CA
Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 04/11/2025, n. 930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 930 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Sentenza n.
IL TRIBUNALE REGIONALE DELE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
R.G. 762/2023
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente rel.
2) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
3) dott. Valter Ripamonti Componente esperto riunita in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 762/2023 R.G. promossa da:
(C.F./P.IVA ), con sede legale a Sondrio (SO), Via Parte_1 P.IVA_1
Trento 13/H - 23100, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata Parte_2
e difesa dagli Avv.ti Giovanni Battista Conte (CF: – pec CodiceFiscale_1
– Fax 06/94443995), RI NN (CF: Email_1 [...]
– pec ) e EP IO (CF: CodiceFiscale_2 Email_2 [...]
– pec ), elettivamente domiciliata C.F._3 Email_3
presso il loro studio in via Ennio Quirino Visconti 99 - 00193 Roma, in forza di procura resa in calce al presente atto;
- RICORRENTE –
CONTRO
1 (così a seguito di scissione parziale di ramo d'azienda da parte di Controparte_1 [...]
per atto notaio di Roma del 19 dicembre 2019, Rep. n. 60397, Racc. Controparte_2 Per_1
30932), con sede in Roma Viale Regina Margherita n. 125, in persona dell'Avv. Alfredo Grande,
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Mazzullo ( ) del Foro di Roma C.F._4
(PEC ) e dall'Avv. Luigi Fiorini Email_4
( ) del Foro di Torino (PEC C.F._5 Email_5
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Torino, Corso Montecucco n.68.
- CONVENUTO –
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in , Via G. Marconi 8, in Controparte_3 P.IVA_2 CP_3
persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso Controparte_4
dall'Avv. Aldo Pinto (c.f. – telefax 06.45541443 - PEC C.F._6
), con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Email_6
Roma, Viale Mazzini 4, in forza di procura resa ai sensi dell'art. 83, co. 3 c.p.c.;
- CONVENUTO –
SVOLGIMENTO DE PROCESSO DI PRIMO GRADO
I. Con atto di citazione notificato nelle date del 17-19 maggio 2023 la società Parte_1
ha citato la società e il innanzi al Giudice
[...] Controparte_2 Controparte_3
del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche che si sono regolarmente costituite in giudizio.
La prima udienza, tenutasi in data 21 novembre 2023, è avvenuta in presenza. Le successive udienze si sono svolte con le modalità della trattazione scritta.
II. All'udienza in data 21 ottobre 2025, sentita la relazione del Giudice delegato, all'esito della discussione dinnanzi al Collegio, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni già rassegnate dalle parti:
Per parte Ricorrente:
in via istruttoria:
2 - ordinare ad l'esibizione dei dati relativi alla portata derivata Controparte_1
dall'impianto 'Sanfront' negli anni 2021, 2022 e 2023;
- ordinare ad l'esibizione degli atti di concessione e dei Disciplinari Controparte_1
relativi agli impianti di 'Sanfront' e di 'AC';
- ordinare al l'esibizione dell'atto di concessione e del Disciplinare di cui alla Controparte_3
derivazione relativa al canale dei Molini di DO;
- qualora non si ritenesse già sufficientemente comprovato il fatto della mancata alimentazione dei canali irrigui di DO e e/o l'ammontare del danno patito, nominare un verificatore o un CP_3
consulente tecnico d'ufficio affinché sia accertato in giudizio il fatto della mancata alimentazione dei canali di DO e negli anni 2021/2022 e nei mesi da gennaio a marzo 2023 e/o il quantum CP_3
dei danni patiti dalla in conseguenza di tale fatto;
Parte_1
nel merito:
- condannare, eventualmente anche in solido tra loro, e il Controparte_1 [...]
al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata alimentazione del canale di Controparte_3
DO e su cui insiste la centrale di come di seguito identificati: CP_3 Parte_1
- € 202.531,29 o alla maggior o minor somma che risulterà di giustizia a titolo di danno emergente quale perdita economica del patrimonio della consistente (i) nel pagamento Parte_1
di tutti i canoni e sovracanoni relativi agli anni 2021/2022/2023; (ii) nel pagamento degli importi corrisposti per le medesime annualità al e al sulla base Controparte_5 Controparte_6
dell'accordo procedimentale del 2006 e ss.mm.ii. e al in forza della Controparte_3
Convenzione di couso dell'anno 2009 per lo sfruttamento dei canali di e DO;
(iii) nel CP_3
pagamento degli importi dovuti al in forza della Convenzione del 2016. Controparte_7
Tali importi, determinati forfettariamente negli accordi o in forza di legge, sono stati pagati da
[...]
che è stato impedito (almeno parzialmente) dalle Controparte_8
illegittime condotte di e del . Controparte_1 Controparte_3
- € 1.018.931,43 o alla maggior o minor somma che risulterà di giustizia (eventualmente anche all'esito di verificazione/c.t.u.) a titolo di lucro cessante quale perdita dell'incremento patrimoniale
3 che avrebbe conseguito con ragionevole certezza qualora il canale di DO e Parte_1
fosse stato alimentato come prescritto e l'impianto avesse operato a pieno regime, mediante CP_3
la produzione di energia e la cessione al GSE S.p.A., relativamente agli anni 2021, 2022 e dei mesi da gennaio a marzo dell'anno 2023.
Per parte Convenuta Controparte_1
- respingere le avverse domande poiché inammissibili, improponibili e comunque infondate.
Per parte Convenuta : Controparte_3
in via istruttoria:
- ordinare ad l'esibizione dei dati relativi alla portata derivata dall'impianto CP_1
'Sanfront I' negli anni 2021, 2022 e 2023;
- ordinare ad l'esibizione degli atti di concessione e dei disciplinari relativi agli CP_1
impianti di 'Sanfront I' e di e “Sanfront II” (cd. AC);
- ammettere prova testimoniale sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli:
1. “Vero che nei mesi di Maggio e Giugno 2021 nonché successivi, il , in CP_3
persona del Geom. e del Geom. ha ripetutamente CP_9 CP_10
sollecitato nelle vie brevi a ripristinare la regolare Controparte_1
alimentazione dei Canali.”
2. “ Vero che a seguito delle predette sollecitazioni non ha Controparte_1
fornito alcun riscontro, né assunto alcuna iniziativa”
Si indicano a testimoni il Geom. e il Geom. entrambi presso CP_9 CP_10
il Consorzio irriguo di , con riserva di integrazione. Sin da ora si chiede CP_3
l'ammissione a prova contraria di quella che verrà eventualmente ammessa a controparte, con i medesimi testimoni indicati in prova diretta.
nel merito:
- rigettare, in quanto infondata, la domanda risarcitoria rivolta contro il;
CP_3
- in subordine, nella denegata ipotesi di condanna in solido, di tener conto, ai fini della quantificazione della responsabilità di ciascun convenuto, della prevalente
4 gravità della condotta colposa di Controparte_1
- in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di condanna in solido, condannare in via di regresso al pagamento della somma che sarà ritenuta Controparte_1
di giustizia, all'occorrenza con valutazione equitativa.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 c.p.c.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 2025.
