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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/03/2025, n. 692 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 692 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2849/2021
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
03.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 n. 2849/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2849/2021
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Camilla Iovino, presso il cui Parte_1 studio elettivamente domicilia, in San Gennaro Vesuviano (NA), alla Via Nola n. 241, il tutto come da procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Antonino Maresca, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Sorrento (NA), al Viale Nizza n. 62, il tutto come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHE'
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis Controparte_2 dall'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui elettivamente domicilia, in Via Diaz n. CP_1
11, CP_1
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale medica.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 13.02.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
l' , nonché il , deducendo: che, in data 23.4.2017, veniva ricoverata Controparte_1 Controparte_2
nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del P.O. S. Maria della Pietà di Nola (NA) per un intervento per parto cesareo e bloodpatch, eseguito in data 25.4.2017, a seguito del quale le veniva diagnosticata una “distocia dinamica, cefalea da anestesia spirale/peridurale”, per il manifestarsi di cefalea con sudorazione e difficoltà respiratoria;
che, in data 01.5.2017, veniva dimessa con la predetta diagnosi e con prescrizione di cura farmacologica;
che, stante il persistere della cefalea e di vertigini e visto il manifestarsi di una limitazione funzionale ai movimenti del rachide cervicale e del collo, si sottoponeva ad una visita ortopedica e ad una visita oculistica presso il Presidio Ospedaliero S. Maria della Pietà di Nola (NA); che, a seguito del suddetto intervento lamentava, inoltre, “disturbi depressivi di tipo reattivo” con sentimenti di chiusura e di attacchi di ansia generalizzata che inficiavano le normali attività giornaliere e di relazione;
che si sottoponeva a visita medico-legale presso il dott. , il quale stimava, quale conseguenza dei fatti descritti, Persona_1
globalmente, un danno biologico permanente nella misura del 4%, una ITT di giorni 9 ed una ITP di giorni
15 valutabile al 75%, una ITP di giorni 30 valutabile al 50% ed ulteriore ITP di giorni 30 valutabile al 25%; che, a causa delle condizioni di salute in cui attualmente versa, ha difficoltà anche nello svolgere un'attività lavorativa, comportando ciò il verificarsi di danni nella sua sfera patrimoniale;
di aver formulato richiesta di risarcimento danni, patrimoniali e non, nei confronti dell' e del , Controparte_1 Controparte_2
rimaste senza riscontro e di aver, altresì, espletato il procedimento di mediazione in data 01.02.2021, conclusosi con esito negativo per assenza delle controparti.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, che le condizioni di salute in cui versa, attualmente, la Sig.ra sono state causate dall'intervento per parto Parte_1
cesareo e bloodpatch eseguito dai sanitari dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud (…), per tutti i motivi descritti in premessa;
2) accertare e dichiarare la gravissima responsabilità contrattuale dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
3 (…) presso la quale la Sig.ra si è sottoposta all'intervento di parto cesareo ed alle conseguenti cure e Parte_1
terapie descritte in premessa, per tutti i fatti attribuibili alla negligenza ed imperizia dei sanitari della predetta struttura ed, altresì, alla sua inefficienza di organizzazione, in relazione alla vicenda per cui è causa;
3) accertare e dichiarare l'esistenza del diritto della Sig.ra ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non dallo stesso Parte_1
patiti e patendi in conseguenza dei fatti di causa;
4) per l'effetto, condannare l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud (…) ed il in solido tra loro o chi di essi per ragione e diritto, al pagamento in favore della Sig.ra Controparte_3
della somma complessiva di euro 9.504,73, ovvero, in via subordinata, di quella minore o maggiore Parte_1
somma che risulterà in corso di causa anche a seguito di CTU medico legale. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al momento del soddisfo (…)”, con il favore delle spese di lite (cfr. conclusioni a pag.
4-5 dell'atto di citazione).
Si costituivano in giudizio i convenuti, che resistevano alla domanda, chiedendone il rigetto, per tutte le ragioni esplicate nelle rispettive comparse di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Assegnati i termini dell'art. 183, co. 6, c.p.c., senza ammissione delle istanze istruttorie formulate da parte attrice, la causa giunge alla decisione.
La domanda formulata dalla va rigettata sulla base di una questione preliminare assorbente, Parte_1
con conseguente esonero della scrivente dall'analisi delle altre questioni, per il principio della ragione più liquida, che consente di ritenerle assorbite, potendo il giudizio essere definito mediante la soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminarle previamente tutte, secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (si cfr., ex plurimis, Cass. n. 11458/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).
Ed invero, la domanda attorea non può trovare accoglimento difettando, in primis, di adeguata e compiuta allegazione, con conseguente difetto altresì di prova, della – nemmeno accennata – colpa medica in cui
Cont sarebbero incorsi i sanitari dell' convenuta.
4 Preliminarmente, al fine di delineare gli esatti confini dell'onere deduttivo e probatorio incombente sulle parti in causa in merito a tale domanda, occorre anzitutto inquadrare il tipo di responsabilità ascrivibile agli enti evocati in giudizio e ciò comporta il previo inquadramento giuridico della fattispecie in esame.
Anche dopo le recenti modifiche apportate dalla legge 8 marzo 2017 n. 24, c.d. legge , è CP_4
possibile affermare che il rapporto instauratori tra l'attrice e la struttura sanitaria convenuta è pacificamente qualificabile come contrattuale e da valutare sulla base della normativa di cui all'art. 1218 c.c.
Infatti, per ciò che concerne la responsabilità della struttura sanitaria, può configurarsi una responsabilità contrattuale e ciò sul rilievo che l'accettazione del paziente nella struttura sanitaria comporta sempre la conclusione di un contratto, fonte principale di obbligazioni giuridiche ex art. 1173 c.c. Tale contratto, denominato di “spedalità”, è un contratto di prestazione d'opera atipico - tant'è che si parla al riguardo di responsabilità contrattuale da “contatto sociale” (si cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 589 del 22.01.1999; nonché, da ultimo, Cass., sez. III, 29.01.2018, n. 2061) - nel quale, prescindendo dall'esistenza di un precedente vincolo in senso stretto, la struttura sanitaria (nonché il medico che, in concreto, assiste l'utente) è legato al paziente da una relazione di fatto. Il rapporto obbligatorio di tipo protettivo che sorge,
a seguito di tale contatto tra sanitario ed assistito, ed anche se si tratti di un contatto “meramente fortuito ed informale, intercorso tra medico e paziente” (così Cass., sez. III, 03.10.2016, n. 19670), viene garantito poiché si sostanzia nell'affidamento da questi riposto in controparte, consistente in un'aspettativa di professionalità e rispetto delle leges artis da parte del medico, a cui si riconnettono, in forza di canoni di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c., determinati doveri di conservazione della sfera giuridica altrui. La professionalità del medico, oltre ad essere fonte di affidamento per il paziente, è anche fonte di obbligazione, a prescindere dall'esistenza di un contratto d'opera professionale propriamente detto.
