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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 23/12/2025, n. 1967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1967 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 1090 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da in persona dell'amministratrice pro tempore Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Rizzo, presso il cui studio, in Rende (CS), via Majorana n. 70, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Brunetti, presso il cui studio, in Cosenza, piazza Zumbini n. 25, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 61/2023 R.D.I. (n. 111/2023 R.G.A.C.) emesso il 15 gennaio 2023 – corrispettivo fornitura idrica;
conclusioni delle parti: all'udienza del 7 ottobre 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per l'opponente: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere: 1) in via pregiudiziale, in rito, dichiarare la domanda improcedibile in difetto dell'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto in questa sede;
2) in via preliminare, rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecutività all'opposto monitorio;
3) nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 61/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 15.01.2023 e notificato il 23.01.2023, per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto. Il tutto con il favore delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”; per l'opposta: “Voglia l'On.le Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, stante la bontà dell'addotto ed in ragione del grave pregiudizio arrecato alla
concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto Parte_3 ingiuntivo n. 61/2023, di cui al proc. civ. n. 111/2023, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 15.01.2023, anche alla luce del piano di rientro sottoscritto tra le parti in causa in data 21.07.2022 e non onorato;
indi nel merito: rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso
1 formulate in quanto infondate per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 61/2023 di cui al proc. civ. n. 111/2023, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 15.01.2023; condannare parte opponente ex art. 96 c.p.c. per tutte le ragioni sopra, vinte le spese di lite, da attribuire con distrazione al sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc.”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, il impugnava il decreto Parte_1 ingiuntivo in oggetto, emesso in favore di per Controparte_1
l'importo complessivo di € 26.609,17, oltre accessori e spese, corrispettivo fatturato per consumi idrici, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato espletamento della mediazione obbligatoria, e contestando quindi, nel merito, l'idoneità probatoria della proposta di accordo transattivo, con ricognizione di debito, siccome a suo dire imposta all'amministratore, sulla base di consumi di cui nondimeno non dimostrata l'effettività, a dispetto della mera presunzione di veridicità di quelli registrati dal misuratore, e del relativo difetto di prova;
rassegnava quindi le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, propugnava la temerarietà dell'opposizione, CP_2 meramente dilatoria in ragione sia della soggezione a mediazione obbligatoria della controversia, al più, dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione, sia della ricognizione di debito contenuta nella proposta di piano di rientro, non onorato, sia, da ultimo, della regolare comunicazione delle bollette, per consumi stimati e/o derivanti da lettura del contatore;
rassegnava di conseguenza le conclusioni di cui in epigrafe. Dopo numerosi rinvii per bonario componimento, all'udienza del 9 luglio 2024, delibandosi sfavorevolmente i motivi di opposizione, il decreto veniva munito della clausola di provvisoria esecuzione;
espletata con esito infruttuoso la mediazione, in seguito a nuovi rinvii per trattative, all'udienza del 7 ottobre 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata assegnata a sentenza, con termini (ridotti) per comparse conclusionali e di replica (vecchio rito in ragione della emissione del provvedimento monitorio prima dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia). Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome infondata, deve di conseguenza essere respinta. In primo luogo, la domanda monitoria non è soggetta ad obbligo di mediazione, che sorge solo in seguito alla decisione, nel giudizio di opposizione, sulla provvisoria esecuzione del decreto, e che, nel caso di specie, è stato assolto dall'opposta, giusta verbale allegato. Nel merito, la pretesa creditoria portata dal decreto ingiuntivo opposto è forte della ricognizione di debito contenuta nella proposta di accordo transattivo che l'amministratore del condominio opponente ha sottoscritto (a suo dire obtorto collo, ma con affermazione meramente assertiva, e del tutto indimostrata) il 21 febbraio 2022, nella quale, appunto, si dichiarava accertato e riconosciuto il saldo debitorio, per fornitura idrica all'utenza del
pari ad euro 27.476,00 sino alla fattura del mese di luglio 2022, proponendosi il Parte_1 rientro dilazionato in 24 rate, di cui solo la prima effettivamente onorata. Come è noto, la ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., pur non integrando un'autonoma fonte di obbligazione, determina tuttavia l'astrazione processuale della causa debendi, che si traduce, in sostanza, nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto (Cass. nn. 13506/2014, 20689/2016, 31818/2024).
