TRIB
Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 15/10/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2396/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Composto dai magistrati: dott. CE LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IA GI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al numero 2396/2024 del registro generale, avente ad oggetto la separazione giudiziale e lo scioglimento del matrimonio con allegazioni di violenza domestica, vertente tra:
, C.F nata in [...] Parte_1 C.F._1 il 12 aprile 1975 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Anna Lanza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Di Priscilla, n. 33, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, nato in [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del P.M.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso in rinnovazione depositato il 10 luglio 2024, la sig.ra
[...]
ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito, Parte_1 sig. con il quale aveva contratto matrimonio in Awka Controparte_1
(Nigeria) il 27 maggio 2022, registrato presso il Comune di Morlupo (Roma) al n.
14, p. II, s. C, anno 2023, esponendo che dalla loro unione non sono nati figli e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati a causa del comportamento aggressivo e violento del marito.
Quanto alle condizioni della separazione, la ricorrente ha chiesto di “assegnare la casa sita in Morlupo (Roma), Via Cesare Battisti, 58, con il suo contenuto, alla
Sig.ra , che ne è l'unica proprietaria” e di “disporre Parte_2 che i coniugi provvedano ognuno autonomamente al proprio mantenimento.”.
La ricorrente ha altresì proposto domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
La sig.ra a inoltre allegato di essere stata vittima di Parte_1 condotte di violenza domestica poste in essere dal marito e ha chiesto ai sensi degli artt. 473-bis.15, 473-bis.46 e 473-bis.69 e ss. c.p.c. l'emissione di un ordine di allontanamento del convenuto dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie.
1.1. Con decreto del 24 luglio 2024, la giudice delegata – in precedenza assegnataria del fascicolo – ha confermato i provvedimenti provvisori e urgenti già assunti dal
Tribunale di Roma con ordinanza del 4 giugno 2024, consistenti nel divieto di avvicinamento di alla casa familiare e alla persona offesa per Controparte_1 la durata di un anno, e ha fissato l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c.
1.2. Con ricorso ex art. 473-bis.40 c.p.c. depositato in data 15 settembre 2025, la sig.ra ha chiesto la proroga dell'ordine di protezione, Parte_1 allegando l'avvenuta scarcerazione del marito in data 11 settembre 2025, in ragione dell'avvenuta espiazione della pena irrogata al coniuge con la sentenza n. 76/2024
(Reg. Gen. N. 4306/2023 – R.G.N.R. n. 5286/2023) del GIP presso il Tribunale di
Tivoli e confermata dalla Corte d'Appello di Roma in data 20 dicembre 2024 per i reati di cui agli artt. 572, 582, 585 e 576 n. 5 c.p. ai danni della moglie.
Con decreto del 15 settembre 2025, il giudice assegnatario ha adottato l' “ordine di allontanamento del Sig. dalla casa familiare di Via Cesare Controparte_1
2 Battisti 58 a Morlupo (RM), nonché la prescrizione al Sig. Controparte_1 di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie
[...]
, ed in particolare al luogo di lavoro Residenza per Anziani Santa Parte_2
MA de MA in Riano (Roma), Via della Strada Vecchia, 2, e la
[...] con decorrenza immediata e durata Controparte_2 di anni 1,salvo istanza di proroga;
” e ha fissato l'udienza ex art. 473-bis.71, comma
3 c.p.c..
1.3. All'udienza del 1 ottobre 2025, è stata sentita la ricorrente, è stata dichiarata la contumacia del convenuto e, a parziale modifica dell'ordine di protezione impartito con decreto del 15 settembre 2025, la giudice ha ordinato al convenuto di non avvicinarsi alla casa coniugale e ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie, con prescrizione di mantenere “una distanza minima di metri 900, con decorrenza immediata e durata un anno .”.
Essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ai sensi dell'ult. comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
La giudice delegata ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
2. Preliminarmente, occorre precisare che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 legge n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Il matrimonio celebrato in Nigeria tra i sig.ri e Parte_1 [...]
è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla CP_1 copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio (all. 1 al ricorso).
