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Sentenza 15 febbraio 2024
Sentenza 15 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/02/2024, n. 6978 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6978 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MA DO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 02/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere RAFFAELLO AG;
lette/sant-i.te le conclusioni del PG ) ct»..sk c.CA,L 49-t( Ltl >0 ifr.e)k Penale Sent. Sez. 1 Num. 6978 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 08/11/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza emessa in data 2 marzo 2023 ha respinto il reclamo introdotto da IM IN avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. (decreto del 22 febbraio 2022; IM risulta sottoposto dal 2016). 1.1 II Tribunale, premesso che IM IN risulta in espiazione della pena di anni 14 e mesi 8 di reclusione per associazione di stampo mafioso ed altro, dopo ampia premessa di inquadramento giuridico dell'istituto, evidenzia in sintesi : a) il ruolo apicale ricoperto da IM IN nella organizzazione di stampo mafioso cosca BE (specie dopo l'arresto di IU BE, come ricostruito nella sentenza del 2021 relativa al processo Eclissi), operante in Gioia Tauro e in altri luoghi del territorio nazionale;
b) la perdurante operatività del gruppo criminale di riferimento, attestata nelle informative di polizia giudiziaria acquisite agli atti, con recenti arresti di affiliati operati nel 2021 e nel 2022; c) l'assenza di indicatori di effettivo ravvedimento, con condotta carceraria non sempre regolare. Sarebbe, pertanto, del tutto inalterata la capacità di CI IN di mantenere contatti con il contesto criminale di provenienza, capacità non 141 attenuatasi per effetto del tempo trascorso in detenzione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - IM IN, deducendo erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione circa la perdurante pericolosità del ricorrente e circa la capacità di mantenere i contatti con il contesto di provenienza. 2.1 II Tribunale non avrebbe realizzato un concreto apprezzamento dei motivi di reclamo e avrebbe erroneamente ritenuto di dover realizzare un mero controllo di legittimità sui contenuti del decreto ministeriale. Si era evidenziato, in particolare, che era stato prospettato il 'ridimensionamento' delle originarie accuse proprio in occasione della decisione del processo denominato Eclissi, sicchè non poteva parlarsi dello svolgimento di un ruolo di vertice della cosca BE in capo al IM. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe operato un reale vaglio critico sui contenuti del decreto ministeriale, con mera riproposizione della biografia criminale del IM e senza valorizzare spunti di ‘attualizzazione" della pericolosità. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, o comunque generici. 3.1 Come è noto, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.) . Ciò determina la possibilità, per questa Corte di rilevare solo l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi ch logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustifícaltivo della decisione. Nel caso in esame ciò non può dirsi, posto che il Tribunale ha compiutamente indicato le ragioni per cui si è ritenuto sussistente il «pericolo» di mantenimento di contatti tra il IM ed il contesto criminale di tipo associativo nel cui ambito sono maturati i fatti giudicati. 3.2 Tale pericolo è stato rapportato, in primis, al ruolo di vertice svolto nell'ambito della organizzazione di stampo mafioso dei BE, cosca che risulta essere ancora operativa, per come esposto ampiamente nella decisione. A ciò si è aggiunta la considerazione dell'assenza di 'reali' indicatori di abbandono di logiche di appartenenza al sodalizio, il che determina - sul piano logico - la persistenza del pericolo di riattivazione di canali di collegamento con l'esterno. Vi è pertanto motivazione specifica sul punto, ripreso nei motivi di ricorso, e da qui la insindacabilità delle valutazioni operate, non versandosi in ipotesi di assenza del percorso argomentativo. 