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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 14/10/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 930 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 14/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nata a [...], il [...] e residente in [...], Parte_1
Sant'Egidio alla Vibrata (TE), Cod. Fisc. , assistita e difesa giusta C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Gianluca Sabatini del Foro di Teramo (Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliata presso e nello Studio del predetto C.F._2 difensore, in Teramo, alla Via Franchi, n.35, il quale di seguito rimette i propri riferimenti per le notificazioni e comunicazioni di legge: pec - fax Email_1
0861181325
RICORRENTE
Contro
l' , c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
RM MB (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_3
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_2 Per_1 in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, CP_1 alla via G. Oberdan n. 30/32, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad accedere al Parte_1 CP_ Fondo di garanzia presso l' istituito ex lege 29 maggio 1982 n. 297 in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro con la società Femit Srl e per l'effetto, condannare l' CP_1 di Teramo, quale gestore del predetto Fondo di garanzia al pagamento in favore della sig.ra
dell'importo lordo a titolo di tfr pari ad €.11.893,24 o nella maggiore o minore Parte_1 somma di giustizia, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria come per legge;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre spese generali da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”
Parte resistente: “nel merito,
-a) la infondatezza della proposta domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il T.F.R. e le ultime tre mensilità, con ogni consequenziale pronuncia di legge, anche in ordine al pagamento delle spese processuali;
-c) in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento della prestazione previdenziale, dichiarare il divieto di cumulo degli accessori di legge ai sensi dell'art. 16, comma 6°, della legge 30.12.1991 n. 412”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 28.4.2025, ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti dell' al fine di ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia per la CP_1 liquidazione del T.F.R., non corrisposto dal datore di lavoro FEMIT S.r.l. (p.i. ), P.IVA_2 per un importo di €. 11.893,24 per T.F.R., negato dall'istituto resistente in ragione della prescrizione del diritto rispetto alla data di cessazione, ed in ragione della qualità di socia della ricorrente.
A sostegno della domanda esponeva:
- Di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società Femit Srl
(P. IVA ), dal 12.06.2008 e sino al 02.04.2017 con mansioni di operaia, P.IVA_3 liv.3;
- Che la società datrice di lavoro non aveva ancora corrisposto la somma pari ad
€.11.893,24 a titolo di t.f.r., nonostante la risalente cessazione del rapporto subordinato e l'invio da parte della lavoratrice di diffida ad adempiere a mezzo racc. a.r., rimasta inevasa;
- Di aver promosso azione giudiziaria per il recupero di quanto spettante, con ricorso per decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Teramo, Sez. Lavoro, Giud. Dott.
Marcheggiani, n.195/2022 del 07/07/2022 (R.G. 1115/2022), non opposto e divenuto esecutivo con decreto ex art.647 cpc n.1403/2023 del 24/02/2023;
- Che attesa la conclamata inadempienza della datrice di lavoro, ha tentato, infruttuosamente, l'esecuzione nei confronti della debitrice ed ha infine presentato istanza di fallimento, che tuttavia non è stata accolta dal Tribunale di Teramo in quanto
2 il credito vantato dalla lavoratrice non superava la soglia della micro insolvenza del credito, ex art.49 CCII;
CP_
- Che ha infine presentato domanda al Fondo di garanzia presso l' di Teramo, per chiedere il pagamento del t.f.r. dovuto dall'imprenditore insolvente, ma la domanda è stata rigettata dall' con provvedimento del 09.02.2024, sulla scorta della CP_1 seguente motivazione: - credito già prescritto dall'interruzione del rapporto di lavoro alla data di deposito del ricorso;
- la sig.ra risulta socia della Femit Srl;
Pt_1
- Che ha quindi proposto ricorso amministrativo avanti il Comitato provinciale avverso CP_ il suddetto diniego, evidenziando che per le prestazioni rese dall' vigeva la sospensione covid della prescrizione dal 23/02/2020 al 01/06/2020, ma anche tale ricorso si è concluso con esito negativo;
- Che presentava istanza in autotutela avanti l'Istituto previdenziale per chiedere l'annullamento del provvedimento di diniego ed il pagamento di quanto richiesto, in ragione della erroneità della motivazione addotta rispetto alle evidenze documentali prodotte, dalle quali si evince l'interruzione della prescrizione con diffida notificata a mezzo racc. a.r., specificando altresì che la Femit Srl era composta da ben tre soci (il sig. che ne era anche A.U. e la sig.ra , oltre l'istante, Parte_2 CP_2 tutti pari quote) e dunque la posizione sociale e la quota di partecipazione minoritaria detenuta dalla rispetto agli altri due soci (tra l'altro, questi ultimi due, legati da Pt_1 rapporto di coniugio e privi invece di qualsiasi rapporto parentale con la non Pt_1 consentiva alla ricorrente di esercitare un controllo dominante sulla società o un'influenza determinante sulle decisioni aziendali.
