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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 16/09/2025, n. 1243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1243 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1672/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1672/2023, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. LUCA Parte_1 C.F._1
BEORCHIA
attore nei confronti di:
(c.f. ), con gli avv.ti RICCARDO Controparte_1 C.F._2
VESCIA e FRANCESCO VESCIA
convenuta
Conclusioni di parte attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 19/2/2025
Conclusioni di parte convenuta: come da note scritte depositate telematicamente in data 19/2/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ha chiesto all'adito Tribunale di Parte_1
condannare alla restituzione a suo favore della somma di € Controparte_1
24.000,00 oltre interessi – concessa alla convenuta a titolo di mutuo – previa fissazione di un termine ex art. 1817 c.c., documentando l'infruttuoso invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita trasmesso alla controparte.
La convenuta si è tardivamente costituita, contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda del ricorrente e chiedendone il rigetto.
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, la causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale delle parti.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 20/2/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e con ordinanza del
17/3/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
*** *** ***
1. La domanda dell'attore (già ricorrente) risulta fondata e merita pertanto accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Giova premettere che, a mente del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, chi agisce per la restituzione di una somma di denaro asseritamente concessa a mutuo è tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697
c.c., non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo che comporti l'obbligo di restituzione della stessa da parte del mutuatario (v., ex multis, Cass. n.
8409/2015).
pagina 2 di 6 Di recente la Suprema Corte ha altresì puntualizzato che “la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta” (v. Cass. n. 8829/2023; hanno espresso principi analoghi Cass. n. 27372/2021 e n. 3119/2022) e anche chiarito che il convincimento del giudice può fondarsi financo su una sola presunzione, purché grave e precisa (v. Cass. n. 13373/2017).
3. Calando i suesposti principi nel caso che occupa, si osserva quanto segue.
3.1 La traditio del denaro (peraltro non contestata da parte convenuta) risulta documentata dalle risultanze dell'estratto conto sub doc. 1 att..
Inoltre, la causale del bonifico – ovvero “finanziamento infruttifero” – risulta espressamente dalla contabile versata in atti unitamente alle note scritte attoree del 5/6/2023 quale doc. 6, rispetto al quale non colgono nel segno le censure di inammissibilità sollevate dalla convenuta nella propria comparsa conclusionale
(sia a mente dell'insegnamento di Cass. n. 46/2021, sia stante il disposto passaggio al rito ordinario).
3.2 La convenuta, dal canto suo, non ha provato la diversa causale del pagamento dalla stessa allegata, vale a dire il fatto che la somma fosse stata in realtà pagata dall'attore per entrare a far parte di una società della figlia della convenuta, insieme al marito di quest'ultima che già di fatto amministrava tale società.
Più precisamente, nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. la convenuta ha dedotto (i) che la somma di € 24.000,00 sarebbe stata pagata dall'attore a favore di sua figlia, per l'acquisto del 40% delle quote CP_2
pagina 3 di 6 della società DO.P. s.r.l.s.; (ii) che, contestualmente, avrebbe ceduto CP_2
gratuitamente al padre (marito della convenuta) il restante 60% delle Persona_1
quote di detta società; (iii) che avrebbe poi utilizzato l'importo di cui Persona_1
al punto (i) che precede – fino a € 23.940,00 per un aumento di capitale della predetta società, divenuta DO. (iv) che l'attore avrebbe sottoscritto e CP_3
versato un ulteriore aumento di capitale per € 15.960,00, così portando il capitale sociale (originariamente di € 100,00) a € 44.000,00.
Sul punto, invero, si osserva quanto segue.
La convenuta, di fatto, adombra la sussistenza di un'ipotesi di simulazione, assumendo l'esistenza di un accordo dissimulato tra le odierne parti in causa.
Tali deduzioni, tuttavia, non sono state debitamente dimostrate in corso di causa.
In primo luogo, quand'anche ritenuto provato che la somma erogata dall'attore sia stata utilizzata per effettuare l'aumento di capitale proporzionale al valore delle quote societarie acquistate dal marito della convenuta, ciò indica soltanto la modalità di impiego di detta somma, ma in ogni caso la documentazione versata in atti dalla convenuta sub nn. 3, 4 e 5 non prova alcunché in ordine al fatto che ciò costituisse il “prezzo” concordato tra le parti per consentire all'attore l'ingresso nella compagine sociale, vieppiù considerato che l'attore risulta avere versato l'ulteriore e differente importo di € 15.960,00 (v., in particolare, doc. 3 conv.).
Risultano poi inconferenti le doglianze della convenuta circa un diverso prestito che l'attore avrebbe ottenuto dalla succitata società.
Inoltre, nemmeno dall'interrogatorio formale dell'attore è emersa alcuna dichiarazione confessoria atta a suffragare la prospettazione di parte convenuta.