2 A fronte di tale principio, deve rilevarsi come, nel caso di specie, il Parte_1 opponente non abbia contestato né l'esistenza né la validità del rapporto sottostante l'emissione delle fatture, né tantomeno la ricezione di queste ultime, limitandosi ad eccepire soltanto – evidentemente a fini impeditivi del suo obbligo di pagare il corrispettivo dei consumi idrici – il difetto di prova della correttezza di quelli fatturati. Al riguardo, per regola generale, è sempre il creditore opposto che, conservando la veste sostanziale di attore, rimane di conseguenza onerato della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in monitorio;
in ragione della peculiarità del rapporto di somministrazione continuata, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola)” (Cass. n. 17401/2024). In sostanza, la fatturazione, poiché eseguita sulla base dei consumi rilevati dal misuratore, secondo specifiche pattuizioni negoziali, è assistita da una presunzione semplice di correttezza, che l'utente può quindi contestare e vincere, allegando elementi idonei a farla ritenere errata. Peraltro, siccome non può esservi sempre coincidenza tra la trasmissione della lettura del contatore e la data di emissione della fattura, in assenza di autolettura comunicata dal cliente (che, nel caso di specie, il condominio opponente, pur lamentandosi della fatturazione, non ha documentato, anzi, più correttamente, non ha neppure dedotto di aver fatto), l'emissione non può che avvenire, a volte, sulla base del dato storico del consumo stimato, che viene nella successiva bolletta, una volta comparato con il dato del consumo effettivo risultante dalla lettura effettuata a cadenza semestrale, emendato mediante conguaglio. La fatturazione stimata non è quindi aprioristicamente illegittima, o contraria a buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, come vorrebbe l'opponente. Su tali doverose premesse, si deve quindi rilevare che, nel caso di specie, non solo l'amministratore del condominio ha sottoscritto ricognizione di debito senza premurarsi di contestare l'importo dello stesso, anzi ammettendo il mancato pagamento delle fatture fino al luglio 2022, quanto piuttosto che la prima contestazione della correttezza dei consumi portati dalle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto è stata effettuata con l'opposizione alla odierna attenzione, quindi dopo la notifica del provvedimento. Il tenore di quella contestazione, nondimeno, è assolutamente generico, stigmatizzandosi tout cout la fatturazione di consumi non corretti, senza premurarsi di specificare il motivo di quella presunta erroneità, tantomeno mediante una semplice comparazione con i consumi storici del condominio, o di dedurre qualsivoglia altra circostanza, anche meramente presuntiva (il malfunzionamento del misuratore, piuttosto che la sua manomissione o sostituzione, o, ancora, la perdite nelle condutture), idonea a far sorgere anche il solo legittimo sospetto sulla dedotta erroneità. Al riguardo, la giurisprudenza ha specificato, proprio in materia di fatturazione dei consumi idrici, che, se la somministrante non va esente da responsabilità allorquando ometta di segnalare l'anomalia dei consumi all'utente (Cass. nn. 24904/2021, 20540/2025), quest'ultimo rimane pur sempre tenuto a provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (Cass. n. 13193/2011), non potendo – in evidenza – avallarsi
3 contestazioni generiche come quella alla odierna attenzione, sterilmente foriere di un obbligo di dimostrazione di corretto funzionamento del misuratore dei consumi, a prescindere da qualsivoglia seria contestazione della circostanza. Per quanto pur succintamente argomentato, e come premesso, l'opposizione va respinta, con ogni conseguenza in ordine al governo delle spese di lite, in dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 61/2023 R.D.I. (n. 111/2023 R.G.A.C.) emesso il 15 gennaio 2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna il alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che Parte_1 liquida in complessivi € 3.809,00 per competenze professionali calcolate al minimo tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Brunetti, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 22 dicembre 2025
Il giudice
IN OI
4
Tribunale Ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 1090 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa
da in persona dell'amministratrice pro tempore Parte_1 Parte_2 rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Rizzo, presso il cui studio, in Rende (CS), via Majorana n. 70, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Brunetti, presso il cui studio, in Cosenza, piazza Zumbini n. 25, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta
avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 61/2023 R.D.I. (n. 111/2023 R.G.A.C.) emesso il 15 gennaio 2023 – corrispettivo fornitura idrica;
conclusioni delle parti: all'udienza del 7 ottobre 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti;