Tanto premesso sotto il profilo fattuale, in punto di diritto ripercorreva il contesto normativo di riferimento, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per poter accedere al Fondo di Garanzia, sottolineando, in particolare, quanto all'eccepita prescrizione, di aver inviato alla società raccomandata a.r. in data 26/04/2021, ed assumendo, sotto il secondo rilievo, che la mera condizione di socia di minoranza non era in grado di escluderla dal beneficio richiesto.
1.2. L' si è costituito in giudizio ed ha resistito Controparte_1 al ricorso, chiedendone il rigetto. In particolare, rilevava che all'epoca del deposito della domanda monitoria il credito della lavoratrice si era già prescritto per decorso del termine di cinque anni dalla cessazione del rapporto, non ritenendo valida la raccomandata “Directa” del
26.04.2021, perché mancante dell'attestazione di rilascio dell'avviso di giacenza, oltre che non conforme all'originale.
3 Assumeva, altresì, che il decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Teramo, sezione lavoro, n. 195/22 del 07.07.2022 non poteva costituire valido accertamento del credito retributivo, in quanto notificato a mani dell'amministratore in data Parte_2
05.01.2023, e quindi oltre il termine decadenziale di giorni sessanta previsto dall'art. 644
c.p.c.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio la causa è stata istruita mediante produzione documentale e rinviata all'udienza del 14.10.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. L'oggetto del contendere riguarda il diritto vantato dalla ricorrente ad ottenere l'intervento al Fondo di Garanzia per la liquidazione del T.F.R., maturato nel corso del rapporto di lavoro con la società FEMIT S.r.l. dal 01.03.2006 al 02.11.2017.
Le ragioni che l' solleva nel presente giudizio per negare tale diritto sono duplici: CP_1
a) il credito a titolo di T.F.R. vantato dalla lavoratrice si sarebbe già prescritto alla data di deposito della domanda monitoria, essendo decorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
b) il decreto ingiuntivo n. 195/22 del 07.07.2022 non può costituire valido accertamento del credito retributivo, in quanto notificato a mani dell'amministratore Parte_2 in data 05.01.2023, e quindi oltre il termine di giorni sessanta previsto dall'art.
[...]
644 c.p.c.
In sede amministrativa l' aveva sollevato un ulteriore profilo di contestazione, CP_1 relativo, in particolare, alla posizione di socia che la ricorrente rivestiva all'interno della società datrice di lavoro;
motivo che, però, non risulta replicato in sede di costituzione del presente giudizio, con la conseguenza che sul punto si ritiene di non dover espletare alcuna trattazione, non essendo un elemento controverso della controversia.
Ciò premesso, in punto di diritto, come noto, con la direttiva 80/987/CEE del Consiglio si è voluto garantire ai lavoratori subordinati una tutela minima in caso di insolvenza del datore di
4 lavoro. A tale scopo, la direttiva ha delineato un meccanismo di tutela basato sulla creazione di specifici “organismi di garanzia”, che si sostituiscono al datore di lavoro insolvente per il pagamento dei crediti retributivi ai lavoratori subordinati.
La predetta direttiva è stata successivamente modificata dalla direttiva 2002/74/CE del 23 settembre 2002, con la quale sono state disciplinate le cc.dd. situazioni transnazionali e, da ultimo, dalla direttiva 2008/94/CE del 22 ottobre 2008, che coordina le disposizioni delle direttive precedenti.
In attuazione della normativa comunitaria, lo Stato italiano ha adottato la legge 29 maggio
1982, n. 297, che ha istituito il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (art. 2), il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, che ha esteso la garanzia alle ultime retribuzioni
(artt. 1 e 2) e il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 186, che ha introdotto la disciplina delle situazioni transnazionali.
In particolare, l'art. 2 L. n. 297/82 ha istituto il Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto “con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
Il suddetto articolo prevede due ipotesi di ricorso al Fondo di Garanzia: 1) datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale (articolo 2 comma 2: “Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”); 2) datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale (articolo 2 comma 5: “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.).
In tale ultima fattispecie, i requisiti per l'accesso al Fondo di garanzia sono:
5 - -cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
- prova dell'esistenza di un credito per TFR e retribuzioni;
- insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'accertamento giurisdizionale del credito vantato dal lavoratore a titolo di TFR o delle ultime tre retribuzioni, riconosciuto in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro, rappresenti la modalità necessaria per l'individuazione della misura dell'obbligazione gravante sul Fondo di garanzia, che è terzo rispetto al rapporto di lavoro.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, ormai consolidato il principio di diritto secondo cui le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia gestito dall' hanno natura previdenziale e non CP_1 retributiva (così, tra le più recenti, Cass. n. 2231 del 2023, e numerose precedenti e successive conformi): si tratta, infatti, di obbligazioni autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale, ancorché nella loro misura coincidenti, per ciò che specialmente riguarda il TFR, con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro, di talché il loro sorgere è connesso ad un fatto costitutivo differente rispetto a quello che ne media la genesi nell'ambito del rapporto di lavoro.
