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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/03/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.L. 8265/2024
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 8265/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv.
Contro
Barbara;
Parte_1
- (convenuta) ass. avv. Parisi Tommaso;
CP_1
premesso
• che parte ricorrente proponeva ricorso per ottenere l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito a proprio carico;
considerato
• che le parti concordavano in merito all'importo dell'indebito a carico del ricorrente;
• che le spese devono essere parzialmente liquidate a favore di parte ricorrente, il quale ha dovuto intraprendere l'azione giudiziaria per avere la diminuzione del proprio debito;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- accerta e dichiara che il ricorrente è debitore di parte convenuta dell'importo di €
4165,21 oltre interessi;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
885 oltre IVA, CPA e successive occorrende, con distrazione a favore del legale anticipatario.
Il Giudice dott. Mauro Mollo
1
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 8265/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv.
Contro
Barbara;
Parte_1
- (convenuta) ass. avv. Parisi Tommaso;
CP_1
premesso
• che parte ricorrente proponeva ricorso per ottenere l'accertamento dell'insussistenza dell'indebito a proprio carico;
considerato
• che le parti concordavano in merito all'importo dell'indebito a carico del ricorrente;
• che le spese devono essere parzialmente liquidate a favore di parte ricorrente, il quale ha dovuto intraprendere l'azione giudiziaria per avere la diminuzione del proprio debito;
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.:
- accerta e dichiara che il ricorrente è debitore di parte convenuta dell'importo di €
4165,21 oltre interessi;
- condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite, che liquida in €
885 oltre IVA, CPA e successive occorrende, con distrazione a favore del legale anticipatario.
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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