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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXVIII, sentenza 26/02/2026, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 638/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
PADOVANO ONOFRIO, AT
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 372/2020 depositato il 05/02/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja N. 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1278/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 1 e pubblicata il 05/07/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TUYM001706 IRPEF-REDDITI FONDIARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1, rappresentato e difeso, in forza di mandato in atti dall'avv. Difensore_1 con studio in Martina Franca al Indirizzo_1, con ricorso depositato il 19.2.2019 conveniva in giudizio presso la CTP di Taranto l'Agenzia delle Entrate per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 250TUYM001706, notificato dal Centro Operativo di Pescara relativo ad un maggior reddito imponibile di fabbricati per l'anno d'imposta 2013 dal quale scaturivano maggiori imposte IRPEF ed addizionali regionale e comunale per €.
6.822,00, oltre a sanzioni ed interessi.
All'esito del giudizio, la CTP di Taranto, sez. I, con sentenza n. 1278 del 19.6.2019, depositata il 5.7.2019, così decideva: “accoglie per quanto di ragione il ricorso e annulla le sanzioni irrogate, fermo il resto;
compensa le spese del giudizio.”.
L'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Taranto-, in persona del Direttore Provinciale pro tempore, con appello ritualmente notificato al contribuente nel domicilio eletto il 30.1.2020 e depositato il 5.2.2020, impugna, per la riforma, la sentenza della CTP di Taranto, sez. I, n. 1278 del 19.6.2019, depositata il
5.7.2019, per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 36 del D.lgs. 546/1992 – Mancanza assoluta di motivazione;
2. violazione dell'art. 112 del c.p.c. per ultrapetizione.
Conclude per la riforma parziale della sentenza impugnata con dichiarazione di legittimità della pretesa fiscale e delle sanzioni contenute nell'avviso di accertamento n. 250TUYM001706 relativo all'anno d'imposta
2013, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Il sig. Resistente_1, appellato, rappresentato e difeso, come da mandato in atti a dall'avv. Difensore_1 con studio in Martina Franca al Indirizzo_1 e dal dott. Difensore_2 con studio in Martina Franca alla Indirizzo_2, elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Difensore_2 in Martina Franca alla Indirizzo_2 , con domicilio elettronico presso le Email_3 Email_2 e Email_4, si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate il 30.3.2020 non condividendo l'esito del giudizio contenuto nella sentenza n. 1278/01/19 per non aver, il Giudice di prime cure, trattato un punto del ricorso e non ha tenuto conto delle prove fornite.
Ha proposto, altresì, appello incidentale per i seguenti motivi:
1. omesso esame delle motivazioni riportate nel ricorso in merito al contratto stipulato tra i locatori Nominativo_1 e Resistente_1 Vito ed il conduttore Nominativo_2 il 10 aprile 2012 e registrato il 23 luglio 2012 al n. 007923; 2. mancato esame delle prove prodotte dal sig. Resistente_1 riguardanti il contratto stipulato tra il locatore Resistente_1 ed il conduttore Soc. Società_1 S.p.A. il 02 ottobre 2012 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di DPRM2 UT ROMA 6 – EUR Torrino il 15 novembre 2012 al n. 005358;
Conclude:
1. per il rigetto dell'appello principale;
2. per l'accertamento delle accertate delle condizioni di applicabilità dell'art. 53 della Costituzione accogliere l'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, annullare l'avviso di accertamento n. 250TUYM001706; 3. per la condanna della controparte al pagamento di diritti, spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio ed alla restituzione delle somme che il sig. Resistente_1 dovesse eventualmente corrispondere in corso di causa per i titoli in contestazione, con gli interessi ex lege.
In data 15.1.2026 l'appellato e appellante incidentale ha depositato la sentenza della CGT di secondo grado della Puglia, sez. 29, del 18.1.2024, depositata il 5.3.2024 riferita all'annualità di imposta 2012 rappresentando l'intervenuto giudicato. La Corte, all'udienza odierna, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, mentre l'appello incidentale del contribuente è fondato e va accolto.
Con il primo motivo di appello, l'Agenzia appellante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 36 del D.lgs. 546/1992 per mancanza assoluta di motivazione.
Sostiene che i giudici di prime cure si sono attenuti a quanto eccepito da controparte nel ricorso introduttivo, senza fornire alcuna ragionevole indicazione in merito alle ragioni del loro convincimento su taluni elementi censurati dal sig. Resistente_1.
Il motivo è infondato.
