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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/06/2025, n. 1804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1804 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona del dott. Amato Carbone, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3159/2023 RG fissata all'udienza del 17/06/2025 (data di scadenza del termine per il deposito delle note) promossa da:
, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall' Parte_1 avv. CARICATO VALENTINA
Ricorrente
C O N T R O
, Controparte_1 CP_2 CP_3 rappresentato e difeso dalla dott.ssa MOSCHETTI ANNALISA e dalla dott.ssa
TANZARELLA ROSA
Resistente
FATTO E DIRITTO
In premessa si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito di scambio di note ex art. 127 ter cpc ai sensi del quale … Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note.
Parte ricorrente ha adito questo Tribunale chiedendo di:
- accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'immissione in ruolo nella classe di concorso A030 –
Musica nella scuola secondaria di primo grado - presso l'I.C. “Giovanni XXIII” di Monte Sant'Angelo
(FG) a tutti gli effetti, e non già con accantonamento del posto con decorrenza dal 01.09.2022, previa disapplicazione di tutti gli atti a ciò ostativi, ed in particolare, ove occorra, dell'Allegato A del D.M. 184/22, nella parte in cui dispone che “nei casi di giudizio pendente, in ragione dei singoli dispositivi, si darà luogo all'immissione in ruolo con
1 riserva, ove detti dispositivi garantiscano la relativa utilità, ovvero all'accantonamento dei posti in attesa del giudicato”.
- Il diritto della ricorrente al risarcimento dei danni subiti a seguito della sua mancata stipula del contratto a tempo indeterminato, consistente nella somma complessiva corrispondente alle mancate retribuzioni a partire dal 1.09.2022 e al corrispondente trattamento contributivo e previdenziale, oltre agli interessi legali, per tutto il periodo in cui non ha lavorato sino al soddisfo. Per la quantificazione degli stessi ci si riporta per relationem al C.C.N.L. di categoria e alle tabelle stipendiali allegate.
In punto di fatto ha rappresentato che:
Dal 2014 è una docente di Musica di scuola secondaria di I e II grado ed insegna con contratti a tempo determinato in diversi istituti della provincia di Lecce in quanto inserita nelle graduatorie di istituto e poi, dal 2020, anche nelle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze istituite con l'O.M. n.
60/2020).
Attualmente è in servizio presso l'Istituto Comprensivo Polo 2 di Gallipoli.
Nel 2020 la docente ha partecipato alla procedura straordinaria, per titoli ed esami, bandita dal con D.D. n. 510 del 23.04.2020 (poi modificato ed integrato con D.D. n. 783 Controparte_1 dell'8.07.2020), per il reclutamento a tempo indeterminato del personale docente delle scuole secondarie di primo e secondo grado, per la classe di concorso A030 (Musica nella scuola secondaria di I grado), per i posti della regione . CP_2
L'art. 2 co. 4 del bando di concorso prevedeva l'ammissione con riserva di coloro che “avendo conseguito all'estero la specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno o il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. La riserva si scioglie positivamente a far data dall'adozione del provvedimento di riconoscimento adottato dalla competente struttura del ovvero, in caso Controparte_1 di diniego, con l'esclusione dalla procedura o depennamento dalla graduatoria”.
Avendo conseguito in Francia il titolo di studio necessario per accedere alla predetta classe di concorso (diploma di scuola secondaria di secondo grado e diploma di musica presso il Conservatorio), la docente, ai sensi dell'art. 2 co. 4 del bando, prima di presentare domanda di partecipazione al concorso, ha inviato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica un'istanza per richiedere l'equivalenza del titolo di studio ai sensi dell'art. 38 del d.lgs. n. 165/2001 (v. allegato n.
2).
2 Detto procedimento è finalizzato ad ottenere l'equivalenza di un titolo di studio conseguito all'estero esclusivamente per la partecipazione ad un determinato concorso.
Avendo presentato domanda di riconoscimento del titolo di studio estero nei termini prescritti dalla legge, la ricorrente è stata ammessa con riserva alla procedura straordinaria.
Con provvedimento DFP-0012781-P del 25.02.2021 il Dipartimento per la Funzione Pubblica ha dato un primo parere negativo circa l'istanza di equivalenza del titolo della (v. allegato Pt_1
n. 3), che la ricorrente ha immediatamente impugnato dinanzi al TAR – sezione di Lecce CP_2 nell'ambito del procedimento iscritto con RGN. 221/2021.
Contemporaneamente, però, certa che il fosse stato sviato da una serie di errori ed equivoci, per CP_1 mezzo del sottoscritto procuratore, ha inviato una ulteriore istanza con la specifica richiesta di riaprire l'istruttoria sul riconoscimento dei suoi titoli di studio, allegando documenti con maggiori elementi di valutazione (v. allegati nn. 4 e 5).
Il procedimento è stato riaperto con nota del 18.05.21 n. 14723 (v. allegato n. 6) e dunque sia il giudizio dinanzi al TAR che il procedimento di riconoscimento del titolo sono ancora pendenti.