RAGIONI DELA DECISIONE
1. GG DE IC
ha agito in giudizio avverso e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
allegando quanto segue:
[...]
- di essere titolare di una concessione di sub-derivazione di acqua a scopo idroelettrico dal
[...]
, rilasciata dalla Provincia di Cuneo con disciplinare di concessione del Parte_3
25 maggio 2014 e assentita il 29 maggio successivo che si configura come sub-derivazione delle concessioni di acqua pubblica per fini irrigui rilasciate in favore dei Consorzi di e di DO, CP_3
assentite rispettivamente nel 1929 e nel 1931;
- che con la realizzazione degli impianti “Sanfront I” e “Sanfront II” (c.d. AC) – che CP_1
hanno operato una sottensione delle utenze preesistenti tra cui quelle afferenti ai canali dei molini di e DO – le concessioni dei consorzi venivano modificate nel senso che l'alimentazione CP_3
dei canali irrigui non sarebbe più avvenuta tramite prese dirette dal fiume Po – come avveniva in precedenza - bensì per mezzo di un sifone tombato nella titolarità di la quale lo gestiva ed era CP_1
tenuta, in forza dell'art. 9 del proprio Disciplinare di concessione 15 gennaio 1964 n. 11174, “a lasciare defluire quei quantitativi d'acqua che risultassero necessari per l'irrigazione”;
- specificava che, quanto al funzionamento del sifone, esso sfruttava le acque presenti nel bacino di compenso di AC e provenienti dalla centrale “Sanfront I” le quali, dopo essere state turbinate confluivano in una vasca a cielo aperto situata ad un'altezza slm inferiore rispetto a quella del fiume
5 Po e, a questo punto, le portate di competenza irrigua dei Consorzi di e DO venivano CP_3
convogliate in un sifone tombato nella titolarità di che alimentava i suindicati canali;
CP_1
- che in virtù della peculiare conformazione dei canali di DO e (le cui acque scorrono CP_3
con un'elevata pendenza) e al fine di sfruttarne l'energia, stipulava con il Controparte_11
– che gestiva entrambi i canali – una convenzione di co-uso per Controparte_3
procedere al recupero dell'energia cinetica dell'acqua fluente in tali canali, con cui, a fronte della disponibilità dei canali, si conveniva che avrebbe presentato un progetto di derivazione volto Pt_1
al recupero dell'energia meccanica dell'acqua dai suddetti canali, dietro corresponsione di un compenso di € 10.000 fissi oltre ad un importo variabile dipendenti dai ricavi netti derivanti dalla vendita dell'energia prodotta dall'impianto;
Co
- che, al contempo, stipulava con il comune di DO e il Consorzio irriguo DO un Pt_1
accordo procedimentale volto a disciplinare diritti ed obblighi per le parti in relazione alla realizzazione e al mantenimento dell'impianto Pt_1
- che una volta ottenuta la concessione di sub-derivazione, con determina dirigenziale 10 maggio
2016 n. prot. 1539 dalla Provincia di Cuneo, riceveva il provvedimento di Autorizzazione Pt_1
Unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto che, infatti, entrava in funzione in data 6 settembre
2017;
- che nel frattempo otteneva il riconoscimento di un incentivo per l'energia prodotta dall'impianto ai sensi del D.M. 6 luglio 2021 e stipulava un'apposita convenzione con il GSE S.p.A. nella quale,
all'art. 4, veniva previsto che il gestore avrebbe dovuto corrispondere alla una tariffa Pt_1
incentivante pari a € 148,025 MW/h;
- che a decorrere dalla fine dell'anno 2019, nelle more dell'esercizio dell'impianto, la centrale CP_1
subiva un fermo che comportava l'interruzione dell'alimentazione del sifone tombato, con conseguente riduzione della portata d'acqua (proveniente soprattutto dall'impianto “Sanfront II” –
cd. AC) dei predetti canali, causando danni economici per la Pt_1
- che nell'anno 2021, al fine di realizzare il progetto di gestione di svaso, sfangamento e spurgo del bacino di compenso di AC (così come approvato dalla Regione Piemonte con determina
6 dirigenziale 4 agosto 2020, n. prot. 2071) procedeva allo svuotamento del medesimo CP_1
interrompendo il deflusso dell'acqua e conseguentemente l'alimentazione dei canali irrigui su cui insiste l'impianto Pt_1
- precisava, inoltre, che la suindicata determina dirigenziale, all'art. 16 prevedeva che tali operazioni non avrebbero dovuto “pregiudicare in alcun modo i diritti di terzi e le altre derivazioni attualmente in esercizio nel tratto sotteso e a valle”, che il “Concessionario non dovrà danneggiare in alcun modo l'attività di irrigazione nel periodo irriguo delle derivazioni regolarmente concesse”; che “dovrà
assumere le necessarie cautele al fine di garantire i diritti di tutte le altre derivazioni attualmente in esercizio”.
- lamentava, perciò, che nel periodo intercorrente dal mese di maggio 2021 al mese di marzo 2023,
ometteva di alimentare il canale di DO e su cui insiste l'impianto (di quasi CP_1 CP_3 Pt_1
il 90% delle portate derivabili);
- specificava altresì che l'impianto di “Sanfront II” era dotato di opere idrauliche che consentivano di porre in fermo la centrale, senza interrompere la derivazione e garantendo l'approvvigionamento idrico del canale (c.d. by-pass);
- lamentava altresì una responsabilità solidale del che si sarebbe dovuto Controparte_3
attivare nei confronti di intimandole di riattivare l'alimentazione dei rilevando che il CP_1 Pt_4
soggetto legittimato ad interfacciarsi e richiedere l'approvvigionamento idrico era solamente il
, quale concessionario della derivazione;
CP_3
- di aver adito il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche chiedendo di accertare la responsabilità
delle controparti resistenti e, per l'effetto, il risarcimento dei danni subiti in ragione dell'asserita illegittima condotta.
e si sono, con comparse separate, costituiti Controparte_2 Controparte_3
regolarmente in giudizio, sollevando alcune questioni preliminari e contestando, nel merito, la fondatezza delle domande proposte dalla Ricorrente.
7 In particolare, ha preliminarmente eccepito la mancanza dell'effettiva Controparte_2
titolarità attiva del rapporto giuridico controverso dedotto in giudizio in capo alla società Attrice dal momento che non veniva menzionato, da quest'ultima, nessun tipo di vincolo con la Resistente.