Evidenzia la Corte che la CTP di Taranto con la sentenza impugnata in motivazione, nella prima parte, ha così motivato: “ ... che la comunicazione di recesso della Società_1 dai detti contratti risulta fatta alla A.F. il 12.7. 2018, data successiva alla notificazione dell'atto impugnato. Pertanto, non potendo detta comunicazione valere che per il futuro, la ripresa dei canoni non dichiarati per il 2013 è legittima ...”.
Osserva che il vizio di omessa motivazione può manifestarsi o come difetto assoluto di motivazione oppure come motivazione apparente e ricorre, rispettivamente, quando il giudice di merito o omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica questi elementi ma senza un'approfondita disamina logica e giuridica (Cassazione civile sez. lav. - 14/04/2000, n. 4891; Cass. Sez. U. 19/06/2018, n.
16159/2018).
Sottolinea che la carenza motivazionale della sentenza non costituisce motivo di nullità della stessa, incombendo al giudice di appello l'onere/dovere di colmare eventuali lacune motivazionali, in cui sia incorso il primo giudice.
Nella fattispecie, il Collegio ritiene che la sentenza gravata non sia viziata nel senso sopra prospettato in quanto la motivazione, non solo è graficamente presente, ma consente di cogliere le argomentazioni poste a base della decisione.
Con il secondo motivo l'Agenzia denuncia la violazione dell'art. 112 del c.p.c. per ultrapetizione nella decisione impugnata.
Sostiene che con la sentenza impugnata, i giudicanti hanno proceduto d'Ufficio alla verifica giudiziale della sussistenza delle condizioni per la disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie pur in assenza dei presupposti di legge: “l'incertezza normativa oggettiva tributaria” e la relativa prova che grava sul contribuente.
Il motivo è fondato.
Rileva la Corte la pacifica mancata presentazione da parte del contribuente di una apposita domanda in primo grado circa l'inapplicabilità delle sanzioni, per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della stessa.
Osserva che secondo un orientamento maggioritario della Suprema Corte, che il Collegio condivide pur in presenza di un recente diverso orientamento al quale non aderisce (Cass. 2604/2024), l'accertamento della sussistenza della oggettiva incertezza dell'interpretazione normativa, ai fini della disapplicazione delle sanzioni, può essere operata dal giudice tributario solo in presenza di domanda del contribuente, la quale non può, pertanto, essere formulata per la prima volta in sede di appello o in sede di legittimità (Cass. n.
14402/2016; Cass. n. 8823/2012; Cass. n. 24060/2014; Cass. n. 9335/2015; Cass. n. 14402/2016; Cass.
n. 15406/2021; Cass. 12369/2022).
Osserva, altresì, che ricorre il vizio di ultrapetizione quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass., Sez. 1^, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, 23229; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11984;
Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2021, n. 31258; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, nn. 10897 e 10905; Cass.,
Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992).
Pertanto, ne discende la violazione dell'art. 112 c.p.c. essendo la sentenza di primo grado viziata da ultrapetizione avendo il Giudice di prime cure emesso un provvedimento diverso da quello richiesto dal contribuente.
Con il primo motivo di appello incidentale il contribuente ha censurato la sentenza impugnata per omesso esame delle motivazioni riportate nel ricorso in merito al contratto stipulato tra i locatori Nominativo_1 e Resistente_1 Vito ed il conduttore Nominativo_2 il 10 aprile 2012 e registrato il 23 luglio 2012 al n. 007923.
Sostiene che il Giudice di prime cure ha omesso di esaminare le motivazioni riportate nel ricorso in merito al contratto stipulato tra i locatori Nominativo_1 e Resistente_1 Vito ed il conduttore Nominativo_2 il 10 aprile 2012 e registrato il 23 luglio 2012 al n. 007923 con canone annuo di € 3.600,00, avente ad oggetto l'unità immobiliare situata in Martina Franca alla Indirizzo_3, riportata in catasto al foglio 89 p.lla 478 sub 2 cat. A/3 cl 4, rendita 681,72 per la quale il canone di locazione per il 2013 convenuto ammonta ad € 3.600,00 che ridotto del 5%, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, determina un canone netto di € 3.420,00 che rapportata alla quota di competenza determina un importo imponibile di €. 855,00, come documentato nel giudizio di primo grado con l'allegato 20.
Il motivo è fondato.
Osserva la Corte che dalla documentazione agli atti del giudizio di primo grado si rileva che li estremi catastali riportati nel contratto, indicati come foglio 89 p.lla 478 sub 2, e quelli risultanti dall'estratto catastale prodotto dalla parte per dimostrare il proprio diritto pro quota sull'immobile, ove l'appartamento è individuato con il foglio 89 p.lla 1054 sub 76, corrispondono allo stesso immobile.
