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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 13182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13182 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42657/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
Nella persona del Giudice Unico dott. Fabrizio Sanchioni , ha emesso, ex art 281 sexies c.p.c., ultimo comma, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al RGN 42657 / 2024
TRA
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. LORE' GIUSEPPE Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 11;
-Attore-
E
in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. DE CAPRARIIS GIANCARLO elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Livio Andronico n. 16; -Convenuto-
Oggetto: Rapporti condominiali – richiesta risarcimento danni
Conclusioni: le parti concludevano come da note in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , conveniva in giudizio il Parte_1
, per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in condivisione di quanto in narrativa offerto e prodotto, previa fissazione con apposito decreto dell'udienza di comparizione delle parti e di trattazione e salva la facoltà di mutamento del rito ex art. 281 duodecies, comma 1, c.p.c.: - accertare, dichiarare e riconoscere il fatto illecito ex art. 2043 c.c. che nella ipotesi di causa il in Roma ha determinato in danno del ricorrente;
- per Controparte_2
l'effetto di quanto sopra, condannare il resistente a risarcire l'esponente dei nocumenti materiali arrecatigli pari a € 30.693,25 per come in atti motivati e giustificati;
- condannare, in ultimo, il pagina 1 di 5 Condominio contrario al pagamento in favore del Signor degli esborsi e delle Parte_1 competenze, in uno agli accessori e agli oneri di legge, della presente lite da liquidarsi ai sensi del D.M.
n. 55/2014 e ss. modifiche e in una misura che tenga conto della mancata adesione del convenuto al procedimento di mediazione n. 2331/2024 celebratosi presso l'Organismo ” Il Controparte_3
convenuto si costituiva in giudizio, contestando in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto CP_1 da parte attrice e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ” Piaccia al Tribunale
Illustrissimo, contrariis reiectis, in accoglimento delle eccezioni tutte proposte dal
[...]
: in via preliminare : voler disporre il mutamento del rito;
nel merito : Parte_2 dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza e/o irritualità delle domande tutte di cui al ricorso depositato dal signor con conseguente rigetto, per i motivi di cui in narrativa, e Parte_1 relativa condanna alle spese di lite ritenute di giustizia..” La causa veniva istruita, dopo il mutamento del rito venivano depositate le memorie ex art 171 ter cpc e la documentazione, alla prima udienza la causa, ritenta documentale, veniva rinviata all'udienza del 24/09/2025 per la remissione della stessa in decisione con concessione dei termini alle parti di cui all'art.189 cpc. La causa veniva trattenuta in decisione e successivamente decisa con il presente atto depositato telematicamente nei termini di legge.
La richiesta di parte attrice di dichiarazione di contumacia del per assenza di deposito CP_1 della procura alle liti deve essere respinta. Infatti, si rileva che l'Avv. Giancarlo de Caprariis agisce quale procuratore ai sensi dell'art. 86 c.p.c., assumendo il ruolo anche di Amministratore del resistente. In relazione a tale punto la Suprema Corte, ha chiarito che “l'amministratore di CP_1 un condominio che sia anche abilitato all'esercizio della professione forense può agire direttamente in giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. per l'esercizio delle facoltà conferitegli dagli artt. 1130 e 1131 c.c. nell'esplicazione delle attribuzioni inerenti alla specificata sua qualità, senza necessità di ulteriore procura.” (Cass. civ. n. 6947/1992). L'amministratore del condominio che esercita la professione forense può essere l'avvocato del condominio rivestendo così entrambe le cariche. Nel caso de quo, vi
è anche in atti il verbale con il quale l'Assemblea dei condomini conferisce espresso incarico e mandato di assistenza legale all'Avv. Giancarlo de Caprariis. Nel merito, si evince che il condominio, nell'assemblea del 23/11/2023, su richiesta dell'amministratore e su un punto non all'ordine del giorno, aveva autorizzato l'amministratore a sottoscrivere un modulo di richiesta di installazione di un secondo contatore del gas, trasmesso dal L'assemblea e l'amministratore non erano stati portati a Parte_1 conoscenza della necessità dell'installazione di tubazioni sulla facciata dell'edificio, non erano statati informati circa l'ubicazione delle tubature, il rispetto della stessa delle distanze legali e del decoro del palazzo. Infatti, la questione relativa al passaggio di tubi non era stata sottoposta all'assemblea e non era nemmeno all'ordine del giorno. L'assemblea pertanto non aveva dato alcun consenso al passaggio pagina 2 di 5 di tubi come invece sostenuto dalla parte attrice. Seppure il condomino può far passare tubi sulla facciata del palazzo per migliorare l'uso del proprio immobile, è tuttavia opportuno, in via prudenziale, avvisare almeno l'amministratore affinché, se ritenga che possano esserci problemi all'installazione delle tubazioni, possa manifestarli immediatamente, prima che i lavori vengano eseguiti. Inoltre, è possibile installare una tubazione privata all'interno di un muro condominiale, purché il lavoro: sia fatto a proprie spese;
