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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/09/2025, n. 3378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3378 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°3381 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nata il [...] a [...] (U.S.A); Parte_1
, nata il [...] a [...] (U.S.A); Parte_2
nato il [...] a [...] (U.S.A); Parte_3
, nata l'[...] a [...] (U.S.A); Parte_4
, nato il [...] a [...] (U.S.A); Parte_5
, nata il [...] a [...] (U.S.A); Parte_6
nata il [...] a [...] (U.S.A); Parte_7
, nata il [...] a [...] Parte_8
York (U.S.A); nato il [...] a [...] Controparte_1
York (U.S.A), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità
genitoriale sulle figlie minori: , nata il Persona_1
07.09.2014 in Virginia (U.S.A), e , nata il Parte_9
22.03.2017 in Texas (U.S.A); rappresentati e difesi dall'Avv. Alessia Rizzo ed elettivamente domiciliati presso lo in Orvieto, via Controparte_2
Cesare Nebbia n. 1, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI E
, in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_4
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/03/2024, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nato in Persona_2
data 20.08.1888 in Brancaccio (PA) (all. 1 fascicolo dei ricorrenti), il quale, in data 16.03.1911, contraeva matrimonio con , in Persona_3
New York (U.S.A) (all. 2).
Dalla loro unione, in data 12.09.1916, nasceva , in New Persona_4
York (U.S.A) (all. 3).
si è naturalizzato cittadino statunitense in data Persona_2
4.12.1924, come risulta dal certificato di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità (all. 4).
In data 24.01.1937, contraeva matrimonio con Persona_4 [...]
, in New York (U.S.A) (all. 5). In data 21.02.1940, dall'unione di Per_5
e , nasceva , in New York Persona_4 Persona_5 Persona_6
(U.S.A) (all. 6).
In data 06.06.1959, contraeva matrimonio con Persona_6 , in New York (U.S.A) (all. 7). Dalla loro unione Parte_3
nascevano: , in data 19.03.1961, in New York (U.S.A) (all. Persona_7
8); , in data 16.03.1966, in New York (U.S.A) (all. 9); Persona_8
, in data 28.10.1969, in New York (U.S.A) (all. 10). Pt_3 Parte_3
In data 28.08.1983, contraeva matrimonio con Persona_7 [...]
in New York (U.S.A) (all. 11), acquisendo il cognome del Persona_9
marito, e divenendo quindi Dalla loro unione nascevano: Parte_1
in data 02.03.1987, in New (U.S.A) (all. 13); Controparte_1 [...]
in data 17.07.1992, in New York (U.S.A) (all. 14). Parte_5
In data 23.06.2013, contraeva matrimonio con Controparte_1
in New York (U.S.A) (all. 15). Dalla loro unione Persona_10
nascevano: in data 07.09.2014, in Virginia (U.S.A) Persona_1
(all. 16), e in data 22.03.2017, in Texas (U.S.A) (all. 17). Parte_9
In data 04.07.1993, contraeva matrimonio con Persona_8 [...]
, in New York (U.S.A) (all. 18). Dalla loro unione Persona_11
nascevano: , in data 09.06.1999, in New York Persona_12
(U.S.A) (all. 19); , in data 24.06.2003, in Parte_8
New York (U.S.A) (all. 20).
In data 11.07.1997, contraeva matrimonio con Parte_3
in New York (U.S.A) (all. 21). Dalla loro unione Persona_13
nasceva , in data 16.01.2001, in New York (U.S.A) (all. Parte_7
22).
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_3
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 10.07.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente formulava le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
Trova riscontro in atti che l'avo italiano degli odierni ricorrenti, R_
, si è naturalizzato cittadino statunitense il 4.12.1924 esternando una
[...]
espressa e formale richiesta in tal senso e di conseguenza ha perso la cittadinanza italiana, con effetto trascinante anche sul figlio minore
[...]
(nato il [...]) e si è quindi arrestata la catena genealogica Per_4
necessaria per consentire il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Va, infatti, rammentato che l'art. 12, comma 2, della legge n. 555 del 1912
- secondo cui "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza
divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore
esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno
però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9" - si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9,
che non ricorrono nel caso di specie.
