Sentenza 16 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 16/05/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MODENA
composto dai Magistrati
DOTT. Alberto Rizzo PRESIDENTE
DOTT. ssa Eleonora Ramacciotti GIUDICE REL.
DOTT. Eugenio Bolondi GIUDICE
pronuncia
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 6260 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 promossa da:
- Cod. Fisc , elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliato in VIALE ANTONIO GRAMISCI 7/A 41037 MIRANDOLA,
presso lo studio dell'avv. GOLINELLI FRANCESCA, rappresentato e difeso dall'avv. GOLINELLI FRANCESCA
RICORRENTE
nei confronti di
Cod. Fisc. , elettivamente CP_1 C.F._2
domiciliata in VIA UMBERTINA SMERIERI 4 MIRANDOLA, presso lo studio dell'avv. VELLANI SIMONE , rappresentata e difesa dall'avv.
VELLANI SIMONE
RESISTENTE
1
in punto a: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita'
genitoriale (contenzioso)
Conclusioni delle parti
Come da verbale di udienza del 7.05.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Il presente procedimento ha per oggetto richieste di modifica avanzate da nei confronti di provvedimento collegiale di questo Tribunale Parte_1
del 21.12.2022 che, recependo l'accordo tra le parti, ha:
- disposto l'affidamento condiviso dei figli, e , nati Per_1 Per_2
rispettivamente in data 15.12.2005 e in data 14.04.2010 dalla relazione dei genitori, poi terminata;
- collocato i minori in via prevalente presso la madre con previsione di ampie visite paterne;
- stabilito a carico del padre un contributo di euro 600,00 mensili per il mantenimento ordinario dei minori (300 euro per ciascun figlio), oltre al
50% delle spese straordinarie.
Con ricorso del 31.12.2024, premesso che i ragazzi Parte_1
frequentano la casa paterna con maggiore assiduità con permanenza sostanzialmente paritaria presso l'uno e l'altro genitore è divenuto Per_1
2 maggiorenne a dicembre 2023) e che le proprie condizioni economiche sono peggiorate mentre quelle dalla sig.ra hanno subito un CP_1
miglioramento, ha domandato che il Tribunale prenda atto della modifica del precedente assetto e che sia previsto un regime di frequentazione libero con il figlio minorenne e sia revocato il contributo posto a proprio Per_2
carico in favore della resistente per entrambi i figli.
In via subordinata ha domandato una diminuzione del contributo ordinario per i figli minori ad €. 300 complessivi (€. 150 per figlio).
Nel procedimento così radicato si è costituita chiedendo il CP_1
rigetto della revoca/modifica del contributo, sul rilievo che il numero dei giorni di permanenza presso ciascuno dei genitori è rimasto immutato, così
come le condizioni economiche delle parti (peraltro il avrebbe Pt_1
cessato la precedente e più remunerativa attività di sua iniziativa) .
Ebbene, al fine di ottenere la revisione dei provvedimenti che disciplinano i rapporti personali ed economici tra genitori e figli nati al di fuori del matrimonio è necessario allegare e dimostrare sopravvenienze che rendano non più equilibrato l'assetto in precedenza stabilito.
Nonostante l'art. 473 bis 29 non enunci esplicitamente tale requisito, il riscontro di idonee sopravvenienze deve infatti ritenersi elemento intrinseco alla possibilità di revisione di precedente provvedimento facente stato tra le parti, vuoi per coerenza complessiva del sistema, vuoi per l'ineludibile coordinamento tra la norma in esame e gli articoli 2909 c.c. e 324 c.p.c.
3 Il richiedente deve dunque allegare con precisione, nonché chiaramente provare, tanto la situazione di fatto sulla cui base venne assunto il provvedimento di cui domanda la revisione, quanto quella attuale, e quindi identificare le modifiche intervenute e la loro non marginale entità.
Naturalmente, nemmeno è possibile lamentare la mera non correttezza o eccessiva gravosità delle condizioni in essere, ostandovi appunto il giudicato.
Ciò debitamente premesso, si rileva come il ricorso possa essere parzialmente accolto;
invero, è provato che successivamente al provvedimento di questo Tribunale del dicembre 2022, il sig. abbia Pt_1
subito una sensibile diminuzione delle proprie entrate.
In particolare emerge dalle buste paga depositate in atti che le sue entrate quale dipendente (autotrasportatore) della società “ACETUM” all'epoca degli accordi raggiunti dalle parti, erano di circa 2400-2600 euro netti mensili (doc. 4 parte ricorrente) laddove attualmente esse ammontano ad €.
1800 circa (lettera di assunzione di cui al doc. 16).
Il ha dichiarato di corrispondere un affitto ai genitori per Pt_1
l'abitazione in cui risiede di €. 500 (docc. 5 e 7 e verbale di udienza del
7.05.2025) nonché le rate di un finanziamento per l'acquisto dell'auto di
€.252 mensili (doc. 14).
La convenuta, per contro, le cui entrate sono pacificamente rimaste invariate
(€. 1300 mensili derivanti da lavoro part time) così come le uscite (paga un canone locatizio di €. 580 mensili), ha ricevuto in eredità una piccola
4 somma (€. 45000) e dei terreni, verosimilmente di modico valore (cfr.
verbale di udienza del 7.05.2025 e doc. 9).
E' appena il caso di precisare che non si è proceduto all'ascolto del minore in quanto finalizzato unicamente a verificare gli effettivi tempi di permanenza presso l'uno e l'altro genitore, e dunque superfluo, atteso che già dalle condizioni precedentemente pattuite emergeva un diritto di visita del padre così ampio da potersi considerare sostanzialmente coincidente con un collocamento di tipo paritario.
Alla luce di tali circostanze sussistono i presupposti per la modifica del decreto di questo Tribunale in data 21.12.2022, con la diminuzione del contributo posto a carico del ricorrente ad €. 200 mensili per ciascun figlio.
Il contributo in favore del figlio maggiorenne sarà corrisposto Per_1
direttamente allo stesso, come richiesto dal ricorrente a verbale di udienza del 7.05.2025, non costituendo specifico profilo controverso il fatto che il versamento debba avvenire nelle mani del figlio maggiorenne (le parti hanno concentrato la discussione sull'entità dell'assegno) ed essendo del resto tale modalità di corresponsione prevista quale ordinaria dall'art. 337 septies primo comma c.c..
Stante la reciproca soccombenza le spese del giudizio devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale:
5 - a parziale modifica del decreto collegiale di questo Tribunale del
21.12.2022, pone a carico di un contributo al mantenimento Parte_1
del figlio , minorenne, di €. 200 mensili rivalutabili ISTAT, con Per_2
decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza;
pone a carico di un contributo al mantenimento del figlio , Parte_1 Per_1
maggiorenne non autosufficiente, di €. 200 mensili rivalutabili ISTAT, con decorrenza dalla pubblicazione della presente sentenza, da corrispondersi direttamente al figlio maggiorenne, fermo per entrambi il contributo alle spese straordinarie nella misura già stabilita;
- Spese del giudizio integralmente compensate.
Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile
in data 15.05.2024.
Si comunichi.
Il giudice relatore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Il Presidente
Dott. Alberto Rizzo
6