non arrechi danno alle parti comuni;
non metta a repentaglio la sicurezza e la stabilità dell'edificio; non leda il decoro architettonico, cioè l'estetica del fabbricato;
non impedisca agli altri condòmini di potersi avvalere, anche in futuro, dello stesso muro. Successivamente,
l'installazione del secondo contatore del gas veniva sospesa in quanto, dopo l'intervento degli operari dell' , era emerso che per poter allacciare il secondo contatore alla rete del gas si sarebbe dovuta CP_4 installare una nuova tubatura esterna da collocare sopra il portone di ingresso dello stabile con violazione del decoro dello stabile. Tale sospensione non è imputabile al in quanto lo CP_1 stesso e/o l'amministratore non erano stati informati della necessità di installazione di un nuovo tubo del gas sulla facciata dell'edificio ed in quanto veniva lamentato il danno estetico della facciata. Il condominio con pec del 12/02/2024 si attivava nei confronti della informando la stessa che CP_4
l'assemblea aveva dato il consenso all'installazione di un secondo contatore del gas ma non all'installazione di una tubazione esterna sulla facciata, informava l' di aver saputo in via CP_4 informale che sarebbe stata installata una tubazione esterna sulla facciata sopra la porta di accesso dell'androne del condominio che avrebbe leso il decoro dell'edifico, chiedeva conferma di tale circostanza e l'invio del relativo progetto e chiedeva alla di individuare altro passaggio che non CP_4 ledesse il decoro architettonico dello stabile e che soprattutto non pregiudicasse l'estetica delle facciate lato strada e lato accesso al fabbricato. Pertanto, il non ha negato il passaggio della CP_1 tubazione ma ha invitato ad individuare altro passaggio, che non fosse sulla facciata principale e sopra l'androne di accesso al palazzo per evitare il danno estetico ed al decoro dello stabile. L non CP_4 rispondeva al condominio. L in data 01/03/2024 scriva al informandolo CP_4 Parte_1 dell'annullamento del lavoro di allaccio. Il non faceva opposizione a tale comunicazione e Parte_1 non richiedeva alla la restituzione delle somme versate per un lavoro non eseguito. Il CP_4 richiedeva invece all'assemblea condominiale autorizzazione per installazione secondo Parte_1 contatore gas e tubazione esterna sulla facciata dell'edificio. L'assemblea si riuniva pertanto nuovamente il 29.3.2024 ed al punto n.1 esaminava la nuova richiesta del e, a maggioranza, Parte_1 non dava il consenso all'istallazione della tubazione in ragione del pregiudizio all'estetica ed al decoro dell'edificio, chiarendo che nel corso della precedente assemblea, nel corso della quale si era esaminata la stessa richiesta, non era stata resa edotta dell'installazione di una tubatura esterna sulla facciata del pagina 3 di 5 palazzo. Nella stessa assemblea, il informava l'assemblea dell'esistenza di una proposta di Parte_1 acquisto e della possibilità di incorrere in penali in caso non si eseguissero i lavori. Gli astenuti ed il condomino nella stessa assemblea chiedevano al condomino un rendering grafico / CP_5 Parte_1 fotografico che consentisse di comprendere e valutare l'impatto estetico sulla facciata e sul decoro dell'edificio dell'installazione della tubazione esterna del gas al fine di poter prendere una decisione. Il non forniva il rendering richiesto e non dava al condominio la possibilità di valutare Parte_1
l'impatto estetico della tubazione sulla facciata e non inviava al condominio informazioni circa un eventuale diverso passaggio della tubazione che evitasse la lesione del decoro architettonico del palazzo, ad esempio indicando che il tubo sarebbe stato installato su una parete laterale e magari dello stesso colore della facciata e non provvedeva all'installazione del tubo in un posizione tale da non recare danni estetici all'edifico. Inoltre, il seppur presente alla votazione, non impugnava Parte_1 la detta delibera del 29.3.2024 che pertanto diveniva definitivamente vincolante per tutti i condomini e per il La delibera dell'assemblea vincola tutti i condomini anche gli assenti o i dissenzienti, Parte_1 dal momento dell'approvazione, salvo il diritto di impugnarla entro 30 giorni ai sensi dell'art.1137 c.c.
