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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 06/11/2025, n. 4741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4741 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice PP AN nella causa iscritta al n. 12666/2025 R.G.L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Raimondo Cammalleri ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Palermo, via Giovanni Pacini, n. 5.
- ricorrente -
C O N T R O
, Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, via Laurana n. 59, Ufficio Legale Distrettuale , con il dott. CP_2 Per_1 che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti.
[...]
- resistente -
All'udienza del 06/11/2025 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara compensate per metà le spese di lite tra le parti, ponendo la restante metà a carico di parte resistente, che si liquida in euro 800,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 03/09/2025 la parte ricorrente in epigrafe, avendo dedotto che l' non aveva ancora provveduto al pagamento dell'indennità di accompagnamento CP_2 nonostante la notifica del decreto di omologa del Tribunale di Palermo che accertava il requisito sanitario necessario per l'attribuzione della medesima in favore del ricorrente, conveniva in giudizio l' , chiedendo condannarsi il menzionato ente previdenziale al pagamento della suddetta CP_2 prestazione, con il favore delle spese di lite;
premesso, inoltre, che – costituitosi in giudizio – l' deduceva di aver provveduto al CP_1 pagamento in data 1.10.2025 e, pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
premesso, ancora, che all'udienza del 06/11/2025 i procuratori delle parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere per avvenuta corresponsione delle somme dovute e che, su dette conclusioni, veniva pronunciata sentenza come da dispositivo in epigrafe;
ritenuto che
, conformemente alla richiesta congiunta dei procuratori, va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta quale oggetto del giudizio;
ritenuto che
, in considerazione della condotta processuale dell' che ha provveduto alla CP_2 corresponsione della provvidenza richiesta oltre i termini stabiliti dalla legge ma in data precedente alla definizione del giudizio, appare equo compensare per metà le spese di lite tra le parti, ponendo la restante a carico dell' , che si liquida come in dispositivo e distrae in favore dei procuratori CP_2 di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 06/11/2025.
IL GIUDICE
PP AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di giudice del lavoro e in persona del giudice PP AN nella causa iscritta al n. 12666/2025 R.G.L. promossa
D A
, rappresentato e difeso dall'avv. Raimondo Cammalleri ed elettivamente Parte_1 domiciliato in Palermo, via Giovanni Pacini, n. 5.
- ricorrente -
C O N T R O
, Controparte_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in Palermo, via Laurana n. 59, Ufficio Legale Distrettuale , con il dott. CP_2 Per_1 che lo rappresenta e difende per mandato generale alle liti.
[...]
- resistente -
All'udienza del 06/11/2025 ha pronunciato sentenza mediante lettura del seguente
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere e dichiara compensate per metà le spese di lite tra le parti, ponendo la restante metà a carico di parte resistente, che si liquida in euro 800,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, ordinandone la distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
NONCHE' DEI SEGUENTI MOTIVI IN
FATTO E DIRITTO
Premesso che con ricorso depositato il 03/09/2025 la parte ricorrente in epigrafe, avendo dedotto che l' non aveva ancora provveduto al pagamento dell'indennità di accompagnamento CP_2 nonostante la notifica del decreto di omologa del Tribunale di Palermo che accertava il requisito sanitario necessario per l'attribuzione della medesima in favore del ricorrente, conveniva in giudizio l' , chiedendo condannarsi il menzionato ente previdenziale al pagamento della suddetta CP_2 prestazione, con il favore delle spese di lite;
premesso, inoltre, che – costituitosi in giudizio – l' deduceva di aver provveduto al CP_1 pagamento in data 1.10.2025 e, pertanto, chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite;
premesso, ancora, che all'udienza del 06/11/2025 i procuratori delle parti chiedevano dichiararsi cessata la materia del contendere per avvenuta corresponsione delle somme dovute e che, su dette conclusioni, veniva pronunciata sentenza come da dispositivo in epigrafe;
ritenuto che
, conformemente alla richiesta congiunta dei procuratori, va dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta quale oggetto del giudizio;
ritenuto che
, in considerazione della condotta processuale dell' che ha provveduto alla CP_2 corresponsione della provvidenza richiesta oltre i termini stabiliti dalla legge ma in data precedente alla definizione del giudizio, appare equo compensare per metà le spese di lite tra le parti, ponendo la restante a carico dell' , che si liquida come in dispositivo e distrae in favore dei procuratori CP_2 di parte ricorrente, dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, il 06/11/2025.
IL GIUDICE
PP AN