per l'opponente: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così provvedere: 1) in via pregiudiziale, in rito, dichiarare la domanda improcedibile in difetto dell'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, con la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto in questa sede;
2) in via preliminare, rigettare la richiesta di concessione della provvisoria esecutività all'opposto monitorio;
3) nel merito, in accoglimento della spiegata opposizione, revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 61/2023 emesso dal Tribunale di Cosenza in data 15.01.2023 e notificato il 23.01.2023, per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto. Il tutto con il favore delle spese di lite da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c.”; per l'opposta: “Voglia l'On.le Tribunale Adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via preliminare: atteso che l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, stante la bontà dell'addotto ed in ragione del grave pregiudizio arrecato alla
concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto Parte_3 ingiuntivo n. 61/2023, di cui al proc. civ. n. 111/2023, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 15.01.2023, anche alla luce del piano di rientro sottoscritto tra le parti in causa in data 21.07.2022 e non onorato;
indi nel merito: rigettare tutte le domande ed eccezioni ex adverso
1 formulate in quanto infondate per le ragioni sopra esposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 61/2023 di cui al proc. civ. n. 111/2023, emesso dal Tribunale di Cosenza in data 15.01.2023; condannare parte opponente ex art. 96 c.p.c. per tutte le ragioni sopra, vinte le spese di lite, da attribuire con distrazione al sottoscritto procuratore ex art. 93 cpc.”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, il impugnava il decreto Parte_1 ingiuntivo in oggetto, emesso in favore di per Controparte_1
l'importo complessivo di € 26.609,17, oltre accessori e spese, corrispettivo fatturato per consumi idrici, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda monitoria per mancato espletamento della mediazione obbligatoria, e contestando quindi, nel merito, l'idoneità probatoria della proposta di accordo transattivo, con ricognizione di debito, siccome a suo dire imposta all'amministratore, sulla base di consumi di cui nondimeno non dimostrata l'effettività, a dispetto della mera presunzione di veridicità di quelli registrati dal misuratore, e del relativo difetto di prova;
rassegnava quindi le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, propugnava la temerarietà dell'opposizione, CP_2 meramente dilatoria in ragione sia della soggezione a mediazione obbligatoria della controversia, al più, dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione, sia della ricognizione di debito contenuta nella proposta di piano di rientro, non onorato, sia, da ultimo, della regolare comunicazione delle bollette, per consumi stimati e/o derivanti da lettura del contatore;
rassegnava di conseguenza le conclusioni di cui in epigrafe. Dopo numerosi rinvii per bonario componimento, all'udienza del 9 luglio 2024, delibandosi sfavorevolmente i motivi di opposizione, il decreto veniva munito della clausola di provvisoria esecuzione;
espletata con esito infruttuoso la mediazione, in seguito a nuovi rinvii per trattative, all'udienza del 7 ottobre 2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata assegnata a sentenza, con termini (ridotti) per comparse conclusionali e di replica (vecchio rito in ragione della emissione del provvedimento monitorio prima dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia). Tanto premesso in fatto, l'opposizione, siccome infondata, deve di conseguenza essere respinta. In primo luogo, la domanda monitoria non è soggetta ad obbligo di mediazione, che sorge solo in seguito alla decisione, nel giudizio di opposizione, sulla provvisoria esecuzione del decreto, e che, nel caso di specie, è stato assolto dall'opposta, giusta verbale allegato. Nel merito, la pretesa creditoria portata dal decreto ingiuntivo opposto è forte della ricognizione di debito contenuta nella proposta di accordo transattivo che l'amministratore del condominio opponente ha sottoscritto (a suo dire obtorto collo, ma con affermazione meramente assertiva, e del tutto indimostrata) il 21 febbraio 2022, nella quale, appunto, si dichiarava accertato e riconosciuto il saldo debitorio, per fornitura idrica all'utenza del
pari ad euro 27.476,00 sino alla fattura del mese di luglio 2022, proponendosi il Parte_1 rientro dilazionato in 24 rate, di cui solo la prima effettivamente onorata. Come è noto, la ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., pur non integrando un'autonoma fonte di obbligazione, determina tuttavia l'astrazione processuale della causa debendi, che si traduce, in sostanza, nell'inversione dell'onere della prova circa l'esistenza del rapporto fondamentale, incombendo sull'autore della ricognizione l'onere di allegare e provare che tale rapporto non è mai sorto o è invalido o si è estinto (Cass. nn. 13506/2014, 20689/2016, 31818/2024).
