Sentenza breve 10 marzo 2020
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 61 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 61 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00061/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00053/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 53 del 2020, proposto da SA CO, in proprio e quale rappresentante legale di Cnt Technologies srls, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Formica, Andrea Gaggiotti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
ON Marche, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Lucilla Di Ianni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del provvedimento di diniego di proroga emanato il 31 ottobre 2019 dall’Ufficio Promozione e sostegno alle politiche attive per il lavoro, corrispondenti servizi territoriali e aree di crisi, avente ad oggetto “POR MARCHE FESR 2014-2020 ASSE 3 OS 7 Azione 7.1 “Sostegno all’avviamento, allo sviluppo e alla continuità di impresa nelle aree di crisi produttiva” - ́Sostegno ai progetti di Start UP - VS. Richiesta proroga ulteriore di 12 mesi pec 1262680 del 21/10/2019”;
nonché, per quanto occorrer possa, - del Bando DDPF 59/19 del 31/05/2016 POR FESR 2014/2020 “Programma Operativo Regionale (Por) Marche Fesr 2014/2020 Asse 3 – AZIONE 7.1 “Sostegno allo start up, allo sviluppo e alla continuità di impresa nelle aree di crisi produttiva” della ON Marche; - di tutte le altre comunicazioni e gli atti comunque connessi, conseguenti e/o presupposti ai precedenti, ancorché non conosciuti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ON Marche;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 dicembre 2025 il dott. FA IO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Nel ricorso si riferisce che in data 15 luglio 2016 la ricorrente ha presentato domanda di accesso a contributo per la sua proposta di progetto di investimento a valere sul bando POR Marche FESR 2014-2020 ASSE 3 OS 7 Azione 7.1 “ Sostegno allo start up, sviluppo e continuità di impresa nelle aree di crisi ”. In data 20 giugno 2017 con decreto nr. 127 del Dirigente della P.F. Programmazione integrata, commercio, cooperazione e internazionalizzazione la ON Marche ha approvato i progetti ammessi a contributo, tra cui quello presentato dalla società ricorrente.
Per raggiungere la finalità del progetto finanziato, la ricorrente riferisce che intendeva avvalersi della collaborazione di un operatore economico di Ravenna. Il cronoprogramma del progetto è stato interrotto, tuttavia, dalle difficoltà economiche di tale partner.
Successivamente, per ovviare alla difficoltà di progetto riscontrata, la ricorrente avviava una collaborazione con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale.
In data 31 luglio 2019 CNT Technologies ha richiesto una proroga dei termini di conclusione del progetto, in conformità alle previsioni dell’art. 28 del bando.
In data 2 agosto 2019 la ON Marche ha concesso la proroga dei termini di conclusione del progetto, prorogandola al 31 ottobre 2019.
Il 16 ottobre 2019 la ricorrente chiedeva alla ON Marche una nuova proroga, dovuta sia alle difficoltà economiche del succitato partner, sia alle vicende giudiziarie che avevano interessato i vertici dell’ente pubblico, parimenti succitato.
La ON Marche rigettava la richiesta, ritenendo che il bando non consentisse una proroga eccedente il termine di tre mesi. La ricorrente proponeva, quindi, ricorso avanti a questo T.A.R. avverso tale diniego. La ON si costitutiva in resistenza.
Con sentenza n. 175/2020 del 10.3.2020 questo Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario. Avverso la suddetta pronuncia la ricorrente ha proposto appello al Consiglio di Stato, che con sentenza n. 8605 del 24.12.2021, ha annullato la pronuncia appellata, disponendo il rinvio della causa al giudice di prima istanza.
Pertanto, il ricorrente ha riassunto ex art. 105 cpa il giudizio, con atto notificato il 24 marzo 2022 e depositato il 30 marzo 2022.
Dopo lo scambio di memorie e repliche il ricorso è passato in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 19 dicembre 2025.
Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 28 del bando.
Si dice che la richiesta presentata dalla società ricorrente è ammessa dalla seconda parte di tale disposizione, che riguarda istanze di proroga/sospensione per procedimenti giudiziari o ricorsi amministrativi fino a definizione degli stessi.