3.3 Va altresì precisato che il riferimento ad un mero controllo di legittimità da parte del Tribunale, pur presente nella decisione impugnata, vitiatur sed non vitiat (essendo evidente che il controllo giurisdizionale del Tribunale è controllo di merito, sulla valenza indicativa dei fatti posti a base del decreto ministeriale, in chiave di verifica della capacità o meno del soggetto di mantenere i contatti con gli ex sodali). Al contempo va ribadito che la misura «trattamentale» 3 essenzialmente di carattere amministrativo con controllo giunisdizionale differito - di cui all'art. 41 bis ord.pen. - realizza finalità preventive (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. I n. 52054 del 29.4.2014, rv 261809, in riferimento alla immutata natura preventiva della misura in parola, pure a seguito delle modifiche apportate con legge n.94 del 15 luglio 2009), tese alla inibizione di contatti con il contesto criminale di provenienza. La condizione del soggetto detenuto, pertanto, viene sottoposta ad un «aggravamento» del grado di afflizione, già di per sè correlato alla limitazione di libertà, in virtù della constatazione del livello di pericolosità soggettiva (desumibile dalla natura del reato commesso e da altri indicatori fattuali relativi alla personalità) che legittima l'adozione di misure idonee a prevenire il fenomeno del mantenimento delle capacità di incidenza del soggetto recluso sugli accadimenti esterni. 3.4 La natura preventiva della adozione del regime differenziato è stata ribadita - in modo significativo - dalla stessa Corte Edu, nel noto caso OV contro Italia (I sezione, sentenza del 25 settembre 2018), lì dove si è affermato (al par. 150) che : [..] La Corte riconosce gli argomenti del Governo sulle finalità puramente preventive e di sicurezza - piuttosto che punitive - del regime carcerario speciale in questione, e il suo obiettivo di separare i contatti tra detenuti e le loro reti criminali (vedere paragrafo 143 sopra), nonché gli argomenti addotti in merito alla giustificazione dell'imposizione delle misure (cfr. paragrafo 146 sopra) [..] Trattasi di finalità di per sè ritenuta - dalla stessa Corte di Strasburgo - non in contrasto con i diritti fondamentali, lì dove emerga la necessità di particolari forme di inibizione dei contatti tra il soggetto posto in detenzione e il contesto criminale di provenienza. Sempre nella citata decisione OV
contro
Italia si ribadisce - al par. 147 della sentenza - la compatibilità tra il modello differenziato di trattamento del detenuto portatore di pericolosità accentuata e il principio di cui all'art. 3 Conv., sempre che sia presente adeguata giustificazione circa le opzioni di applicazione e proroga : [..] La Corte nota in apertura che ha già avuto ampia possibilità di valutare il regime di cui all'art. 41 bis in un gran numero di casi prima di questo, e ha concluso che, secondo le circostanze di tali casi, l'imposizione del regime non dà luogo a problemi ai sensi dell'articolo 3 neppure quando è stato imposto per lunghi periodi di tempo (vedi, tra molti altri esempi, Enea, citata sopra;
Argenti, citato sopra;
Campisi v. Italia, no. 24358/02, 11 luglio 2006; e LL c. Italia 4 (dec.) n. 37648/02, 24 settembre 2015). In tali casi, la Corte ha costantemente affermato che, nel valutare se l'applicazione estesa delle restrizioni di cui alla sezione del regime di cui all'art.41 bis raggiunge la soglia minima di gravità necessaria per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3, la durata deve essere esaminata alla luce delle circostanze di ciascun caso„ che comporta, tra l'altro, accertare se il rinnovo o l'estensione delle restrizioni contestate era giustificata o no (vedi Enea, citata sopra, § 64; Argenti, citata sopra, § 21; Campisi, sopra citato, § 38, 11 luglio 2006; e LL, citata sopra, § 27); e, mutatis mutandis, IR CH c. Francia [GC], n. 59450/00, § 145, CEDU 2006-IX) [..]