Il 4.06.2021, con nota prot. n. 14988, l' ha inviato alla un avviso di avvio del CP_2 Pt_1 procedimento volto alla verifica dei requisiti di ammissione al concorso;
avendo appreso che la struttura competente aveva espresso parere negativo in ordine al riconoscimento del suo titolo di studio estero,
l'amministrazione invitava la docente a fornire elementi utili e documentazione a lei favorevole;
in caso contrario la docente sarebbe stata esclusa dal concorso (v. allegato n. 7).
In riscontro alla predetta nota, la ha inviato - sempre per mezzo del sottoscritto procuratore Pt_1
- una lettera con cui si chiedeva all'amministrazione scolastica di non escluderla dal concorso stante la pendenza del giudizio dinanzi al TAR Lecce e quella del procedimento di riconoscimento innanzi al volto per l'appunto ad impugnare il provvedimento di rigetto dell'istanza di riconoscimento CP_1 del titolo (v. allegato n. 8).
A questo punto l' – proprio perché il giudizio della dinanzi al TAR era ancora CP_2 Pt_1 pendente (e lo è ancora oggi), come pure il procedimento di riconoscimento innanzi al – ha inserito CP_1 con riserva la docente nella graduatoria finale pubblicata con decreto prot. n. 16777 del 17.06.2021 in posizione n. 31 con 78,70 punti totali (v. allegato n. 9).
La suddetta graduatoria è stata utilizzata per la prima volta per le immissioni in ruolo per l'a.s.
2021/2022; lo scorso anno scolastico sono stati immessi in ruolo i primi 18 candidati.
La ricorrente è dunque rimasta fuori dalle nomine in ruolo e lo scorso anno ha lavorato con supplenze.
3 In vista delle nomine in ruolo per l'a.s. 2022/2023, l' con avviso prot. n. 31186 del CP_2
20.07.2022 ha pubblicato l'elenco dei docenti convocati per l'assunzione a tempo indeterminato i quali, dal 20 al 22 luglio, avevano la possibilità, tramite accesso ad una piattaforma informatica, di indicare le province in ordine di preferenza (v. allegato n. 10).
Con avviso n. 32015 del 26.07.2022 l' ha pubblicato l'esito delle assegnazioni provinciali dei CP_2 candidati e la prof.ssa è stata assegnata alla provincia di (v. allegato n. 11). Nei giorni Pt_1 CP_3 successivi alle assegnazioni dei candidati alla provincia, i docenti, sempre tramite accesso ad una piattaforma telematica, erano chiamati a indicare le preferenze delle scuole alle quali essere assegnati (v. allegato n. 12).
A seguito di questa procedura, la prof.ssa è stata assegnata presso l'I.C. “Giovanni XXIII” di Pt_1
Monte Sant'Angelo (FG) (si veda decreto prot. n. 9075 del 29.07.2022 dell'AT di – v. allegato CP_3
n. 13).
Finalmente, dopo tanti anni di precariato la ricorrente avrebbe preso servizio a tempo indeterminato con decorrenza 1.09.2022.
Ella il 3.09 ha anche chiesto, per esigenze familiari, la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (v. allegato n. 14). Cont Sennonché, l' di con email del 5.09 le ha comunicato l'accantonamento del suo posto CP_3 di ruolo e dunque l'impossibilità di prendere servizio. Il posto lasciato libero dalla sarebbe Pt_1 stato coperto con una supplenza annuale da altro docente (v. allegato n. 15)
Il , nel costituirsi, ha ribadito la correttezza del proprio operato. CP_1
1. Va fatto presente che nelle more del giudizio la sentenza del TAR Lecce che aveva negato rilevanza al titolo estero conseguito dalla ricorrente è stata riformata dal Consiglio di Stato
(n. 1209 del 13.02.2025).
La decisione di seconde cure ha così affermato: “L'appello, pertanto, va accolto ai fini del riesame, previa rinnovazione dell'istruttoria nel contraddittorio con la ricorrente, che l'Amministrazione dovrà effettuare alla luce di quanto in motivazione e al fine di verificare se il percorso formativo seguito in
Francia abbia il medesimo contenuto di quello richiesto in Italia per essere ammessi all'insegnamento delle materie oggetto della richiesta e se siano necessarie eventuali misure compensative”.
4 Se la conferma della sentenza del TAR avrebbe certamente determinato il rigetto del ricorso, la pronuncia del Consiglio di Stato riporta la situazione allo stadio iniziale.
Alla luce di quanto sopra, non essendo a questo giudice devoluta la verifica di riconoscimento del titolo (questione, pacificamente, appartenente alla giurisdizione amministrativa e involgente anche profili di discrezionalità), oggetto del giudizio è la legittimità dell'accantonamento del posto in luogo dell'immissione in ruolo (con riserva).
Più precisamente, le opzioni rispetto alle quali il giudice è chiamato a dibattere sono se l'ammissione con riserva comporti il diritto alla stipula del contratto a tempo indeterminato
(con implicita clausola di cedevolezza legata alla verifica negativa del titolo stesso) oppure se debba considerarsi legittima la scelta dell'Amministrazione di meramente accantonare il posto in attesa del riconoscimento del titolo.
