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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 16/02/2026, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 954/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RUSSO MASSIMO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1308/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36522/2023 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste come in atti
Resistente: insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro il Comune di Palermo, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 36522/2023, notificato in data 21 dicembre 2023, relativo alla TARI per l'anno d'imposta 2021, per l'importo complessivo di euro 1.441,30, deducendone l'illegittimità per insussistenza del presupposto impositivo.
Il ricorrente ha rappresentato di avere presentato istanza di cessazione dell'utenza TARI già in data 3 gennaio 2020, dichiarando di non avere mai occupato né detenuto l'immobile sito in Palermo, Indirizzo_1
.c., e producendo idonea documentazione a sostegno delle proprie doglianze.
Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo, che nelle controdeduzioni ha dato atto della fondatezza delle doglianze dedotte in ricorso.
Successivamente alla proposizione del ricorso, il Comune di Palermo – Area delle Entrate e Tributi Comunali,
Servizio TARI – ha adottato atto di annullamento in autotutela, prot. gen. n. 303268/2024, con il quale ha disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 36522/2023 relativo all'anno d'imposta 2021.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa risulta che l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione è stato integralmente annullato in via amministrativa dall'Ente impositore, con provvedimento adottato successivamente alla proposizione del ricorso.
L'intervenuto annullamento dell'atto impositivo determina il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito della controversia, imponendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, va rilevato che l'annullamento è intervenuto solo a seguito dell'instaurazione del giudizio, a fronte di doglianze che lo stesso Ente resistente ha riconosciuto fondate, come emerge sia dalle controdeduzioni depositate sia dall'esercizio del potere di autotutela.
Ne consegue che, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, le spese di giudizio devono essere poste a carico del Comune resistente, che ha dato causa all'instaurazione del contenzioso.
P.Q.M.
La Corte in cpmposizione monocratrica, definitivamente pronunciando,dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento n. 36522/2023 relativo alla TARI per l'anno d'imposta 2021; condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro
230, oltre IVA, spese ed accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 13.2.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Massimo Russo
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
RUSSO MASSIMO, Giudice monocratico in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1308/2024 depositato il 13/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 36522/2023 TARI 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente:insiste come in atti
Resistente: insiste come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro il Comune di Palermo, Ricorrente_1 ha impugnato l'avviso di accertamento n. 36522/2023, notificato in data 21 dicembre 2023, relativo alla TARI per l'anno d'imposta 2021, per l'importo complessivo di euro 1.441,30, deducendone l'illegittimità per insussistenza del presupposto impositivo.
Il ricorrente ha rappresentato di avere presentato istanza di cessazione dell'utenza TARI già in data 3 gennaio 2020, dichiarando di non avere mai occupato né detenuto l'immobile sito in Palermo, Indirizzo_1
.c., e producendo idonea documentazione a sostegno delle proprie doglianze.
Si è costituito in giudizio il Comune di Palermo, che nelle controdeduzioni ha dato atto della fondatezza delle doglianze dedotte in ricorso.
Successivamente alla proposizione del ricorso, il Comune di Palermo – Area delle Entrate e Tributi Comunali,
Servizio TARI – ha adottato atto di annullamento in autotutela, prot. gen. n. 303268/2024, con il quale ha disposto l'annullamento dell'avviso di accertamento n. 36522/2023 relativo all'anno d'imposta 2021.
All'odierna udienza la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti di causa risulta che l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione è stato integralmente annullato in via amministrativa dall'Ente impositore, con provvedimento adottato successivamente alla proposizione del ricorso.
L'intervenuto annullamento dell'atto impositivo determina il venir meno dell'interesse alla decisione sul merito della controversia, imponendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, va rilevato che l'annullamento è intervenuto solo a seguito dell'instaurazione del giudizio, a fronte di doglianze che lo stesso Ente resistente ha riconosciuto fondate, come emerge sia dalle controdeduzioni depositate sia dall'esercizio del potere di autotutela.
Ne consegue che, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, le spese di giudizio devono essere poste a carico del Comune resistente, che ha dato causa all'instaurazione del contenzioso.
P.Q.M.
La Corte in cpmposizione monocratrica, definitivamente pronunciando,dichiara la cessazione della materia del contendere per intervenuto annullamento in autotutela dell'avviso di accertamento n. 36522/2023 relativo alla TARI per l'anno d'imposta 2021; condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in euro
230, oltre IVA, spese ed accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del 13.2.2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Massimo Russo