La censura non va condivisa. L’art. 28 (“Proroghe e sospensioni”) ridetto così dispone, “ Il progetto deve concludersi entro i termini previsti. Ove motivato da gravi imprevisti sopraggiunti nella realizzazione del progetto, l’impresa beneficiaria, può presentare istanza di proroga accompagnata da dettagliate giustificazioni tecniche, per un periodo non superiore a tre mesi oltre il termine originariamente previsto. L’istanza deve essere presentata secondo le modalità indicate nel sistema SIGEF almeno 60 giorni prima della scadenza prevista per il completamento del progetto. La Struttura regionale procede con l’istruttoria della richiesta tenendo conto in particolare dei vincoli imposti dal cronogramma finanziario del progetto. La richiesta di proroga si intende accolta salvo che l’Amministrazione regionale entro 20 giorni solari non manifesti parere contrario. Durante il periodo di proroga non sono ammesse variazioni progettuali. In caso di positivo accoglimento dell’istanza di proroga il beneficiario è tenuto a modificare il termine di scadenza della eventuale polizza fidejussoria richiesta per l’erogazione dell’anticipazione. In caso di mancato accoglimento dell’istanza di proroga sono comunque fatte salve le spese sostenute fino al termine di ammissibilità originariamente stabilito, purché il progetto possa essere ritenuto funzionale e funzionante, oppure nel caso in cui il beneficiario si impegni a completare il progetto. Nei suddetti casi il contributo pubblico è ricalcolato in proporzione alle spese ammissibili sostenute entro il termine di ammissibilità originariamente stabilito. Nel caso di un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo che determini un’interruzione nell’attuazione del progetto, con specifico riferimento all’avanzamento della spesa o di parte di essa, il beneficiario può presentare all’Amministrazione regionale, apposita istanza di sospensione. La predetta istanza deve essere dettagliata e motivata, con specifica menzione della diretta connessione tra il procedimento giudiziario o il ricorso amministrativo richiamato e l’interruzione nell’avanzamento della spesa o di parte. Il beneficiario è altresì tenuto a fornire all’Amministrazione regionale informazioni costantemente aggiornate sullo sviluppo del procedimento giudiziario o del ricorso amministrativo richiamato. In particolare ogni anno il beneficiario è tenuto a fornire all’Amministrazione regionale un’informativa dettagliata sul procedimento giudiziario o sul ricorso amministrativo, informativa che deve pervenire entro il 30 ottobre di ogni anno. L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di ammettere la predetta istanza di sospensione” .
Dalla lettura della previsione di lex specialis emerge chiaramente che un conto è la proroga, altro e diverso conto è la sospensione dei termini progettuali. Quest’ultima riguarda contenzioso inerente al progetto, non qualsiasi contenzioso inerente un partner, fornitore o cliente del proponente del progetto, che possa avere effetti dilatori su di esso.
Non a caso il bando richiede trattarsi di “ un procedimento giudiziario o di un ricorso amministrativo con effetto sospensivo”, mentre non è emerso dimostrato come i procedimenti giudiziari richiamati abbiano avuto “ effetto sospensivo ”, da intendersi sul procedimento amministrativo inerente al contributo richiesto.
Peraltro la richiesta denegata dalla ON era espressamente una richiesta di proroga (cfr. doc. 7 allegato al ricorso), come la prima, presentata il 1° agosto 2019, non una istanza di sospensione.
Infine, sia la proroga che la sospensione, non sono diritti del richiedente ma istanze oggetto di espressa valutazione discrezionale (così il tenore del bando, “ La Struttura regionale procede con l’istruttoria della richiesta tenendo conto in particolare dei vincoli imposti dal cronogramma finanziario del progetto ”; “ facoltà di ammettere la predetta istanza di sospensione”).
La decisione regionale va, comunque, esente da critiche sia considerando quella della ricorrente come istanza di proroga, perché il bando espressamente fissa il termine massimo di tre mesi per la proroga, sia considerandola istanza di sospensione. A prescindere dalla ricorrenza dei presupposti per poter configurare l’istanza di sospensione, non appare irragionevole la scelta della ON di non concedere ulteriore tempo per realizzare il progetto (e quindi mantenere impegnati i relativi fondi), dal momento che l’intero POR FESR, ha, come noto, un cronoprogramma finanziario di spesa molto stringente, finalizzato a scongiurare il c.d. “disimpegno automatico” dei fondi da parte della Commissione europea, che colpisce, defalcandoli, le amministrazioni incapaci di spendere nei tempi programmati i fondi concessi.
