Ordinanza cautelare 13 gennaio 2023
Ordinanza presidenziale 23 ottobre 2023
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 13/01/2026, n. 623 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 623 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00623/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15745/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15745 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuliano Gruner e Federico Dinelli, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
La Presidenza del Consiglio dei Ministri, Formez Pa, Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA), in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
di -OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento, previa sospensione cautelare;
- dell’elenco degli ammessi alle prove orali dell’8° Corso-concorso SNA, pubblicato sul sito internet della Scuola in data 4 ottobre 2022
- del verbale n. -OMISSIS- della Commissione esaminatrice relativo alla correzione della prova di economia del ricorrente e del voto attribuitogli
- di ogni altro atto consequenziale, presupposto o comunque connesso a quelli impugnati, ove lesivo per gli interessi dei ricorrenti, ancorché da essi non conosciuto
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore 2026 il dott. Calogero Commandatore all’udienza ex art. 87, comma 4-bis c.p.a. del 9 gennaio;
Premesso che il ricorso ha ad oggetto l’annullamento degli atti in epigrafe;
Considerato che, in data 28 novembre 2025, parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia ritualmente notificato;
Ritenuto che non resta altro al Collegio che dichiarare estinto il giudizio per rinuncia, compensando le spese avuto riguardo alla limitata attività difensiva delle Amministrazioni resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quarta ter ), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
OV IU, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Marco VI, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | OV IU |
IL SEGRETARIO