Sul punto, con un recente arresto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione
ha avuto modo di precisare che “ai sensi della L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1, i
figli minori di persona che abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo
spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la
propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana (art. 12, comma 3 stessa legge del 1912), non rilevando l'esistenza di una valida
consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa
cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana
mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore
età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 stessa
legge.” (Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n. 17161)
La stessa Corte ha ulteriormente ribadito che “la trasmissione della
cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice
civile del 1865 che della l. n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto,
per iniziativa personale, la cittadinanza e il figlio minore di questi, perduta la
cittadinanza per effetto della scelta paterna, non abbia esercitato il diritto di
riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la maggiore
età.” (Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454)
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che la linea di discendenza si sia interrotta poiché ha perso la Persona_4
cittadinanza italiana a seguito della rinuncia alla stessa cittadinanza da parte del padre, , mentre era ancora minorenne, e non l'ha Persona_2
riacquistata al compimento della maggiore età non essendosi verificato alcuno dei casi di cui agli artt. 3 e 9, legge n.555/1912.
Le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Palermo, in data 2.09.2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo, Sezione specializzata in materia di immigrazione e protezione internazionale, in composizione monocratica nella persona del
Giudice onorario dott. Ignazio Marchese ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n°3381 del ruolo generale dell'anno 2024 avente ad oggetto: Diritti della cittadinanza;
TRA
, nata il [...] a [...] (U.S.A); Parte_1
, nata il [...] a [...] (U.S.A); Parte_2
nato il [...] a [...] (U.S.A); Parte_3
, nata l'[...] a [...] (U.S.A); Parte_4
, nato il [...] a [...] (U.S.A); Parte_5
, nata il [...] a [...] (U.S.A); Parte_6
nata il [...] a [...] (U.S.A); Parte_7
, nata il [...] a [...] Parte_8
York (U.S.A); nato il [...] a [...] Controparte_1
York (U.S.A), in proprio e nella qualità di esercente la responsabilità
genitoriale sulle figlie minori: , nata il Persona_1
07.09.2014 in Virginia (U.S.A), e , nata il Parte_9
22.03.2017 in Texas (U.S.A); rappresentati e difesi dall'Avv. Alessia Rizzo ed elettivamente domiciliati presso lo in Orvieto, via Controparte_2
Cesare Nebbia n. 1, in virtù di procure in atti;
RICORRENTI E
, in persona del pro tempore, Controparte_3 CP_4
domiciliato ex lege presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di
Palermo in via Mariano Stabile, 182, Palermo;
RESISTENTE
E CON LINTERVENTO
DEL PUBBLICO MINISTERO
INTERVENIENTE NECESSARIO
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/03/2024, ai sensi dell'art. 281 decies
c.p.c., i ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana
iure sanguinis, esponendo di essere discendenti di , nato in Persona_2
data 20.08.1888 in Brancaccio (PA) (all. 1 fascicolo dei ricorrenti), il quale, in data 16.03.1911, contraeva matrimonio con , in Persona_3
New York (U.S.A) (all. 2).
Dalla loro unione, in data 12.09.1916, nasceva , in New Persona_4
York (U.S.A) (all. 3).
si è naturalizzato cittadino statunitense in data Persona_2
4.12.1924, come risulta dal certificato di naturalizzazione rilasciato dalla competente Autorità (all. 4).
In data 24.01.1937, contraeva matrimonio con Persona_4 [...]
, in New York (U.S.A) (all. 5). In data 21.02.1940, dall'unione di Per_5
e , nasceva , in New York Persona_4 Persona_5 Persona_6
(U.S.A) (all. 6).
In data 06.06.1959, contraeva matrimonio con Persona_6 , in New York (U.S.A) (all. 7). Dalla loro unione Parte_3
nascevano: , in data 19.03.1961, in New York (U.S.A) (all. Persona_7
8); , in data 16.03.1966, in New York (U.S.A) (all. 9); Persona_8
, in data 28.10.1969, in New York (U.S.A) (all. 10). Pt_3 Parte_3
In data 28.08.1983, contraeva matrimonio con Persona_7 [...]
in New York (U.S.A) (all. 11), acquisendo il cognome del Persona_9
marito, e divenendo quindi Dalla loro unione nascevano: Parte_1
in data 02.03.1987, in New (U.S.A) (all. 13); Controparte_1 [...]
in data 17.07.1992, in New York (U.S.A) (all. 14). Parte_5
In data 23.06.2013, contraeva matrimonio con Controparte_1
in New York (U.S.A) (all. 15). Dalla loro unione Persona_10
nascevano: in data 07.09.2014, in Virginia (U.S.A) Persona_1
(all. 16), e in data 22.03.2017, in Texas (U.S.A) (all. 17). Parte_9
In data 04.07.1993, contraeva matrimonio con Persona_8 [...]