Nel merito, la suindicata Resistente ha contestato la fondatezza delle domande allegando:
- che non si può ipotizzare in capo ad la violazione o il pregiudizio dei diritti dei terzi poiché ha CP_1
agito ottemperando ad una prescrizione disposta dall'amministrazione, finalizzata alla salvaguardia della sicurezza pubblica e degli interessi della collettività;
- che qualunque richiesta di tutela da parte della Ricorrente non è suscettibile di rientrare nell'ambito di protezione di cui al provvedimento della Regione Piemonte, la quale ha inteso salvaguardare i diritti dei terzi, in particolare alla tutela dell'attività di irrigazione, garantendo i diritti dei concessionari irrigui preesistenti alla concessione del 1964; CP_1
- che quando si è presentata la necessità di svuotare il bacino di compenso “Sanfront II” per interventi di natura straordinaria, ha sempre tenuto conto dell'importanza dell'utilizzo irriguo dell'acqua,
pianificando i propri interventi al di fuori del periodo irriguo;
- che a maggio 2021, dopo aver verificato che il avesse le autorizzazioni per Controparte_3
ripristinare temporaneamente l'opera sussidiaria nel Po, veniva messa fuori servizio per cinque giorni la derivazione degli impianti e, di conseguenza, l'alimentazione del canale irriguo tramite il CP_1
sifone ma che, terminata l'ispezione del canale e la fluitazione del bacino di compenso,
l'alimentazione del canale irriguo tornava a funzionare in tempo per la stagione irrigua;
- che da settembre 2021 e sino all'inizio di maggio 2023, in accordo con il e conclusa la CP_3
stagione irrigua, procedeva ad un nuovo svaso del bacino e disalimentazione del canale tramite sifone per gli interventi manutentivi a cui si aggiungeva il rifacimento parziale dell'impianto di Sanfront,
precisando che, in tale occasione, il riattivava nuovamente la presa sussidiaria che CP_3
manteneva fino alla primavera del 2022;
- che la richiesta risarcitoria a titolo di danno emergente per il pagamento di canoni e sovracanoni non avrebbe fondamento poiché, risolvendosi in una controprestazione nascente dal rapporto concessorio ed applicandosi ad esso il principio in base al quale la mancata derivazione delle acque
8 da parte dell'utente, per causa a lui non imputabile, comporta la riduzione o la cessazione del medesimo, essi non sarebbero dovuti;
rilevava: Controparte_3
- che, quale ente gestore dei canali di DO e , in virtù del nuovo assetto risultante dalla CP_3
modifica di cui al sifone tombato, esso si approvvigionava per i propri scopi irrigui esclusivamente dall'acqua immessa da essendo venuta meno la presa diretta sul Po;
CP_1
- che in data 27 aprile 2021 veniva raggiunto da una comunicazione con la quale avvisava che CP_1
avrebbe provveduto alla graduale apertura, a partire dalle ore 9:00 del 10 maggio 2021, delle paratoie di scarico per l'effettuazione dello svaso e che le medesime sarebbero rimaste aperte per cinque giorni;
- che in elusione di quanto impartito dall'amministrazione regionale relativamente alla priorità CP_1
dell'uso irriguo rispetto a quello industriale, non provvedeva all'alimentazione dei Pt_4
pregiudicando in tal modo i diritti dei concessionari nel tratto a valle delle centrali;
- che, a fronte del perdurare dei lavori oltre i termini previsti, sollecitava ripristinare la regolare CP_1
alimentazione dei senza mai ricevere alcun riscontro;
Pt_4
- che quello di garantire il deflusso dei quantitativi d'acqua necessari ai concessionari a valle,
attraverso il sifone, è un obbligo infungibile di nei confronti del quale il non può CP_1 CP_3
esercitare alcun potere sostitutivo e che pertanto, difettando in capo al la facoltà oggettiva CP_3
di impedire l'evento, la domanda risarcitoria nei suoi confronti è infondata;
2. LA DECISIONE
Questa Corte ritiene debba essere dichiarata la responsabilità di nei confronti di Controparte_1
ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Parte_1
Deve premettersi che, con riguardo alla responsabilità ascrivibile ad ai sensi dell'art. 2043 c.c., CP_1
affinché sorga un'obbligazione risarcitoria sono necessari una condotta, attiva od omissiva, un elemento soggettivo, dato dal dolo o dalla colpa, un danno c.d. ingiusto, quale evento lesivo di un
9 interesse giuridicamente tutelato, un nesso causale tra condotta ed evento e un danno conseguenza,
causalmente ricollegabile al danno evento.
Nel caso di specie, nei periodi indicati dalla Ricorrente, la mancata alimentazione del sifone da parte di ha impedito di far funzionare l'impianto idroelettrico dell' generando, in tal modo, per CP_1 Pt_1
quest'ultima, conseguenze dannose di carattere patrimoniale.
L'obbligazione risarcitoria deriva dal fatto che era tenuta ad alimentare il canale in virtù degli CP_1
obblighi imposti dalla legge e dagli atti amministrativi applicabili. L'impianto “Sanfront I”, CP_1
infatti, è stato previsto in sottensione delle preesistenti utenze irrigue relative ai Parte_5
e e, sul punto, deve considerarsi, che l'art. 45 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775
[...] CP_3
statuisce che nel caso in cui una “domanda di concessione per un'importante utilizzazione di acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite si può
ugualmente far luogo alla concessione” ma, in tal caso, “il concessionario è tenuto ad indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua […]
provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti”; oltre a ciò, l'art. 28 c. 2 del regolamento regionale della Regione
Piemonte n. 10/R/2003 prevede che “il concessionario è tenuto a fornire agli utenti preesistenti, per tutta la durata residua della originaria concessione e a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua”. invece, nel procedere alle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo del CP_1
bacino di compenso di AC – attività in sé necessaria così come approvato dalla Regione
Piemonte con determina dirigenziale 4 agosto 2020, n. prot. 2071 – ometteva di fornire acqua alle utenze irrigue sottese e conseguentemente non provvedeva all'alimentazione dei canali su cui insiste l'impianto, violando così anche il disposto di cui all'art. 16 della suindicata determinata, il quale prescrive che tali operazioni non avrebbero dovuto “pregiudicare in alcun modo i diritti di terzi e le altre derivazioni attualmente in esercizio nel tratto sotteso e a valle”, che il “Concessionario non
[avrebbe dovuto] danneggiare in alcun modo l'attività di irrigazione nel periodo irriguo delle derivazioni regolarmente concesse”; che “dovrà assumere le necessarie cautele al fine di garantire i diritti di tutte le altre derivazioni attualmente in esercizio”.
10 Ne consegue che la mancata alimentazione dei Canali irrigui, eserciti in base a concessioni precedenti rispetto a quella rilasciata ad si è tradotta nell'inosservanza dell'obbligo – come espressamente CP_1
previsto dalla legge, dai regolamenti vigenti, dai titoli concessori e dalla Regione Piemonte, così come supra riportato - di non pregiudicare le derivazioni dei terzi e degli utenti nel tratto a valle sotteso all'impianto e pertanto costituisce fatto illecito, fonte di responsabilità per l'odierna Convenuta.
Quest'ultima, infatti, chiudendo il sifone tombato che alimenta i e , ha Parte_5 CP_3
indebitamente interrotto l'approvvigionamento idrico degli stessi, impendendo ad di poter Pt_1
derivare le portate riconosciute nell'atto di concessione.