L'atto risulta altresì trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Morlupo
(Roma) al n. 14, p. II, s. C, anno 2023 (all. 2 al ricorso).
2.1. Sussiste la giurisdizione del Tribunale adito, in applicazione dell'articolo 3 del
Regolamento Ue n. 1111/2019, che prevede tra i vari criteri per individuare il foro competente, quello del territorio in cui si trova la residenza abituale dell'attore, se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed
è cittadino dello Stato membro stesso.
3 Nella fattispecie, dagli atti di causa risulta con evidenza che la ricorrente è cittadina italiana e risiede abitualmente in Italia.
2.2. Quanto alla legge applicabile alla domanda di divorzio, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 10 luglio 2024, è applicabile il regolamento
(UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 8 stabilisce che ““In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso, la ricorrente, cittadina italiana, risultava residente in Italia;
il convenuto, invece, è cittadino nigeriano e non ha la residenza anagrafica in Italia (cfr. doc. n. 14 fasc. ricorrente). Ne c onsegue che, è applicabile la legge italiana in quanto lex fori.
3. La domanda di separazione deve essere accolta.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
4. La domanda di addebito della separazione al marito è fondata e deve essere accolta.
Con sentenza del GIP presso il Tribunale di Tivoli n. 76/2024 (Reg. Gen. N.
4306/2023 – R.G.N.R. n. 5286/2023), confermata dalla Corte d'Appello di Roma e ormai divenuta definitiva (doc. prodotta in data 29 maggio 2025), è stata accertata la responsabilità penale del sig. per i reati di cui agli artt. Controparte_1
4 572, 582, 585 e 576 n. 5 c.p., unificati dal vincolo della continuazione, commessi ai danni della moglie. Più precisamente, il resistente è stato condannato alla pena di anni tre e mesi nove di reclusione, ridotta ad anni due e mesi sei di reclusione, in applicazione della diminuente di rito, per aver maltrattato la moglie dal mese di giugno 2023 colpendola ripetutamente con pugni, calci e minacciandola di morte, in particolare “dal 4 settembre e fino all'arrivo dei Carabinieri la picchiava e le impediva di uscire di casa, immobilizzandola al letto legando le estremità di polsi
e caviglie con sciarpe in stoffa, quindi si chiudeva assieme alla in una Pt_1 pertinenza esterna dell'abitazione e la abbracciava fino quasi a soffocarla, ed ivi veniva liberata grazie all'intervento dei Carabinieri allertati da una vicina di casa.
Accertato in Morlupo il 5 settembre 2023” (sent. n. 76/2024 GIP Tribunale di Tivoli, all. n. 26 del fasc. ricorrente e sentenza della Corte d'Appello di Roma depositata dalla ricorrente in data 29 maggio 2025), cagionandole plurime lesioni, giudicate guaribili in quindici giorni, salvo complicazioni.
Ai fini della decisione sulla domanda di addebito, è sufficiente rilevare che risulta accertato – tanto nel giudizio penale, quanto in questo procedimento – che nelle date
4 e 5 settembre 2023, il sig. ha posto in essere atti di violen za Controparte_1 nei confronti della moglie, provocandole plurime lesioni consistite in “trauma cranico e del volto con ecchimosi multiple -emorragia congiuntivale, ecchimosi palpebrale -contusione escoriata faccia anteriore del collo -contusione con ecchimosi arti superiore -contusione addominale -possibile irregolarità del profilo del capitello radiale sin” (cfr. verbale di Pronto soccorso del 5 settembre 2023, all.
n. 10 fasc. ricorrente).
Le circostanze non sono state contestate nel corso del procedimento penale dal sig. che, durante l'interrogatorio di garanzia, si avvaleva della facoltà di non CP_1 rispondere, ma spontaneamente “si dichiarava dispiaciuto per l'accaduto, chiedendo perdono alla moglie” (sent. n. 76/2024 GIP Tribunale di Tivoli, all. n. 26 del fasc. ricorrente pag. 4).