Come emerge chiaramente dalla “Visura storica per immobile”, situazione al 6.2.2019, la p.lla 1054 sub 76 del fg. 89 era stata costituita a seguito della soppressione della p.lla 478 sub 2 del fg. 89 per “allineamento mappe” per cui i due diversi estremi catastali si riferiscono allo stesso appartamento sito in Indirizzo_3 al p.t., oggetto del contratto di locazione.
Nella stessa visura storica è inoltre annotato che Resistente_1 è proprietario del bene per il 25%, mentre il restante 75% è di proprietà della sig.ra Nominativo_1, e nel modello 730/2014, anno 2013, di quest'ultima è correttamente dichiarato il canone dell'appartamento per l'importo di € 2.295, corrispondente al 75% dell'intero.
Da ciò ne discende la fondatezza del motivo.
Con il secondo motivo di appello incidentale il contribuente ha censurato la sentenza impugnata per mancato esame delle prove prodotte dal sig. Resistente_1 riguardanti il contratto stipulato tra il locatore Resistente_1 ed il conduttore Soc. Società_1 S.p.A. il 02 ottobre 2012 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di DPRM2 UT ROMA 6 – EUR Torrino il 15 novembre 2012 al n. 005358. Evidenzia ancora che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto delle prove prodotte dal contribuente riguardanti la duplicazione della registrazione del contatto stipulato tra il locatore/contribuente ed il conduttore
Soc. Società_1 S.p.A. il 02 ottobre 2012 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di DPRM2 UT ROMA 6 – EUR Torrino il 15 novembre 2012 al n. 005358 con canone annuo di € 10.000,00 per una quota del 100%, con inizio il 02 ottobre 2012 e termine il 01 ottobre 2021, avente ad oggetto le porzioni di terreno situate in Martina Franca alla Indirizzo_4 – Zona D, riportate in catasto al foglio 101 p.lla 110-109- 591-29, e quello registrato presso l'ufficio delle Entrate di DPRM2 UT ROMA 6 – EUR Torrino il 27 novembre 2012 al n. 005721 con canone annuo di € 10.000,00 per una quota del 100%, con inizio il 02 ottobre 2012 e termine il 01 ottobre 2021.
Sottolinea, in particolare, che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto della comunicazione datata 15 maggio 2018 ricevuta dalla Società_1 S.p.A. (all. 16 al ricorso introduttivo), in risposta alla richiesta del contribuente, con la quale la predetta Società ha dichiarato che:
1. l'area oggetto del contratto di locazione non è stata mai impegnata dalla conduttrice;
2. il canone di locazione non è stato mai corrisposto perché i lavori mai iniziati (art. 4 del contratto di locazione all. 6 al ricorso introduttivo);
3. il contratto di locazione è privo di qualsivoglia effetto perché risolto sin dall'origine per mancato rilascio delle autorizzazioni da parte delle Pubbliche Autorità ad aedificandum nei termini nello stesso contratto indicati (art. 6 del contratto di locazione all. 6 del ricorso introduttivo);
4. il contratto registrato il 27 novembre 2012 al n. 5721 risulta lo stesso contratto di cui alla registrazione del
15 novembre 2012 n. 5358 e che trattasi di doppia registrazione già sanata con l'Agenzia delle Entrate.
Quindi, i contratti non sono due bensì uno solo, risolto con efficacia retroattiva;
5. Il canone di locazione non è stato bonificato dalla Società_1 S.p.A. al contribuente sul suo conto corrente indicato nel contratto di locazione.
Evidenzia, ancora, che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto sia della documentazione datata 12 luglio 2018 inviata dalla Società_1 S.p.A. all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Roma – EUR Torrino, con cui la predetta Società ha chiesto all'ufficio citato di acquisire la risoluzione alla data del
02 ottobre 2012 del contratto registrato nell'anno 2012 serie 3T n. 5358 per recesso ai sensi di quanto esplicitato all'art. 6 del medesimo contratto che del riscontro dell'Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2019 di trasmissione dei report estratti dagli archivi informatici da cui si che i contratti con data di stipula 02 ottobre
2012, il primo registrato il 15 novembre 2012 al n. 5358 con canone di € 10.000,00 con dati catastali foglio
101 particella 110 risulta risolto il 02 ottobre 2012 ed il secondo registrato il 27 novembre 2012 al n. 5721 con canone di € 10.000,00 con dati catastali foglio 101 particella 110, risulta risolto il 02 ottobre 2012.
Il motivo è fondato.
Risulta infatti dagli atti che il contratto di locazione del fondo non ha avuto alcuna esecuzione in quanto la società Società_1 cui era stato locato, non avendo ottenuto l'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di telefonia cellulare, al quale il contratto stipulato era finalizzato, aveva comunicato al sig. Resistente_1 di volersi avvalere della clausola risolutiva a causa del mancato rilascio dei titoli per l'edificazione.