. Resta pertanto confermata e condivisa la tesi secondo cui in sede di applicazione o di proroga del regime differenziato non si richiede un accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (dato che ciò presupporrebbe l'individuazione di un effettivo contributo arrecato all'attività del gruppo medesimo) quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere il mantenimento dei contatti con la realtà criminale di provenienza in ipotesi di sottoposizione al regime ordinario. Ciò corrisponde alla finalità preventiva e al contempo inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario. 3.5 Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto, nell'ambito della quale indubbiamente incide l'intensità pregressa del ruolo associativo ritenuto sussistente, come più volte sottolineato nella presente sede di legittimità (si veda, tra le altre , Sez. V n. 40673 del 30.5.2012, rv 253713). Ciò consente di ritenere non sindacabile il giudizio formulato dal Tribunale, in ragione della intensità del ruolo svolto, in passato, dall'attuale ricorrente nel contesto criminale, in una con l'assenza di indicatori di ravvedimento. Si tratta, peraltro, di una prognosi del tutto particolare, posto che la finalità preventiva è correlata non già ad un pericolo di reiterazione della condotta illecita - in quanto tale - ma si arresta ad una fase anticipata di tutela, posto che attraverso l'adozione del regime differenziato si riduce la frequenza e si regolamenta la modalità dei contatti con i soggetti potenziali 'veicoli' di informazioni o potenziali ricettori di ordini, allo scopo di evitare ogni possibile «influenza» sugli accadimenti esterni e ciò in rapporto ad una valida massima di esperienza - elevata a parametro normativo di conformazione del trattamento carcerario - che valorizza come dato fondante proprio la pregressa adesione del soggetto, con particolare intensità, ad un sistema di valori deviante, capace di 5 alterare in profondità il sistema delle relazioni sociali in un dato territorio (caratteristica riconosciuta delle organizzazioni mafiose, dati i caratteri tipici della incriminazione di cui all'articolo 416 bis cod.pen.). 3.6 Circa tale aspetto, va peraltro rilevato che la difesa del ricorrente prospetta in modo del tutto generico l'avvenuto 'ridimensionamento' del ruolo svolto dal IM nel sodalizio di riferimento, il che impedisce di ritenere ammissibile simile punto di censura. 3.7 II ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, per le ragioni sinora esposte. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 8 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
lette/sant-i.te le conclusioni del PG ) ct»..sk c.CA,L 49-t( Ltl >0 ifr.e)k Penale Sent. Sez. 1 Num. 6978 Anno 2024 Presidente: MOGINI STEFANO Relatore: AG RAFFAELLO Data Udienza: 08/11/2023 IN FATTO E IN DIRITTO 1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza emessa in data 2 marzo 2023 ha respinto il reclamo introdotto da IM IN avverso il decreto ministeriale di proroga del regime differenziato di cui all'art.41 bis ord.pen. (decreto del 22 febbraio 2022; IM risulta sottoposto dal 2016). 1.1 II Tribunale, premesso che IM IN risulta in espiazione della pena di anni 14 e mesi 8 di reclusione per associazione di stampo mafioso ed altro, dopo ampia premessa di inquadramento giuridico dell'istituto, evidenzia in sintesi : a) il ruolo apicale ricoperto da IM IN nella organizzazione di stampo mafioso cosca BE (specie dopo l'arresto di IU BE, come ricostruito nella sentenza del 2021 relativa al processo Eclissi), operante in Gioia Tauro e in altri luoghi del territorio nazionale;
b) la perdurante operatività del gruppo criminale di riferimento, attestata nelle informative di polizia giudiziaria acquisite agli atti, con recenti arresti di affiliati operati nel 2021 e nel 2022; c) l'assenza di indicatori di effettivo ravvedimento, con condotta carceraria non sempre regolare. Sarebbe, pertanto, del tutto inalterata la capacità di CI IN di mantenere contatti con il contesto criminale di provenienza, capacità non 141 attenuatasi per effetto del tempo trascorso in detenzione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione - a mezzo del difensore - IM IN, deducendo erronea applicazione di legge ed assenza di motivazione circa la perdurante pericolosità del ricorrente e circa la capacità di mantenere i contatti con il contesto di provenienza. 2.1 II Tribunale non avrebbe realizzato un concreto apprezzamento dei motivi di reclamo e avrebbe erroneamente ritenuto di dover realizzare un mero controllo di legittimità sui contenuti del decreto ministeriale. Si era evidenziato, in particolare, che era stato prospettato il 'ridimensionamento' delle originarie accuse proprio in occasione della decisione del processo denominato Eclissi, sicchè non poteva parlarsi dello svolgimento di un ruolo di vertice della cosca BE in capo al IM. Il Tribunale, inoltre, non avrebbe operato un reale vaglio critico sui contenuti del decreto ministeriale, con mera riproposizione della biografia criminale del IM e senza valorizzare spunti di ‘attualizzazione" della pericolosità. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti, o comunque generici. 3.1 Come è noto, avverso il provvedimento emesso dal Tribunale di Sorveglianza in sede di reclamo circa l'applicazione o la proroga del regime differenziato di cui all'art. 41 bis ord.pen. è ammesso ricorso per cassazione in rapporto alla sola violazione di legge (art. 41 bis co. 2 sexies ord.pen.) . Ciò determina la possibilità, per questa Corte di rilevare solo l'assoluta carenza di motivazione, intesa come mancanza grafica della stessa o come redazione di un testo del tutto sfornito dei requisiti minimi ch logicità e aderenza ai dati cognitivi acquisiti, tale da rendere incomprensibile il percorso giustifícaltivo della decisione. Nel caso in esame ciò non può dirsi, posto che il Tribunale ha compiutamente indicato le ragioni per cui si è ritenuto sussistente il «pericolo» di mantenimento di contatti tra il IM ed il contesto criminale di tipo associativo nel cui ambito sono maturati i fatti giudicati. 3.2 Tale pericolo è stato rapportato, in primis, al ruolo di vertice svolto nell'ambito della organizzazione di stampo mafioso dei BE, cosca che risulta essere ancora operativa, per come esposto ampiamente nella decisione. A ciò si è aggiunta la considerazione dell'assenza di 'reali' indicatori di abbandono di logiche di appartenenza al sodalizio, il che determina - sul piano logico - la persistenza del pericolo di riattivazione di canali di collegamento con l'esterno. Vi è pertanto motivazione specifica sul punto, ripreso nei motivi di ricorso, e da qui la insindacabilità delle valutazioni operate, non versandosi in ipotesi di assenza del percorso argomentativo. 3.3 Va altresì precisato che il riferimento ad un mero controllo di legittimità da parte del Tribunale, pur presente nella decisione impugnata, vitiatur sed non vitiat (essendo evidente che il controllo giurisdizionale del Tribunale è controllo di merito, sulla valenza indicativa dei fatti posti a base del decreto ministeriale, in chiave di verifica della capacità o meno del soggetto di mantenere i contatti con gli ex sodali). Al contempo va ribadito che la misura «trattamentale» 3 essenzialmente di carattere amministrativo con controllo giunisdizionale differito - di cui all'art. 41 bis ord.pen. - realizza finalità preventive (si veda, sul punto, quanto affermato da Sez. I n. 52054 del 29.4.2014, rv 261809, in riferimento alla immutata natura preventiva della misura in parola, pure a seguito delle modifiche apportate con legge n.94 del 15 luglio 2009), tese alla inibizione di contatti con il contesto criminale di provenienza. La condizione del soggetto detenuto, pertanto, viene sottoposta ad un «aggravamento» del grado di afflizione, già di per sè correlato alla limitazione di libertà, in virtù della constatazione del livello di pericolosità soggettiva (desumibile dalla natura del reato commesso e da altri indicatori fattuali relativi alla personalità) che legittima l'adozione di misure idonee a prevenire il fenomeno del mantenimento delle capacità di incidenza del soggetto recluso sugli accadimenti esterni. 3.4 La natura preventiva della adozione del regime differenziato è stata ribadita - in modo significativo - dalla stessa Corte Edu, nel noto caso OV contro Italia (I sezione, sentenza del 25 settembre 2018), lì dove si è affermato (al par. 150) che : [..] La Corte riconosce gli argomenti del Governo sulle finalità puramente preventive e di sicurezza - piuttosto che punitive - del regime carcerario speciale in questione, e il suo obiettivo di separare i contatti tra detenuti e le loro reti criminali (vedere paragrafo 143 sopra), nonché gli argomenti addotti in merito alla giustificazione dell'imposizione delle misure (cfr. paragrafo 146 sopra) [..] Trattasi di finalità di per sè ritenuta - dalla stessa Corte di Strasburgo - non in contrasto con i diritti fondamentali, lì dove emerga la necessità di particolari forme di inibizione dei contatti tra il soggetto posto in detenzione e il contesto criminale di provenienza. Sempre nella citata decisione OV