Le puntuali allegazioni della ricorrente hanno trovato altresì riscontro: nel Verbale di arresto in flagranza a carico di (all. n. 16 fasc. ricorrente) Controparte_1 eseguito dai Carabinieri giunti sul posto alle ore 8:50 del 5 settembre 2023, i qua li trovavano la ricorrente seduta a terra con evidenti lesioni e tumefazioni al volto, rinchiusa all'interno di una struttura di ferro posta a protezione dell'abitazione di proprietà che delimitava l'ambito condominiale ed il marito accanto alla moglie che,
5 a specifica richiesta dell'Autorità, apriva la porta di accesso chiusa a chiave, sul luogo venivano altresì rinvenute tracce ematiche sul letto matrimoniale e sul pavimento dell'abitazione; nel referto di pronto soccorso del 5 settembre 2023 (all.
n. 10 fasc. ricorrente) che attesta delle lesioni compatibili con una aggressione avvenuta con le modalità descritte dalla ricorrente, comprovata anche dalla documentazione fotografica in atti (all. n. 25 fasc. ricorrente); nelle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dalla sig.ra che la mattina del Testimone_1
5 settembre 2023 si era svegliata udendo le grida della ricorrente ed aveva chiamato i Carabinieri, la quale sentita a sommarie informazioni, aveva riferito la medesima versione dei fatti resa dalla ricorrente (come risulta dalla motivazione della sentenza di condanna del sig. in primo grado, pagg. 2 e 3, e dalla sentenza della CP_3
Corte d'Appello n. 14340/2024, v. pag. n. 4). La sig.ra aveva altresì aggiunto Tes_1 di aver visto il sig. tenere stretta tra le braccia la moglie, Controparte_1 quasi a farle mancare il respiro, impedendole di uscire dall'abitazione, nonostante i suoi moniti, e di aver visto la ricorrente terrorizzata e impaurita con evidenti segni sul collo e sulle braccia.
Sulla scorta di tali considerazioni, si deve ritenere provata la grave violazione da parte del sig. degli obblighi coniugali, in quanto minacciare Controparte_1
e percuotere la consorte anche in una sola circostanza integra una condotta di gravità tale da imporre l'accoglimento della domanda di addebito, non potendosi giustificare comportamenti che, traducendosi nella violazione dei diritti fondamentali della persona, quali la libertà personale e l'integrità fisica, oltrepassano quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner.
5. Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, non essendo state avanzate richieste di carattere economico.
6. Deve essere rigettata la domanda di assegnazione della casa familiare.
Com'è noto, in materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare risulta finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti.
6 Nel caso di specie, la ricorrente ha rappresentato che dal matrimonio non sono nati figli.
Non sussistono, quindi, i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, ancorché la ricorrente abbia dedotto di esserne unica proprietaria, l'immobile seguirà, pertanto, le relative regole civilistiche ordinarie.
7. La causa deve proseguire per la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La regolamentazione delle spese deve, quindi, essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale tra i signori e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Awka (Nigeria) il 27 Controparte_1 maggio 2022,
b) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Morlupo (Roma) al n. 14, p. II, s. C, anno 2023;
c) accoglie la domanda di addebito della separazione al sig. Controparte_1 proposta dalla ricorrente;
d) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente;
e) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA GI CE LU
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Composto dai magistrati: dott. CE LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa IA GI Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE
nella causa civile iscritta al numero 2396/2024 del registro generale, avente ad oggetto la separazione giudiziale e lo scioglimento del matrimonio con allegazioni di violenza domestica, vertente tra:
, C.F nata in [...] Parte_1 C.F._1 il 12 aprile 1975 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Anna Lanza ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma, via Di Priscilla, n. 33, giusta procura in atti
RICORRENTE
e
, nato in [...] il [...] Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
Con l'intervento del P.M.
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso in rinnovazione depositato il 10 luglio 2024, la sig.ra
[...]
ha chiesto la pronuncia della separazione con addebito al marito, Parte_1 sig. con il quale aveva contratto matrimonio in Awka Controparte_1
(Nigeria) il 27 maggio 2022, registrato presso il Comune di Morlupo (Roma) al n.
14, p. II, s. C, anno 2023, esponendo che dalla loro unione non sono nati figli e deducendo, a fondamento della domanda, che i rapporti tra i coniugi si erano da tempo gravemente deteriorati a causa del comportamento aggressivo e violento del marito.