Ora, la sola conclusione e registrazione del contratto non realizza, ad avviso del Collegio, il presupposto impositivo dell'imposta, che esige l'ulteriore elemento della redditività del fondo. Il richiamo, nel citato art. 26, comma 1, TUIR 917/86, alla mancata percezione del reddito fondiario, presuppone comunque l'esistenza di un canone percepibile, cioè di un canone che poteva essere preteso dal locatore;
presupposto insussistente nel caso in esame visto che durante l'espletamento delle procedure dirette al rilascio delle autorizzazioni necessarie l'impianto di telefonia nessun canone era dovuto, come espressamente stabilito all'art. 4 “Canoni” del contratto, ove è scritto “Il canone di locazione sarà versato a partire dalla data di inizio lavori”. Conferme in tal senso possono trarsi anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 362/2000, che, dopo aver ammonito come la regola secondo cui “i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione,
a formare il reddito complessivo dei soggetti che posseggono gli immobili a titolo di proprietà o altro diritto reale”, chiarisce che tale regola non può essere applicata in maniera indiscriminata ed irragionevole e che il riferimento al canone di locazione (anziché alla rendita catastale) opera allorché è dovuto un canone in senso tecnico;
canone che nel nostro caso per tutta la durata del rapporto e fino alla sua risoluzione non era dovuto poiché i lavori di realizzazione dell'impianto di telefonia non erano mai stati iniziati.
Quanto al secondo contratto, quello registrato al n. 005721 in data 27.11.2012, per il Collegio trattasi, in realtà, dello stesso contratto registrato con il n. 005358 il 15.11.2012, registrato per errore una seconda volta, visto che identica è la data di stipulazione, identica la durata, identico il canone di locazione, plausibile il contesto che avrebbe determinato il disguido (fusione per incorporazione della società Società_1 telecomunicazioni spa, locataria originaria, con la Società_1 S.p.a.) ed in ordine al quale l'Ufficio nulla aveva controdedotto in primo grado. La mancata produzione in giudizio di tale contratto, stigmatizzata dall'Ufficio, non può essere motivo per ritenere infondata la versione del contribuente ove si osservi che, trattandosi di contratto inesistente, il presunto locatore non ne deteneva alcuna copia, mentre l'Ufficio poteva agevolmente accertare gli esatti termini dell'atto registrato, assolvendo ad un onere probatorio che, soprattutto ora, alla luce della novella di cui al comma 5-bis dell'art. 7 del D.lgs. 546/1992, deve ritenersi sussistere a carico dell'amministrazione finanziaria. Da ciò ne discende la fondatezza del motivo.
Osserva infine la Corte che la sentenza della CGT di secondo grado della Puglia, sez. 29, del 18.1.2024, depositata il 5.3.2024 riferita all'annualità di imposta 2012, favorevole al contribuente, è passata in giudicato per mancata impugnazione, come anche confermato dall'Ufficio nel corso dall'udienza odierna.
In definitiva, per le motivazioni esposte, l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, mentre l'appello incidentale del contribuente è fondato e va accolto, con riforma della sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate soccombente e sono liquidate come da dispositivo nell'importo pari a quello tabellare ex D.M. 55/2014 vigente, parametrato al valore della controversia compresa tra lo scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 e tenendo conto delle decurtazioni consecutive del 50% previste dall'art. 4 comma 1 D.M. predetto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, così decide:
1. accoglie parzialmente l'appello principale per quanto di ragione come in parte motiva;
2. accoglie l'appello incidentale;
3. riforma integralmente la sentenza impugnata.
4. Condanna l'Agenzia delle Entrate di Taranto al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in favore del sig. Resistente_1 Vito che liquida in complessivi euro 3.719,00 oltre accessori di legge, se dovuti, di cui euro 1.736,00 per il primo grado ed euro 1.983,00 per il presente grado di giudizio.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 28, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
IMPERIO CLELIA, Presidente
PADOVANO ONOFRIO, AT
RIPA VINCENZO, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 372/2020 depositato il 05/02/2020
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Taranto - Via Plateja N. 30 74121 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1278/2019 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale TARANTO sez. 1 e pubblicata il 05/07/2019
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TUYM001706 IRPEF-REDDITI FONDIARI
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il sig. Resistente_1, rappresentato e difeso, in forza di mandato in atti dall'avv. Difensore_1 con studio in Martina Franca al Indirizzo_1, con ricorso depositato il 19.2.2019 conveniva in giudizio presso la CTP di Taranto l'Agenzia delle Entrate per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 250TUYM001706, notificato dal Centro Operativo di Pescara relativo ad un maggior reddito imponibile di fabbricati per l'anno d'imposta 2013 dal quale scaturivano maggiori imposte IRPEF ed addizionali regionale e comunale per €.