contro
Italia si ribadisce - al par. 147 della sentenza - la compatibilità tra il modello differenziato di trattamento del detenuto portatore di pericolosità accentuata e il principio di cui all'art. 3 Conv., sempre che sia presente adeguata giustificazione circa le opzioni di applicazione e proroga : [..] La Corte nota in apertura che ha già avuto ampia possibilità di valutare il regime di cui all'art. 41 bis in un gran numero di casi prima di questo, e ha concluso che, secondo le circostanze di tali casi, l'imposizione del regime non dà luogo a problemi ai sensi dell'articolo 3 neppure quando è stato imposto per lunghi periodi di tempo (vedi, tra molti altri esempi, Enea, citata sopra;
Argenti, citato sopra;
Campisi v. Italia, no. 24358/02, 11 luglio 2006; e LL c. Italia 4 (dec.) n. 37648/02, 24 settembre 2015). In tali casi, la Corte ha costantemente affermato che, nel valutare se l'applicazione estesa delle restrizioni di cui alla sezione del regime di cui all'art.41 bis raggiunge la soglia minima di gravità necessaria per rientrare nel campo di applicazione dell'articolo 3, la durata deve essere esaminata alla luce delle circostanze di ciascun caso„ che comporta, tra l'altro, accertare se il rinnovo o l'estensione delle restrizioni contestate era giustificata o no (vedi Enea, citata sopra, § 64; Argenti, citata sopra, § 21; Campisi, sopra citato, § 38, 11 luglio 2006; e LL, citata sopra, § 27); e, mutatis mutandis, IR CH c. Francia [GC], n. 59450/00, § 145, CEDU 2006-IX) [..]. Resta pertanto confermata e condivisa la tesi secondo cui in sede di applicazione o di proroga del regime differenziato non si richiede un accertamento della perdurante condizione di affiliato al gruppo criminoso (dato che ciò presupporrebbe l'individuazione di un effettivo contributo arrecato all'attività del gruppo medesimo) quanto una verifica della esistenza di elementi tali da far ragionevolmente presumere il mantenimento dei contatti con la realtà criminale di provenienza in ipotesi di sottoposizione al regime ordinario. Ciò corrisponde alla finalità preventiva e al contempo inibitoria insita nella adozione di limitazioni alle ordinarie regole di trattamento penitenziario. 3.5 Si tratta, pertanto, di una tipica valutazione in fatto, nell'ambito della quale indubbiamente incide l'intensità pregressa del ruolo associativo ritenuto sussistente, come più volte sottolineato nella presente sede di legittimità (si veda, tra le altre , Sez. V n. 40673 del 30.5.2012, rv 253713). Ciò consente di ritenere non sindacabile il giudizio formulato dal Tribunale, in ragione della intensità del ruolo svolto, in passato, dall'attuale ricorrente nel contesto criminale, in una con l'assenza di indicatori di ravvedimento. Si tratta, peraltro, di una prognosi del tutto particolare, posto che la finalità preventiva è correlata non già ad un pericolo di reiterazione della condotta illecita - in quanto tale - ma si arresta ad una fase anticipata di tutela, posto che attraverso l'adozione del regime differenziato si riduce la frequenza e si regolamenta la modalità dei contatti con i soggetti potenziali 'veicoli' di informazioni o potenziali ricettori di ordini, allo scopo di evitare ogni possibile «influenza» sugli accadimenti esterni e ciò in rapporto ad una valida massima di esperienza - elevata a parametro normativo di conformazione del trattamento carcerario - che valorizza come dato fondante proprio la pregressa adesione del soggetto, con particolare intensità, ad un sistema di valori deviante, capace di 5 alterare in profondità il sistema delle relazioni sociali in un dato territorio (caratteristica riconosciuta delle organizzazioni mafiose, dati i caratteri tipici della incriminazione di cui all'articolo 416 bis cod.pen.). 3.6 Circa tale aspetto, va peraltro rilevato che la difesa del ricorrente prospetta in modo del tutto generico l'avvenuto 'ridimensionamento' del ruolo svolto dal IM nel sodalizio di riferimento, il che impedisce di ritenere ammissibile simile punto di censura. 3.7 II ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, per le ragioni sinora esposte. Alla declaratoria di inammissibilità consegue ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 8 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente