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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 17/02/2026, n. 2717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2717 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2717/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9881/2025 depositato il 27/05/2025
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_1
Comune di Marano Di Napoli - Piazza Municipio 80016 Marano Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150049604853000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag.entrate - SC - Napoli Difeso da
Nominativo_3 - CF_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Marano Di Napoli - Piazza Municipio 80016 Marano Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160057553407000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160068210904000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170061528732000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240025102222000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2923/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistente Agenzia delle Entrate Riscossioni: presenti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 27.5.2025 US CI proponeva ricorso avverso il preavviso di fermo n.
07180202500010437000 emesso con riferimento alle cartelle di pagamento:
1) n. 07120150049604853000 per tassa auto
2) n. 07120160057553407000 per tassa rifiuti
3) n. 07120160068210904000 per tassa rifiuti
4) n. 07120170061528732000 per tassa rifiuti
5) n. 07120240025102222000 per tassa auto;
Il ricorrente eccepiva: omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione.
In data 30.6.2025 si costituiva Agenzia delle entrate Riscossioni chiedendo rigettarsi il ricorso.
In data 14.7.2025 si costituiva Comune di Marano chiedendo rigettarsi il ricorso.
All'odierna udienza la Corte, letti il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Quanto all'eccezione relativa all'omessa notifica degli atti presupposti occorre necessariamente distinguere in base alla documentazione prodotta dalle varie parti costituite atteso che in tema di prova, nel processo tributario, è onere della parte dimostrare quanto sostenuto.
Ebbene, in merito alla notifica degli atti presupposti, parte resistente ha prodotto la relata di notifica all'indirizzo del destinatario degli atti presupposti del preavviso di fermo da ultimo impugnato. In particolare: il n. 1) veniva notificato il 26.11.2015 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
il n. 2) veniva notificato il 25.10.2016 a mani convivente;
il n. 3) veniva notificato il 26.10.2016 a mani convivente;
il n. 4) veniva notificato il 25.10.2018 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
il n. 5) veniva notificato il 30.3.2024 a mani destinatario.
Ma vi è di più in quanto: all'atto n. 1) faceva seguito l''intimazione n. 07120189007953530000 notificata il
10.1.2019 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
agli atti 1-2-3 faceva seguito l'intimazione n. 07120189042511118000 notificata il 31.1.2019 a mani convivente;
agli atti 1-2-3-4 faceva seguito il preavviso di fermo n. 07180202300032155000 notificato il 29.1.2024 a mani convivente;
agli atti
2-3-4 faceva seguito l'intimazione n. 07120239002382636000 notificata il 23.6.2023 a mani convivente.
Le predette circostanze, peraltro, non venivano adeguatamente contestate dal ricorrente (tali non potendosi ritenere le contestazioni generiche ed aprioristiche effettuate nel ricorso introduttivo) per cui i rapporti tributari con il contribuente relativamente ai predetti atti si sono instaurati ritualmente e questi avrebbe potuto contestare e impugnare nei termini di legge i suddetti, che risultano come detto notificate ritualmente, per cui le pretese tributarie sono divenute definitive.
2. Quanto alla prescrizione occorre precisare che quando si tratta di tassa auto opera il termine di prescrizione triennale, quando si tratta di tassa rifiuti opera il termine di prescrizione quinquennale.
Al fine di valutare l'eventuale decorso dei termini di prescrizione deve, tuttavia, tenersi conto dell'art. 68 del
D.L. n. 18/2020 il quale richiama l'applicabilità dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015. Tale disposizione disciplina la sospensione dei termini per eventi eccezionali, disponendo, tra l'altro, che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” (comma 2).
Ciò posto, tenendo conto della più risalente notifica inerente alle cartelle sottostanti (in data 29.1.2024 per il precedente preavviso di fermo) e dell'intervenuta notifica del preavviso di fermo impugnato in questa sede
(in data 17.3.2025), anche senza la richiamata sospensione dei termini di prescrizione in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, deve prendersi atto che non risulta decorso né il termine di prescrizione triennale né il termine di prescrizione quinquennale.
3. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 400,00 oltre accessori se dovuti in favore di ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
DE FALCO GIANNONE FRANCESCO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9881/2025 depositato il 27/05/2025
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_1
Comune di Marano Di Napoli - Piazza Municipio 80016 Marano Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120150049604853000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Nominativo_2 - CF_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
contro
Ag.entrate - SC - Napoli Difeso da
Nominativo_3 - CF_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_4
Comune di Marano Di Napoli - Piazza Municipio 80016 Marano Di Napoli NA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160057553407000 TARI 2014
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120160068210904000 TARSU/TIA 2013
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120170061528732000 TARI 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120240025102222000 TARSU/TIA 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2923/2026 depositato il
16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente e Resistente Agenzia delle Entrate Riscossioni: presenti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 27.5.2025 US CI proponeva ricorso avverso il preavviso di fermo n.
07180202500010437000 emesso con riferimento alle cartelle di pagamento:
1) n. 07120150049604853000 per tassa auto
2) n. 07120160057553407000 per tassa rifiuti
3) n. 07120160068210904000 per tassa rifiuti
4) n. 07120170061528732000 per tassa rifiuti
5) n. 07120240025102222000 per tassa auto;
Il ricorrente eccepiva: omessa notifica degli atti presupposti;
prescrizione.
In data 30.6.2025 si costituiva Agenzia delle entrate Riscossioni chiedendo rigettarsi il ricorso.
In data 14.7.2025 si costituiva Comune di Marano chiedendo rigettarsi il ricorso.
All'odierna udienza la Corte, letti il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Quanto all'eccezione relativa all'omessa notifica degli atti presupposti occorre necessariamente distinguere in base alla documentazione prodotta dalle varie parti costituite atteso che in tema di prova, nel processo tributario, è onere della parte dimostrare quanto sostenuto.
Ebbene, in merito alla notifica degli atti presupposti, parte resistente ha prodotto la relata di notifica all'indirizzo del destinatario degli atti presupposti del preavviso di fermo da ultimo impugnato. In particolare: il n. 1) veniva notificato il 26.11.2015 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
il n. 2) veniva notificato il 25.10.2016 a mani convivente;
il n. 3) veniva notificato il 26.10.2016 a mani convivente;
il n. 4) veniva notificato il 25.10.2018 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
il n. 5) veniva notificato il 30.3.2024 a mani destinatario.
Ma vi è di più in quanto: all'atto n. 1) faceva seguito l''intimazione n. 07120189007953530000 notificata il
10.1.2019 con deposito presso la casa comunale e successiva raccomandata;
agli atti 1-2-3 faceva seguito l'intimazione n. 07120189042511118000 notificata il 31.1.2019 a mani convivente;
agli atti 1-2-3-4 faceva seguito il preavviso di fermo n. 07180202300032155000 notificato il 29.1.2024 a mani convivente;
agli atti
2-3-4 faceva seguito l'intimazione n. 07120239002382636000 notificata il 23.6.2023 a mani convivente.
Le predette circostanze, peraltro, non venivano adeguatamente contestate dal ricorrente (tali non potendosi ritenere le contestazioni generiche ed aprioristiche effettuate nel ricorso introduttivo) per cui i rapporti tributari con il contribuente relativamente ai predetti atti si sono instaurati ritualmente e questi avrebbe potuto contestare e impugnare nei termini di legge i suddetti, che risultano come detto notificate ritualmente, per cui le pretese tributarie sono divenute definitive.
2. Quanto alla prescrizione occorre precisare che quando si tratta di tassa auto opera il termine di prescrizione triennale, quando si tratta di tassa rifiuti opera il termine di prescrizione quinquennale.
Al fine di valutare l'eventuale decorso dei termini di prescrizione deve, tuttavia, tenersi conto dell'art. 68 del
D.L. n. 18/2020 il quale richiama l'applicabilità dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015. Tale disposizione disciplina la sospensione dei termini per eventi eccezionali, disponendo, tra l'altro, che i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” (comma 2).
Ciò posto, tenendo conto della più risalente notifica inerente alle cartelle sottostanti (in data 29.1.2024 per il precedente preavviso di fermo) e dell'intervenuta notifica del preavviso di fermo impugnato in questa sede
(in data 17.3.2025), anche senza la richiamata sospensione dei termini di prescrizione in considerazione dell'emergenza epidemiologica COVID-19, deve prendersi atto che non risulta decorso né il termine di prescrizione triennale né il termine di prescrizione quinquennale.
3. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo.
Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alle spese di giudizio liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in euro 400,00 oltre accessori se dovuti in favore di ciascuna parte resistente costituita.