Art. 5. 1. La detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta o del taglio, ovvero dei congegni di lancio o di sparo, sono consentiti senza licenza o autorizzazione.
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15 marzo 1990
15 marzo 1990
Giurisprudenza • 4
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