Art. 6.
Agli scopritori delle contravvenzioni spetta una quota del 10 per cento sulle prime L. 1000 dell'importo netto delle contravvenzioni medesime, del 5 per cento sulle somme da L.1001 a L. 5000, del 2 per cento sulle ulteriori somme.
Nulla pero' spetta ai componenti del Consiglio direttivo ed al personale delle rappresentanze provinciali di cui ai precedenti articoli, ed ai funzionari ed agli agenti che, incaricati di accertare contravvenzioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione, siano esclusi da cui partecipazione al relativo importo.
Agli scopritori delle contravvenzioni spetta una quota del 10 per cento sulle prime L. 1000 dell'importo netto delle contravvenzioni medesime, del 5 per cento sulle somme da L.1001 a L. 5000, del 2 per cento sulle ulteriori somme.
Nulla pero' spetta ai componenti del Consiglio direttivo ed al personale delle rappresentanze provinciali di cui ai precedenti articoli, ed ai funzionari ed agli agenti che, incaricati di accertare contravvenzioni in materia di assicurazione contro la disoccupazione, siano esclusi da cui partecipazione al relativo importo.