In forza del vincolo contrattuale così configuratosi, le strutture sanitarie sono tenute ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure medico-chirurgiche (generali e specialistiche), ma si estende altresì ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico
5 ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (Cass., sez. III, sentenza n. 8826 del 13.04.2007).
La responsabilità del nosocomio, avendo natura contrattuale, può conseguire, quindi, all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a carico della struttura ex art. 1218 c.c., oppure può derivare in via indiretta dall'operato dei propri medici ausiliari, poiché l'art. 1228 c.c. prevede che il debitore, che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Se ne deduce, pertanto, che un paziente, il quale si senta leso nei suoi diritti, potrà agire nei confronti dell'ente ospedaliero, godendo, in sede giudiziale, di un onere probatorio piuttosto favorevole, giacché spetta al danneggiato l'allegazione del solo contratto ovvero del solo contatto sociale e del relativo inadempimento del sanitario astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, mentre resta a carico del danneggiante l'onere di provare di aver tenuto un comportamento diligente (si cfr. in tema, da ultimo, Cass. sez. III, 29.01.2018, n. 2061).
Nel merito, poi, la fattispecie va esaminata alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte in tema di obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale (quale quella dei sanitari, appunto), le quali sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, non può essere desunto ipso facto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal paziente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale fissato dall'art. 1176, co. 2, c.c., parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata. Pertanto, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito (si cfr. sent. Cass., sez. III, 04.3.2004, n.
4400). Occorre, tuttavia, anche tener conto della circostanza per cui in materia di responsabilità per colpa professionale al criterio della certezza degli effetti della condotta si può sostituire, nella ricerca del nesso di
6 causalità tra la condotta del professionista e l'evento dannoso, quello della probabilità di tali effetti e dell'idoneità della condotta a produrli, per cui il rapporto causale sussiste anche quando l'opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì serie ed apprezzabili possibilità di successo influendo sulla situazione, connessa al rapporto, del creditore della prestazione (così sent. Cass. n. 14759/2007).
In definitiva il Giudice di merito, nell'esaminare la dedotta responsabilità contrattuale, deve valutare se esiste un'omissione di comportamento dovuto sulla base dei normali protocolli di cura e, in caso positivo, se, in assenza dell'errore o dell'omissione secondo una valutazione di probabilità, il paziente aveva una ragionevole probabilità di salvezza o di non aggravare la propria condizione di salute, laddove l'esercente la professione sanitaria si fosse attenuto alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
Così ripercorso l'iter dell'evoluzione pretoria in tema di responsabilità da colpa medica, occorre considerare che, in subiecta materia, come innanzi anticipato, è intervenuto, da ultimo, il legislatore, dapprima con la c.d. legge Balduzzi (D.L. n. 158/2012 conv. in legge n. 189/2012) e, successivamente, con la legge Gelli-Bianco
(legge 8 marzo 2017, n. 24).
Più in dettaglio, l'art. 3, comma 1, della legge Balduzzi dispone che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. Il giudice, anche nella
determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”. Il legislatore ha così predisposto un regime di responsabilità medica meno severo, poiché, sotto il profilo penale,
l'imputabilità viene ricondotta ai soli casi di colpa grave, rimanendo esenti da responsabilità le ipotesi di colpa lieve, sempre che vengano rispettate le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica (si cfr. Cass., sez. VI-III, ordinanza n. 27391 del 24.12.2014, conforme a Cass., sez. VI-III, ordinanza n. 8940 del 17.04.2014). Tale esimente si riflette, ovviamente, anche sul piano civilistico, nel
7 senso che il Giudice ne deve tener conto in ordine all'ammontare del danno da liquidare, laddove peraltro la responsabilità viene testualmente qualificata come aquiliana.
Con la legge nulla cambia nei confronti delle strutture, che continuano a rispondere a titolo di CP_4
responsabilità contrattuale ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., in merito alle condotte dolose e colpose del personale operante (anche in regime libero professionale intramurario): difatti, l'art. 7 prevede che “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Invece, il singolo professionista risponderà nei confronti del paziente a norma dell'art. 2043 c.c., cioè a titolo di responsabilità extracontrattuale (salvo il caso in cui non abbia posto in essere con il danneggiato un proprio vincolo negoziale: si cfr. art. 7).
Inoltre, la legge Gelli-Bianco rivisita il concetto di colpa grave, prescrivendo ai professionisti il rispetto delle linee guida dell'ars medica o, in loro assenza, delle buone pratiche, ma richiedendone l'adeguatezza al singolo caso concreto clinico-assistenziale: tale adempimento costituisce fattore esimente per il professionista in caso di fatto illecito.
Peraltro, il suddetto criterio di valutazione della colpa costituisce il metro di giudizio del magistrato in caso di responsabilità civile: a norma dell'art. 7, comma 3, l. cit. “il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo
590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge”.
Per il resto, l'art. 5 della novella da ultimo richiamata prevede che “gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza
8 biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali”.
Fermo restando, in ogni caso, con specifico riferimento all'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, quale quella sanitaria che qui viene in rilievo, che deve trovare applicazione altresì - come anticipato innanzi - al disposto dell'art. 1176, comma 2, c.c., a norma del quale la diligenza del debitore deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata. La diligenza in senso tecnico di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. rileva, quindi, come misura dell'esattezza dell'adempimento contrattuale, nel senso che, pur di fronte all'avvenuta esecuzione della prestazione, il paziente può dimostrare che la prestazione è stata eseguita inesattamente, ossia non in conformità a quelle regole tecniche cui fa riferimento il citato comma 2 dell'art. 1176 c.c.