Quanto alle condizioni della separazione, la ricorrente ha chiesto di “assegnare la casa sita in Morlupo (Roma), Via Cesare Battisti, 58, con il suo contenuto, alla
Sig.ra , che ne è l'unica proprietaria” e di “disporre Parte_2 che i coniugi provvedano ognuno autonomamente al proprio mantenimento.”.
La ricorrente ha altresì proposto domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c.
La sig.ra a inoltre allegato di essere stata vittima di Parte_1 condotte di violenza domestica poste in essere dal marito e ha chiesto ai sensi degli artt. 473-bis.15, 473-bis.46 e 473-bis.69 e ss. c.p.c. l'emissione di un ordine di allontanamento del convenuto dalla casa familiare con divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie.
1.1. Con decreto del 24 luglio 2024, la giudice delegata – in precedenza assegnataria del fascicolo – ha confermato i provvedimenti provvisori e urgenti già assunti dal
Tribunale di Roma con ordinanza del 4 giugno 2024, consistenti nel divieto di avvicinamento di alla casa familiare e alla persona offesa per Controparte_1 la durata di un anno, e ha fissato l'udienza ex art. 473-bis.21 c.p.c.
1.2. Con ricorso ex art. 473-bis.40 c.p.c. depositato in data 15 settembre 2025, la sig.ra ha chiesto la proroga dell'ordine di protezione, Parte_1 allegando l'avvenuta scarcerazione del marito in data 11 settembre 2025, in ragione dell'avvenuta espiazione della pena irrogata al coniuge con la sentenza n. 76/2024
(Reg. Gen. N. 4306/2023 – R.G.N.R. n. 5286/2023) del GIP presso il Tribunale di
Tivoli e confermata dalla Corte d'Appello di Roma in data 20 dicembre 2024 per i reati di cui agli artt. 572, 582, 585 e 576 n. 5 c.p. ai danni della moglie.
Con decreto del 15 settembre 2025, il giudice assegnatario ha adottato l' “ordine di allontanamento del Sig. dalla casa familiare di Via Cesare Controparte_1
2 Battisti 58 a Morlupo (RM), nonché la prescrizione al Sig. Controparte_1 di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie
[...]
, ed in particolare al luogo di lavoro Residenza per Anziani Santa Parte_2
MA de MA in Riano (Roma), Via della Strada Vecchia, 2, e la
[...] con decorrenza immediata e durata Controparte_2 di anni 1,salvo istanza di proroga;
” e ha fissato l'udienza ex art. 473-bis.71, comma
3 c.p.c..
1.3. All'udienza del 1 ottobre 2025, è stata sentita la ricorrente, è stata dichiarata la contumacia del convenuto e, a parziale modifica dell'ordine di protezione impartito con decreto del 15 settembre 2025, la giudice ha ordinato al convenuto di non avvicinarsi alla casa coniugale e ai luoghi abitualmente frequentati dalla moglie, con prescrizione di mantenere “una distanza minima di metri 900, con decorrenza immediata e durata un anno .”.
Essendo la causa matura per la decisione senza bisogno di assunzione dei mezzi di prova, la ricorrente ha precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa ai sensi dell'ult. comma dell'art. 473-bis.22 c.p.c.
La giudice delegata ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al
Collegio.
2. Preliminarmente, occorre precisare che il matrimonio celebrato all'estero dalle parti ha piena rilevanza nel nostro ordinamento. Ciò in applicazione dell'art. 28 legge n. 218/95 secondo il quale il matrimonio è valido, quanto alla forma, se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.
Il matrimonio celebrato in Nigeria tra i sig.ri e Parte_1 [...]
è pienamente valido nello Stato in cui fu celebrato, come risulta dalla CP_1 copia dell'atto di matrimonio prodotta in giudizio (all. 1 al ricorso).
L'atto risulta altresì trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Morlupo
(Roma) al n. 14, p. II, s. C, anno 2023 (all. 2 al ricorso).