Se il avesse ritenuto la delibera invalida e lesiva dei propri interessi avrebbe dovuto
Parte_1 impugnarla nei modi e termini di legge. Pertanto, il di fatto, autonomamente, non
Parte_1 impugnando la delibera rinunciava al passaggio del tubo ed alla installazione del secondo contatore e per sua libera scelta ed in seguito a libera trattativa vendeva l'immobile ad un prezzo più basso di quello indicato. Il ha autonomamente deciso di fare acquiescenza alla delibera e pertanto di
Parte_1 rinunciare all'installazione del tubo del gas ed ha concluso subito e volontariamente la vendita del proprio immobile. Dall'esame dei fatti, pertanto, si deve escludere ogni responsabilità del condominio il quale non ha autorizzato l'installazione di tubazione sulla facciata del palazzo per lesione del decoro architettonico in base ad una delibera mai impugnata e definitiva e si è comunque attivato per richiedere soluzione alternative che non ledessero l'estetica del palazzo, a tali richieste né l' né il CP_4 hanno dato riscontro ed il autonomamente ha deciso di non impugnare la
Parte_1 Parte_1 delibera del 29.3.24, di rinunciare di fatto all'istallazione del secondo contatore e di vendere l'immobile ad un prezzo minore di quello stabilito e pertanto non può chiedere alcun risarcimento al condominio. Il avrebbe dovuto agire e porre in vendita l'immobile dopo l'installazione del Parte_1 contatore e dopo la fine dei lavori. Lo stesso ha rinunciato alla installazione del secondo Parte_1 contatore e autonomamente ha deciso di munire l'appartamento di scaldabagno elettrico e fornelli ad induzione e pertanto non può richiedere alcun risarcimento al condominio. Il avrebbe Parte_1 dovuto contattare l' dopo aver ottenuto non solo il permesso ad installare il secondo contatore CP_4 ma dopo aver individuato un possibile passaggio della nuova tubazione sulla facciata dell'edificio pagina 4 di 5 senza arrecare danno estetico alla stessa e dopo aver informato di ciò l'amministratore e pertanto non può richiedere al condominio le somme versate all' , inoltre lo stesso non ha impugnato la CP_4 decisione della di annullare i lavori e non ha richiesto alla stessa la restituzione della somma di CP_4
Euro 499,22 e pertanto non può richiedere tale somma al condominio. Il autonomamente ha Parte_1 deciso di farsi assistere dal Geom. e pertanto non può richiedere al condominio le somme Per_1 relative al compenso dello stesso. Sempre il prima dell'istallazione del secondo contatore, Parte_1 ha autonomamente e per sua libera scelta deciso di far effettuare le istallazioni necessarie per l'allaccio del gas e poi sempre autonomamente ha poi deciso di rinunciare all'allaccio, facendo acquiescenza alla delibera condominiale e non individuando un possibile passaggio del tubo non lesivo del decoro dell'edificio e sempre autonomamente ha deciso di incaricare, a suo dire, la ditta HA NI per lo smantellato le precedenti opere di predisposizione di allaccio alla rete gas. Poi ha incaricato tale ditta di eseguire i lavori necessari per consentire che l'appartamento di essere fornito di acqua calda sanitaria e di quant'altro a ciò correlato, con le relative spese. Pertanto, l'attore non può richiedere alcun danno al condomino. Il ha agito liberamente ed autonomamente prima dell'avvenuta installazione del Parte_1 secondo contatore e prima della fine dei lavori, non ha impugnato la delibera del condominio, non ha individuato un possibile passaggio del tubo che non ledesse il decoro dell'edificio, ha rinunciato all'istallazione del secondo contatore e pertanto le richieste dello stesso devono essere respinte.
Assorbita ogni altra eccezione. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando rigetta tutte le domande di parte attrice. Condanna la parte attrice, in favore del convenuto, al pagamento CP_1 delle spese di lite del presente giudizio, per l'importo complessivo di Euro 3.900,00 oltre spese generali, oltre IVA e CAP, come per legge, oltre successive occorende.
