CGT2
Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 164/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
LD SS, RE
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 475/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Genova - Sede Genova
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1084/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
1 e pubblicata il 11/12/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. PROT N. 6970 DEL 4 3 2024 ACCISE NON
ARMONIZZATE (OLI E BITUMI DI PETROLIO) 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il
12/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Dogane appella sostenendo che la sentenza di primo grado ha erroneamente riconosciuto l'esenzione dall'imposta di consumo sull'olio importato da Resistente_1 S.p.a., poiché l'esenzione, pur prevista dall'articolo 62 TUA (Testo Unico Accise) per gli impieghi nella produzione di materie plastiche, richiede necessariamente la preventiva denuncia e l'autorizzazione dell'Amministrazione ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.M. 557/1996.
L'Ufficio afferma che la Società non aveva presentato alcuna denuncia prima delle importazioni del 2020-2021
e che tale omissione impediva ogni controllo sulla destinazione del prodotto, rendendo inevitabile l'imponibilità. L'Agenzia aggiunge che l'utilizzo effettivo del White Oil nelle lavorazioni dichiarate non sarebbe stato adeguatamente provato e che l'autorizzazione rilasciata solo nel 2023 non potrebbe avere alcuna efficacia retroattiva. Contesta, inoltre, che possa configurarsi un affidamento tutelabile e sostiene la piena legittimità della sanzione irrogata, non trattandosi di violazione meramente formale.
La Società replica che l'esenzione dipende unicamente dall'effettivo impiego dell'olio in usi esenti e non dal previo rilascio dell'autorizzazione, che avrebbe natura procedurale e non costitutiva del beneficio.
Ribadisce che tutto il White Oil è stato integralmente utilizzato nella produzione di stabilizzatori UV e che ciò risulta da documentazione aziendale non contestata nell'atto originario, evidenziando che il prodotto, trasformato chimicamente, non genera oli esausti. L'appellata richiama i principi unionali di effettività e proporzionalità, ritenendo che la tesi dell'Ufficio introduca un'imposizione svincolata dall'utilizzo reale del prodotto. Sostiene poi che la condotta trasparente mantenuta con la Dogana e l'assenza di rilievi per lungo tempo abbiano generato un affidamento legittimo, confermato dall'archiviazione penale. Quanto alla sanzione, la Società deduce che l'eventuale irregolarità sarebbe solo formale, non avendo inciso sui controlli né sul pagamento di tributi dovuti, e comunque sproporzionata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene di confermare la sentenza impugnata, condividendone l'impostazione sostanzialistico- funzionale e reputando che, nel caso di specie, ricorrano elementi che distinguono la fattispecie concreta dall'orientamento di legittimità richiamato dall'Agenzia, con particolare riferimento alla sentenza della Corte di cassazione n. 26395 del 12 settembre 2023, la quale non risulta applicabile alla controversia in esame per differenze decisive sia sul piano strutturale del rapporto tributario, sia sul profilo fattuale.
La pronuncia di legittimità invocata dall'Ufficio riguarda un'ipotesi di rimborso dell'imposta di consumo già corrisposta su oli lubrificanti non denaturati;
in quella sede la Corte ha affermato la necessità dell'attivazione preventiva della procedura di denuncia ex art. 7 del D.M. 17 settembre 1996 n. 557 quale presupposto per accedere al beneficio restitutorio.
Nel presente giudizio non viene in rilievo la richiesta di rimborso, bensì l'accertamento della debenza originaria dell'imposta in sede di importazione, e dunque la questione concerne il presupposto impositivo stesso, che la disciplina primaria di cui all'art. 62, comma 2, del D.lgs. 504/1995 collega all'effettivo impiego dell'olio in specifici usi esenti. Il diverso oggetto dell'obbligazione esclude che la regola elaborata in tema di rimborsi sia automaticamente estensibile alla fattispecie, in quanto nei giudizi di rimborso il contribuente esercita un'azione di ripetizione soggetta a condizioni rafforzate e formalizzate, mentre nella presente controversia rileva la corretta qualificazione dell'operazione al momento dell'importazione.
