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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/01/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1709/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angela Di Girolamo Presidente
dott. Erika Capanna Piscè Giudice relatore dott. Maria Laura Pasca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1709/2023 v.g. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. SERGIO ORLANDO Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. MARCO VALERIO Controparte_1
ORLANDO
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.6.2023, nato a San Vendemiano (TV) in [...] Parte_1
23.10.1943, ha chiesto al Tribunale, ai sensi degli artt. 311 c.c. e ss., di autorizzare l'adozione di nata a [...], RD (Repubblica Dominicana) in data 20.06.1995, Controparte_1
figlia dell'attuale coniuge e , sussistendo Persona_1 Persona_2
la differenza di età e tutte le ulteriori condizioni previste dalla legge come indicate negli artt. 291 e ss.
c.c. A tal fine il ricorrente ha rappresentato di essere molto affezionato alla ragazza e di aver instaurato con la stessa un forte legame affettivo, quasi genitoriale, al quale intende dare anche veste giuridica.
All'udienza del 17.10.2023 sono comparsi l'adottante e l'adottanda che, esaminati dal Giudice, hanno prestato i necessari consensi. Inoltre, il ricorrente ha prodotto gli assensi all'adozione, tradotti e apostillati, resi dalla madre dell'adottanda, nonché sua coniuge, dal Persona_1 padre dell'adottanda e dai suoi fratelli, , Persona_2 Persona_3
. Persona_4 Persona_5
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che ha emesso parere favorevole.
Nel merito, si osserva che l'adozione di maggiorenne richiede la verifica che l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti (cfr. Cass., sez. civ.,
n.2426/2006).
L'istruttoria svolta dal Giudice relatore ha evidenziato come la domanda di adozione corrisponda all'intenzione libera e sincera dell'adottante e dell'adottanda e sia frutto di un comune intento delle parti, oltre che di una scelta diretta a confermare una situazione affettiva e relazionale in atto ed a sancire una definitiva effettiva coincidenza tra situazione di fatto e status assunto di fronte alla collettività. Le
pagina 2 di 4 dichiarazioni rese dalle parti ed il convinto consenso dalle stesse espresso costituiscono, infatti, indice e riscontro di una volontà meditata, idonea a trovare riconoscimento.
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312 c.c. come indicate negli artt. 291 e seg. c.c. e segnatamente: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato il consenso all'adozione, così come la coniuge dell'adottante e madre dell'adottanda ha espresso il proprio assenso all'adozione della figlia da parte del coniuge;
l'adottante ha compiuto gli anni 35
(essendo nato nel 1943) e supera di almeno 18 anni l'età dell'adottando (art. 291 c.c.).
Alla luce dei principi sopra esposti, il Collegio rileva come tutti gli assensi manifestati sono liberi ed espressione di una piena solidità degli affetti e di un insieme di persone che da anni già ha mostrato l'attitudine e le caratteristiche di un nucleo familiare a tutti gli effetti, tale da consentire di procedere ad adozione.
Nella specie, quindi, l'adozione contribuisce a consolidare l'unità familiare, alla luce della preminenza dei nuovi vincoli personali ed affettivi sulle relazioni della famiglia biologica.
Il Collegio ritiene, infine, che l'adozione convenga ex art. 312 n. 2) c.c. all' adottanda, la quale, in tal modo, vede riconosciuto anche giuridicamente il legame affettivo che è andato crescendo tra di essa e il e in quanto l'adozione può garantire all'adottante la possibilità di trasmettere il proprio Pt_1
patrimonio e il proprio cognome a persona alla quale è affettivamente legato.