Così deciso in Roma il 26/09/2025
Il Giudice
Dott. Fabrizio Sanchioni
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE QUINTA CIVILE
Nella persona del Giudice Unico dott. Fabrizio Sanchioni , ha emesso, ex art 281 sexies c.p.c., ultimo comma, la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al RGN 42657 / 2024
TRA
rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. LORE' GIUSEPPE Parte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio, in Roma, Lungotevere della Vittoria n. 11;
-Attore-
E
in persona dell'Amministratore pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'Avv. DE CAPRARIIS GIANCARLO elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Via Livio Andronico n. 16; -Convenuto-
Oggetto: Rapporti condominiali – richiesta risarcimento danni
Conclusioni: le parti concludevano come da note in atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, regolarmente notificato, , conveniva in giudizio il Parte_1
, per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Piaccia all'Ecc.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in condivisione di quanto in narrativa offerto e prodotto, previa fissazione con apposito decreto dell'udienza di comparizione delle parti e di trattazione e salva la facoltà di mutamento del rito ex art. 281 duodecies, comma 1, c.p.c.: - accertare, dichiarare e riconoscere il fatto illecito ex art. 2043 c.c. che nella ipotesi di causa il in Roma ha determinato in danno del ricorrente;
- per Controparte_2
l'effetto di quanto sopra, condannare il resistente a risarcire l'esponente dei nocumenti materiali arrecatigli pari a € 30.693,25 per come in atti motivati e giustificati;
- condannare, in ultimo, il pagina 1 di 5 Condominio contrario al pagamento in favore del Signor degli esborsi e delle Parte_1 competenze, in uno agli accessori e agli oneri di legge, della presente lite da liquidarsi ai sensi del D.M.
n. 55/2014 e ss. modifiche e in una misura che tenga conto della mancata adesione del convenuto al procedimento di mediazione n. 2331/2024 celebratosi presso l'Organismo ” Il Controparte_3
convenuto si costituiva in giudizio, contestando in fatto ed in diritto tutto quanto dedotto CP_1 da parte attrice e chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: ” Piaccia al Tribunale
Illustrissimo, contrariis reiectis, in accoglimento delle eccezioni tutte proposte dal
[...]
: in via preliminare : voler disporre il mutamento del rito;
nel merito : Parte_2 dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza e/o irritualità delle domande tutte di cui al ricorso depositato dal signor con conseguente rigetto, per i motivi di cui in narrativa, e Parte_1 relativa condanna alle spese di lite ritenute di giustizia..” La causa veniva istruita, dopo il mutamento del rito venivano depositate le memorie ex art 171 ter cpc e la documentazione, alla prima udienza la causa, ritenta documentale, veniva rinviata all'udienza del 24/09/2025 per la remissione della stessa in decisione con concessione dei termini alle parti di cui all'art.189 cpc. La causa veniva trattenuta in decisione e successivamente decisa con il presente atto depositato telematicamente nei termini di legge.
La richiesta di parte attrice di dichiarazione di contumacia del per assenza di deposito CP_1 della procura alle liti deve essere respinta. Infatti, si rileva che l'Avv. Giancarlo de Caprariis agisce quale procuratore ai sensi dell'art. 86 c.p.c., assumendo il ruolo anche di Amministratore del resistente. In relazione a tale punto la Suprema Corte, ha chiarito che “l'amministratore di CP_1 un condominio che sia anche abilitato all'esercizio della professione forense può agire direttamente in giudizio ai sensi dell'art. 86 c.p.c. per l'esercizio delle facoltà conferitegli dagli artt. 1130 e 1131 c.c. nell'esplicazione delle attribuzioni inerenti alla specificata sua qualità, senza necessità di ulteriore procura.” (Cass. civ. n. 6947/1992). L'amministratore del condominio che esercita la professione forense può essere l'avvocato del condominio rivestendo così entrambe le cariche. Nel caso de quo, vi
è anche in atti il verbale con il quale l'Assemblea dei condomini conferisce espresso incarico e mandato di assistenza legale all'Avv. Giancarlo de Caprariis. Nel merito, si evince che il condominio, nell'assemblea del 23/11/2023, su richiesta dell'amministratore e su un punto non all'ordine del giorno, aveva autorizzato l'amministratore a sottoscrivere un modulo di richiesta di installazione di un secondo contatore del gas, trasmesso dal L'assemblea e l'amministratore non erano stati portati a Parte_1 conoscenza della necessità dell'installazione di tubazioni sulla facciata dell'edificio, non erano statati informati circa l'ubicazione delle tubature, il rispetto della stessa delle distanze legali e del decoro del palazzo. Infatti, la questione relativa al passaggio di tubi non era stata sottoposta all'assemblea e non era nemmeno all'ordine del giorno. L'assemblea pertanto non aveva dato alcun consenso al passaggio pagina 2 di 5 di tubi come invece sostenuto dalla parte attrice. Seppure il condomino può far passare tubi sulla facciata del palazzo per migliorare l'uso del proprio immobile, è tuttavia opportuno, in via prudenziale, avvisare almeno l'amministratore affinché, se ritenga che possano esserci problemi all'installazione delle tubazioni, possa manifestarli immediatamente, prima che i lavori vengano eseguiti. Inoltre, è possibile installare una tubazione privata all'interno di un muro condominiale, purché il lavoro: sia fatto a proprie spese;