6.822,00, oltre a sanzioni ed interessi.
All'esito del giudizio, la CTP di Taranto, sez. I, con sentenza n. 1278 del 19.6.2019, depositata il 5.7.2019, così decideva: “accoglie per quanto di ragione il ricorso e annulla le sanzioni irrogate, fermo il resto;
compensa le spese del giudizio.”.
L'Agenzia delle Entrate -Direzione Provinciale di Taranto-, in persona del Direttore Provinciale pro tempore, con appello ritualmente notificato al contribuente nel domicilio eletto il 30.1.2020 e depositato il 5.2.2020, impugna, per la riforma, la sentenza della CTP di Taranto, sez. I, n. 1278 del 19.6.2019, depositata il
5.7.2019, per i seguenti motivi:
1. violazione dell'art. 36 del D.lgs. 546/1992 – Mancanza assoluta di motivazione;
2. violazione dell'art. 112 del c.p.c. per ultrapetizione.
Conclude per la riforma parziale della sentenza impugnata con dichiarazione di legittimità della pretesa fiscale e delle sanzioni contenute nell'avviso di accertamento n. 250TUYM001706 relativo all'anno d'imposta
2013, con condanna dell'appellato al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
Il sig. Resistente_1, appellato, rappresentato e difeso, come da mandato in atti a dall'avv. Difensore_1 con studio in Martina Franca al Indirizzo_1 e dal dott. Difensore_2 con studio in Martina Franca alla Indirizzo_2, elettivamente domiciliato presso lo studio del dott. Difensore_2 in Martina Franca alla Indirizzo_2 , con domicilio elettronico presso le Email_3 Email_2 e Email_4, si è costituito in giudizio con controdeduzioni depositate il 30.3.2020 non condividendo l'esito del giudizio contenuto nella sentenza n. 1278/01/19 per non aver, il Giudice di prime cure, trattato un punto del ricorso e non ha tenuto conto delle prove fornite.
Ha proposto, altresì, appello incidentale per i seguenti motivi:
1. omesso esame delle motivazioni riportate nel ricorso in merito al contratto stipulato tra i locatori Nominativo_1 e Resistente_1 Vito ed il conduttore Nominativo_2 il 10 aprile 2012 e registrato il 23 luglio 2012 al n. 007923; 2. mancato esame delle prove prodotte dal sig. Resistente_1 riguardanti il contratto stipulato tra il locatore Resistente_1 ed il conduttore Soc. Società_1 S.p.A. il 02 ottobre 2012 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di DPRM2 UT ROMA 6 – EUR Torrino il 15 novembre 2012 al n. 005358;
Conclude:
1. per il rigetto dell'appello principale;
2. per l'accertamento delle accertate delle condizioni di applicabilità dell'art. 53 della Costituzione accogliere l'appello incidentale e, in riforma della sentenza impugnata, annullare l'avviso di accertamento n. 250TUYM001706; 3. per la condanna della controparte al pagamento di diritti, spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio ed alla restituzione delle somme che il sig. Resistente_1 dovesse eventualmente corrispondere in corso di causa per i titoli in contestazione, con gli interessi ex lege.
In data 15.1.2026 l'appellato e appellante incidentale ha depositato la sentenza della CGT di secondo grado della Puglia, sez. 29, del 18.1.2024, depositata il 5.3.2024 riferita all'annualità di imposta 2012 rappresentando l'intervenuto giudicato. La Corte, all'udienza odierna, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, mentre l'appello incidentale del contribuente è fondato e va accolto.
Con il primo motivo di appello, l'Agenzia appellante denuncia l'erroneità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 36 del D.lgs. 546/1992 per mancanza assoluta di motivazione.
Sostiene che i giudici di prime cure si sono attenuti a quanto eccepito da controparte nel ricorso introduttivo, senza fornire alcuna ragionevole indicazione in merito alle ragioni del loro convincimento su taluni elementi censurati dal sig. Resistente_1.
Il motivo è infondato.
Evidenzia la Corte che la CTP di Taranto con la sentenza impugnata in motivazione, nella prima parte, ha così motivato: “ ... che la comunicazione di recesso della Società_1 dai detti contratti risulta fatta alla A.F. il 12.7. 2018, data successiva alla notificazione dell'atto impugnato. Pertanto, non potendo detta comunicazione valere che per il futuro, la ripresa dei canoni non dichiarati per il 2013 è legittima ...”.
Osserva che il vizio di omessa motivazione può manifestarsi o come difetto assoluto di motivazione oppure come motivazione apparente e ricorre, rispettivamente, quando il giudice di merito o omette di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indica questi elementi ma senza un'approfondita disamina logica e giuridica (Cassazione civile sez. lav. - 14/04/2000, n. 4891; Cass. Sez. U. 19/06/2018, n.
16159/2018).
Sottolinea che la carenza motivazionale della sentenza non costituisce motivo di nullità della stessa, incombendo al giudice di appello l'onere/dovere di colmare eventuali lacune motivazionali, in cui sia incorso il primo giudice.
Nella fattispecie, il Collegio ritiene che la sentenza gravata non sia viziata nel senso sopra prospettato in quanto la motivazione, non solo è graficamente presente, ma consente di cogliere le argomentazioni poste a base della decisione.
Con il secondo motivo l'Agenzia denuncia la violazione dell'art. 112 del c.p.c. per ultrapetizione nella decisione impugnata.
Sostiene che con la sentenza impugnata, i giudicanti hanno proceduto d'Ufficio alla verifica giudiziale della sussistenza delle condizioni per la disapplicazione delle sanzioni amministrative tributarie pur in assenza dei presupposti di legge: “l'incertezza normativa oggettiva tributaria” e la relativa prova che grava sul contribuente.
Il motivo è fondato.
Rileva la Corte la pacifica mancata presentazione da parte del contribuente di una apposita domanda in primo grado circa l'inapplicabilità delle sanzioni, per errore sulla norma tributaria, in caso di obiettiva incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della stessa.
Osserva che secondo un orientamento maggioritario della Suprema Corte, che il Collegio condivide pur in presenza di un recente diverso orientamento al quale non aderisce (Cass. 2604/2024), l'accertamento della sussistenza della oggettiva incertezza dell'interpretazione normativa, ai fini della disapplicazione delle sanzioni, può essere operata dal giudice tributario solo in presenza di domanda del contribuente, la quale non può, pertanto, essere formulata per la prima volta in sede di appello o in sede di legittimità (Cass. n.
14402/2016; Cass. n. 8823/2012; Cass. n. 24060/2014; Cass. n. 9335/2015; Cass. n. 14402/2016; Cass.
n. 15406/2021; Cass. 12369/2022).
Osserva, altresì, che ricorre il vizio di ultrapetizione quando il giudice di merito, alterando gli elementi obiettivi dell'azione (petitum o causa petendi), emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), oppure attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato), così pronunciando oltre i limiti delle pretese o delle eccezioni fatte valere dai contraddittori (Cass., Sez. 1^, 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., Sez. 5^, 23 ottobre 2020, 23229; Cass., Sez. 5^, 6 maggio 2021, n. 11984;
Cass., Sez. 6^-5, 3 novembre 2021, n. 31258; Cass., Sez. 5^, 5 aprile 2022, nn. 10897 e 10905; Cass.,
Sez. 6^-5, 18 maggio 2022, n. 15992).
Pertanto, ne discende la violazione dell'art. 112 c.p.c. essendo la sentenza di primo grado viziata da ultrapetizione avendo il Giudice di prime cure emesso un provvedimento diverso da quello richiesto dal contribuente.
Con il primo motivo di appello incidentale il contribuente ha censurato la sentenza impugnata per omesso esame delle motivazioni riportate nel ricorso in merito al contratto stipulato tra i locatori Nominativo_1 e Resistente_1 Vito ed il conduttore Nominativo_2 il 10 aprile 2012 e registrato il 23 luglio 2012 al n. 007923.
Sostiene che il Giudice di prime cure ha omesso di esaminare le motivazioni riportate nel ricorso in merito al contratto stipulato tra i locatori Nominativo_1 e Resistente_1 Vito ed il conduttore Nominativo_2 il 10 aprile 2012 e registrato il 23 luglio 2012 al n. 007923 con canone annuo di € 3.600,00, avente ad oggetto l'unità immobiliare situata in Martina Franca alla Indirizzo_3, riportata in catasto al foglio 89 p.lla 478 sub 2 cat. A/3 cl 4, rendita 681,72 per la quale il canone di locazione per il 2013 convenuto ammonta ad € 3.600,00 che ridotto del 5%, come previsto dalle vigenti disposizioni di legge, determina un canone netto di € 3.420,00 che rapportata alla quota di competenza determina un importo imponibile di €. 855,00, come documentato nel giudizio di primo grado con l'allegato 20.
Il motivo è fondato.