Nel caso di specie, peraltro, non può invocare alcuna causa di giustificazione poiché sebbene CP_1
l'attività di svaso fosse espressamente autorizzata dalla determina suindicata, veniva da quest'ultima parimenti imposto il rispetto dei diritti della Ricorrente quale concessionaria attualmente in esercizio nel tratto sotteso o comunque a valle. Ed inoltre, la concessione afferente al Parte_6
non prevedeva nessuna limitazione dei prelievi di acqua pubblica sotto il profilo
[...]
temporale, pertanto a prescindere dal periodo irriguo, avrebbe dovuto alimentare in modo CP_1
costante i Pt_4
Del pari deve ritenersi sussistente altresì il nesso di causalità tra la condotta in esame e il danno evento tradottosi nella riduzione delle portate derivabili: rilevato che i risultano alimentati Pt_4
esclusivamente dal sifone è evidente che il comportamento di consistente nell'interrompere CP_1
l'afflusso d'acqua nel medesimo abbia impedito l'approvvigionamento idrico degli stessi.
Quanto all'elemento soggettivo, v'è prova in atti di un comportamento quantomeno colposo di CP_1
poiché ha proceduto alla chiusura del sifone nonostante le diffide inoltrate dalla Ricorrente ad CP_1
(e prodotte in giudizio) nelle quali veniva rappresentato – oltre all'intimazione a provvedere all'alimentazione dei Canali - che l'impianto era dotato di opere idrauliche che avrebbero consentito di porre in fermo la centrale senza interrompere l'approvvigionamento idrico dei medesimi.
In ordine al danno patrimoniale lamentato da deve precisarsi quanto segue. Pt_1
-DANNO EMERGENTE
11 La domanda di condanna di parte al pagamento di euro 184.385,30 a titolo di danno emergente CP_1
deve essere rigettata.
Sul punto occorre rilevare che:
- in virtù dell'accordo procedimentale sottoscritto in data 7 marzo 2006 tra il CP_6
, e il , secondo quanto previsto dagli artt. 8 e 9,
[...] Pt_1 Controparte_12 Pt_1
si impegnava a versare in favore del una somma fissa annua – a prescindere dalla produzione CP_6
di energia – pari ad euro 13.000 per gli anni 2005 e 2006; nonché una somma fissa annua – anch'essa a prescindere dalla produzione di energia – pari ad euro 3000 per l'anno 2006 e per gli anni a venire la somma di euro 4000; mentre a far data dall'attivazione dell'impianto si impegnava a Pt_1
corrispondere al , in relazione alla produzione idroelettrica dell'anno precedente, Controparte_6
una somma variabile pari al 2,5 per cento dei ricavi netti dalla vendita dell'energia prodotta fino a 3
milioni di kwh e pari al 3,5 per cento dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta oltre la soglia dei 3 milioni di kwh.
- fermi gli indennizzi dovuti fino al 31 dicembre 2010 in osservanza dell'accordo procedimentale del 2006, in virtù di un nuovo accordo intervenuto tra il ed Controparte_6
in data 7 giugno 2011, quest'ultima si impegnava a versare in favore del una somma Pt_1 CP_6
fissa annua di euro 12.000 a decorrere dal 1 gennaio 2011 a titolo di indennizzo per l'intervento assentito (anche nel caso di diniego delle autorizzazioni alla costruzione dell'impianto), mentre per gli anni successivi, nel caso di diniego dell'impianto veniva previsto che avrebbe dovuto Pt_1
versare al solo la frazione di contributo fisso corrispondente al momento della CP_6
comunicazione di tale diniego al CP_6
- ed ancora, in data 28 dicembre 2009 veniva stipulata una convenzione tra il
[...]
in virtù della quale quest'ultima si impegnava a versare annualmente al primo Controparte_13
una cifra pari ad euro 10.000.
Orbene, alla luce di quanto sinora riportato emerge che, assunta la proroga dei provvedimenti indicati,
ra tenuta a corrispondere per gli anni 2021, 2022 e 2023 un importo annuale che prescindeva Pt_1
dalla produzione di energia elettrica – e dunque fisso – rispettivamente nei confronti del CP_14
[.. DO (pari ad euro 12.000), del (pari ad euro 4.000), del Controparte_12 CP_3
(pari ad euro 10.000) e del (pari ad euro 1.500).
[...] Controparte_15
Parimenti gli importi dovuti a titolo di canone di concessione, di sovracanone rivierasco e di sovracanone BIM prescindono dalla produzione di energia e dunque sono dovuti in misura fissa.
Ne deriva che tutti gli importi sinora indicati non sono suscettibili di assumere la consistenza di perdita economica dal patrimonio della Ricorrente poiché risultano dovuti da Pt_1
indipendentemente dalla produzione di energia e dalla percentuale di ricavo, a prescindere dall'illegittima condotta di CP_1
Quanto alle somme relative alla produzione effettiva dell'impianto versate nel 2021 nei confronti del e del di DO, esse risultano dovute poiché conseguenti Controparte_5 CP_6
all'effettivo sfruttamento della derivazione.
-LUCRO CESSANTE
In ordine al quantum richiesto a titolo di lucro cessante, premesso che non è necessario acquisire ulteriori documenti oltre a quelli agli atti, sufficienti ai fini della ricostruzione del quantum dovuto,
ritiene la Corte che che risulta necessario un ulteriore approfondimento tramite apposita consulenza tecnica d'ufficio al fine di individuare l'effettiva quantificazione della perdita dell'incremento patrimoniale;
si provvede pertanto, sul punto, con separata ordinanza.
In ordine alla posizione del e alla doglianza sollevata dalla Controparte_3
Ricorrente in relazione ad una sua condotta omissiva deve considerarsi quanto segue. Come già
indicato supra, i dai quali il si approvvigiona sono alimentati dal sifone di proprietà Pt_4 CP_3
di che lo gestisce, pertanto, laddove dovesse registrarsi un minore afflusso d'acqua non è CP_1
rinvenibile alcun potere in capo al Convenuto di modificare o ripristinare la portata del CP_3
medesimo, ma unicamente può garantire la circolazione dei quantitativi d'acqua necessari ai CP_1
concessionari a valle. Ne consegue che non è suscettibile di profilarsi alcuna ipotesi di responsabilità
in capo al dal momento che affinché possa configurarsi una responsabilità per omissione CP_3
è necessario che in capo all'obbligato sussista il potere materiale di impedire l'evento dannoso,
elemento quest'ultimo difettante nel caso di specie.
13 Spese al definitivo.
P.Q.M.
Pronunciando sentenza parziale;
rigetta ogni domanda proposta da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_16
dichiara l'illegittimità della condotta di nei confronti di Controparte_2 Parte_1
rigetta la richiesta di condanna di al pagamento dell'importo di euro Controparte_2
184.385,30 a titolo di danno emergente;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso il 21 ottobre 2025.
Minuta redatta dal MOT, Dott. Stefano Minniti
Il Presidente relatore
Dott.ssa Cecilia Marino
14
IN NOME DE POPOLO ITALIANO
Sentenza n.
IL TRIBUNALE REGIONALE DELE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
R.G. 762/2023
Composta dai Magistrati:
1) dott.ssa Cecilia Marino Presidente rel.
2) dott.ssa Francesca Firrao Consigliere
3) dott. Valter Ripamonti Componente esperto riunita in camera di consiglio,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 762/2023 R.G. promossa da:
(C.F./P.IVA ), con sede legale a Sondrio (SO), Via Parte_1 P.IVA_1
Trento 13/H - 23100, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata Parte_2
e difesa dagli Avv.ti Giovanni Battista Conte (CF: – pec CodiceFiscale_1
– Fax 06/94443995), RI NN (CF: Email_1 [...]
