gennaio 1947, n. 24 , sono rispettivamente fissati in L. 8 ed in L. 16 per metro quadrato e per anno.