Inoltre, nella vicenda decisa dalla Cassazione, la pubblica amministrazione non aveva avuto alcuna conoscenza, né diretta né mediata, dell'impiego esente dichiarato dal contribuente e non era stata posta nelle condizioni di esercitare i controlli propri della vigilanza finanziaria. Nel caso di specie, invece, risulta documentalmente che la contribuente aveva già comunicato all'Ufficio, con gli atti connessi alla revisione della precedente operazione doganale, la destinazione dell'olio all'impiego come materia prima nella sintesi di prodotti HALS per materie plastiche, e che tale informazione era stata acquisita dall'Amministrazione ben prima dell'importazione oggetto dell'atto sanzionatorio. L'Ufficio, pertanto, era in concreto posto nella condizione di attivare ogni verifica e controllo ritenuto opportuno, non ricorrendo la situazione di totale carenza informativa che aveva giustificato la decisione della Corte nel caso Saint-Gobain.
Va altresì rilevato che l'effettivo impiego dell'olio in usi esenti risulta provato in giudizio mediante documentazione tecnica, gestionale e di lavorazione non contestata nella motivazione dell'atto impositivo originario. La circostanza assume rilievo dirimente poiché la disciplina dell'art. 62, comma 2, TUA fonda l'esenzione su un criterio sostanziale, riconducendo la non debenza dell'imposta alla reale destinazione dell'olio a processi industriali di trasformazione per la produzione di materie plastiche e resine sintetiche.
La normativa secondaria del D.M. 557/1996, pur imponendo obblighi dichiarativi e autorizzativi rilevanti ai fini dei controlli, non contiene alcuna disposizione che subordini la spettanza dell'esenzione alla previa emissione dell'autorizzazione amministrativa, né contempla la perdita dell'agevolazione in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, configurando gli adempimenti come strumenti organizzativi e non come elementi costitutivi del presupposto impositivo.
La diversa conclusione propugnata dall'Ufficio introduce una presunzione assoluta di imponibilità derivante dalla sola inosservanza formale della procedura amministrativa, prescindendo dal concreto impiego del prodotto e attribuendo alla fonte regolamentare un effetto modificativo della fattispecie tributaria primaria non consentito dal principio di legalità. Il Collegio ritiene, in linea con l'impostazione del giudice di primo grado, che la destinazione dell'olio a un processo di trasformazione chimica di cui è integralmente assorbito il contenuto materiale, con esclusione di smaltimento come olio usato, costituisca elemento sufficiente per escludere il presupposto dell'imposta di consumo e del contributo ambientale, non potendo la violazione di adempimenti procedurali di per sé fondare l'insorgenza del tributo.
Sul piano sanzionatorio, si osserva che la mancata tempestiva acquisizione dell'autorizzazione ex art. 7 del
D.M. 557/1996 integra una violazione meramente formale che non ha inciso né sull'esercizio delle attività di controllo dell'Ufficio, il quale era già stato informato della destinazione del prodotto, né sull'esatta determinazione del tributo, trattandosi di operazione sostanzialmente esente. Pertanto, ricorre comunque la causa di non punibilità prevista dall'art. 6, comma 5-bis, D.lgs. 472/1997, oltre che il principio di tutela dell'affidamento ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 212/2000, atteso che le pregresse importazioni non erano state oggetto di contestazione e che la condotta collaborativa della contribuente esclude ogni profilo di colpevolezza.
Consegue il rigetto dell'appello.
La controvertibilità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese del grado compensate.