Di talché, circa gli oneri probatori delle parti, secondo l'orientamento pacifico tanto della giurisprudenza di legittimità (così, seppure in via di obiter dictum, Cass, S.U., n. 13533/2001; nello stesso senso Cass. n.
2387/2004; Cass., sez. III, 29.01.2018, n. 2061, cit.), quanto di quella di merito (si cfr., ex plurimis, Tribunale
Rimini, 10.11.2017, n. 1107, in Redazione Giuffrè 2018; Tribunale Caltagirone, 09.02.2018, n. 105, in Redazione
Giuffrè 2018), «In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non
vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante» (Cassazione civile sez. un., 11.01.2008, n.
577).
Tale riparto dell'onere probatorio non subisce deroghe nemmeno quando l'intervento o l'attività diagnostica sia stata di speciale difficoltà, in quanto «l'esonero di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c. non incide sui criteri di riparto dell'onere della prova», ma opera esclusivamente nella definizione dei parametri di valutazione
(diligenza professionale) del sanitario, limitando la responsabilità ai soli casi di colpa grave (si cfr. Tribunale
Roma, sez. XIII, 01.03.2017, n. 4176, in Redazione Giuffrè 2017).
9 Circa la consistenza del nesso di causalità, la giurisprudenza ha chiarito che nel sistema civilistico del risarcimento del danno biologico da responsabilità medica vige il principio del “più probabile che non” nella ricerca del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta del sanitario (si cfr. Tribunale Roma, sez. XIII, 26.06.2017, n. 13032, in Redazione Giuffrè 2017); di conseguenza, «il rapporto causale sussiste quando, con un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondata possibilità di evitare il danno, sicché l'esistenza del nesso causale può affermarsi allorché sia accertato che quella diversa, e migliore, possibilità si sarebbe verificata» (si cfr. Tribunale Modena, sez. I, 04.01.2016, n. 16, in
Giurisprudenza locale - Modena 2016).
Tale conclusione si ricollega alla diversa funzione svolta dal sistema della responsabilità civile rispetto a quella penale: non già quella di sanzionare un comportamento colpevole a fronte della commissione di un reato, bensì, in primis, quella di riparare un danno.
Passando, quindi, al caso in esame, osserva il Tribunale come l'atto introduttivo del giudizio abbia del tutto obliterato il riferimento all'inadempimento della struttura citata in giudizio, da cui sarebbe derivato il danno per il quale si invoca il risarcimento.
Va al riguardo rilevato come la Corte di Cassazione abbia avuto occasione di ricordare e chiarire che “iudex secundum alligata et probata iudicare debet”: si cfr., in particolare, ordinanza n. 6618/2018 della Suprema Corte, secondo cui «Chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto.
Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo
l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione», avendo diffusamente evidenziato in motivazione che «chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto. Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso. Chi giurisdizionalmente agisce
10 avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio;
e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica. Il giudice, infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata, bensì iuxta alligata et probata partium. Principio, questo, che governa appunto il giudizio di fatto (cfr. Cass. sez. 6- 3, ord. 6 novembre 2013 n. 24861, Cass. sez. L, 25 marzo 2010 n. 7190 e Cass. sez.
L, 12 maggio 1986 n. 3143) - così come l'opposto jura novit curia quello di diritto -, e si correla al diritto di difesa, in quanto la decisione non può che fondarsi su fatti conosciuti, così che al riguardo sia possibile accendere contraddittorio ed esercitare difesa (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2, 15 febbraio 1983 n. 1165); parimenti,
l'allegazione è necessaria per individuare il possibile oggetto della contestazione, la cui valenza in senso negativo non a caso è incrementata dopo la novellazione, operata dalla I. 18 giugno 2009 n. 69, dell'articolo 115 c.p.c. (cfr., al riguardo, Cass. sez.
3, 22 settembre 2017 n. 22055 e Cass. sez. 3, 21 giugno 2016 n. 12748). L'allegazione, infatti, racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto».
Nella fattispecie de qua parte attrice non ha soddisfatto l'onere di indicare in modo specifico e circostanziato il fatto sul quale si basa la sua pretesa di diritto;
in altre parole, la mancata allegazione dell'inadempimento addebitato alla struttura sanitaria convenuta impedisce l'accertamento giudiziale dell'oggetto della domanda sotto la prospettiva fattuale.
Ed invero, parte attrice si è limitata a riferire della sintomatologia soggettiva attualmente avvertita, senza averne individuato la causa generatrice in uno specifico comportamento, erroneo ovvero omissivo, connotato quanto meno da colpa, tenuto dai sanitari della struttura convenuta.
Più nello specifico, si badi che, dopo aver ripercorso le tappe salienti dell'intervento e del decorso post- operatorio, l'attrice, con un evidente salto logico (ma invero anche giuridico), ha dedotto di aver subito danni cagionati dall'intervento chirurgico, dei quali ha chiesto il ristoro.
La prospettazione dell'attrice è stata corroborata esclusivamente da una perizia di parte nella quale, in modo del tutto generico, si legge “che la situazione patologica attuale della periziata è da riferire all'evento traumatico di cui è stata oggetto ed alla sua gestione”, senza che sia stato chiarito in alcun modo quale sia stato tale “evento traumatico”, né quale sarebbe stato l'errore commesso nella “sua gestione”, precisando chi lo abbia commesso.
11 In altre parole, la perizia di parte - su cui sostanzialmente l'attrice fonda integralmente la delineazione della colpa medica oggetto di causa, mediante ampio rinvio alla stessa - non individua affatto la natura ed il tipo di lesioni subite, né dà conto del percorso logico-motivazionale seguito ai fini dell'accertamento della esistenza del nesso di causalità medico-scientifico tra lesioni e condotta dei sanitari che ebbero in cura la
. Parte_1
Ed invero, l'attrice, nemmeno richiama – se non nelle conclusioni dell'atto di citazione e solo testualmente
– l'imperizia ovvero la negligenza addebitate ai sanitari della struttura sanitaria, non avendo fornito alcuna specificazione sul concreto modo di atteggiarsi della colpa medica nella fattispecie in esame.
In altri termini, non risulta affatto indicato nell'atto introduttivo in cosa sia consistita la condotta colposa dei sanitari della struttura (errata esecuzione dell'intervento ovvero scelte terapeutiche e farmacologiche obsolete o inadatte al caso o, ancora, negligente conduzione della fase post-operatoria), né risulta specificato in cosa sia consistita la responsabilità della struttura ospedaliera.
