Articolo 5 della Legge 21 febbraio 1990, n. 36
Articolo 4Articolo 6
Versione
15 marzo 1990
Art. 5. 1. La detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta o del taglio, ovvero dei congegni di lancio o di sparo, sono consentiti senza licenza o autorizzazione.
Entrata in vigore il 15 marzo 1990
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