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
11/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CANEPA DANIELA, Presidente
LD SS, RE
PIOMBO BRUNO, Giudice
in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 475/2025 depositato il 10/06/2025
proposto da
Ag. Dogane E Monopoli Uadm Genova - Sede Genova
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1084/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
1 e pubblicata il 11/12/2024
Atti impositivi:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. PROT N. 6970 DEL 4 3 2024 ACCISE NON
ARMONIZZATE (OLI E BITUMI DI PETROLIO) 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 114/2026 depositato il
12/02/2026 Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Dogane appella sostenendo che la sentenza di primo grado ha erroneamente riconosciuto l'esenzione dall'imposta di consumo sull'olio importato da Resistente_1 S.p.a., poiché l'esenzione, pur prevista dall'articolo 62 TUA (Testo Unico Accise) per gli impieghi nella produzione di materie plastiche, richiede necessariamente la preventiva denuncia e l'autorizzazione dell'Amministrazione ai sensi degli articoli 7 e 8 del D.M. 557/1996.
L'Ufficio afferma che la Società non aveva presentato alcuna denuncia prima delle importazioni del 2020-2021
e che tale omissione impediva ogni controllo sulla destinazione del prodotto, rendendo inevitabile l'imponibilità. L'Agenzia aggiunge che l'utilizzo effettivo del White Oil nelle lavorazioni dichiarate non sarebbe stato adeguatamente provato e che l'autorizzazione rilasciata solo nel 2023 non potrebbe avere alcuna efficacia retroattiva. Contesta, inoltre, che possa configurarsi un affidamento tutelabile e sostiene la piena legittimità della sanzione irrogata, non trattandosi di violazione meramente formale.
La Società replica che l'esenzione dipende unicamente dall'effettivo impiego dell'olio in usi esenti e non dal previo rilascio dell'autorizzazione, che avrebbe natura procedurale e non costitutiva del beneficio.
Ribadisce che tutto il White Oil è stato integralmente utilizzato nella produzione di stabilizzatori UV e che ciò risulta da documentazione aziendale non contestata nell'atto originario, evidenziando che il prodotto, trasformato chimicamente, non genera oli esausti. L'appellata richiama i principi unionali di effettività e proporzionalità, ritenendo che la tesi dell'Ufficio introduca un'imposizione svincolata dall'utilizzo reale del prodotto. Sostiene poi che la condotta trasparente mantenuta con la Dogana e l'assenza di rilievi per lungo tempo abbiano generato un affidamento legittimo, confermato dall'archiviazione penale. Quanto alla sanzione, la Società deduce che l'eventuale irregolarità sarebbe solo formale, non avendo inciso sui controlli né sul pagamento di tributi dovuti, e comunque sproporzionata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte ritiene di confermare la sentenza impugnata, condividendone l'impostazione sostanzialistico- funzionale e reputando che, nel caso di specie, ricorrano elementi che distinguono la fattispecie concreta dall'orientamento di legittimità richiamato dall'Agenzia, con particolare riferimento alla sentenza della Corte di cassazione n. 26395 del 12 settembre 2023, la quale non risulta applicabile alla controversia in esame per differenze decisive sia sul piano strutturale del rapporto tributario, sia sul profilo fattuale.
La pronuncia di legittimità invocata dall'Ufficio riguarda un'ipotesi di rimborso dell'imposta di consumo già corrisposta su oli lubrificanti non denaturati;
in quella sede la Corte ha affermato la necessità dell'attivazione preventiva della procedura di denuncia ex art. 7 del D.M. 17 settembre 1996 n. 557 quale presupposto per accedere al beneficio restitutorio.
Nel presente giudizio non viene in rilievo la richiesta di rimborso, bensì l'accertamento della debenza originaria dell'imposta in sede di importazione, e dunque la questione concerne il presupposto impositivo stesso, che la disciplina primaria di cui all'art. 62, comma 2, del D.lgs. 504/1995 collega all'effettivo impiego dell'olio in specifici usi esenti. Il diverso oggetto dell'obbligazione esclude che la regola elaborata in tema di rimborsi sia automaticamente estensibile alla fattispecie, in quanto nei giudizi di rimborso il contribuente esercita un'azione di ripetizione soggetta a condizioni rafforzate e formalizzate, mentre nella presente controversia rileva la corretta qualificazione dell'operazione al momento dell'importazione.