A ciò aggiungasi che manca in atti qualsiasi prova documentale della patologia per la quale si invoca il risarcimento, con particolare riguardo ai lamentati “attacchi di ansia” ed ai “disturbi depressivi di tipo reattivo”
(cfr. atto di citazione e documentazione medica depositata dall'attrice nel fascicolo telematico), non essendo stati depositati referti medici attestanti le dette patologie.
Pertanto, evidenziato che la condotta inadempiente colposa ascritta a una struttura sanitaria rappresenta il fatto costitutivo della pretesa, di talché il danneggiato ha l'onere di allegare il fatto medesimo anche, e soprattutto, per porre la parte convenuta in condizioni di esercitare compiutamente il diritto di difesa nell'ambito di un sistema processuale basato sul principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che impone al convenuto di contestare specificamente la tesi difensiva avversaria, tesi che tuttavia intanto può essere adeguatamente contestata in quanto rivesta connotazione di un sufficiente grado di specificità, il delineato vulnus assertivo, nel caso di specie, evidente nella mancata allegazione di un ben preciso inadempimento nell'esecuzione di una specifica prestazione sanitaria in favore dell'attrice, che sarebbe avvinto da nesso di causalità con la patologia sofferta dall'attrice (“distocia dinamica, cefalea da anestesia
12 spirale/peridurale” nonché “attacchi di ansia” ed ai “disturbi depressivi di tipo reattivo”), rende la domanda inaccoglibile.
Del resto, tale originario vizio dell'atto introduttivo, si risolve addirittura nel totale abbandono, nelle note conclusionali depositate dall'attrice, di qualunque, pur vago e apodittico, riferimento all'errore medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria in favore dell'attrice, per lasciare spazio alla sola discettazione sul consenso informato, che tuttavia, non è entrato affatto a far parte del thema decidendum, non essendo stato ritualmente e tempestivamente dedotto nei termini di legge, con ciò modificando inammissibilmente la pretesa ed introducendo una domanda/allegazione nuova, in sede di note conclusionali, basata su elementi di fatto nuovi: cfr. atto di citazione, ove nulla viene allegato sul punto, nonché si cfr. storico del fascicolo telematico, da cui si evince che parte attrice non ha depositato la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., deputata alla modificazione e precisazione delle domande (ed eccezioni) proposte.
Il suddetto difetto assertivo, permea l'integralità dell'atto di citazione, senza – come appena detto – che sia stato colmato in corso di causa nei termini a ciò deputati (ex art. 183, co. 6, c.p.c.).
La sopra evidenziata violazione degli oneri di allegazione incombenti su chi intende fare valere un diritto in giudizio, da un lato, rende inammissibile la richiesta CTU, in quanto, per l'effetto, essa si presenta esplorativa rispetto a profili di colpa solo genericamente supposti e non allegati, bensì apoditticamente addebitati da parte attrice a parte convenuta;
dall'altro, non consente alcun pieno esercizio del diritto di difesa delle parti convenute a fronte di un inadempimento solo genericamente accennato, che nel caso di specie pare descritto e basato unicamente sul sofismo del “post hoc, ergo propter hoc”.
Per tutte le ragioni innanzi esposte, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, pertanto esse, liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, ai valori medi, leggermente ridotti tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo e dell'attività processuale concretamente espletata dai difensori, vanno poste a carico dell'attrice.
13
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
2. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 CP_1
, che liquida in € 2.600,00, e del , che liquida in € 2.560,00, in entrambi i
[...] Controparte_2
casi oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso il 03.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
14
Tribunale Ordinario di Nola
Prima Sezione Civile
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dagli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
Considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 13.02.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
Esaminate le note scritte depositate dalle parti;
Richiamato l'art. 127 ter, co. 3, c.p.c. secondo cui “Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note”;
Letto, altresì, l'art. 281 sexies, co. 3, c.p.c. secondo cui “Al termine della discussione orale il giudice, se non provvede ai sensi del primo comma, deposita la sentenza nei successivi trenta giorni”;
Pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 127 ter e 281 sexies c.p.c., come di seguito.
03.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
1 n. 2849/2021 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dr.ssa Giovanna Astarita, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2849/2021
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Camilla Iovino, presso il cui Parte_1 studio elettivamente domicilia, in San Gennaro Vesuviano (NA), alla Via Nola n. 241, il tutto come da procura a margine dell'atto di citazione
ATTRICE
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1
Antonino Maresca, presso il cui studio elettivamente domicilia, in Sorrento (NA), al Viale Nizza n. 62, il tutto come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTA
NONCHE'
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis Controparte_2 dall'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato di presso cui elettivamente domicilia, in Via Diaz n. CP_1
11, CP_1
CONVENUTO
Oggetto: risarcimento danni da responsabilità professionale medica.
Conclusioni per le parti: come da atti di causa, nonché come da note conclusionali e da note di trattazione scritta depositate per la partecipazione all'udienza del 13.02.2025.
2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Omesso lo svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, co. 2, n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., osserva il Tribunale che conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1
l' , nonché il , deducendo: che, in data 23.4.2017, veniva ricoverata Controparte_1 Controparte_2
nel reparto di Ostetricia e Ginecologia del P.O. S. Maria della Pietà di Nola (NA) per un intervento per parto cesareo e bloodpatch, eseguito in data 25.4.2017, a seguito del quale le veniva diagnosticata una “distocia dinamica, cefalea da anestesia spirale/peridurale”, per il manifestarsi di cefalea con sudorazione e difficoltà respiratoria;
che, in data 01.5.2017, veniva dimessa con la predetta diagnosi e con prescrizione di cura farmacologica;
che, stante il persistere della cefalea e di vertigini e visto il manifestarsi di una limitazione funzionale ai movimenti del rachide cervicale e del collo, si sottoponeva ad una visita ortopedica e ad una visita oculistica presso il Presidio Ospedaliero S. Maria della Pietà di Nola (NA); che, a seguito del suddetto intervento lamentava, inoltre, “disturbi depressivi di tipo reattivo” con sentimenti di chiusura e di attacchi di ansia generalizzata che inficiavano le normali attività giornaliere e di relazione;
che si sottoponeva a visita medico-legale presso il dott. , il quale stimava, quale conseguenza dei fatti descritti, Persona_1
globalmente, un danno biologico permanente nella misura del 4%, una ITT di giorni 9 ed una ITP di giorni
15 valutabile al 75%, una ITP di giorni 30 valutabile al 50% ed ulteriore ITP di giorni 30 valutabile al 25%; che, a causa delle condizioni di salute in cui attualmente versa, ha difficoltà anche nello svolgere un'attività lavorativa, comportando ciò il verificarsi di danni nella sua sfera patrimoniale;
di aver formulato richiesta di risarcimento danni, patrimoniali e non, nei confronti dell' e del , Controparte_1 Controparte_2
rimaste senza riscontro e di aver, altresì, espletato il procedimento di mediazione in data 01.02.2021, conclusosi con esito negativo per assenza delle controparti.