Quanto al pagamento del TFR (rectius: della prestazione previdenziale modulata sul TFR spettante al lavoratore assicurato), tale fatto costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, che sono rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5).
Esso si perfeziona, dunque, non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (quali l'insolvenza del datore di lavoro, la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, CP_ nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia.
Nel sistema delineato dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo
6 letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro, rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro.
La legge n. 297/1982 non ha previsto un particolare termine di prescrizione entro il quale deve essere presentata la domanda di liquidazione del TFR a carico del Fondo di garanzia. La giurisprudenza, tuttavia, alla luce dell'orientamento consolidato sopra richiamato secondo cui le prestazioni del Fondo di garanzia hanno natura di credito previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, hanno ritenuto che si applica il termine di prescrizione ordinario decennale.
Al fine di completare la premessa di carattere normativo, si ritiene utile richiamare anche i seguenti principi di diritto.
Come noto, il diritto al TFR è assoggettato, nel rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, al termine di prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c.) che decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
quando è riconosciuto da provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, invece, si prescrive in dieci anni (art 2953 c.c.).
L'emissione del decreto ex articolo 647 c.p.c., adottato a seguito del decorso del termine di
40 giorni per la proposizione dell'opposizione, determina gli stessi effetti del giudicato.
E' altresì noto che, qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace.
7 Valga, ancora, aggiungere che la decorrenza del termine di cui all'articolo 644 c.p.c. non può essere rilevata d'ufficio e che trascorso il termine per l'opposizione, come nel caso in esame, il decreto passa in giudicato e la sua inefficacia non è deducibile con l'opposizione alla esecuzione, nè per la tardività di questa può prospettarsi la sua conversione in opposizione al decreto ingiuntivo.
3. Trasponendo tali principi al caso di specie, le doglianze sollevate dall' non CP_1 meritano accoglimento.
Il credito a titolo di T.F.R. vantato dalla ricorrente trova fondamento nell'accertamento giudiziale contenuto nel decreto ingiuntivo n. 195/2022, emesso in data 5.7.2022 dal
Tribunale di Teramo in funzione del Giudice del lavoro, dichiarato esecutivo con decreto ex articolo 647 c.p.c. in data 23.2.2023.
Risulta, dunque, integrato uno dei presupposti per l'accesso al Fondo di Garanzia, in quanto l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR trova la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro e passato in giudicato.
Rispetto a tale accertamento, divenuto ormai definito, l' non può eccepire la CP_1 prescrizione quinquennale del credito, per diversi ordini di ragioni.
In primo luogo, perché, come sopra esposto, il dies a quo di decorrenza della prescrizione
(decennale) alla prestazione previdenziale modulata sul TFR spettante al lavoratore assicurato, non coincide con la cessazione del rapporto di lavoro, ma coincide con il verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (quali l'insolvenza del datore di lavoro, la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia. Tali principi, peraltro, sono consacrati nella stessa circolare depositata dall'istituto resistente nel presente giudizio.
In secondo luogo, l'emissione del decreto ex articolo 647 c.p.c., adottato a seguito del decorso del termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione, determina gli stessi effetti del giudicato, con la conseguenza che il diritto al T.F.R., essendo riconosciuto da provvedimento giurisdizionale definitivo, si prescrive in dieci anni (art 2953 c.c.).
In terzo luogo, perché, essendo ormai intervenuto il giudicato sul credito vantato, per mancata opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, l' non CP_1 può eccepire la prescrizione quinquennale del T.F.R., in quanto afferente ai rapporti tra il lavoratore ed il datore di lavoro, rispetto ai quali l'ente previdenziale è terzo.
8 L'ente previdenziale viene, infatti, surrogato nei diritti del lavoratore (e non di quelli del datore di lavoro) solo al pagamento del T.F.R.; non rappresenta un obbligato solidale del credito retributivo, afferendo la sua posizione ad un diverso rapporto contrattuale con il dipendente, di natura previdenziale e non lavorativo.
Più in particolare, ai sensi dell'art.2, co.7 L. n.297/82, il Fondo di garanzia, una volta che abbia corrisposto al lavoratore il T.F.R., è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio del datore di lavoro, ai sensi degli artt.2751 bis e
2776 c.c. CP_ L'azione dell' è stata, infatti, qualificata come azione di surroga legale (art.1203 c.c.), la quale si estende anche agli accessori, ovvero in questo caso ai privilegi, secondo regola generale dell'art.1204 c.c.