Ancora, neppure è stato possibile ammettere la prova testimoniale richiesta dalla convenuta – diretta a provare l'anzidetta simulazione del prestito infruttifero e la dissimulazione di accordi interni funzionali all'ingresso dell'attore nella società
DO.P.s.r.l.s. (poi DO. – alla stregua del divieto di prova testimoniale CP_3
pagina 4 di 6 posto dall'art. 1417 c.c., non potendosi ritenere la convenuta terza estranea all'accordo simulatorio dalla stessa dedotto (ancorché, in thesi, con la partecipazione anche di altri soggetti) e avendo l'attore tempestivamente sollevato l'eccezione di inammissibilità di tale prova testimoniale nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c..
4. Di talché, non essendo stata versata in atti alcuna controdichiarazione scritta atta a costituire valida prova della simulazione allegata dalla convenuta, la domanda attorea deve essere accolta, anche in punto di fissazione del termine ex art. 1817 c.c..
Considerato che a mente della richiamata disposizione normativa il termine è stabilito dal Giudice “avuto riguardo alle circostanze”, nel caso di specie tale termine di restituzione del mutuo può congruamente ritenersi maturato alla data di ricezione da parte della convenuta della prima messa in mora documentata (v. doc. 2 att.), avuto riguardo al lasso di tempo – di circa due anni – già trascorso dal trasferimento del denaro (avvenuto il 3/6/2020).
Il termine per il rimborso della somma di € 24.000,00 deve farsi dunque decorrere dal 24/5/2022.
Pertanto, attesa la domanda di interessi formulata, la convenuta deve essere condannata a rimborsare all'attore la somma di € 24.000,00, oltre interessi al tasso legale (i) ex art. 1284, I comma c.c. dal 24/5/2022 e (ii) ex art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda giudiziale (ossia dal 23/2/2023, data di deposito del ricorso) al saldo effettivo.
5. Le spese seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate in dispositivo sulla base della nota spese depositata dall'attore, conforme ai pagina 5 di 6 parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n.
147/2022) applicabili in relazione al valore della controversia.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
condanna la convenuta al pagamento a favore dell'attore della somma di €
24.000,00, oltre interessi come indicati in motivazione;
condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compensi e in € 160,08 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 16 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 1672/2023, promossa da:
(c.f. ), con l'avv. LUCA Parte_1 C.F._1
BEORCHIA
attore nei confronti di:
(c.f. ), con gli avv.ti RICCARDO Controparte_1 C.F._2
VESCIA e FRANCESCO VESCIA
convenuta
Conclusioni di parte attrice: come da note scritte depositate telematicamente in data 19/2/2025
Conclusioni di parte convenuta: come da note scritte depositate telematicamente in data 19/2/2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 6 Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132
c.p.c., si rinvia agli atti delle parti e al verbale di causa.
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ha chiesto all'adito Tribunale di Parte_1
condannare alla restituzione a suo favore della somma di € Controparte_1
24.000,00 oltre interessi – concessa alla convenuta a titolo di mutuo – previa fissazione di un termine ex art. 1817 c.c., documentando l'infruttuoso invito a concludere una convenzione di negoziazione assistita trasmesso alla controparte.
La convenuta si è tardivamente costituita, contestando l'ammissibilità e la fondatezza della domanda del ricorrente e chiedendone il rigetto.
Disposto il mutamento del rito da sommario a ordinario, la causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale delle parti.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni per l'udienza del 20/2/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c., e con ordinanza del
17/3/2025 la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. ratione temporis applicabile per il deposito degli scritti conclusionali.
*** *** ***
1. La domanda dell'attore (già ricorrente) risulta fondata e merita pertanto accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
2. Giova premettere che, a mente del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, chi agisce per la restituzione di una somma di denaro asseritamente concessa a mutuo è tenuto a provare, ai sensi dell'art. 2697
c.c., non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo che comporti l'obbligo di restituzione della stessa da parte del mutuatario (v., ex multis, Cass. n.
8409/2015).
pagina 2 di 6 Di recente la Suprema Corte ha altresì puntualizzato che “la prova dell'esistenza di un'obbligazione restitutoria derivante da un contratto di mutuo può essere offerta non necessariamente attraverso la produzione del documento contrattuale, ma anche mediante elementi presuntivi, tra i quali l'indicazione della causale dei bonifici e la mancata allegazione da parte del convenuto, nelle risposte stragiudiziali alle richieste di pagamento, di un titolo che lo legittimi a trattenere la somma ricevuta” (v. Cass. n. 8829/2023; hanno espresso principi analoghi Cass. n. 27372/2021 e n. 3119/2022) e anche chiarito che il convincimento del giudice può fondarsi financo su una sola presunzione, purché grave e precisa (v. Cass. n. 13373/2017).
3. Calando i suesposti principi nel caso che occupa, si osserva quanto segue.
3.1 La traditio del denaro (peraltro non contestata da parte convenuta) risulta documentata dalle risultanze dell'estratto conto sub doc. 1 att..
Inoltre, la causale del bonifico – ovvero “finanziamento infruttifero” – risulta espressamente dalla contabile versata in atti unitamente alle note scritte attoree del 5/6/2023 quale doc. 6, rispetto al quale non colgono nel segno le censure di inammissibilità sollevate dalla convenuta nella propria comparsa conclusionale
(sia a mente dell'insegnamento di Cass. n. 46/2021, sia stante il disposto passaggio al rito ordinario).