Tanto premesso, l'attrice chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) accertare e dichiarare, che le condizioni di salute in cui versa, attualmente, la Sig.ra sono state causate dall'intervento per parto Parte_1
cesareo e bloodpatch eseguito dai sanitari dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud (…), per tutti i motivi descritti in premessa;
2) accertare e dichiarare la gravissima responsabilità contrattuale dell'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud
3 (…) presso la quale la Sig.ra si è sottoposta all'intervento di parto cesareo ed alle conseguenti cure e Parte_1
terapie descritte in premessa, per tutti i fatti attribuibili alla negligenza ed imperizia dei sanitari della predetta struttura ed, altresì, alla sua inefficienza di organizzazione, in relazione alla vicenda per cui è causa;
3) accertare e dichiarare l'esistenza del diritto della Sig.ra ad ottenere il risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non dallo stesso Parte_1
patiti e patendi in conseguenza dei fatti di causa;
4) per l'effetto, condannare l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud (…) ed il in solido tra loro o chi di essi per ragione e diritto, al pagamento in favore della Sig.ra Controparte_3
della somma complessiva di euro 9.504,73, ovvero, in via subordinata, di quella minore o maggiore Parte_1
somma che risulterà in corso di causa anche a seguito di CTU medico legale. Il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda sino al momento del soddisfo (…)”, con il favore delle spese di lite (cfr. conclusioni a pag.
4-5 dell'atto di citazione).
Si costituivano in giudizio i convenuti, che resistevano alla domanda, chiedendone il rigetto, per tutte le ragioni esplicate nelle rispettive comparse di costituzione e risposta, cui si fa qui espresso rinvio.
Assegnati i termini dell'art. 183, co. 6, c.p.c., senza ammissione delle istanze istruttorie formulate da parte attrice, la causa giunge alla decisione.
La domanda formulata dalla va rigettata sulla base di una questione preliminare assorbente, Parte_1
con conseguente esonero della scrivente dall'analisi delle altre questioni, per il principio della ragione più liquida, che consente di ritenerle assorbite, potendo il giudizio essere definito mediante la soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminarle previamente tutte, secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (si cfr., ex plurimis, Cass. n. 11458/2018; Cass. SS.UU. 9936/2014; Cass. n. 12002/2014).
Ed invero, la domanda attorea non può trovare accoglimento difettando, in primis, di adeguata e compiuta allegazione, con conseguente difetto altresì di prova, della – nemmeno accennata – colpa medica in cui
Cont sarebbero incorsi i sanitari dell' convenuta.
4 Preliminarmente, al fine di delineare gli esatti confini dell'onere deduttivo e probatorio incombente sulle parti in causa in merito a tale domanda, occorre anzitutto inquadrare il tipo di responsabilità ascrivibile agli enti evocati in giudizio e ciò comporta il previo inquadramento giuridico della fattispecie in esame.
Anche dopo le recenti modifiche apportate dalla legge 8 marzo 2017 n. 24, c.d. legge , è CP_4
possibile affermare che il rapporto instauratori tra l'attrice e la struttura sanitaria convenuta è pacificamente qualificabile come contrattuale e da valutare sulla base della normativa di cui all'art. 1218 c.c.
Infatti, per ciò che concerne la responsabilità della struttura sanitaria, può configurarsi una responsabilità contrattuale e ciò sul rilievo che l'accettazione del paziente nella struttura sanitaria comporta sempre la conclusione di un contratto, fonte principale di obbligazioni giuridiche ex art. 1173 c.c. Tale contratto, denominato di “spedalità”, è un contratto di prestazione d'opera atipico - tant'è che si parla al riguardo di responsabilità contrattuale da “contatto sociale” (si cfr. Cass., sez. III, sentenza n. 589 del 22.01.1999; nonché, da ultimo, Cass., sez. III, 29.01.2018, n. 2061) - nel quale, prescindendo dall'esistenza di un precedente vincolo in senso stretto, la struttura sanitaria (nonché il medico che, in concreto, assiste l'utente) è legato al paziente da una relazione di fatto. Il rapporto obbligatorio di tipo protettivo che sorge,
a seguito di tale contatto tra sanitario ed assistito, ed anche se si tratti di un contatto “meramente fortuito ed informale, intercorso tra medico e paziente” (così Cass., sez. III, 03.10.2016, n. 19670), viene garantito poiché si sostanzia nell'affidamento da questi riposto in controparte, consistente in un'aspettativa di professionalità e rispetto delle leges artis da parte del medico, a cui si riconnettono, in forza di canoni di correttezza e buona fede ex art. 1175 c.c., determinati doveri di conservazione della sfera giuridica altrui. La professionalità del medico, oltre ad essere fonte di affidamento per il paziente, è anche fonte di obbligazione, a prescindere dall'esistenza di un contratto d'opera professionale propriamente detto.
In forza del vincolo contrattuale così configuratosi, le strutture sanitarie sono tenute ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nella effettuazione delle cure medico-chirurgiche (generali e specialistiche), ma si estende altresì ad una serie di altre prestazioni, quali la messa a disposizione di personale medico
5 ausiliario e di personale paramedico, di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché di quelle lato sensu alberghiere (Cass., sez. III, sentenza n. 8826 del 13.04.2007).
La responsabilità del nosocomio, avendo natura contrattuale, può conseguire, quindi, all'inadempimento delle obbligazioni direttamente a carico della struttura ex art. 1218 c.c., oppure può derivare in via indiretta dall'operato dei propri medici ausiliari, poiché l'art. 1228 c.c. prevede che il debitore, che nell'adempimento dell'obbligazione si avvale dell'opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.
Se ne deduce, pertanto, che un paziente, il quale si senta leso nei suoi diritti, potrà agire nei confronti dell'ente ospedaliero, godendo, in sede giudiziale, di un onere probatorio piuttosto favorevole, giacché spetta al danneggiato l'allegazione del solo contratto ovvero del solo contatto sociale e del relativo inadempimento del sanitario astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, mentre resta a carico del danneggiante l'onere di provare di aver tenuto un comportamento diligente (si cfr. in tema, da ultimo, Cass. sez. III, 29.01.2018, n. 2061).
Nel merito, poi, la fattispecie va esaminata alla luce dei principi enunciati dalla Suprema Corte in tema di obbligazioni inerenti l'esercizio di un'attività professionale (quale quella dei sanitari, appunto), le quali sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna alla prestazione della propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non al suo conseguimento. Ne deriva che l'inadempimento del professionista alla propria obbligazione, non può essere desunto ipso facto dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal paziente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale fissato dall'art. 1176, co. 2, c.c., parametro da commisurarsi alla natura dell'attività esercitata. Pertanto, non potendo il professionista garantire l'esito comunque favorevole auspicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sue omissioni intanto è ravvisabile, in quanto, sulla base di criteri necessariamente probabilistici, si accerti che senza quell'omissione il risultato sarebbe stato conseguito (si cfr. sent. Cass., sez. III, 04.3.2004, n.
4400). Occorre, tuttavia, anche tener conto della circostanza per cui in materia di responsabilità per colpa professionale al criterio della certezza degli effetti della condotta si può sostituire, nella ricerca del nesso di
6 causalità tra la condotta del professionista e l'evento dannoso, quello della probabilità di tali effetti e dell'idoneità della condotta a produrli, per cui il rapporto causale sussiste anche quando l'opera del professionista, se correttamente e prontamente svolta, avrebbe avuto non già la certezza, bensì serie ed apprezzabili possibilità di successo influendo sulla situazione, connessa al rapporto, del creditore della prestazione (così sent. Cass. n. 14759/2007).
In definitiva il Giudice di merito, nell'esaminare la dedotta responsabilità contrattuale, deve valutare se esiste un'omissione di comportamento dovuto sulla base dei normali protocolli di cura e, in caso positivo, se, in assenza dell'errore o dell'omissione secondo una valutazione di probabilità, il paziente aveva una ragionevole probabilità di salvezza o di non aggravare la propria condizione di salute, laddove l'esercente la professione sanitaria si fosse attenuto alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
Così ripercorso l'iter dell'evoluzione pretoria in tema di responsabilità da colpa medica, occorre considerare che, in subiecta materia, come innanzi anticipato, è intervenuto, da ultimo, il legislatore, dapprima con la c.d. legge Balduzzi (D.L. n. 158/2012 conv. in legge n. 189/2012) e, successivamente, con la legge Gelli-Bianco
(legge 8 marzo 2017, n. 24).
Più in dettaglio, l'art. 3, comma 1, della legge Balduzzi dispone che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene alle linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'art. 2043 c.c. Il giudice, anche nella
determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”. Il legislatore ha così predisposto un regime di responsabilità medica meno severo, poiché, sotto il profilo penale,
l'imputabilità viene ricondotta ai soli casi di colpa grave, rimanendo esenti da responsabilità le ipotesi di colpa lieve, sempre che vengano rispettate le linee guida e le buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica (si cfr. Cass., sez. VI-III, ordinanza n. 27391 del 24.12.2014, conforme a Cass., sez. VI-III, ordinanza n. 8940 del 17.04.2014). Tale esimente si riflette, ovviamente, anche sul piano civilistico, nel
7 senso che il Giudice ne deve tener conto in ordine all'ammontare del danno da liquidare, laddove peraltro la responsabilità viene testualmente qualificata come aquiliana.
Con la legge nulla cambia nei confronti delle strutture, che continuano a rispondere a titolo di CP_4
responsabilità contrattuale ai sensi degli articoli 1218 e 1228 c.c., in merito alle condotte dolose e colpose del personale operante (anche in regime libero professionale intramurario): difatti, l'art. 7 prevede che “la struttura sanitaria o sociosanitaria pubblica o privata che, nell'adempimento della propria obbligazione, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, anche se scelti dal paziente e ancorché non dipendenti della struttura stessa, risponde, ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile, delle loro condotte dolose o colpose”.
Invece, il singolo professionista risponderà nei confronti del paziente a norma dell'art. 2043 c.c., cioè a titolo di responsabilità extracontrattuale (salvo il caso in cui non abbia posto in essere con il danneggiato un proprio vincolo negoziale: si cfr. art. 7).
Inoltre, la legge Gelli-Bianco rivisita il concetto di colpa grave, prescrivendo ai professionisti il rispetto delle linee guida dell'ars medica o, in loro assenza, delle buone pratiche, ma richiedendone l'adeguatezza al singolo caso concreto clinico-assistenziale: tale adempimento costituisce fattore esimente per il professionista in caso di fatto illecito.
Peraltro, il suddetto criterio di valutazione della colpa costituisce il metro di giudizio del magistrato in caso di responsabilità civile: a norma dell'art. 7, comma 3, l. cit. “il giudice, nella determinazione del risarcimento del danno, tiene conto della condotta dell'esercente la professione sanitaria ai sensi dell'articolo 5 della presente legge e dell'articolo
590-sexies del codice penale, introdotto dall'articolo 6 della presente legge”.
Per il resto, l'art. 5 della novella da ultimo richiamata prevede che “gli esercenti le professioni sanitarie, nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale, si attengono, salve le specificità del caso concreto, alle raccomandazioni previste dalle linee guida pubblicate ai sensi del comma 3 ed elaborate da enti e istituzioni pubblici e privati nonché dalle società scientifiche e dalle associazioni tecnico-scientifiche delle professioni sanitarie iscritte in apposito elenco istituito e regolamentato con decreto del Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e da aggiornare con cadenza
8 biennale. In mancanza delle suddette raccomandazioni, gli esercenti le professioni sanitarie si attengono alle buone pratiche clinico-assistenziali”.
Fermo restando, in ogni caso, con specifico riferimento all'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, quale quella sanitaria che qui viene in rilievo, che deve trovare applicazione altresì - come anticipato innanzi - al disposto dell'art. 1176, comma 2, c.c., a norma del quale la diligenza del debitore deve valutarsi avuto riguardo alla natura dell'attività esercitata. La diligenza in senso tecnico di cui all'art. 1176, comma 2, c.c. rileva, quindi, come misura dell'esattezza dell'adempimento contrattuale, nel senso che, pur di fronte all'avvenuta esecuzione della prestazione, il paziente può dimostrare che la prestazione è stata eseguita inesattamente, ossia non in conformità a quelle regole tecniche cui fa riferimento il citato comma 2 dell'art. 1176 c.c.
Di talché, circa gli oneri probatori delle parti, secondo l'orientamento pacifico tanto della giurisprudenza di legittimità (così, seppure in via di obiter dictum, Cass, S.U., n. 13533/2001; nello stesso senso Cass. n.
2387/2004; Cass., sez. III, 29.01.2018, n. 2061, cit.), quanto di quella di merito (si cfr., ex plurimis, Tribunale
Rimini, 10.11.2017, n. 1107, in Redazione Giuffrè 2018; Tribunale Caltagirone, 09.02.2018, n. 105, in Redazione
Giuffrè 2018), «In tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia ed allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare o che tale inadempimento non
vi è stato ovvero che, pur esistendo, esso non è stato eziologicamente rilevante» (Cassazione civile sez. un., 11.01.2008, n.
577).
Tale riparto dell'onere probatorio non subisce deroghe nemmeno quando l'intervento o l'attività diagnostica sia stata di speciale difficoltà, in quanto «l'esonero di responsabilità di cui all'art. 2236 c.c. non incide sui criteri di riparto dell'onere della prova», ma opera esclusivamente nella definizione dei parametri di valutazione
(diligenza professionale) del sanitario, limitando la responsabilità ai soli casi di colpa grave (si cfr. Tribunale
Roma, sez. XIII, 01.03.2017, n. 4176, in Redazione Giuffrè 2017).
9 Circa la consistenza del nesso di causalità, la giurisprudenza ha chiarito che nel sistema civilistico del risarcimento del danno biologico da responsabilità medica vige il principio del “più probabile che non” nella ricerca del nesso di causalità tra l'evento dannoso e la condotta del sanitario (si cfr. Tribunale Roma, sez. XIII, 26.06.2017, n. 13032, in Redazione Giuffrè 2017); di conseguenza, «il rapporto causale sussiste quando, con un criterio necessariamente probabilistico, si possa ritenere che l'opera del medico, se correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto fondata possibilità di evitare il danno, sicché l'esistenza del nesso causale può affermarsi allorché sia accertato che quella diversa, e migliore, possibilità si sarebbe verificata» (si cfr. Tribunale Modena, sez. I, 04.01.2016, n. 16, in
Giurisprudenza locale - Modena 2016).
Tale conclusione si ricollega alla diversa funzione svolta dal sistema della responsabilità civile rispetto a quella penale: non già quella di sanzionare un comportamento colpevole a fronte della commissione di un reato, bensì, in primis, quella di riparare un danno.
Passando, quindi, al caso in esame, osserva il Tribunale come l'atto introduttivo del giudizio abbia del tutto obliterato il riferimento all'inadempimento della struttura citata in giudizio, da cui sarebbe derivato il danno per il quale si invoca il risarcimento.
Va al riguardo rilevato come la Corte di Cassazione abbia avuto occasione di ricordare e chiarire che “iudex secundum alligata et probata iudicare debet”: si cfr., in particolare, ordinanza n. 6618/2018 della Suprema Corte, secondo cui «Chi agisce in giudizio, non può proporre la sua domanda in modo generico, ma deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, sia in fatto, che in diritto.
Ne deriva che, ove l'azione esercitata concerna l'inadempimento contrattuale, l'attore è onerato di allegare non solo
l'inadempimento in quanto tale, ma anche le specifiche circostanze che lo integrano, in caso contrario incorrendo nella violazione dell'onere di allegazione», avendo diffusamente evidenziato in motivazione che «chi chiede non deve proporre la sua pretesa in modo generico, bensì deve consentire che il suo contenuto sia compiutamente identificato e percepito, affinché possa essere oggetto di accertamento, in fatto e in diritto. Una domanda meramente assertiva, in quanto completamente spoglia da ogni allegazione che ne concretizzi il supporto fattuale anche nell'ipotesi in cui l'onere della prova di tale supporto non gravi poi sull'attore, non è idonea a tutelare il diritto sostanziale che le sarebbe sotteso. Chi giurisdizionalmente agisce
10 avvia un meccanismo accertatorio che, quanto al fatto, è anche probatorio;
e in quest'ultimo caso l'allegazione ne è il presupposto imprescindibile in quanto circoscrive i fatti sui quali quest'ultimo si esplica. Il giudice, infatti, come sintetizza un noto brocardo, non decide iuxta probata, bensì iuxta alligata et probata partium. Principio, questo, che governa appunto il giudizio di fatto (cfr. Cass. sez. 6- 3, ord. 6 novembre 2013 n. 24861, Cass. sez. L, 25 marzo 2010 n. 7190 e Cass. sez.
L, 12 maggio 1986 n. 3143) - così come l'opposto jura novit curia quello di diritto -, e si correla al diritto di difesa, in quanto la decisione non può che fondarsi su fatti conosciuti, così che al riguardo sia possibile accendere contraddittorio ed esercitare difesa (cfr. Cass. sez. 2, 6 settembre 2002 n. 12980 e Cass. sez. 2, 15 febbraio 1983 n. 1165); parimenti,
l'allegazione è necessaria per individuare il possibile oggetto della contestazione, la cui valenza in senso negativo non a caso è incrementata dopo la novellazione, operata dalla I. 18 giugno 2009 n. 69, dell'articolo 115 c.p.c. (cfr., al riguardo, Cass. sez.
3, 22 settembre 2017 n. 22055 e Cass. sez. 3, 21 giugno 2016 n. 12748). L'allegazione, infatti, racchiude una intensa natura di specificità proprio perché deve fondare il thema decidendum del giudizio di fatto».
Nella fattispecie de qua parte attrice non ha soddisfatto l'onere di indicare in modo specifico e circostanziato il fatto sul quale si basa la sua pretesa di diritto;
in altre parole, la mancata allegazione dell'inadempimento addebitato alla struttura sanitaria convenuta impedisce l'accertamento giudiziale dell'oggetto della domanda sotto la prospettiva fattuale.
Ed invero, parte attrice si è limitata a riferire della sintomatologia soggettiva attualmente avvertita, senza averne individuato la causa generatrice in uno specifico comportamento, erroneo ovvero omissivo, connotato quanto meno da colpa, tenuto dai sanitari della struttura convenuta.
Più nello specifico, si badi che, dopo aver ripercorso le tappe salienti dell'intervento e del decorso post- operatorio, l'attrice, con un evidente salto logico (ma invero anche giuridico), ha dedotto di aver subito danni cagionati dall'intervento chirurgico, dei quali ha chiesto il ristoro.
La prospettazione dell'attrice è stata corroborata esclusivamente da una perizia di parte nella quale, in modo del tutto generico, si legge “che la situazione patologica attuale della periziata è da riferire all'evento traumatico di cui è stata oggetto ed alla sua gestione”, senza che sia stato chiarito in alcun modo quale sia stato tale “evento traumatico”, né quale sarebbe stato l'errore commesso nella “sua gestione”, precisando chi lo abbia commesso.
11 In altre parole, la perizia di parte - su cui sostanzialmente l'attrice fonda integralmente la delineazione della colpa medica oggetto di causa, mediante ampio rinvio alla stessa - non individua affatto la natura ed il tipo di lesioni subite, né dà conto del percorso logico-motivazionale seguito ai fini dell'accertamento della esistenza del nesso di causalità medico-scientifico tra lesioni e condotta dei sanitari che ebbero in cura la
. Parte_1
Ed invero, l'attrice, nemmeno richiama – se non nelle conclusioni dell'atto di citazione e solo testualmente
– l'imperizia ovvero la negligenza addebitate ai sanitari della struttura sanitaria, non avendo fornito alcuna specificazione sul concreto modo di atteggiarsi della colpa medica nella fattispecie in esame.
In altri termini, non risulta affatto indicato nell'atto introduttivo in cosa sia consistita la condotta colposa dei sanitari della struttura (errata esecuzione dell'intervento ovvero scelte terapeutiche e farmacologiche obsolete o inadatte al caso o, ancora, negligente conduzione della fase post-operatoria), né risulta specificato in cosa sia consistita la responsabilità della struttura ospedaliera.
A ciò aggiungasi che manca in atti qualsiasi prova documentale della patologia per la quale si invoca il risarcimento, con particolare riguardo ai lamentati “attacchi di ansia” ed ai “disturbi depressivi di tipo reattivo”
(cfr. atto di citazione e documentazione medica depositata dall'attrice nel fascicolo telematico), non essendo stati depositati referti medici attestanti le dette patologie.
Pertanto, evidenziato che la condotta inadempiente colposa ascritta a una struttura sanitaria rappresenta il fatto costitutivo della pretesa, di talché il danneggiato ha l'onere di allegare il fatto medesimo anche, e soprattutto, per porre la parte convenuta in condizioni di esercitare compiutamente il diritto di difesa nell'ambito di un sistema processuale basato sul principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., che impone al convenuto di contestare specificamente la tesi difensiva avversaria, tesi che tuttavia intanto può essere adeguatamente contestata in quanto rivesta connotazione di un sufficiente grado di specificità, il delineato vulnus assertivo, nel caso di specie, evidente nella mancata allegazione di un ben preciso inadempimento nell'esecuzione di una specifica prestazione sanitaria in favore dell'attrice, che sarebbe avvinto da nesso di causalità con la patologia sofferta dall'attrice (“distocia dinamica, cefalea da anestesia
12 spirale/peridurale” nonché “attacchi di ansia” ed ai “disturbi depressivi di tipo reattivo”), rende la domanda inaccoglibile.
Del resto, tale originario vizio dell'atto introduttivo, si risolve addirittura nel totale abbandono, nelle note conclusionali depositate dall'attrice, di qualunque, pur vago e apodittico, riferimento all'errore medico nell'esecuzione della prestazione sanitaria in favore dell'attrice, per lasciare spazio alla sola discettazione sul consenso informato, che tuttavia, non è entrato affatto a far parte del thema decidendum, non essendo stato ritualmente e tempestivamente dedotto nei termini di legge, con ciò modificando inammissibilmente la pretesa ed introducendo una domanda/allegazione nuova, in sede di note conclusionali, basata su elementi di fatto nuovi: cfr. atto di citazione, ove nulla viene allegato sul punto, nonché si cfr. storico del fascicolo telematico, da cui si evince che parte attrice non ha depositato la prima memoria ex art. 183, co. 6, c.p.c., deputata alla modificazione e precisazione delle domande (ed eccezioni) proposte.
Il suddetto difetto assertivo, permea l'integralità dell'atto di citazione, senza – come appena detto – che sia stato colmato in corso di causa nei termini a ciò deputati (ex art. 183, co. 6, c.p.c.).
La sopra evidenziata violazione degli oneri di allegazione incombenti su chi intende fare valere un diritto in giudizio, da un lato, rende inammissibile la richiesta CTU, in quanto, per l'effetto, essa si presenta esplorativa rispetto a profili di colpa solo genericamente supposti e non allegati, bensì apoditticamente addebitati da parte attrice a parte convenuta;
dall'altro, non consente alcun pieno esercizio del diritto di difesa delle parti convenute a fronte di un inadempimento solo genericamente accennato, che nel caso di specie pare descritto e basato unicamente sul sofismo del “post hoc, ergo propter hoc”.
Per tutte le ragioni innanzi esposte, la domanda attorea va rigettata.
Le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza, pertanto esse, liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come aggiornato con D.M. n. 147/2022, scaglione di riferimento sulla base della domanda, ai valori medi, leggermente ridotti tenuto conto dell'effettivo svolgimento del processo e dell'attività processuale concretamente espletata dai difensori, vanno poste a carico dell'attrice.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Rigetta la domanda proposta da . Parte_1
2. Condanna alla refusione delle spese di lite in favore dell' Parte_1 CP_1
, che liquida in € 2.600,00, e del , che liquida in € 2.560,00, in entrambi i
[...] Controparte_2
casi oltre IVA e CPA come per legge, se dovute e documentate, e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso.
Così deciso il 03.3.2025 Il Giudice
Dr.ssa Giovanna Astarita
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