L'azione di surroga, a differenza dell'azione di regresso, non si configura come diritto nuovo, ma implica successione nello stesso diritto vantato dal soggetto che ha ricevuto il pagamento (v. da ultimo Cass. S.U. n.21514/22, in motivazione), ovvero lo stesso diritto che la lavoratrice vantava nei confronti del datore di lavoro a titolo di T.F.R.
La qualificazione in termini di surrogazione legale dell'azione in questione non mette in discussione il principio più volte affermato dalla Corte di Cassazione (e sopra richiamato), per CP_ cui il rapporto che si instaura tra lavoratore e avente ad oggetto la prestazione dovuta dal
Fondo di garanzia per il T.F.R. ha natura previdenziale inerendo a un diritto autonomo del lavoratore, distinto dal suo diritto di credito nei confronti del datore (Cass.29519/22,
Cass.1861/22 tra le tante). La surroga è tale rispetto al diverso rapporto obbligatorio che si CP_ instaura tra e datore di lavoro, una volta che il primo abbia pagato la prestazione previdenziale al lavoratore. Tale diverso rapporto può poggiare sul diritto del lavoratore verso CP_ il datore, diritto trasmesso all' in seguito al pagamento, secondo il meccanismo della surrogazione legale (art.1203 c.c.).
In altri termini, l' non può far valere la prescrizione quinquennale del credito CP_1 retributivo, potendosi surrogare ai diritti del lavoratore, nei confronti del datore di lavoro
(peraltro), solo a seguito del pagamento della prestazione previdenziale al lavoratore. Ad ogni modo non lo può fare perché il credito retributivo è consacrato in un titolo esecutivo diventato definitivo, rispetto al quale la prescrizione è decennale.
Le medesime considerazioni valgono per la doglianza sollevata dall' rispetto CP_1 all'asserita inefficacia del decreto ingiuntivo, perché notificato decorso il termine di efficacia
9 di cui all'articolo 644 c.p.c.. L'eccezione appare infondata, in quanto evidentemente superata dal decreto ex articolo 647 c.p.c..
Rispetto ai rilievi sopra esposti, la questione inerente alla validità o meno del processo di notificazione dell'atto di diffida del 28/04/2021, che la lavoratrice avrebbe trasmesso al datore di lavoro prima dell'azione monitoria, appare del tutto assorbita ed in quanto tale si ritiene di non doverla trattare.
Così come non risulta necessario indagare l'ulteriore motivo indicato dall' in sede CP_1 amministrativa a sostegno del diniego all'intervento del Fondo di Garanzia, in quanto non reiterato in giudizio.
Per quanto attiene la non cumulabilità di interessi e rivalutazione, è evidente che, stante la natura previdenziale di tale prestazione, il suddetto cumulo è possibile solo nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\199, mentre per quanto attiene la somma dovuta non risulta contestazione tra le parti.
Alla luce delle precedenti considerazioni la domanda va accolta nei limiti di cui al dispositivo.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2014 n. 55/n. 147 del 2022, tenendo conto della natura prettamente documentale della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 930/2025 contrariis reiectis, così provvede:
• in accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla liquidazione del TFR ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, per l'effetto, condanna l' di Teramo, quale gestore del predetto Fondo di garanzia, al CP_1 pagamento in favore di dell'importo lordo a titolo di T.F.R. pari ad Parte_1
€.11.893,24, oltre accessori come per legge;
10 • condanna l' al pagamento delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente, CP_1 che liquida in complessivi € 1.863,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie,
IVA e CAP come per legge, da corrispondere al procuratore antistatario.
Teramo, 14.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 14/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
, nata a [...], il [...] e residente in [...], Parte_1
Sant'Egidio alla Vibrata (TE), Cod. Fisc. , assistita e difesa giusta C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Gianluca Sabatini del Foro di Teramo (Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliata presso e nello Studio del predetto C.F._2 difensore, in Teramo, alla Via Franchi, n.35, il quale di seguito rimette i propri riferimenti per le notificazioni e comunicazioni di legge: pec - fax Email_1
0861181325
RICORRENTE
Contro
l' , c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato
RM MB (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_3
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_2 Per_1 in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico in Teramo, CP_1 alla via G. Oberdan n. 30/32, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “Accertare e dichiarare il diritto della sig.ra ad accedere al Parte_1 CP_ Fondo di garanzia presso l' istituito ex lege 29 maggio 1982 n. 297 in conseguenza della cessazione del rapporto di lavoro con la società Femit Srl e per l'effetto, condannare l' CP_1 di Teramo, quale gestore del predetto Fondo di garanzia al pagamento in favore della sig.ra
dell'importo lordo a titolo di tfr pari ad €.11.893,24 o nella maggiore o minore Parte_1 somma di giustizia, oltre interessi al tasso legale e rivalutazione monetaria come per legge;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre spese generali da distrarsi a favore del procuratore antistatario.”
Parte resistente: “nel merito,
-a) la infondatezza della proposta domanda di intervento del Fondo di Garanzia per il T.F.R. e le ultime tre mensilità, con ogni consequenziale pronuncia di legge, anche in ordine al pagamento delle spese processuali;
-c) in via subordinata, nella denegata ipotesi di riconoscimento della prestazione previdenziale, dichiarare il divieto di cumulo degli accessori di legge ai sensi dell'art. 16, comma 6°, della legge 30.12.1991 n. 412”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 28.4.2025, ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti dell' al fine di ottenere l'intervento del Fondo di Garanzia per la CP_1 liquidazione del T.F.R., non corrisposto dal datore di lavoro FEMIT S.r.l. (p.i. ), P.IVA_2 per un importo di €. 11.893,24 per T.F.R., negato dall'istituto resistente in ragione della prescrizione del diritto rispetto alla data di cessazione, ed in ragione della qualità di socia della ricorrente.
A sostegno della domanda esponeva:
- Di aver prestato attività di lavoro subordinato alle dipendenze della società Femit Srl
(P. IVA ), dal 12.06.2008 e sino al 02.04.2017 con mansioni di operaia, P.IVA_3 liv.3;
- Che la società datrice di lavoro non aveva ancora corrisposto la somma pari ad
€.11.893,24 a titolo di t.f.r., nonostante la risalente cessazione del rapporto subordinato e l'invio da parte della lavoratrice di diffida ad adempiere a mezzo racc. a.r., rimasta inevasa;
- Di aver promosso azione giudiziaria per il recupero di quanto spettante, con ricorso per decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Teramo, Sez. Lavoro, Giud. Dott.
Marcheggiani, n.195/2022 del 07/07/2022 (R.G. 1115/2022), non opposto e divenuto esecutivo con decreto ex art.647 cpc n.1403/2023 del 24/02/2023;
- Che attesa la conclamata inadempienza della datrice di lavoro, ha tentato, infruttuosamente, l'esecuzione nei confronti della debitrice ed ha infine presentato istanza di fallimento, che tuttavia non è stata accolta dal Tribunale di Teramo in quanto
2 il credito vantato dalla lavoratrice non superava la soglia della micro insolvenza del credito, ex art.49 CCII;
CP_
- Che ha infine presentato domanda al Fondo di garanzia presso l' di Teramo, per chiedere il pagamento del t.f.r. dovuto dall'imprenditore insolvente, ma la domanda è stata rigettata dall' con provvedimento del 09.02.2024, sulla scorta della CP_1 seguente motivazione: - credito già prescritto dall'interruzione del rapporto di lavoro alla data di deposito del ricorso;
- la sig.ra risulta socia della Femit Srl;
Pt_1
- Che ha quindi proposto ricorso amministrativo avanti il Comitato provinciale avverso CP_ il suddetto diniego, evidenziando che per le prestazioni rese dall' vigeva la sospensione covid della prescrizione dal 23/02/2020 al 01/06/2020, ma anche tale ricorso si è concluso con esito negativo;
- Che presentava istanza in autotutela avanti l'Istituto previdenziale per chiedere l'annullamento del provvedimento di diniego ed il pagamento di quanto richiesto, in ragione della erroneità della motivazione addotta rispetto alle evidenze documentali prodotte, dalle quali si evince l'interruzione della prescrizione con diffida notificata a mezzo racc. a.r., specificando altresì che la Femit Srl era composta da ben tre soci (il sig. che ne era anche A.U. e la sig.ra , oltre l'istante, Parte_2 CP_2 tutti pari quote) e dunque la posizione sociale e la quota di partecipazione minoritaria detenuta dalla rispetto agli altri due soci (tra l'altro, questi ultimi due, legati da Pt_1 rapporto di coniugio e privi invece di qualsiasi rapporto parentale con la non Pt_1 consentiva alla ricorrente di esercitare un controllo dominante sulla società o un'influenza determinante sulle decisioni aziendali.
Tanto premesso sotto il profilo fattuale, in punto di diritto ripercorreva il contesto normativo di riferimento, ritenendo sussistenti tutti i presupposti per poter accedere al Fondo di Garanzia, sottolineando, in particolare, quanto all'eccepita prescrizione, di aver inviato alla società raccomandata a.r. in data 26/04/2021, ed assumendo, sotto il secondo rilievo, che la mera condizione di socia di minoranza non era in grado di escluderla dal beneficio richiesto.
1.2. L' si è costituito in giudizio ed ha resistito Controparte_1 al ricorso, chiedendone il rigetto. In particolare, rilevava che all'epoca del deposito della domanda monitoria il credito della lavoratrice si era già prescritto per decorso del termine di cinque anni dalla cessazione del rapporto, non ritenendo valida la raccomandata “Directa” del
26.04.2021, perché mancante dell'attestazione di rilascio dell'avviso di giacenza, oltre che non conforme all'originale.