– pec ) e EP IO (CF: CodiceFiscale_2 Email_2 [...]
– pec ), elettivamente domiciliata C.F._3 Email_3
presso il loro studio in via Ennio Quirino Visconti 99 - 00193 Roma, in forza di procura resa in calce al presente atto;
- RICORRENTE –
CONTRO
1 (così a seguito di scissione parziale di ramo d'azienda da parte di Controparte_1 [...]
per atto notaio di Roma del 19 dicembre 2019, Rep. n. 60397, Racc. Controparte_2 Per_1
30932), con sede in Roma Viale Regina Margherita n. 125, in persona dell'Avv. Alfredo Grande,
rappresentata e difesa dall'Avv. Gianfranco Mazzullo ( ) del Foro di Roma C.F._4
(PEC ) e dall'Avv. Luigi Fiorini Email_4
( ) del Foro di Torino (PEC C.F._5 Email_5
ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Torino, Corso Montecucco n.68.
- CONVENUTO –
CONTRO
(C.F. ), con sede legale in , Via G. Marconi 8, in Controparte_3 P.IVA_2 CP_3
persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso Controparte_4
dall'Avv. Aldo Pinto (c.f. – telefax 06.45541443 - PEC C.F._6
), con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Email_6
Roma, Viale Mazzini 4, in forza di procura resa ai sensi dell'art. 83, co. 3 c.p.c.;
- CONVENUTO –
SVOLGIMENTO DE PROCESSO DI PRIMO GRADO
I. Con atto di citazione notificato nelle date del 17-19 maggio 2023 la società Parte_1
ha citato la società e il innanzi al Giudice
[...] Controparte_2 Controparte_3
del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche che si sono regolarmente costituite in giudizio.
La prima udienza, tenutasi in data 21 novembre 2023, è avvenuta in presenza. Le successive udienze si sono svolte con le modalità della trattazione scritta.
II. All'udienza in data 21 ottobre 2025, sentita la relazione del Giudice delegato, all'esito della discussione dinnanzi al Collegio, il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche ha riservato la decisione sulle seguenti conclusioni già rassegnate dalle parti:
Per parte Ricorrente:
in via istruttoria:
2 - ordinare ad l'esibizione dei dati relativi alla portata derivata Controparte_1
dall'impianto 'Sanfront' negli anni 2021, 2022 e 2023;
- ordinare ad l'esibizione degli atti di concessione e dei Disciplinari Controparte_1
relativi agli impianti di 'Sanfront' e di 'AC';
- ordinare al l'esibizione dell'atto di concessione e del Disciplinare di cui alla Controparte_3
derivazione relativa al canale dei Molini di DO;
- qualora non si ritenesse già sufficientemente comprovato il fatto della mancata alimentazione dei canali irrigui di DO e e/o l'ammontare del danno patito, nominare un verificatore o un CP_3
consulente tecnico d'ufficio affinché sia accertato in giudizio il fatto della mancata alimentazione dei canali di DO e negli anni 2021/2022 e nei mesi da gennaio a marzo 2023 e/o il quantum CP_3
dei danni patiti dalla in conseguenza di tale fatto;
Parte_1
nel merito:
- condannare, eventualmente anche in solido tra loro, e il Controparte_1 [...]
al risarcimento dei danni derivanti dalla mancata alimentazione del canale di Controparte_3
DO e su cui insiste la centrale di come di seguito identificati: CP_3 Parte_1
- € 202.531,29 o alla maggior o minor somma che risulterà di giustizia a titolo di danno emergente quale perdita economica del patrimonio della consistente (i) nel pagamento Parte_1
di tutti i canoni e sovracanoni relativi agli anni 2021/2022/2023; (ii) nel pagamento degli importi corrisposti per le medesime annualità al e al sulla base Controparte_5 Controparte_6
dell'accordo procedimentale del 2006 e ss.mm.ii. e al in forza della Controparte_3
Convenzione di couso dell'anno 2009 per lo sfruttamento dei canali di e DO;
(iii) nel CP_3
pagamento degli importi dovuti al in forza della Convenzione del 2016. Controparte_7
Tali importi, determinati forfettariamente negli accordi o in forza di legge, sono stati pagati da
[...]
che è stato impedito (almeno parzialmente) dalle Controparte_8
illegittime condotte di e del . Controparte_1 Controparte_3
- € 1.018.931,43 o alla maggior o minor somma che risulterà di giustizia (eventualmente anche all'esito di verificazione/c.t.u.) a titolo di lucro cessante quale perdita dell'incremento patrimoniale
3 che avrebbe conseguito con ragionevole certezza qualora il canale di DO e Parte_1
fosse stato alimentato come prescritto e l'impianto avesse operato a pieno regime, mediante CP_3
la produzione di energia e la cessione al GSE S.p.A., relativamente agli anni 2021, 2022 e dei mesi da gennaio a marzo dell'anno 2023.
Per parte Convenuta Controparte_1
- respingere le avverse domande poiché inammissibili, improponibili e comunque infondate.
Per parte Convenuta : Controparte_3
in via istruttoria:
- ordinare ad l'esibizione dei dati relativi alla portata derivata dall'impianto CP_1
'Sanfront I' negli anni 2021, 2022 e 2023;
- ordinare ad l'esibizione degli atti di concessione e dei disciplinari relativi agli CP_1
impianti di 'Sanfront I' e di e “Sanfront II” (cd. AC);
- ammettere prova testimoniale sulle circostanze di cui ai seguenti capitoli:
1. “Vero che nei mesi di Maggio e Giugno 2021 nonché successivi, il , in CP_3
persona del Geom. e del Geom. ha ripetutamente CP_9 CP_10
sollecitato nelle vie brevi a ripristinare la regolare Controparte_1
alimentazione dei Canali.”
2. “ Vero che a seguito delle predette sollecitazioni non ha Controparte_1
fornito alcun riscontro, né assunto alcuna iniziativa”
Si indicano a testimoni il Geom. e il Geom. entrambi presso CP_9 CP_10
il Consorzio irriguo di , con riserva di integrazione. Sin da ora si chiede CP_3
l'ammissione a prova contraria di quella che verrà eventualmente ammessa a controparte, con i medesimi testimoni indicati in prova diretta.
nel merito:
- rigettare, in quanto infondata, la domanda risarcitoria rivolta contro il;
CP_3
- in subordine, nella denegata ipotesi di condanna in solido, di tener conto, ai fini della quantificazione della responsabilità di ciascun convenuto, della prevalente
4 gravità della condotta colposa di Controparte_1
- in ulteriore subordine, nella denegata ipotesi di condanna in solido, condannare in via di regresso al pagamento della somma che sarà ritenuta Controparte_1
di giustizia, all'occorrenza con valutazione equitativa.
Le parti hanno quindi proceduto allo scambio di comparse conclusionali e al deposito di memorie di replica nei termini di cui agli artt. 190 c.p.c.