non arrechi danno alle parti comuni;
non metta a repentaglio la sicurezza e la stabilità dell'edificio; non leda il decoro architettonico, cioè l'estetica del fabbricato;
non impedisca agli altri condòmini di potersi avvalere, anche in futuro, dello stesso muro. Successivamente,
l'installazione del secondo contatore del gas veniva sospesa in quanto, dopo l'intervento degli operari dell' , era emerso che per poter allacciare il secondo contatore alla rete del gas si sarebbe dovuta CP_4 installare una nuova tubatura esterna da collocare sopra il portone di ingresso dello stabile con violazione del decoro dello stabile. Tale sospensione non è imputabile al in quanto lo CP_1 stesso e/o l'amministratore non erano stati informati della necessità di installazione di un nuovo tubo del gas sulla facciata dell'edificio ed in quanto veniva lamentato il danno estetico della facciata. Il condominio con pec del 12/02/2024 si attivava nei confronti della informando la stessa che CP_4
l'assemblea aveva dato il consenso all'installazione di un secondo contatore del gas ma non all'installazione di una tubazione esterna sulla facciata, informava l' di aver saputo in via CP_4 informale che sarebbe stata installata una tubazione esterna sulla facciata sopra la porta di accesso dell'androne del condominio che avrebbe leso il decoro dell'edifico, chiedeva conferma di tale circostanza e l'invio del relativo progetto e chiedeva alla di individuare altro passaggio che non CP_4 ledesse il decoro architettonico dello stabile e che soprattutto non pregiudicasse l'estetica delle facciate lato strada e lato accesso al fabbricato. Pertanto, il non ha negato il passaggio della CP_1 tubazione ma ha invitato ad individuare altro passaggio, che non fosse sulla facciata principale e sopra l'androne di accesso al palazzo per evitare il danno estetico ed al decoro dello stabile. L non CP_4 rispondeva al condominio. L in data 01/03/2024 scriva al informandolo CP_4 Parte_1 dell'annullamento del lavoro di allaccio. Il non faceva opposizione a tale comunicazione e Parte_1 non richiedeva alla la restituzione delle somme versate per un lavoro non eseguito. Il CP_4 richiedeva invece all'assemblea condominiale autorizzazione per installazione secondo Parte_1 contatore gas e tubazione esterna sulla facciata dell'edificio. L'assemblea si riuniva pertanto nuovamente il 29.3.2024 ed al punto n.1 esaminava la nuova richiesta del e, a maggioranza, Parte_1 non dava il consenso all'istallazione della tubazione in ragione del pregiudizio all'estetica ed al decoro dell'edificio, chiarendo che nel corso della precedente assemblea, nel corso della quale si era esaminata la stessa richiesta, non era stata resa edotta dell'installazione di una tubatura esterna sulla facciata del pagina 3 di 5 palazzo. Nella stessa assemblea, il informava l'assemblea dell'esistenza di una proposta di Parte_1 acquisto e della possibilità di incorrere in penali in caso non si eseguissero i lavori. Gli astenuti ed il condomino nella stessa assemblea chiedevano al condomino un rendering grafico / CP_5 Parte_1 fotografico che consentisse di comprendere e valutare l'impatto estetico sulla facciata e sul decoro dell'edificio dell'installazione della tubazione esterna del gas al fine di poter prendere una decisione. Il non forniva il rendering richiesto e non dava al condominio la possibilità di valutare Parte_1
l'impatto estetico della tubazione sulla facciata e non inviava al condominio informazioni circa un eventuale diverso passaggio della tubazione che evitasse la lesione del decoro architettonico del palazzo, ad esempio indicando che il tubo sarebbe stato installato su una parete laterale e magari dello stesso colore della facciata e non provvedeva all'installazione del tubo in un posizione tale da non recare danni estetici all'edifico. Inoltre, il seppur presente alla votazione, non impugnava Parte_1 la detta delibera del 29.3.2024 che pertanto diveniva definitivamente vincolante per tutti i condomini e per il La delibera dell'assemblea vincola tutti i condomini anche gli assenti o i dissenzienti, Parte_1 dal momento dell'approvazione, salvo il diritto di impugnarla entro 30 giorni ai sensi dell'art.1137 c.c.