2 A fronte di tale principio, deve rilevarsi come, nel caso di specie, il Parte_1 opponente non abbia contestato né l'esistenza né la validità del rapporto sottostante l'emissione delle fatture, né tantomeno la ricezione di queste ultime, limitandosi ad eccepire soltanto – evidentemente a fini impeditivi del suo obbligo di pagare il corrispettivo dei consumi idrici – il difetto di prova della correttezza di quelli fatturati. Al riguardo, per regola generale, è sempre il creditore opposto che, conservando la veste sostanziale di attore, rimane di conseguenza onerato della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in monitorio;
in ragione della peculiarità del rapporto di somministrazione continuata, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che “l'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti a carico dell'utente sulla base delle indicazioni del contatore - meccanismo di contabilizzazione accettato consensualmente dai contraenti - non priva l'utente del diritto di contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica e dimostrando, anche in termini presuntivi, i minori consumi effettuati nel periodo in contestazione, avuto riguardo al dato statistico di consumo normalmente rilevato nelle precedenti bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte, secondo la tipologia di soggetto (impresa, famiglia o persona singola)” (Cass. n. 17401/2024). In sostanza, la fatturazione, poiché eseguita sulla base dei consumi rilevati dal misuratore, secondo specifiche pattuizioni negoziali, è assistita da una presunzione semplice di correttezza, che l'utente può quindi contestare e vincere, allegando elementi idonei a farla ritenere errata. Peraltro, siccome non può esservi sempre coincidenza tra la trasmissione della lettura del contatore e la data di emissione della fattura, in assenza di autolettura comunicata dal cliente (che, nel caso di specie, il condominio opponente, pur lamentandosi della fatturazione, non ha documentato, anzi, più correttamente, non ha neppure dedotto di aver fatto), l'emissione non può che avvenire, a volte, sulla base del dato storico del consumo stimato, che viene nella successiva bolletta, una volta comparato con il dato del consumo effettivo risultante dalla lettura effettuata a cadenza semestrale, emendato mediante conguaglio. La fatturazione stimata non è quindi aprioristicamente illegittima, o contraria a buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto, come vorrebbe l'opponente. Su tali doverose premesse, si deve quindi rilevare che, nel caso di specie, non solo l'amministratore del condominio ha sottoscritto ricognizione di debito senza premurarsi di contestare l'importo dello stesso, anzi ammettendo il mancato pagamento delle fatture fino al luglio 2022, quanto piuttosto che la prima contestazione della correttezza dei consumi portati dalle fatture azionate con il decreto ingiuntivo opposto è stata effettuata con l'opposizione alla odierna attenzione, quindi dopo la notifica del provvedimento. Il tenore di quella contestazione, nondimeno, è assolutamente generico, stigmatizzandosi tout cout la fatturazione di consumi non corretti, senza premurarsi di specificare il motivo di quella presunta erroneità, tantomeno mediante una semplice comparazione con i consumi storici del condominio, o di dedurre qualsivoglia altra circostanza, anche meramente presuntiva (il malfunzionamento del misuratore, piuttosto che la sua manomissione o sostituzione, o, ancora, la perdite nelle condutture), idonea a far sorgere anche il solo legittimo sospetto sulla dedotta erroneità. Al riguardo, la giurisprudenza ha specificato, proprio in materia di fatturazione dei consumi idrici, che, se la somministrante non va esente da responsabilità allorquando ometta di segnalare l'anomalia dei consumi all'utente (Cass. nn. 24904/2021, 20540/2025), quest'ultimo rimane pur sempre tenuto a provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del contatore (Cass. n. 13193/2011), non potendo – in evidenza – avallarsi
3 contestazioni generiche come quella alla odierna attenzione, sterilmente foriere di un obbligo di dimostrazione di corretto funzionamento del misuratore dei consumi, a prescindere da qualsivoglia seria contestazione della circostanza. Per quanto pur succintamente argomentato, e come premesso, l'opposizione va respinta, con ogni conseguenza in ordine al governo delle spese di lite, in dispositivo, secondo soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta, e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 61/2023 R.D.I. (n. 111/2023 R.G.A.C.) emesso il 15 gennaio 2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna il alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che Parte_1 liquida in complessivi € 3.809,00 per competenze professionali calcolate al minimo tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, con distrazione in favore dell'avv. Raffaele Brunetti, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Cosenza il 22 dicembre 2025
Il giudice
IN OI
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