La decisione è stata deliberata nella camera di consiglio del 2025.
RAGIONI DELA DECISIONE
1. GG DE IC
ha agito in giudizio avverso e Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
allegando quanto segue:
[...]
- di essere titolare di una concessione di sub-derivazione di acqua a scopo idroelettrico dal
[...]
, rilasciata dalla Provincia di Cuneo con disciplinare di concessione del Parte_3
25 maggio 2014 e assentita il 29 maggio successivo che si configura come sub-derivazione delle concessioni di acqua pubblica per fini irrigui rilasciate in favore dei Consorzi di e di DO, CP_3
assentite rispettivamente nel 1929 e nel 1931;
- che con la realizzazione degli impianti “Sanfront I” e “Sanfront II” (c.d. AC) – che CP_1
hanno operato una sottensione delle utenze preesistenti tra cui quelle afferenti ai canali dei molini di e DO – le concessioni dei consorzi venivano modificate nel senso che l'alimentazione CP_3
dei canali irrigui non sarebbe più avvenuta tramite prese dirette dal fiume Po – come avveniva in precedenza - bensì per mezzo di un sifone tombato nella titolarità di la quale lo gestiva ed era CP_1
tenuta, in forza dell'art. 9 del proprio Disciplinare di concessione 15 gennaio 1964 n. 11174, “a lasciare defluire quei quantitativi d'acqua che risultassero necessari per l'irrigazione”;
- specificava che, quanto al funzionamento del sifone, esso sfruttava le acque presenti nel bacino di compenso di AC e provenienti dalla centrale “Sanfront I” le quali, dopo essere state turbinate confluivano in una vasca a cielo aperto situata ad un'altezza slm inferiore rispetto a quella del fiume
5 Po e, a questo punto, le portate di competenza irrigua dei Consorzi di e DO venivano CP_3
convogliate in un sifone tombato nella titolarità di che alimentava i suindicati canali;
CP_1
- che in virtù della peculiare conformazione dei canali di DO e (le cui acque scorrono CP_3
con un'elevata pendenza) e al fine di sfruttarne l'energia, stipulava con il Controparte_11
– che gestiva entrambi i canali – una convenzione di co-uso per Controparte_3
procedere al recupero dell'energia cinetica dell'acqua fluente in tali canali, con cui, a fronte della disponibilità dei canali, si conveniva che avrebbe presentato un progetto di derivazione volto Pt_1
al recupero dell'energia meccanica dell'acqua dai suddetti canali, dietro corresponsione di un compenso di € 10.000 fissi oltre ad un importo variabile dipendenti dai ricavi netti derivanti dalla vendita dell'energia prodotta dall'impianto;
Co
- che, al contempo, stipulava con il comune di DO e il Consorzio irriguo DO un Pt_1
accordo procedimentale volto a disciplinare diritti ed obblighi per le parti in relazione alla realizzazione e al mantenimento dell'impianto Pt_1
- che una volta ottenuta la concessione di sub-derivazione, con determina dirigenziale 10 maggio
2016 n. prot. 1539 dalla Provincia di Cuneo, riceveva il provvedimento di Autorizzazione Pt_1
Unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto che, infatti, entrava in funzione in data 6 settembre
2017;
- che nel frattempo otteneva il riconoscimento di un incentivo per l'energia prodotta dall'impianto ai sensi del D.M. 6 luglio 2021 e stipulava un'apposita convenzione con il GSE S.p.A. nella quale,
all'art. 4, veniva previsto che il gestore avrebbe dovuto corrispondere alla una tariffa Pt_1
incentivante pari a € 148,025 MW/h;
- che a decorrere dalla fine dell'anno 2019, nelle more dell'esercizio dell'impianto, la centrale CP_1
subiva un fermo che comportava l'interruzione dell'alimentazione del sifone tombato, con conseguente riduzione della portata d'acqua (proveniente soprattutto dall'impianto “Sanfront II” –
cd. AC) dei predetti canali, causando danni economici per la Pt_1
- che nell'anno 2021, al fine di realizzare il progetto di gestione di svaso, sfangamento e spurgo del bacino di compenso di AC (così come approvato dalla Regione Piemonte con determina
6 dirigenziale 4 agosto 2020, n. prot. 2071) procedeva allo svuotamento del medesimo CP_1
interrompendo il deflusso dell'acqua e conseguentemente l'alimentazione dei canali irrigui su cui insiste l'impianto Pt_1
- precisava, inoltre, che la suindicata determina dirigenziale, all'art. 16 prevedeva che tali operazioni non avrebbero dovuto “pregiudicare in alcun modo i diritti di terzi e le altre derivazioni attualmente in esercizio nel tratto sotteso e a valle”, che il “Concessionario non dovrà danneggiare in alcun modo l'attività di irrigazione nel periodo irriguo delle derivazioni regolarmente concesse”; che “dovrà
assumere le necessarie cautele al fine di garantire i diritti di tutte le altre derivazioni attualmente in esercizio”.
- lamentava, perciò, che nel periodo intercorrente dal mese di maggio 2021 al mese di marzo 2023,
ometteva di alimentare il canale di DO e su cui insiste l'impianto (di quasi CP_1 CP_3 Pt_1
il 90% delle portate derivabili);
- specificava altresì che l'impianto di “Sanfront II” era dotato di opere idrauliche che consentivano di porre in fermo la centrale, senza interrompere la derivazione e garantendo l'approvvigionamento idrico del canale (c.d. by-pass);
- lamentava altresì una responsabilità solidale del che si sarebbe dovuto Controparte_3
attivare nei confronti di intimandole di riattivare l'alimentazione dei rilevando che il CP_1 Pt_4
soggetto legittimato ad interfacciarsi e richiedere l'approvvigionamento idrico era solamente il
, quale concessionario della derivazione;
CP_3
- di aver adito il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche chiedendo di accertare la responsabilità
delle controparti resistenti e, per l'effetto, il risarcimento dei danni subiti in ragione dell'asserita illegittima condotta.
e si sono, con comparse separate, costituiti Controparte_2 Controparte_3
regolarmente in giudizio, sollevando alcune questioni preliminari e contestando, nel merito, la fondatezza delle domande proposte dalla Ricorrente.
7 In particolare, ha preliminarmente eccepito la mancanza dell'effettiva Controparte_2
titolarità attiva del rapporto giuridico controverso dedotto in giudizio in capo alla società Attrice dal momento che non veniva menzionato, da quest'ultima, nessun tipo di vincolo con la Resistente.
