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Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/08/2025, n. 999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 999 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott. Eugenio Bolondi, pronuncia la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1871 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno
2025 promossa da
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocato BERTOLANI MASSIMO
RICORRENTE contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
) C.F._2
CONVENUTE CONTUMACI
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni
CONCLUSIONI: la ricorrente, sola parte costituita, come in ricorso introduttivo.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
Rilevato che la Società ricorrente:
- ha dato atto di essere creditrice di in forza di decreto ingiuntivo n. 963/2011 emesso CP_1 da questo Tribunale il 12/04/2011 per la somma capitale di euro 173.087,39, oltre interessi di legge, spese e compensi di avvocato, divenuto definitivo;
1 - di aver radicato, avanti al Tribunale di Ravenna, procedimento di espropriazione dell'immobile sito in Ravenna, via Tommaso Gulli n. 223, identificato al NCEU di detto Comune al foglio 81, mappale
631, sub. 33, cat. A/3, vani 5,5; foglio 81, mappale 631, sub. 34, cat. C/6, mq. 13, di proprietà della debitrice per la quota di 1/2 e per la restante metà di proprietà della sorella Controparte_2
- il procedimento espropriativo è stato sospeso dal Giudice dell'esecuzione che ha disposto procedersi a giudizio di divisione delle quote indivise del compendio pignorato (doc. 4);
- instaurato il giudizio di divisione avanti sempre al Tribunale di Ravenna è ivi emerso il difetto di continuità delle trascrizioni, per sanare il quale è stato concesso termine per instaurare il presente procedimento, il che la Società creditrice ha fatto.
Ritenuto, quindi, che:
- il ricorso ex art. 281 decies e seguenti c.p.c. è stato regolarmente notificato alle convenute e all'udienza del giorno 23/07/2025 ne è stata dichiarata la contumacia;
- la Corte di Cassazione nella pronuncia n. 11638/2014, ha chiarito che “qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede - debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere, a sua cura e spese, la trascrizione sulla base di quell'atto, qualora esso risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata od accertata giudizialmente, anche dopo la trascrizione del pignoramento, ripristinando così la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art.
2650 c.c., comma 2”;
- ai sensi dell'art. 476 c.c., per l'accettazione tacita di eredità viene richiesto il compimento di un atto, da parte del chiamato, che egli non avrebbe il diritto di porre in essere se non nella qualità di erede e che, per sua natura e finalità, risulta incompatibile con l'opposta volontà di rinunciare;
- nel caso di specie, sulla base della documentazione prodotta dalla ricorrente, è emerso che, in relazione agli immobili di cui si discute, le convenute non solo hanno provveduto a trascrivere la denuncia di successione, ma hanno anche eseguito le volture catastali, complessivo contegno che la
S.C., con orientamento consolidato e condivisibile, ritiene idoneo a determinare l'effetto indicato dalla norma richiamata al punto che precede (tra le tante cfr. Cass., 30/04/2021 n. 11478);
- in conclusione, la domanda della ricorrente è fondata e deve essere accolta;
- per il principio di causalità le spese di lite sono poste a carico delle convenute, la cui condotta ha reso necessaria l'instaurazione del procedimento;
le stesse sono quantificate, ai sensi del d.m.
55/2014, come aggiornato dal d.m. 147/2022 in complessivi euro 1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la presente controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro
2 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari stante la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
- accerta e dichiara che le convenute e hanno accettato CP_1 Controparte_2 tacitamente l'eredità del padre nato a [...] il [...] (C.F. Persona_1
) e deceduto a Mirandola (MO) il 09/07/2010 e ne sono pertanto divenute C.F._3 eredi;
- ordina alla Conservatoria dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza;
- condanna le convenute a rifondere alla ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 per compenso professionale di Avvocato, oltre 15% per spese generali, 4% per CPA e 22% per IVA, oltre costi vivi di causa documentati.
Così deciso in Modena in data 21/08/2025
IL GIUDICE dott. Eugenio Bolondi
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