3.2 La convenuta, dal canto suo, non ha provato la diversa causale del pagamento dalla stessa allegata, vale a dire il fatto che la somma fosse stata in realtà pagata dall'attore per entrare a far parte di una società della figlia della convenuta, insieme al marito di quest'ultima che già di fatto amministrava tale società.
Più precisamente, nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 1 c.p.c. la convenuta ha dedotto (i) che la somma di € 24.000,00 sarebbe stata pagata dall'attore a favore di sua figlia, per l'acquisto del 40% delle quote CP_2
pagina 3 di 6 della società DO.P. s.r.l.s.; (ii) che, contestualmente, avrebbe ceduto CP_2
gratuitamente al padre (marito della convenuta) il restante 60% delle Persona_1
quote di detta società; (iii) che avrebbe poi utilizzato l'importo di cui Persona_1
al punto (i) che precede – fino a € 23.940,00 per un aumento di capitale della predetta società, divenuta DO. (iv) che l'attore avrebbe sottoscritto e CP_3
versato un ulteriore aumento di capitale per € 15.960,00, così portando il capitale sociale (originariamente di € 100,00) a € 44.000,00.
Sul punto, invero, si osserva quanto segue.
La convenuta, di fatto, adombra la sussistenza di un'ipotesi di simulazione, assumendo l'esistenza di un accordo dissimulato tra le odierne parti in causa.
Tali deduzioni, tuttavia, non sono state debitamente dimostrate in corso di causa.
In primo luogo, quand'anche ritenuto provato che la somma erogata dall'attore sia stata utilizzata per effettuare l'aumento di capitale proporzionale al valore delle quote societarie acquistate dal marito della convenuta, ciò indica soltanto la modalità di impiego di detta somma, ma in ogni caso la documentazione versata in atti dalla convenuta sub nn. 3, 4 e 5 non prova alcunché in ordine al fatto che ciò costituisse il “prezzo” concordato tra le parti per consentire all'attore l'ingresso nella compagine sociale, vieppiù considerato che l'attore risulta avere versato l'ulteriore e differente importo di € 15.960,00 (v., in particolare, doc. 3 conv.).
Risultano poi inconferenti le doglianze della convenuta circa un diverso prestito che l'attore avrebbe ottenuto dalla succitata società.
Inoltre, nemmeno dall'interrogatorio formale dell'attore è emersa alcuna dichiarazione confessoria atta a suffragare la prospettazione di parte convenuta.
Ancora, neppure è stato possibile ammettere la prova testimoniale richiesta dalla convenuta – diretta a provare l'anzidetta simulazione del prestito infruttifero e la dissimulazione di accordi interni funzionali all'ingresso dell'attore nella società
DO.P.s.r.l.s. (poi DO. – alla stregua del divieto di prova testimoniale CP_3
pagina 4 di 6 posto dall'art. 1417 c.c., non potendosi ritenere la convenuta terza estranea all'accordo simulatorio dalla stessa dedotto (ancorché, in thesi, con la partecipazione anche di altri soggetti) e avendo l'attore tempestivamente sollevato l'eccezione di inammissibilità di tale prova testimoniale nella propria memoria ex art. 183, VI comma, n. 3 c.p.c..
4. Di talché, non essendo stata versata in atti alcuna controdichiarazione scritta atta a costituire valida prova della simulazione allegata dalla convenuta, la domanda attorea deve essere accolta, anche in punto di fissazione del termine ex art. 1817 c.c..
Considerato che a mente della richiamata disposizione normativa il termine è stabilito dal Giudice “avuto riguardo alle circostanze”, nel caso di specie tale termine di restituzione del mutuo può congruamente ritenersi maturato alla data di ricezione da parte della convenuta della prima messa in mora documentata (v. doc. 2 att.), avuto riguardo al lasso di tempo – di circa due anni – già trascorso dal trasferimento del denaro (avvenuto il 3/6/2020).
Il termine per il rimborso della somma di € 24.000,00 deve farsi dunque decorrere dal 24/5/2022.
Pertanto, attesa la domanda di interessi formulata, la convenuta deve essere condannata a rimborsare all'attore la somma di € 24.000,00, oltre interessi al tasso legale (i) ex art. 1284, I comma c.c. dal 24/5/2022 e (ii) ex art. 1284, IV comma c.c. dalla data della domanda giudiziale (ossia dal 23/2/2023, data di deposito del ricorso) al saldo effettivo.
5. Le spese seguono la soccombenza della convenuta e sono liquidate in dispositivo sulla base della nota spese depositata dall'attore, conforme ai pagina 5 di 6 parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 (così come aggiornati dal D.M. n.
147/2022) applicabili in relazione al valore della controversia.
Per questi motivi
il Tribunale di Bergamo in composizione monocratica
III sezione civile definitivamente pronunciando, ogni diversa e ulteriore domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
condanna la convenuta al pagamento a favore dell'attore della somma di €
24.000,00, oltre interessi come indicati in motivazione;
condanna la convenuta a rifondere all'attore le spese del presente giudizio, liquidate in € 5.077,00 per compensi e in € 160,08 per spese, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Bergamo, 16 settembre 2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Mazzoni
pagina 6 di 6