Nel merito, la suindicata Resistente ha contestato la fondatezza delle domande allegando:
- che non si può ipotizzare in capo ad la violazione o il pregiudizio dei diritti dei terzi poiché ha CP_1
agito ottemperando ad una prescrizione disposta dall'amministrazione, finalizzata alla salvaguardia della sicurezza pubblica e degli interessi della collettività;
- che qualunque richiesta di tutela da parte della Ricorrente non è suscettibile di rientrare nell'ambito di protezione di cui al provvedimento della Regione Piemonte, la quale ha inteso salvaguardare i diritti dei terzi, in particolare alla tutela dell'attività di irrigazione, garantendo i diritti dei concessionari irrigui preesistenti alla concessione del 1964; CP_1
- che quando si è presentata la necessità di svuotare il bacino di compenso “Sanfront II” per interventi di natura straordinaria, ha sempre tenuto conto dell'importanza dell'utilizzo irriguo dell'acqua,
pianificando i propri interventi al di fuori del periodo irriguo;
- che a maggio 2021, dopo aver verificato che il avesse le autorizzazioni per Controparte_3
ripristinare temporaneamente l'opera sussidiaria nel Po, veniva messa fuori servizio per cinque giorni la derivazione degli impianti e, di conseguenza, l'alimentazione del canale irriguo tramite il CP_1
sifone ma che, terminata l'ispezione del canale e la fluitazione del bacino di compenso,
l'alimentazione del canale irriguo tornava a funzionare in tempo per la stagione irrigua;
- che da settembre 2021 e sino all'inizio di maggio 2023, in accordo con il e conclusa la CP_3
stagione irrigua, procedeva ad un nuovo svaso del bacino e disalimentazione del canale tramite sifone per gli interventi manutentivi a cui si aggiungeva il rifacimento parziale dell'impianto di Sanfront,
precisando che, in tale occasione, il riattivava nuovamente la presa sussidiaria che CP_3
manteneva fino alla primavera del 2022;
- che la richiesta risarcitoria a titolo di danno emergente per il pagamento di canoni e sovracanoni non avrebbe fondamento poiché, risolvendosi in una controprestazione nascente dal rapporto concessorio ed applicandosi ad esso il principio in base al quale la mancata derivazione delle acque
8 da parte dell'utente, per causa a lui non imputabile, comporta la riduzione o la cessazione del medesimo, essi non sarebbero dovuti;
rilevava: Controparte_3
- che, quale ente gestore dei canali di DO e , in virtù del nuovo assetto risultante dalla CP_3
modifica di cui al sifone tombato, esso si approvvigionava per i propri scopi irrigui esclusivamente dall'acqua immessa da essendo venuta meno la presa diretta sul Po;
CP_1
- che in data 27 aprile 2021 veniva raggiunto da una comunicazione con la quale avvisava che CP_1
avrebbe provveduto alla graduale apertura, a partire dalle ore 9:00 del 10 maggio 2021, delle paratoie di scarico per l'effettuazione dello svaso e che le medesime sarebbero rimaste aperte per cinque giorni;
- che in elusione di quanto impartito dall'amministrazione regionale relativamente alla priorità CP_1
dell'uso irriguo rispetto a quello industriale, non provvedeva all'alimentazione dei Pt_4
pregiudicando in tal modo i diritti dei concessionari nel tratto a valle delle centrali;
- che, a fronte del perdurare dei lavori oltre i termini previsti, sollecitava ripristinare la regolare CP_1
alimentazione dei senza mai ricevere alcun riscontro;
Pt_4
- che quello di garantire il deflusso dei quantitativi d'acqua necessari ai concessionari a valle,
attraverso il sifone, è un obbligo infungibile di nei confronti del quale il non può CP_1 CP_3
esercitare alcun potere sostitutivo e che pertanto, difettando in capo al la facoltà oggettiva CP_3
di impedire l'evento, la domanda risarcitoria nei suoi confronti è infondata;
2. LA DECISIONE
Questa Corte ritiene debba essere dichiarata la responsabilità di nei confronti di Controparte_1
ai sensi dell'art. 2043 c.c.. Parte_1
Deve premettersi che, con riguardo alla responsabilità ascrivibile ad ai sensi dell'art. 2043 c.c., CP_1
affinché sorga un'obbligazione risarcitoria sono necessari una condotta, attiva od omissiva, un elemento soggettivo, dato dal dolo o dalla colpa, un danno c.d. ingiusto, quale evento lesivo di un
9 interesse giuridicamente tutelato, un nesso causale tra condotta ed evento e un danno conseguenza,
causalmente ricollegabile al danno evento.
Nel caso di specie, nei periodi indicati dalla Ricorrente, la mancata alimentazione del sifone da parte di ha impedito di far funzionare l'impianto idroelettrico dell' generando, in tal modo, per CP_1 Pt_1
quest'ultima, conseguenze dannose di carattere patrimoniale.
L'obbligazione risarcitoria deriva dal fatto che era tenuta ad alimentare il canale in virtù degli CP_1
obblighi imposti dalla legge e dagli atti amministrativi applicabili. L'impianto “Sanfront I”, CP_1
infatti, è stato previsto in sottensione delle preesistenti utenze irrigue relative ai Parte_5
e e, sul punto, deve considerarsi, che l'art. 45 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775
[...] CP_3
statuisce che nel caso in cui una “domanda di concessione per un'importante utilizzazione di acqua risulti tecnicamente incompatibile con meno importanti utilizzazioni legittimamente costituite si può
ugualmente far luogo alla concessione” ma, in tal caso, “il concessionario è tenuto ad indennizzare gli utenti preesistenti, fornendo loro, a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua […]
provvedendo alle trasformazioni tecniche necessarie in guisa da non aggravare o pregiudicare gli interessi degli utenti preesistenti”; oltre a ciò, l'art. 28 c. 2 del regolamento regionale della Regione
Piemonte n. 10/R/2003 prevede che “il concessionario è tenuto a fornire agli utenti preesistenti, per tutta la durata residua della originaria concessione e a propria cura e spese, una corrispondente quantità di acqua”. invece, nel procedere alle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo del CP_1
bacino di compenso di AC – attività in sé necessaria così come approvato dalla Regione
Piemonte con determina dirigenziale 4 agosto 2020, n. prot. 2071 – ometteva di fornire acqua alle utenze irrigue sottese e conseguentemente non provvedeva all'alimentazione dei canali su cui insiste l'impianto, violando così anche il disposto di cui all'art. 16 della suindicata determinata, il quale prescrive che tali operazioni non avrebbero dovuto “pregiudicare in alcun modo i diritti di terzi e le altre derivazioni attualmente in esercizio nel tratto sotteso e a valle”, che il “Concessionario non
[avrebbe dovuto] danneggiare in alcun modo l'attività di irrigazione nel periodo irriguo delle derivazioni regolarmente concesse”; che “dovrà assumere le necessarie cautele al fine di garantire i diritti di tutte le altre derivazioni attualmente in esercizio”.
10 Ne consegue che la mancata alimentazione dei Canali irrigui, eserciti in base a concessioni precedenti rispetto a quella rilasciata ad si è tradotta nell'inosservanza dell'obbligo – come espressamente CP_1
previsto dalla legge, dai regolamenti vigenti, dai titoli concessori e dalla Regione Piemonte, così come supra riportato - di non pregiudicare le derivazioni dei terzi e degli utenti nel tratto a valle sotteso all'impianto e pertanto costituisce fatto illecito, fonte di responsabilità per l'odierna Convenuta.
Quest'ultima, infatti, chiudendo il sifone tombato che alimenta i e , ha Parte_5 CP_3
indebitamente interrotto l'approvvigionamento idrico degli stessi, impendendo ad di poter Pt_1
derivare le portate riconosciute nell'atto di concessione.