Osserva la Corte che dalla documentazione agli atti del giudizio di primo grado si rileva che li estremi catastali riportati nel contratto, indicati come foglio 89 p.lla 478 sub 2, e quelli risultanti dall'estratto catastale prodotto dalla parte per dimostrare il proprio diritto pro quota sull'immobile, ove l'appartamento è individuato con il foglio 89 p.lla 1054 sub 76, corrispondono allo stesso immobile.
Come emerge chiaramente dalla “Visura storica per immobile”, situazione al 6.2.2019, la p.lla 1054 sub 76 del fg. 89 era stata costituita a seguito della soppressione della p.lla 478 sub 2 del fg. 89 per “allineamento mappe” per cui i due diversi estremi catastali si riferiscono allo stesso appartamento sito in Indirizzo_3 al p.t., oggetto del contratto di locazione.
Nella stessa visura storica è inoltre annotato che Resistente_1 è proprietario del bene per il 25%, mentre il restante 75% è di proprietà della sig.ra Nominativo_1, e nel modello 730/2014, anno 2013, di quest'ultima è correttamente dichiarato il canone dell'appartamento per l'importo di € 2.295, corrispondente al 75% dell'intero.
Da ciò ne discende la fondatezza del motivo.
Con il secondo motivo di appello incidentale il contribuente ha censurato la sentenza impugnata per mancato esame delle prove prodotte dal sig. Resistente_1 riguardanti il contratto stipulato tra il locatore Resistente_1 ed il conduttore Soc. Società_1 S.p.A. il 02 ottobre 2012 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di DPRM2 UT ROMA 6 – EUR Torrino il 15 novembre 2012 al n. 005358. Evidenzia ancora che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto delle prove prodotte dal contribuente riguardanti la duplicazione della registrazione del contatto stipulato tra il locatore/contribuente ed il conduttore
Soc. Società_1 S.p.A. il 02 ottobre 2012 e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di DPRM2 UT ROMA 6 – EUR Torrino il 15 novembre 2012 al n. 005358 con canone annuo di € 10.000,00 per una quota del 100%, con inizio il 02 ottobre 2012 e termine il 01 ottobre 2021, avente ad oggetto le porzioni di terreno situate in Martina Franca alla Indirizzo_4 – Zona D, riportate in catasto al foglio 101 p.lla 110-109- 591-29, e quello registrato presso l'ufficio delle Entrate di DPRM2 UT ROMA 6 – EUR Torrino il 27 novembre 2012 al n. 005721 con canone annuo di € 10.000,00 per una quota del 100%, con inizio il 02 ottobre 2012 e termine il 01 ottobre 2021.
Sottolinea, in particolare, che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto della comunicazione datata 15 maggio 2018 ricevuta dalla Società_1 S.p.A. (all. 16 al ricorso introduttivo), in risposta alla richiesta del contribuente, con la quale la predetta Società ha dichiarato che:
1. l'area oggetto del contratto di locazione non è stata mai impegnata dalla conduttrice;
2. il canone di locazione non è stato mai corrisposto perché i lavori mai iniziati (art. 4 del contratto di locazione all. 6 al ricorso introduttivo);
3. il contratto di locazione è privo di qualsivoglia effetto perché risolto sin dall'origine per mancato rilascio delle autorizzazioni da parte delle Pubbliche Autorità ad aedificandum nei termini nello stesso contratto indicati (art. 6 del contratto di locazione all. 6 del ricorso introduttivo);
4. il contratto registrato il 27 novembre 2012 al n. 5721 risulta lo stesso contratto di cui alla registrazione del
15 novembre 2012 n. 5358 e che trattasi di doppia registrazione già sanata con l'Agenzia delle Entrate.
Quindi, i contratti non sono due bensì uno solo, risolto con efficacia retroattiva;
5. Il canone di locazione non è stato bonificato dalla Società_1 S.p.A. al contribuente sul suo conto corrente indicato nel contratto di locazione.
Evidenzia, ancora, che il Giudice di prime cure non ha tenuto conto sia della documentazione datata 12 luglio 2018 inviata dalla Società_1 S.p.A. all'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale Roma – EUR Torrino, con cui la predetta Società ha chiesto all'ufficio citato di acquisire la risoluzione alla data del
02 ottobre 2012 del contratto registrato nell'anno 2012 serie 3T n. 5358 per recesso ai sensi di quanto esplicitato all'art. 6 del medesimo contratto che del riscontro dell'Agenzia delle Entrate del 29 maggio 2019 di trasmissione dei report estratti dagli archivi informatici da cui si che i contratti con data di stipula 02 ottobre
2012, il primo registrato il 15 novembre 2012 al n. 5358 con canone di € 10.000,00 con dati catastali foglio
101 particella 110 risulta risolto il 02 ottobre 2012 ed il secondo registrato il 27 novembre 2012 al n. 5721 con canone di € 10.000,00 con dati catastali foglio 101 particella 110, risulta risolto il 02 ottobre 2012.