3 Assumeva, altresì, che il decreto ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Teramo, sezione lavoro, n. 195/22 del 07.07.2022 non poteva costituire valido accertamento del credito retributivo, in quanto notificato a mani dell'amministratore in data Parte_2
05.01.2023, e quindi oltre il termine decadenziale di giorni sessanta previsto dall'art. 644
c.p.c.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio la causa è stata istruita mediante produzione documentale e rinviata all'udienza del 14.10.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, queste ultime hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. L'oggetto del contendere riguarda il diritto vantato dalla ricorrente ad ottenere l'intervento al Fondo di Garanzia per la liquidazione del T.F.R., maturato nel corso del rapporto di lavoro con la società FEMIT S.r.l. dal 01.03.2006 al 02.11.2017.
Le ragioni che l' solleva nel presente giudizio per negare tale diritto sono duplici: CP_1
a) il credito a titolo di T.F.R. vantato dalla lavoratrice si sarebbe già prescritto alla data di deposito della domanda monitoria, essendo decorsi più di cinque anni dalla cessazione del rapporto di lavoro;
b) il decreto ingiuntivo n. 195/22 del 07.07.2022 non può costituire valido accertamento del credito retributivo, in quanto notificato a mani dell'amministratore Parte_2 in data 05.01.2023, e quindi oltre il termine di giorni sessanta previsto dall'art.
[...]
644 c.p.c.
In sede amministrativa l' aveva sollevato un ulteriore profilo di contestazione, CP_1 relativo, in particolare, alla posizione di socia che la ricorrente rivestiva all'interno della società datrice di lavoro;
motivo che, però, non risulta replicato in sede di costituzione del presente giudizio, con la conseguenza che sul punto si ritiene di non dover espletare alcuna trattazione, non essendo un elemento controverso della controversia.
Ciò premesso, in punto di diritto, come noto, con la direttiva 80/987/CEE del Consiglio si è voluto garantire ai lavoratori subordinati una tutela minima in caso di insolvenza del datore di
4 lavoro. A tale scopo, la direttiva ha delineato un meccanismo di tutela basato sulla creazione di specifici “organismi di garanzia”, che si sostituiscono al datore di lavoro insolvente per il pagamento dei crediti retributivi ai lavoratori subordinati.
La predetta direttiva è stata successivamente modificata dalla direttiva 2002/74/CE del 23 settembre 2002, con la quale sono state disciplinate le cc.dd. situazioni transnazionali e, da ultimo, dalla direttiva 2008/94/CE del 22 ottobre 2008, che coordina le disposizioni delle direttive precedenti.
In attuazione della normativa comunitaria, lo Stato italiano ha adottato la legge 29 maggio
1982, n. 297, che ha istituito il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto (art. 2), il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, che ha esteso la garanzia alle ultime retribuzioni
(artt. 1 e 2) e il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 186, che ha introdotto la disciplina delle situazioni transnazionali.
In particolare, l'art. 2 L. n. 297/82 ha istituto il Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto “con lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro in caso di insolvenza del medesimo nel pagamento del trattamento di fine rapporto, di cui all'art. 2120 del codice civile, spettante ai lavoratori o loro aventi diritto”.
Il suddetto articolo prevede due ipotesi di ricorso al Fondo di Garanzia: 1) datore di lavoro sottoposto a procedura concorsuale (articolo 2 comma 2: “Trascorsi quindici giorni dal deposito dello stato passivo, reso esecutivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dopo la pubblicazione della sentenza di cui all'articolo 99 dello stesso decreto, per il caso siano state proposte opposizioni o impugnazioni riguardanti il suo credito, ovvero dalla pubblicazione della sentenza di omologazione del concordato preventivo, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del fondo, del trattamento di fine rapporto di lavoro e dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente corrisposte”); 2) datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale (articolo 2 comma 5: “Qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto”.).
In tale ultima fattispecie, i requisiti per l'accesso al Fondo di garanzia sono:
5 - -cessazione del rapporto di lavoro subordinato;
- inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali;
- prova dell'esistenza di un credito per TFR e retribuzioni;
- insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che l'accertamento giurisdizionale del credito vantato dal lavoratore a titolo di TFR o delle ultime tre retribuzioni, riconosciuto in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro, rappresenti la modalità necessaria per l'individuazione della misura dell'obbligazione gravante sul Fondo di garanzia, che è terzo rispetto al rapporto di lavoro.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, ormai consolidato il principio di diritto secondo cui le prestazioni erogate dal Fondo di garanzia gestito dall' hanno natura previdenziale e non CP_1 retributiva (così, tra le più recenti, Cass. n. 2231 del 2023, e numerose precedenti e successive conformi): si tratta, infatti, di obbligazioni autonome rispetto a quelle gravanti sul datore di lavoro e inserite nell'ambito di un rapporto assicurativo contributivo-previdenziale, ancorché nella loro misura coincidenti, per ciò che specialmente riguarda il TFR, con le obbligazioni di cui è debitore il datore di lavoro, di talché il loro sorgere è connesso ad un fatto costitutivo differente rispetto a quello che ne media la genesi nell'ambito del rapporto di lavoro.