Con il secondo e il terzo motivo sono dedotti difetto di motivazione e di istruttoria.
Tali critiche vanno disattese, perché l’istanza di proroga presentata eccedeva la durata di tre mesi prevista dal bando, per cui non era necessaria né una particolarmente approfondita istruttoria, né una dettagliata motivazione da parte degli uffici.
Con il quarto motivo si lamenta il mancato preavviso di rigetto.
La censura va disattesa, in quanto, vista la chiara previsione del bando e la stretta interpretazione della lex specialis a cui sono tenuti i pubblici uffici, non poteva essere concessa una proroga eccendente i tre mesi, per cui in base all’art. 21 octies co. 2, primo periodo, L. 241/1990, l’atto non avrebbe potuto essere diverso.
Con il quinto motivo si deduce violazione (non si specifica se da parte del provvedimento di diniego di proroga o del bando) del regolamento Ue n. 1303/2013, art 87.
La critica va disattesa, sia perché nel motivo non è specificamente gravato il bando (che è solo riportato genericamente in epigrafe e non specificamente contestato sul punto) che è lex specialis non disapplicabile da parte della PA (Consiglio di Stato, Sez. VI, 6 febbraio 2023, n. 1232; in termini Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 marzo 2024, n. 2704; sulla non disapplicabilità anche del bando “anti comunitario”: Consiglio di Stato, Sez. V, 10 gennaio 2024, n. 321; Corte giust. CE, 27 febbraio 2003, C-327/00, “Santex”, Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 maggio 2024, n. 4419, TAR per le Marche n. 972/2024), sia perché la normativa richiamata attiene esclusivamente ai rapporti finanziari tra Commissione europea e autorità nazionali nella gestione dei POR, che sono previamente negoziati e autorizzati dalla Commissione. Le norme sul disimpegno dei fondi e sui pagamenti richiamate in ricorso non riguardano i beneficiari finali, bensì le autorità nazionali, in questo caso la ON (“ Le autorità nazionali che invocano la forza maggiore di cui al primo comma, lettera b), ne dimostrano le conseguenze dirette sulla realizzazione di tutto o parte del programma ”, cfr. art 87 c. 2 Reg. Ue 1303/2013).
Non è infatti sostenibile che un singolo progetto abbia conseguenze dirette sulla realizzazione settennale dell’intero programma regionale, che riguarda migliaia di progetti.
Non c’è alcun parallelismo, come da tesi della ricorrente, tra Reg.to Ue e rapporti tra ON e beneficiari, questi hanno come unico riferimento il bando e se lo ritengono contrario al diritto Ue, lo devono gravare con motivo specifico, non dedurre disapplicazione.
Nello specifico, l’art 87 Reg.to Ue 1303/2013 richiamato, al comma 1 lett. b) fa riferimento alla “ richiesta di pagamento ” colpita da forza maggiore e secondo la definizione contenuta nell’art. 2 c. 1 n. 22) del medesimo Reg.to, si intende per "richiesta di pagamento": una domanda di pagamento o una dichiarazione di spesa presentata alla Commissione da uno Stato membro”.
Come visto, quindi, la richiesta di pagamento eventualmente interessata dalla forza maggiore, non è certo quella di uno delle migliaia di beneficiari finali di contributo, bensì quella dell’Autorità nazionale nei rapporti con la Commissione europea.
È ultronea, quindi, la vicenda all’esame, dove i problemi di realizzazione dell’intervento del ricorrente sono legati al concordato preventivo in cui è caduta una società partner e alle vicende giudiziarie inerenti all’ente partner succitato.
Come evidenziato, peraltro, dalla ON nella memoria depositata il 14 novembre 2025, non sono questi i casi di forza maggiore delineati dalla giurisprudenza.
In sintesi e conclusione il quinto motivo è da disattendere perché non è specificamente impugnato il bando e perché nel merito le critiche sono infondate.
In conclusione per le ragioni esposte, il ricorso va respinto.
Le particolari circostanze di causa giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DO EP ET, Presidente
FA IO, Referendario, Estensore
Marco Maria Cellini, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA IO | DO EP ET |
IL SEGRETARIO