, in New York (U.S.A) (all. 18). Dalla loro unione Persona_11
nascevano: , in data 09.06.1999, in New York Persona_12
(U.S.A) (all. 19); , in data 24.06.2003, in Parte_8
New York (U.S.A) (all. 20).
In data 11.07.1997, contraeva matrimonio con Parte_3
in New York (U.S.A) (all. 21). Dalla loro unione Persona_13
nasceva , in data 16.01.2001, in New York (U.S.A) (all. Parte_7
22).
Il , ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_3
costituito, rimanendo contumace. Indi, in data 10.07.2025, lette le note scritte depositate entro il termine assegnato a norma dell'art. 127 ter c.p.c., con le quali parte ricorrente formulava le proprie conclusioni, questo decidente si riservava il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma c.p.c..
***
Trova riscontro in atti che l'avo italiano degli odierni ricorrenti, R_
, si è naturalizzato cittadino statunitense il 4.12.1924 esternando una
[...]
espressa e formale richiesta in tal senso e di conseguenza ha perso la cittadinanza italiana, con effetto trascinante anche sul figlio minore
[...]
(nato il [...]) e si è quindi arrestata la catena genealogica Per_4
necessaria per consentire il riconoscimento della cittadinanza per discendenza.
Va, infatti, rammentato che l'art. 12, comma 2, della legge n. 555 del 1912
- secondo cui "i figli minori non emancipati di chi perde la cittadinanza
divengono stranieri, quando abbiano comune la residenza col genitore
esercente la patria potestà o la cittadinanza di uno stato straniero. Saranno
però loro applicabili le disposizioni degli articoli 3 e 9" - si riferisce proprio al caso in cui il figlio minore di cittadino italiano, se ha acquistato la cittadinanza straniera (ad esempio, per nascita nel paese straniero), perde la cittadinanza italiana in conseguenza della perdita della stessa da parte del genitore, salva la possibilità di riacquistarla nei casi previsti dagli artt. 3 e 9,
che non ricorrono nel caso di specie.
Sul punto, con un recente arresto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione
ha avuto modo di precisare che “ai sensi della L. n. 555 del 1912, art. 8, n. 1, i
figli minori di persona che abbia perduto la cittadinanza italiana, avendo
spontaneamente acquistato la cittadinanza straniera e stabilito all'estero la
propria residenza, perdono anch'essi la cittadinanza italiana (art. 12, comma 3 stessa legge del 1912), non rilevando l'esistenza di una valida
consapevolezza in capo ai minori di voler rinunciare alla pregressa
cittadinanza, potendo i predetti minori riacquistare la cittadinanza italiana
mediante dichiarazione di volerla scegliere al compimento della maggiore
età, a condizione di risiedere nel Regno, ai sensi degli artt. 3 e 9 stessa
legge.” (Cassazione civile, sez. I, 15/06/2023, n. 17161)
La stessa Corte ha ulteriormente ribadito che “la trasmissione della
cittadinanza iure sanguinis non si verifica se, tanto nella vigenza del codice
civile del 1865 che della l. n. 555/1912, l'avo cittadino italiano abbia perduto,
per iniziativa personale, la cittadinanza e il figlio minore di questi, perduta la
cittadinanza per effetto della scelta paterna, non abbia esercitato il diritto di
riacquistarla, nei modi previsti dalla legge, una volta raggiunta la maggiore
età.” (Cassazione civile, sez. I, 08/01/2024, n. 454)
Alla luce delle considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che la linea di discendenza si sia interrotta poiché ha perso la Persona_4
cittadinanza italiana a seguito della rinuncia alla stessa cittadinanza da parte del padre, , mentre era ancora minorenne, e non l'ha Persona_2
riacquistata al compimento della maggiore età non essendosi verificato alcuno dei casi di cui agli artt. 3 e 9, legge n.555/1912.
Le spese di lite possono essere compensate giacché la decisione discende dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- rigetta il ricorso;
- spese di lite integralmente compensate. Così deciso in Palermo, in data 2.09.2025
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice onorario dott. Ignazio Marchese, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs.
7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.