Il motivo è fondato.
Risulta infatti dagli atti che il contratto di locazione del fondo non ha avuto alcuna esecuzione in quanto la società Società_1 cui era stato locato, non avendo ottenuto l'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto di telefonia cellulare, al quale il contratto stipulato era finalizzato, aveva comunicato al sig. Resistente_1 di volersi avvalere della clausola risolutiva a causa del mancato rilascio dei titoli per l'edificazione.
Ora, la sola conclusione e registrazione del contratto non realizza, ad avviso del Collegio, il presupposto impositivo dell'imposta, che esige l'ulteriore elemento della redditività del fondo. Il richiamo, nel citato art. 26, comma 1, TUIR 917/86, alla mancata percezione del reddito fondiario, presuppone comunque l'esistenza di un canone percepibile, cioè di un canone che poteva essere preteso dal locatore;
presupposto insussistente nel caso in esame visto che durante l'espletamento delle procedure dirette al rilascio delle autorizzazioni necessarie l'impianto di telefonia nessun canone era dovuto, come espressamente stabilito all'art. 4 “Canoni” del contratto, ove è scritto “Il canone di locazione sarà versato a partire dalla data di inizio lavori”. Conferme in tal senso possono trarsi anche dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 362/2000, che, dopo aver ammonito come la regola secondo cui “i redditi fondiari concorrono, indipendentemente dalla percezione,
a formare il reddito complessivo dei soggetti che posseggono gli immobili a titolo di proprietà o altro diritto reale”, chiarisce che tale regola non può essere applicata in maniera indiscriminata ed irragionevole e che il riferimento al canone di locazione (anziché alla rendita catastale) opera allorché è dovuto un canone in senso tecnico;
canone che nel nostro caso per tutta la durata del rapporto e fino alla sua risoluzione non era dovuto poiché i lavori di realizzazione dell'impianto di telefonia non erano mai stati iniziati.
Quanto al secondo contratto, quello registrato al n. 005721 in data 27.11.2012, per il Collegio trattasi, in realtà, dello stesso contratto registrato con il n. 005358 il 15.11.2012, registrato per errore una seconda volta, visto che identica è la data di stipulazione, identica la durata, identico il canone di locazione, plausibile il contesto che avrebbe determinato il disguido (fusione per incorporazione della società Società_1 telecomunicazioni spa, locataria originaria, con la Società_1 S.p.a.) ed in ordine al quale l'Ufficio nulla aveva controdedotto in primo grado. La mancata produzione in giudizio di tale contratto, stigmatizzata dall'Ufficio, non può essere motivo per ritenere infondata la versione del contribuente ove si osservi che, trattandosi di contratto inesistente, il presunto locatore non ne deteneva alcuna copia, mentre l'Ufficio poteva agevolmente accertare gli esatti termini dell'atto registrato, assolvendo ad un onere probatorio che, soprattutto ora, alla luce della novella di cui al comma 5-bis dell'art. 7 del D.lgs. 546/1992, deve ritenersi sussistere a carico dell'amministrazione finanziaria. Da ciò ne discende la fondatezza del motivo.
Osserva infine la Corte che la sentenza della CGT di secondo grado della Puglia, sez. 29, del 18.1.2024, depositata il 5.3.2024 riferita all'annualità di imposta 2012, favorevole al contribuente, è passata in giudicato per mancata impugnazione, come anche confermato dall'Ufficio nel corso dall'udienza odierna.
In definitiva, per le motivazioni esposte, l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate è parzialmente fondato e va accolto per quanto di ragione, mentre l'appello incidentale del contribuente è fondato e va accolto, con riforma della sentenza impugnata.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno poste a carico dell'Agenzia delle Entrate soccombente e sono liquidate come da dispositivo nell'importo pari a quello tabellare ex D.M. 55/2014 vigente, parametrato al valore della controversia compresa tra lo scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 e tenendo conto delle decurtazioni consecutive del 50% previste dall'art. 4 comma 1 D.M. predetto.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, Sezione XXVIII di Taranto, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto, così decide:
1. accoglie parzialmente l'appello principale per quanto di ragione come in parte motiva;
2. accoglie l'appello incidentale;
3. riforma integralmente la sentenza impugnata.
4. Condanna l'Agenzia delle Entrate di Taranto al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, in favore del sig. Resistente_1 Vito che liquida in complessivi euro 3.719,00 oltre accessori di legge, se dovuti, di cui euro 1.736,00 per il primo grado ed euro 1.983,00 per il presente grado di giudizio.