2.1. Sussiste la giurisdizione del Tribunale adito, in applicazione dell'articolo 3 del
Regolamento Ue n. 1111/2019, che prevede tra i vari criteri per individuare il foro competente, quello del territorio in cui si trova la residenza abituale dell'attore, se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed
è cittadino dello Stato membro stesso.
3 Nella fattispecie, dagli atti di causa risulta con evidenza che la ricorrente è cittadina italiana e risiede abitualmente in Italia.
2.2. Quanto alla legge applicabile alla domanda di divorzio, poiché il ricorso introduttivo è stato depositato in data 10 luglio 2024, è applicabile il regolamento
(UE) n. 1259/2010 del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio ed alla separazione personale per le controversie istaurate a decorrere dal 21 giugno 2012, il cui art. 8 stabilisce che ““In mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato:
a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale”.
Nel caso di specie, al momento della proposizione del ricorso, la ricorrente, cittadina italiana, risultava residente in Italia;
il convenuto, invece, è cittadino nigeriano e non ha la residenza anagrafica in Italia (cfr. doc. n. 14 fasc. ricorrente). Ne c onsegue che, è applicabile la legge italiana in quanto lex fori.
3. La domanda di separazione deve essere accolta.
L'esame degli atti e l'atteggiamento processuale delle parti evidenziano chiaramente il venir meno tra i coniugi di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale e l'emergere di una situazione di lontananza emotiva che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
4. La domanda di addebito della separazione al marito è fondata e deve essere accolta.
Con sentenza del GIP presso il Tribunale di Tivoli n. 76/2024 (Reg. Gen. N.
4306/2023 – R.G.N.R. n. 5286/2023), confermata dalla Corte d'Appello di Roma e ormai divenuta definitiva (doc. prodotta in data 29 maggio 2025), è stata accertata la responsabilità penale del sig. per i reati di cui agli artt. Controparte_1
4 572, 582, 585 e 576 n. 5 c.p., unificati dal vincolo della continuazione, commessi ai danni della moglie. Più precisamente, il resistente è stato condannato alla pena di anni tre e mesi nove di reclusione, ridotta ad anni due e mesi sei di reclusione, in applicazione della diminuente di rito, per aver maltrattato la moglie dal mese di giugno 2023 colpendola ripetutamente con pugni, calci e minacciandola di morte, in particolare “dal 4 settembre e fino all'arrivo dei Carabinieri la picchiava e le impediva di uscire di casa, immobilizzandola al letto legando le estremità di polsi
e caviglie con sciarpe in stoffa, quindi si chiudeva assieme alla in una Pt_1 pertinenza esterna dell'abitazione e la abbracciava fino quasi a soffocarla, ed ivi veniva liberata grazie all'intervento dei Carabinieri allertati da una vicina di casa.
Accertato in Morlupo il 5 settembre 2023” (sent. n. 76/2024 GIP Tribunale di Tivoli, all. n. 26 del fasc. ricorrente e sentenza della Corte d'Appello di Roma depositata dalla ricorrente in data 29 maggio 2025), cagionandole plurime lesioni, giudicate guaribili in quindici giorni, salvo complicazioni.
Ai fini della decisione sulla domanda di addebito, è sufficiente rilevare che risulta accertato – tanto nel giudizio penale, quanto in questo procedimento – che nelle date
4 e 5 settembre 2023, il sig. ha posto in essere atti di violen za Controparte_1 nei confronti della moglie, provocandole plurime lesioni consistite in “trauma cranico e del volto con ecchimosi multiple -emorragia congiuntivale, ecchimosi palpebrale -contusione escoriata faccia anteriore del collo -contusione con ecchimosi arti superiore -contusione addominale -possibile irregolarità del profilo del capitello radiale sin” (cfr. verbale di Pronto soccorso del 5 settembre 2023, all.
n. 10 fasc. ricorrente).
Le circostanze non sono state contestate nel corso del procedimento penale dal sig. che, durante l'interrogatorio di garanzia, si avvaleva della facoltà di non CP_1 rispondere, ma spontaneamente “si dichiarava dispiaciuto per l'accaduto, chiedendo perdono alla moglie” (sent. n. 76/2024 GIP Tribunale di Tivoli, all. n. 26 del fasc. ricorrente pag. 4).