2. Così descritta la vicenda non si ritiene ricorra alcuna ipotesi litisconsortile in quanto il posto risulta già accantonato in favore della ricorrente e quindi l'unica questione è relativa al se la stessa ricorrente possa prendervi servizio nelle more della procedura di riconoscimento. Ciò rende non necessaria integrazione del contraddittorio.
Neppure sussiste il dedotto difetto di giurisdizione;
infatti, la controversia riguarda il reclamato diritto all'immissione in ruolo invece del mero accantonamento del posto.
3. Per quanto riguarda l'immissione in ruolo, va fatto presente che il disposto accantonamento del posto trova la propria fonte nella disciplina amministrativa del concorso.
Al riguardo, deve tuttavia farsi presente che la clausola del bando, menzionata da entrambe le parti, così recita:
Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero la specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno o il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. La riserva si scioglie positivamente a far data dall'adozione del provvedimento di riconoscimento adottato dalla competente struttura del
[...]
ovvero, in caso di diniego, con l'esclusione dalla procedura o depennamento dalla graduatoria Controparte_1
5 Invero, la difesa del ritiene irrilevante la disposizione del documento Allegato A CP_1 del D.M. n. 184 del 19/07/2022. Tale documento prot. 9075 del 29/07/2022 sia il documento del 5.9.22 sembrano tuttavia richiamare quanto previsto dall'Allegato A, sopra citato.
4. Sul valore della riserva sussiste un contrasto di giurisprudenza;
appare utile richiamare quanto affermato da parte della giurisprudenza secondo cui: “Va rimarcato al riguardo che la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una procedura concorsuale con riserva..…vada individuata nell'esigenza, variamente tutelata dall'ordinamento, di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso con riserva, la quale deve per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, essere preservata e deve esplicare effetti in tutte le fasi procedimentali amministrative previste in vista dell'approdo provvedimentale conclusivo, nella specie rappresentato dall'immissione in ruolo, poiché, altrimenti, la stessa ammissione con riserva risulterebbe tamquam non esset.” (cfr. TAR Lazio, Sezione III bis,
Sent. n. 3400/2019; Sent. n. 9317/2020
Par analoghi principi appare utile richiamare anche CdS 3633/2024.
Di contro, CdS 01231/2024 (richiamando Consiglio di Stato, Sezione VII, sentenze nn.10824,10826 e 10828 del 2023) giunge a conclusioni opposte, così affermando:
Dalle citate pronunce – così come dall'ordinanza della Sezione n. 4411/2022 citata dalla parte appellante
- emerge con chiarezza un orientamento, da cui non si ravvisano motivi per discostarsi e dunque in questa sede condiviso, secondo cui:
-il conferimento dell'incarico e la stipula del relativo contratto dipendono dall'effettivo riconoscimento del titolo conseguito all'estero;
-tale soluzione appare conforme ai principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 della
Costituzione e in linea con la normativa unionale;
-la posizione dei docenti è comunque tutelata dall'accantonamento del posto, che resta disponibile in caso di scioglimento positivo della riserva;
-gli effetti dell'immissione in ruolo, a seguito dell'eventuale mancato riconoscimento, sarebbero invece idonei a produrre nocumento sulla qualificazione della didattica e sul principio di buon andamento;
-l'eventuale scioglimento negativo della riserva a rapporto di lavoro già instaurato produrrebbe effetti ancora più negativi per gli interessati con il venir meno del rapporto di lavoro.
6 5. Per dirimere il contrasto, deve farsi presente che la posizione della ricorrente è peculiare.
Invero, l'allegato A citato non appare preclaro. Esso sembra riferirsi ai soli soggetti inseriti in graduatoria con riserva a seguito di contenzioso. Di contro, la ricorrente è risultata inserita in graduatoria e – dopo lo scioglimento negativo della riserva – non è stata espunta
(cfr. la cronologia degli atti impugnati nella sentenza del CdS da cui si evince che il diniego di equipollenza è del 4.5.2021), pur in assenza di provvedimenti cautelari, probabilmente per la presenza di un contenzioso (negativo in primo grado, positivo nei termini sopra riportati in sede di appello al Consiglio di Stato n. 1209/2025).
Al riguardo, deve ritenersi che tuttavia vada privilegiato l'orientamento maggiormente restrittivo in quanto, proprio la peculiarità della presente fattispecie, si ricava conferma del fatto che le esigenze di tutela del buon andamento dell'Amministrazione si bilanciano correttamente con le esigenze di tutela dell'affidamento della ricorrente, in particolare mediante l'accantonamento.
Altri sono gli strumenti che l'ordinamento riserva in caso di ritardo dell'Amministrazione nella definizione dei procedimenti amministrativi.
6. Quanto sopra rende infondata la consequenziale domanda di risarcimento del danno.
7. La sussistenza di un contrasto di giurisprudenza per come sopra illustrato giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 3159/2023, così provvede: rigetta il ricorso;
spese compensate.
Lecce, 23/06/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Amato Carbone
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