Nel caso di specie, peraltro, non può invocare alcuna causa di giustificazione poiché sebbene CP_1
l'attività di svaso fosse espressamente autorizzata dalla determina suindicata, veniva da quest'ultima parimenti imposto il rispetto dei diritti della Ricorrente quale concessionaria attualmente in esercizio nel tratto sotteso o comunque a valle. Ed inoltre, la concessione afferente al Parte_6
non prevedeva nessuna limitazione dei prelievi di acqua pubblica sotto il profilo
[...]
temporale, pertanto a prescindere dal periodo irriguo, avrebbe dovuto alimentare in modo CP_1
costante i Pt_4
Del pari deve ritenersi sussistente altresì il nesso di causalità tra la condotta in esame e il danno evento tradottosi nella riduzione delle portate derivabili: rilevato che i risultano alimentati Pt_4
esclusivamente dal sifone è evidente che il comportamento di consistente nell'interrompere CP_1
l'afflusso d'acqua nel medesimo abbia impedito l'approvvigionamento idrico degli stessi.
Quanto all'elemento soggettivo, v'è prova in atti di un comportamento quantomeno colposo di CP_1
poiché ha proceduto alla chiusura del sifone nonostante le diffide inoltrate dalla Ricorrente ad CP_1
(e prodotte in giudizio) nelle quali veniva rappresentato – oltre all'intimazione a provvedere all'alimentazione dei Canali - che l'impianto era dotato di opere idrauliche che avrebbero consentito di porre in fermo la centrale senza interrompere l'approvvigionamento idrico dei medesimi.
In ordine al danno patrimoniale lamentato da deve precisarsi quanto segue. Pt_1
-DANNO EMERGENTE
11 La domanda di condanna di parte al pagamento di euro 184.385,30 a titolo di danno emergente CP_1
deve essere rigettata.
Sul punto occorre rilevare che:
- in virtù dell'accordo procedimentale sottoscritto in data 7 marzo 2006 tra il CP_6
, e il , secondo quanto previsto dagli artt. 8 e 9,
[...] Pt_1 Controparte_12 Pt_1
si impegnava a versare in favore del una somma fissa annua – a prescindere dalla produzione CP_6
di energia – pari ad euro 13.000 per gli anni 2005 e 2006; nonché una somma fissa annua – anch'essa a prescindere dalla produzione di energia – pari ad euro 3000 per l'anno 2006 e per gli anni a venire la somma di euro 4000; mentre a far data dall'attivazione dell'impianto si impegnava a Pt_1
corrispondere al , in relazione alla produzione idroelettrica dell'anno precedente, Controparte_6
una somma variabile pari al 2,5 per cento dei ricavi netti dalla vendita dell'energia prodotta fino a 3
milioni di kwh e pari al 3,5 per cento dei ricavi derivanti dalla vendita dell'energia prodotta oltre la soglia dei 3 milioni di kwh.
- fermi gli indennizzi dovuti fino al 31 dicembre 2010 in osservanza dell'accordo procedimentale del 2006, in virtù di un nuovo accordo intervenuto tra il ed Controparte_6
in data 7 giugno 2011, quest'ultima si impegnava a versare in favore del una somma Pt_1 CP_6
fissa annua di euro 12.000 a decorrere dal 1 gennaio 2011 a titolo di indennizzo per l'intervento assentito (anche nel caso di diniego delle autorizzazioni alla costruzione dell'impianto), mentre per gli anni successivi, nel caso di diniego dell'impianto veniva previsto che avrebbe dovuto Pt_1
versare al solo la frazione di contributo fisso corrispondente al momento della CP_6
comunicazione di tale diniego al CP_6
- ed ancora, in data 28 dicembre 2009 veniva stipulata una convenzione tra il
[...]
in virtù della quale quest'ultima si impegnava a versare annualmente al primo Controparte_13
una cifra pari ad euro 10.000.
Orbene, alla luce di quanto sinora riportato emerge che, assunta la proroga dei provvedimenti indicati,
ra tenuta a corrispondere per gli anni 2021, 2022 e 2023 un importo annuale che prescindeva Pt_1
dalla produzione di energia elettrica – e dunque fisso – rispettivamente nei confronti del CP_14
[.. DO (pari ad euro 12.000), del (pari ad euro 4.000), del Controparte_12 CP_3
(pari ad euro 10.000) e del (pari ad euro 1.500).
[...] Controparte_15
Parimenti gli importi dovuti a titolo di canone di concessione, di sovracanone rivierasco e di sovracanone BIM prescindono dalla produzione di energia e dunque sono dovuti in misura fissa.
Ne deriva che tutti gli importi sinora indicati non sono suscettibili di assumere la consistenza di perdita economica dal patrimonio della Ricorrente poiché risultano dovuti da Pt_1
indipendentemente dalla produzione di energia e dalla percentuale di ricavo, a prescindere dall'illegittima condotta di CP_1
Quanto alle somme relative alla produzione effettiva dell'impianto versate nel 2021 nei confronti del e del di DO, esse risultano dovute poiché conseguenti Controparte_5 CP_6
all'effettivo sfruttamento della derivazione.
-LUCRO CESSANTE
In ordine al quantum richiesto a titolo di lucro cessante, premesso che non è necessario acquisire ulteriori documenti oltre a quelli agli atti, sufficienti ai fini della ricostruzione del quantum dovuto,
ritiene la Corte che che risulta necessario un ulteriore approfondimento tramite apposita consulenza tecnica d'ufficio al fine di individuare l'effettiva quantificazione della perdita dell'incremento patrimoniale;
si provvede pertanto, sul punto, con separata ordinanza.
In ordine alla posizione del e alla doglianza sollevata dalla Controparte_3
Ricorrente in relazione ad una sua condotta omissiva deve considerarsi quanto segue. Come già
indicato supra, i dai quali il si approvvigiona sono alimentati dal sifone di proprietà Pt_4 CP_3
di che lo gestisce, pertanto, laddove dovesse registrarsi un minore afflusso d'acqua non è CP_1
rinvenibile alcun potere in capo al Convenuto di modificare o ripristinare la portata del CP_3
medesimo, ma unicamente può garantire la circolazione dei quantitativi d'acqua necessari ai CP_1
concessionari a valle. Ne consegue che non è suscettibile di profilarsi alcuna ipotesi di responsabilità
in capo al dal momento che affinché possa configurarsi una responsabilità per omissione CP_3
è necessario che in capo all'obbligato sussista il potere materiale di impedire l'evento dannoso,
elemento quest'ultimo difettante nel caso di specie.
13 Spese al definitivo.
P.Q.M.
Pronunciando sentenza parziale;
rigetta ogni domanda proposta da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_16
dichiara l'illegittimità della condotta di nei confronti di Controparte_2 Parte_1
rigetta la richiesta di condanna di al pagamento dell'importo di euro Controparte_2
184.385,30 a titolo di danno emergente;
rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.
Così deciso il 21 ottobre 2025.
Minuta redatta dal MOT, Dott. Stefano Minniti
Il Presidente relatore
Dott.ssa Cecilia Marino
14