Quanto al pagamento del TFR (rectius: della prestazione previdenziale modulata sul TFR spettante al lavoratore assicurato), tale fatto costitutivo consiste non già nella cessazione del rapporto di lavoro, ma nel verificarsi dei presupposti previsti dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, che sono rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5).
Esso si perfeziona, dunque, non con la cessazione del rapporto di lavoro, ma al verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (quali l'insolvenza del datore di lavoro, la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, CP_ nessuna domanda di pagamento può essere rivolta all' e, pertanto, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia.
Nel sistema delineato dalla L. n. 297 del 1982, art. 2, il previo conseguimento di un titolo esecutivo nei confronti del datore di lavoro insolvente costituisce un presupposto non solo
6 letteralmente, ma anche logicamente necessario, giacché l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR dovuto in esito all'ammissione allo stato passivo ovvero la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro, rappresentano la modalità necessaria per l'individuazione della misura stessa dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, essendo l'ente previdenziale terzo rispetto al rapporto di lavoro inter partes ed essendo nondimeno la sua obbligazione modulata sul TFR maturato in costanza di rapporto di lavoro.
La legge n. 297/1982 non ha previsto un particolare termine di prescrizione entro il quale deve essere presentata la domanda di liquidazione del TFR a carico del Fondo di garanzia. La giurisprudenza, tuttavia, alla luce dell'orientamento consolidato sopra richiamato secondo cui le prestazioni del Fondo di garanzia hanno natura di credito previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro, hanno ritenuto che si applica il termine di prescrizione ordinario decennale.
Al fine di completare la premessa di carattere normativo, si ritiene utile richiamare anche i seguenti principi di diritto.
Come noto, il diritto al TFR è assoggettato, nel rapporto tra lavoratore e datore di lavoro, al termine di prescrizione quinquennale (art. 2948 c.c.) che decorre dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;
quando è riconosciuto da provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, invece, si prescrive in dieci anni (art 2953 c.c.).
L'emissione del decreto ex articolo 647 c.p.c., adottato a seguito del decorso del termine di
40 giorni per la proposizione dell'opposizione, determina gli stessi effetti del giudicato.
E' altresì noto che, qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato, tuttavia, in tale giudizio il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace.
7 Valga, ancora, aggiungere che la decorrenza del termine di cui all'articolo 644 c.p.c. non può essere rilevata d'ufficio e che trascorso il termine per l'opposizione, come nel caso in esame, il decreto passa in giudicato e la sua inefficacia non è deducibile con l'opposizione alla esecuzione, nè per la tardività di questa può prospettarsi la sua conversione in opposizione al decreto ingiuntivo.
3. Trasponendo tali principi al caso di specie, le doglianze sollevate dall' non CP_1 meritano accoglimento.
Il credito a titolo di T.F.R. vantato dalla ricorrente trova fondamento nell'accertamento giudiziale contenuto nel decreto ingiuntivo n. 195/2022, emesso in data 5.7.2022 dal
Tribunale di Teramo in funzione del Giudice del lavoro, dichiarato esecutivo con decreto ex articolo 647 c.p.c. in data 23.2.2023.
Risulta, dunque, integrato uno dei presupposti per l'accesso al Fondo di Garanzia, in quanto l'accertamento giurisdizionale della misura del TFR trova la sua consacrazione in un titolo esecutivo conseguito nei confronti del datore di lavoro e passato in giudicato.
Rispetto a tale accertamento, divenuto ormai definito, l' non può eccepire la CP_1 prescrizione quinquennale del credito, per diversi ordini di ragioni.
In primo luogo, perché, come sopra esposto, il dies a quo di decorrenza della prescrizione
(decennale) alla prestazione previdenziale modulata sul TFR spettante al lavoratore assicurato, non coincide con la cessazione del rapporto di lavoro, ma coincide con il verificarsi dei presupposti previsti da detta legge (quali l'insolvenza del datore di lavoro, la verifica dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva), con la conseguenza che, prima che si siano verificati tali presupposti, non può decorrere la prescrizione del diritto del lavoratore nei confronti del Fondo di garanzia. Tali principi, peraltro, sono consacrati nella stessa circolare depositata dall'istituto resistente nel presente giudizio.
In secondo luogo, l'emissione del decreto ex articolo 647 c.p.c., adottato a seguito del decorso del termine di 40 giorni per la proposizione dell'opposizione, determina gli stessi effetti del giudicato, con la conseguenza che il diritto al T.F.R., essendo riconosciuto da provvedimento giurisdizionale definitivo, si prescrive in dieci anni (art 2953 c.c.).
