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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/12/2025, n. 2133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2133 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 134/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 134/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 C.F._1
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE Parte_1
CULTRERA, giusta procura in atti
ATTRICE OPPONENTE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GAETANO Controparte_1 C.F._2
SANO, giusta procura in atti
CONVENUTO OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione l' ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
pagina 1 di 4 ingiuntivo n. 1363/2023, emesso dal Tribunale Civile di Siracusa all'esito procedimento iscritto al n.
1741/2023 R.G., con il quale le è stato ingiunto di pagare la somma di euro € 12.329,63 per sorte capitale, oltre interessi come determinati in domanda e spese, in favore di a titolo di Controparte_1
compensi professionali.
Nel merito, eccepiva la mancanza di prova idonea a suffragare la pretesa creditoria e, in ogni caso,
l'inesistenza della stessa, avendo l'impresa integralmente saldato il debito maturato per le attività svolte dalla parte opposta. Evidenziava in ogni caso che le prestazioni a fronte delle quali il creditore avrebbe agito in sede monitoria sarebbero risultate ricomprese tra quelle agevolabili siccome accedenti al c.d.
superbonus 110%. Pertanto, instava per la revoca del decreto opposto.
Si costituiva in giudizio , resistendo all'avversa opposizione. Nel merito rilevava che Controparte_1
il credito azionato sarebbe risultato dal contratto (cfr. all. 1 comparsa) stipulato tra la parte opponente e l'opposta per mezzo del quale veniva esplicitamente pattuito che il compenso dovuto all'opposto per le pratiche di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico ed ascendente ad € 24.659,26
sarebbe stato corrisposto, nella misura del 50% ciascuno, dall'impresa edile e dal committente.
Rilevava poi come l'opponente non avrebbe fornito prova alcuna del fatto estintivo del proprio debito né della circostanza che l'attività professionale sia stata svolta in regime agevolato, essendo le opzioni dello “sconto in fattura” e della “cessione del credito” rimesse alla libera volontà dei contraenti.
Instava, dunque, per la conferma del decreto ingiuntivo con condanna della parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nel merito, l'opposizione si palesa infondata e meritevole di essere rigettata.
Come chiarito e costantemente ribadito dalla Suprema Corte, il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova pagina 2 di 4 della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cfr. Cassazione civile sez. un. - 30/10/2001, n. 13533).
Da tale consolidato orientamento codesto Tribunale non ritiene di diversi discostare atteso che, nel caso del procedimento monitorio e della successiva opposizione, la parte di debitore/opponente e creditore/opposto risultano essere invertite da un punto di vista meramente processuale e non sostanziale.
Applicando i principi appena richiamati al caso di specie, è il caso di rilevare come l'opposto abbia ampiamente provato la fonte contrattuale del proprio credito, deducendo al contempo l'inadempimento dell'impresa edile rispetto alle obbligazioni contrattualmente pattuite.
Al contrario, il debitore opponente, non ha contestato l'adempimento delle prestazioni professionali da parte di limitandosi a dedurre il proprio esatto adempimento, mel fare ciò, ha Controparte_1
completamente omesso di provare il fatto estintivo del proprio debito. Non è infatti provato che l'opponente abbia onorato l'obbligazione di pagamento risultante dal contratto (cfr. all. 1 comparsa), né
la prova dell'estinzione del debito può trarsi in via presuntiva dalla documentazione allegata, in quanto la fattura 7/23 del 08/02/2023 poi stornata con nota di credito n. 10/23 risulta emessa da un soggetto diverso dall'opposto, mentre dalla fattura n. 5/23 del 02/03/2023 poi stornata nota di credito n. 1/23 del
30.03.2023 risulta un credito diverso da quello ingiunto, incorporato invece nella fattura 15/2023.
Assolutamente generica ed irrilevante si appalesa, infine, l'argomentazione secondo cui l'attività
professionale espletata dall'opposto risulterebbe ricompresa nel c.d. superbonus 110% e pertanto suscettibile di beneficiare “sconto in fattura” e della “cessione del credito”. L'onere di provare la sussistenza e la rilevanza (ai fini del decidere) di tale circostanza era, infatti, integralmente a carico dell'opponente che nulla ha dimostrato in tal senso.
pagina 3 di 4 Stante l'assoluta genericità dell'opposizione spiegata, si reputano sussistere i presupposti per condannare la parte opponente ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore della parte opposta di una somma equitativamente determinata in € 1.200,00 nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opponente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue applicando il DM n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa secondo i valori minimi per tutte le fasi attesa l'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1363/2023, emesso dal
Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n. 1741/2023 R.G., che per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna parte opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a pagare la somma di € 1.200,00 in favore della parte opposta nonché la somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
2.540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Siracusa, 23.12.2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Gabriella Anna Leonardi, ha pronunciato ex art. 281
sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 134/2024 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale Parte_1 C.F._1
rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv. GIUSEPPE Parte_1
CULTRERA, giusta procura in atti
ATTRICE OPPONENTE
Contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GAETANO Controparte_1 C.F._2
SANO, giusta procura in atti
CONVENUTO OPPOSTO
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione l' ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
pagina 1 di 4 ingiuntivo n. 1363/2023, emesso dal Tribunale Civile di Siracusa all'esito procedimento iscritto al n.
