Art. 14.
E' fatto obbligo alle imprese controllate dagli enti di gestione delle partecipazioni statali, o da loro finanziarie, di sottoporre a revisione da parte di societa' autorizzate ai sensi dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 , i bilanci di esercizio, secondo le norme di cui agli articoli 18 e 19 del citato decreto presidenziale.
E' fatto obbligo alle imprese controllate dagli enti di gestione delle partecipazioni statali, o da loro finanziarie, di sottoporre a revisione da parte di societa' autorizzate ai sensi dell' articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 , i bilanci di esercizio, secondo le norme di cui agli articoli 18 e 19 del citato decreto presidenziale.