Le puntuali allegazioni della ricorrente hanno trovato altresì riscontro: nel Verbale di arresto in flagranza a carico di (all. n. 16 fasc. ricorrente) Controparte_1 eseguito dai Carabinieri giunti sul posto alle ore 8:50 del 5 settembre 2023, i qua li trovavano la ricorrente seduta a terra con evidenti lesioni e tumefazioni al volto, rinchiusa all'interno di una struttura di ferro posta a protezione dell'abitazione di proprietà che delimitava l'ambito condominiale ed il marito accanto alla moglie che,
5 a specifica richiesta dell'Autorità, apriva la porta di accesso chiusa a chiave, sul luogo venivano altresì rinvenute tracce ematiche sul letto matrimoniale e sul pavimento dell'abitazione; nel referto di pronto soccorso del 5 settembre 2023 (all.
n. 10 fasc. ricorrente) che attesta delle lesioni compatibili con una aggressione avvenuta con le modalità descritte dalla ricorrente, comprovata anche dalla documentazione fotografica in atti (all. n. 25 fasc. ricorrente); nelle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dalla sig.ra che la mattina del Testimone_1
5 settembre 2023 si era svegliata udendo le grida della ricorrente ed aveva chiamato i Carabinieri, la quale sentita a sommarie informazioni, aveva riferito la medesima versione dei fatti resa dalla ricorrente (come risulta dalla motivazione della sentenza di condanna del sig. in primo grado, pagg. 2 e 3, e dalla sentenza della CP_3
Corte d'Appello n. 14340/2024, v. pag. n. 4). La sig.ra aveva altresì aggiunto Tes_1 di aver visto il sig. tenere stretta tra le braccia la moglie, Controparte_1 quasi a farle mancare il respiro, impedendole di uscire dall'abitazione, nonostante i suoi moniti, e di aver visto la ricorrente terrorizzata e impaurita con evidenti segni sul collo e sulle braccia.
Sulla scorta di tali considerazioni, si deve ritenere provata la grave violazione da parte del sig. degli obblighi coniugali, in quanto minacciare Controparte_1
e percuotere la consorte anche in una sola circostanza integra una condotta di gravità tale da imporre l'accoglimento della domanda di addebito, non potendosi giustificare comportamenti che, traducendosi nella violazione dei diritti fondamentali della persona, quali la libertà personale e l'integrità fisica, oltrepassano quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner.
5. Ognuno dei coniugi provvederà al proprio mantenimento, non essendo state avanzate richieste di carattere economico.
6. Deve essere rigettata la domanda di assegnazione della casa familiare.
Com'è noto, in materia di separazione e di divorzio, l'assegnazione della casa familiare risulta finalizzata alla esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, onde la concessione del beneficio in parola resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento di figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ed economicamente non autosufficienti.
6 Nel caso di specie, la ricorrente ha rappresentato che dal matrimonio non sono nati figli.
Non sussistono, quindi, i presupposti per l'assegnazione della casa coniugale, ancorché la ricorrente abbia dedotto di esserne unica proprietaria, l'immobile seguirà, pertanto, le relative regole civilistiche ordinarie.
7. La causa deve proseguire per la decisione sulla domanda di scioglimento del matrimonio.
La regolamentazione delle spese deve, quindi, essere differita alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli in composizione collegiale, non definitivamente decidendo:
a) pronuncia la separazione personale tra i signori e Parte_1
i quali hanno contratto matrimonio in Awka (Nigeria) il 27 Controparte_1 maggio 2022,
b) dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del
Comune di Morlupo (Roma) al n. 14, p. II, s. C, anno 2023;
c) accoglie la domanda di addebito della separazione al sig. Controparte_1 proposta dalla ricorrente;
d) rigetta la domanda di assegnazione della casa coniugale formulata dalla ricorrente;
e) dispone la prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Tivoli, così deciso nella camera di consiglio del 9 ottobre 2025.
La Giudice Il Presidente
IA GI CE LU
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali.
7