1741/2023 R.G., con il quale le è stato ingiunto di pagare la somma di euro € 12.329,63 per sorte capitale, oltre interessi come determinati in domanda e spese, in favore di a titolo di Controparte_1
compensi professionali.
Nel merito, eccepiva la mancanza di prova idonea a suffragare la pretesa creditoria e, in ogni caso,
l'inesistenza della stessa, avendo l'impresa integralmente saldato il debito maturato per le attività svolte dalla parte opposta. Evidenziava in ogni caso che le prestazioni a fronte delle quali il creditore avrebbe agito in sede monitoria sarebbero risultate ricomprese tra quelle agevolabili siccome accedenti al c.d.
superbonus 110%. Pertanto, instava per la revoca del decreto opposto.
Si costituiva in giudizio , resistendo all'avversa opposizione. Nel merito rilevava che Controparte_1
il credito azionato sarebbe risultato dal contratto (cfr. all. 1 comparsa) stipulato tra la parte opponente e l'opposta per mezzo del quale veniva esplicitamente pattuito che il compenso dovuto all'opposto per le pratiche di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico ed ascendente ad € 24.659,26
sarebbe stato corrisposto, nella misura del 50% ciascuno, dall'impresa edile e dal committente.
Rilevava poi come l'opponente non avrebbe fornito prova alcuna del fatto estintivo del proprio debito né della circostanza che l'attività professionale sia stata svolta in regime agevolato, essendo le opzioni dello “sconto in fattura” e della “cessione del credito” rimesse alla libera volontà dei contraenti.
Instava, dunque, per la conferma del decreto ingiuntivo con condanna della parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Nel merito, l'opposizione si palesa infondata e meritevole di essere rigettata.
Come chiarito e costantemente ribadito dalla Suprema Corte, il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova pagina 2 di 4 della fonte negoziale o legale del suo diritto (ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento (Cfr. Cassazione civile sez. un. - 30/10/2001, n. 13533).
Da tale consolidato orientamento codesto Tribunale non ritiene di diversi discostare atteso che, nel caso del procedimento monitorio e della successiva opposizione, la parte di debitore/opponente e creditore/opposto risultano essere invertite da un punto di vista meramente processuale e non sostanziale.
Applicando i principi appena richiamati al caso di specie, è il caso di rilevare come l'opposto abbia ampiamente provato la fonte contrattuale del proprio credito, deducendo al contempo l'inadempimento dell'impresa edile rispetto alle obbligazioni contrattualmente pattuite.
Al contrario, il debitore opponente, non ha contestato l'adempimento delle prestazioni professionali da parte di limitandosi a dedurre il proprio esatto adempimento, mel fare ciò, ha Controparte_1
completamente omesso di provare il fatto estintivo del proprio debito. Non è infatti provato che l'opponente abbia onorato l'obbligazione di pagamento risultante dal contratto (cfr. all. 1 comparsa), né
la prova dell'estinzione del debito può trarsi in via presuntiva dalla documentazione allegata, in quanto la fattura 7/23 del 08/02/2023 poi stornata con nota di credito n. 10/23 risulta emessa da un soggetto diverso dall'opposto, mentre dalla fattura n. 5/23 del 02/03/2023 poi stornata nota di credito n. 1/23 del
30.03.2023 risulta un credito diverso da quello ingiunto, incorporato invece nella fattura 15/2023.
Assolutamente generica ed irrilevante si appalesa, infine, l'argomentazione secondo cui l'attività
professionale espletata dall'opposto risulterebbe ricompresa nel c.d. superbonus 110% e pertanto suscettibile di beneficiare “sconto in fattura” e della “cessione del credito”. L'onere di provare la sussistenza e la rilevanza (ai fini del decidere) di tale circostanza era, infatti, integralmente a carico dell'opponente che nulla ha dimostrato in tal senso.
pagina 3 di 4 Stante l'assoluta genericità dell'opposizione spiegata, si reputano sussistere i presupposti per condannare la parte opponente ex art. 96 c.p.c. al pagamento in favore della parte opposta di una somma equitativamente determinata in € 1.200,00 nonché al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 500,00.
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte opponente e possono liquidarsi come da dispositivo che segue applicando il DM n. 55/2014 e successive modifiche, tenuto conto del valore della causa secondo i valori minimi per tutte le fasi attesa l'attività svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione e conferma integralmente il decreto ingiuntivo n. 1363/2023, emesso dal
Tribunale di Siracusa nel procedimento iscritto al n. 1741/2023 R.G., che per l'effetto dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna parte opponente, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., a pagare la somma di € 1.200,00 in favore della parte opposta nonché la somma di € 500,00 in favore della cassa delle ammende;
- condanna la parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite, che si liquidano in €
2.540,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Siracusa, 23.12.2025
IL GIUDICE
dott. Gabriella Anna Leonardi
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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