In terzo luogo, perché, essendo ormai intervenuto il giudicato sul credito vantato, per mancata opposizione nel termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, l' non CP_1 può eccepire la prescrizione quinquennale del T.F.R., in quanto afferente ai rapporti tra il lavoratore ed il datore di lavoro, rispetto ai quali l'ente previdenziale è terzo.
8 L'ente previdenziale viene, infatti, surrogato nei diritti del lavoratore (e non di quelli del datore di lavoro) solo al pagamento del T.F.R.; non rappresenta un obbligato solidale del credito retributivo, afferendo la sua posizione ad un diverso rapporto contrattuale con il dipendente, di natura previdenziale e non lavorativo.
Più in particolare, ai sensi dell'art.2, co.7 L. n.297/82, il Fondo di garanzia, una volta che abbia corrisposto al lavoratore il T.F.R., è surrogato di diritto al lavoratore o ai suoi aventi causa nel privilegio spettante sul patrimonio del datore di lavoro, ai sensi degli artt.2751 bis e
2776 c.c. CP_ L'azione dell' è stata, infatti, qualificata come azione di surroga legale (art.1203 c.c.), la quale si estende anche agli accessori, ovvero in questo caso ai privilegi, secondo regola generale dell'art.1204 c.c.
L'azione di surroga, a differenza dell'azione di regresso, non si configura come diritto nuovo, ma implica successione nello stesso diritto vantato dal soggetto che ha ricevuto il pagamento (v. da ultimo Cass. S.U. n.21514/22, in motivazione), ovvero lo stesso diritto che la lavoratrice vantava nei confronti del datore di lavoro a titolo di T.F.R.
La qualificazione in termini di surrogazione legale dell'azione in questione non mette in discussione il principio più volte affermato dalla Corte di Cassazione (e sopra richiamato), per CP_ cui il rapporto che si instaura tra lavoratore e avente ad oggetto la prestazione dovuta dal
Fondo di garanzia per il T.F.R. ha natura previdenziale inerendo a un diritto autonomo del lavoratore, distinto dal suo diritto di credito nei confronti del datore (Cass.29519/22,
Cass.1861/22 tra le tante). La surroga è tale rispetto al diverso rapporto obbligatorio che si CP_ instaura tra e datore di lavoro, una volta che il primo abbia pagato la prestazione previdenziale al lavoratore. Tale diverso rapporto può poggiare sul diritto del lavoratore verso CP_ il datore, diritto trasmesso all' in seguito al pagamento, secondo il meccanismo della surrogazione legale (art.1203 c.c.).
In altri termini, l' non può far valere la prescrizione quinquennale del credito CP_1 retributivo, potendosi surrogare ai diritti del lavoratore, nei confronti del datore di lavoro
(peraltro), solo a seguito del pagamento della prestazione previdenziale al lavoratore. Ad ogni modo non lo può fare perché il credito retributivo è consacrato in un titolo esecutivo diventato definitivo, rispetto al quale la prescrizione è decennale.
Le medesime considerazioni valgono per la doglianza sollevata dall' rispetto CP_1 all'asserita inefficacia del decreto ingiuntivo, perché notificato decorso il termine di efficacia
9 di cui all'articolo 644 c.p.c.. L'eccezione appare infondata, in quanto evidentemente superata dal decreto ex articolo 647 c.p.c..
Rispetto ai rilievi sopra esposti, la questione inerente alla validità o meno del processo di notificazione dell'atto di diffida del 28/04/2021, che la lavoratrice avrebbe trasmesso al datore di lavoro prima dell'azione monitoria, appare del tutto assorbita ed in quanto tale si ritiene di non doverla trattare.
Così come non risulta necessario indagare l'ulteriore motivo indicato dall' in sede CP_1 amministrativa a sostegno del diniego all'intervento del Fondo di Garanzia, in quanto non reiterato in giudizio.
Per quanto attiene la non cumulabilità di interessi e rivalutazione, è evidente che, stante la natura previdenziale di tale prestazione, il suddetto cumulo è possibile solo nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\199, mentre per quanto attiene la somma dovuta non risulta contestazione tra le parti.
Alla luce delle precedenti considerazioni la domanda va accolta nei limiti di cui al dispositivo.
4. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i valori tabellari di cui al d.m. 2014 n. 55/n. 147 del 2022, tenendo conto della natura prettamente documentale della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 930/2025 contrariis reiectis, così provvede:
• in accoglimento della domanda, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla liquidazione del TFR ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, per l'effetto, condanna l' di Teramo, quale gestore del predetto Fondo di garanzia, al CP_1 pagamento in favore di dell'importo lordo a titolo di T.F.R. pari ad Parte_1
€.11.893,24, oltre accessori come per legge;
10 • condanna l' al pagamento delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente, CP_1 che liquida in complessivi € 1.863,50 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie,
IVA e CAP come per legge, da corrispondere al procuratore antistatario.
Teramo, 14.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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