Inoltre, nella vicenda decisa dalla Cassazione, la pubblica amministrazione non aveva avuto alcuna conoscenza, né diretta né mediata, dell'impiego esente dichiarato dal contribuente e non era stata posta nelle condizioni di esercitare i controlli propri della vigilanza finanziaria. Nel caso di specie, invece, risulta documentalmente che la contribuente aveva già comunicato all'Ufficio, con gli atti connessi alla revisione della precedente operazione doganale, la destinazione dell'olio all'impiego come materia prima nella sintesi di prodotti HALS per materie plastiche, e che tale informazione era stata acquisita dall'Amministrazione ben prima dell'importazione oggetto dell'atto sanzionatorio. L'Ufficio, pertanto, era in concreto posto nella condizione di attivare ogni verifica e controllo ritenuto opportuno, non ricorrendo la situazione di totale carenza informativa che aveva giustificato la decisione della Corte nel caso Saint-Gobain.
Va altresì rilevato che l'effettivo impiego dell'olio in usi esenti risulta provato in giudizio mediante documentazione tecnica, gestionale e di lavorazione non contestata nella motivazione dell'atto impositivo originario. La circostanza assume rilievo dirimente poiché la disciplina dell'art. 62, comma 2, TUA fonda l'esenzione su un criterio sostanziale, riconducendo la non debenza dell'imposta alla reale destinazione dell'olio a processi industriali di trasformazione per la produzione di materie plastiche e resine sintetiche.
La normativa secondaria del D.M. 557/1996, pur imponendo obblighi dichiarativi e autorizzativi rilevanti ai fini dei controlli, non contiene alcuna disposizione che subordini la spettanza dell'esenzione alla previa emissione dell'autorizzazione amministrativa, né contempla la perdita dell'agevolazione in caso di mancato rispetto dei termini procedurali, configurando gli adempimenti come strumenti organizzativi e non come elementi costitutivi del presupposto impositivo.
La diversa conclusione propugnata dall'Ufficio introduce una presunzione assoluta di imponibilità derivante dalla sola inosservanza formale della procedura amministrativa, prescindendo dal concreto impiego del prodotto e attribuendo alla fonte regolamentare un effetto modificativo della fattispecie tributaria primaria non consentito dal principio di legalità. Il Collegio ritiene, in linea con l'impostazione del giudice di primo grado, che la destinazione dell'olio a un processo di trasformazione chimica di cui è integralmente assorbito il contenuto materiale, con esclusione di smaltimento come olio usato, costituisca elemento sufficiente per escludere il presupposto dell'imposta di consumo e del contributo ambientale, non potendo la violazione di adempimenti procedurali di per sé fondare l'insorgenza del tributo.
Sul piano sanzionatorio, si osserva che la mancata tempestiva acquisizione dell'autorizzazione ex art. 7 del
D.M. 557/1996 integra una violazione meramente formale che non ha inciso né sull'esercizio delle attività di controllo dell'Ufficio, il quale era già stato informato della destinazione del prodotto, né sull'esatta determinazione del tributo, trattandosi di operazione sostanzialmente esente. Pertanto, ricorre comunque la causa di non punibilità prevista dall'art. 6, comma 5-bis, D.lgs. 472/1997, oltre che il principio di tutela dell'affidamento ai sensi dell'art. 10, comma 3, della legge 212/2000, atteso che le pregresse importazioni non erano state oggetto di contestazione e che la condotta collaborativa della contribuente esclude ogni profilo di colpevolezza.
Consegue il rigetto dell'appello.
La controvertibilità delle questioni affrontate giustifica la compensazione delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello. Spese del grado compensate.