Se il avesse ritenuto la delibera invalida e lesiva dei propri interessi avrebbe dovuto
Parte_1 impugnarla nei modi e termini di legge. Pertanto, il di fatto, autonomamente, non
Parte_1 impugnando la delibera rinunciava al passaggio del tubo ed alla installazione del secondo contatore e per sua libera scelta ed in seguito a libera trattativa vendeva l'immobile ad un prezzo più basso di quello indicato. Il ha autonomamente deciso di fare acquiescenza alla delibera e pertanto di
Parte_1 rinunciare all'installazione del tubo del gas ed ha concluso subito e volontariamente la vendita del proprio immobile. Dall'esame dei fatti, pertanto, si deve escludere ogni responsabilità del condominio il quale non ha autorizzato l'installazione di tubazione sulla facciata del palazzo per lesione del decoro architettonico in base ad una delibera mai impugnata e definitiva e si è comunque attivato per richiedere soluzione alternative che non ledessero l'estetica del palazzo, a tali richieste né l' né il CP_4 hanno dato riscontro ed il autonomamente ha deciso di non impugnare la
Parte_1 Parte_1 delibera del 29.3.24, di rinunciare di fatto all'istallazione del secondo contatore e di vendere l'immobile ad un prezzo minore di quello stabilito e pertanto non può chiedere alcun risarcimento al condominio. Il avrebbe dovuto agire e porre in vendita l'immobile dopo l'installazione del Parte_1 contatore e dopo la fine dei lavori. Lo stesso ha rinunciato alla installazione del secondo Parte_1 contatore e autonomamente ha deciso di munire l'appartamento di scaldabagno elettrico e fornelli ad induzione e pertanto non può richiedere alcun risarcimento al condominio. Il avrebbe Parte_1 dovuto contattare l' dopo aver ottenuto non solo il permesso ad installare il secondo contatore CP_4 ma dopo aver individuato un possibile passaggio della nuova tubazione sulla facciata dell'edificio pagina 4 di 5 senza arrecare danno estetico alla stessa e dopo aver informato di ciò l'amministratore e pertanto non può richiedere al condominio le somme versate all' , inoltre lo stesso non ha impugnato la CP_4 decisione della di annullare i lavori e non ha richiesto alla stessa la restituzione della somma di CP_4
Euro 499,22 e pertanto non può richiedere tale somma al condominio. Il autonomamente ha Parte_1 deciso di farsi assistere dal Geom. e pertanto non può richiedere al condominio le somme Per_1 relative al compenso dello stesso. Sempre il prima dell'istallazione del secondo contatore, Parte_1 ha autonomamente e per sua libera scelta deciso di far effettuare le istallazioni necessarie per l'allaccio del gas e poi sempre autonomamente ha poi deciso di rinunciare all'allaccio, facendo acquiescenza alla delibera condominiale e non individuando un possibile passaggio del tubo non lesivo del decoro dell'edificio e sempre autonomamente ha deciso di incaricare, a suo dire, la ditta HA NI per lo smantellato le precedenti opere di predisposizione di allaccio alla rete gas. Poi ha incaricato tale ditta di eseguire i lavori necessari per consentire che l'appartamento di essere fornito di acqua calda sanitaria e di quant'altro a ciò correlato, con le relative spese. Pertanto, l'attore non può richiedere alcun danno al condomino. Il ha agito liberamente ed autonomamente prima dell'avvenuta installazione del Parte_1 secondo contatore e prima della fine dei lavori, non ha impugnato la delibera del condominio, non ha individuato un possibile passaggio del tubo che non ledesse il decoro dell'edificio, ha rinunciato all'istallazione del secondo contatore e pertanto le richieste dello stesso devono essere respinte.
Assorbita ogni altra eccezione. Le spese seguono la soccombenza.
PQM
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunziando rigetta tutte le domande di parte attrice. Condanna la parte attrice, in favore del convenuto, al pagamento CP_1 delle spese di lite del presente giudizio, per l'importo complessivo di Euro 3.900,00 oltre spese generali, oltre IVA e CAP, come per legge, oltre successive occorende.
Così deciso in Roma il 26/09/2025
Il Giudice
Dott. Fabrizio Sanchioni
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