Trova applicazione il disposto dell'art. 299 comma 1 c.p.c., secondo cui “L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando:
- dispone farsi luogo all'adozione del maggiorenne da parte Controparte_1 di e che l'adottato assuma il cognome “ ” da anteporre al proprio, ai sensi Parte_1 Pt_1
dell'art. 299 comma 1 c.c.;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Teramo, 15.1.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Erika Capanna Pisce'
Il Presidente
Dott.ssa Angela Di Girolamo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angela Di Girolamo Presidente
dott. Erika Capanna Piscè Giudice relatore dott. Maria Laura Pasca Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. 1709/2023 v.g. promossa da:
, rappresentato e difeso dall'avv. SERGIO ORLANDO Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
, rappresentata e difesa dall'avv. MARCO VALERIO Controparte_1
ORLANDO
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
pagina 1 di 4
CONCLUSIONI
Come da note di trattazione scritte, depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.6.2023, nato a San Vendemiano (TV) in [...] Parte_1
23.10.1943, ha chiesto al Tribunale, ai sensi degli artt. 311 c.c. e ss., di autorizzare l'adozione di nata a [...], RD (Repubblica Dominicana) in data 20.06.1995, Controparte_1
figlia dell'attuale coniuge e , sussistendo Persona_1 Persona_2
la differenza di età e tutte le ulteriori condizioni previste dalla legge come indicate negli artt. 291 e ss.
c.c. A tal fine il ricorrente ha rappresentato di essere molto affezionato alla ragazza e di aver instaurato con la stessa un forte legame affettivo, quasi genitoriale, al quale intende dare anche veste giuridica.
All'udienza del 17.10.2023 sono comparsi l'adottante e l'adottanda che, esaminati dal Giudice, hanno prestato i necessari consensi. Inoltre, il ricorrente ha prodotto gli assensi all'adozione, tradotti e apostillati, resi dalla madre dell'adottanda, nonché sua coniuge, dal Persona_1 padre dell'adottanda e dai suoi fratelli, , Persona_2 Persona_3
. Persona_4 Persona_5
Gli atti sono stati regolarmente comunicati al P.M., che ha emesso parere favorevole.
Nel merito, si osserva che l'adozione di maggiorenne richiede la verifica che l'interesse dell'adottando trovi una effettiva e reale rispondenza nella comunione di intenti dei richiedenti (cfr. Cass., sez. civ.,
n.2426/2006).
L'istruttoria svolta dal Giudice relatore ha evidenziato come la domanda di adozione corrisponda all'intenzione libera e sincera dell'adottante e dell'adottanda e sia frutto di un comune intento delle parti, oltre che di una scelta diretta a confermare una situazione affettiva e relazionale in atto ed a sancire una definitiva effettiva coincidenza tra situazione di fatto e status assunto di fronte alla collettività. Le
pagina 2 di 4 dichiarazioni rese dalle parti ed il convinto consenso dalle stesse espresso costituiscono, infatti, indice e riscontro di una volontà meditata, idonea a trovare riconoscimento.
Sussistono, pertanto, tutte le condizioni previste dalla legge ai sensi dell'art. 312 c.c. come indicate negli artt. 291 e seg. c.c. e segnatamente: l'adottante e l'adottanda hanno manifestato il consenso all'adozione, così come la coniuge dell'adottante e madre dell'adottanda ha espresso il proprio assenso all'adozione della figlia da parte del coniuge;
l'adottante ha compiuto gli anni 35
(essendo nato nel 1943) e supera di almeno 18 anni l'età dell'adottando (art. 291 c.c.).
Alla luce dei principi sopra esposti, il Collegio rileva come tutti gli assensi manifestati sono liberi ed espressione di una piena solidità degli affetti e di un insieme di persone che da anni già ha mostrato l'attitudine e le caratteristiche di un nucleo familiare a tutti gli effetti, tale da consentire di procedere ad adozione.
Nella specie, quindi, l'adozione contribuisce a consolidare l'unità familiare, alla luce della preminenza dei nuovi vincoli personali ed affettivi sulle relazioni della famiglia biologica.
Il Collegio ritiene, infine, che l'adozione convenga ex art. 312 n. 2) c.c. all' adottanda, la quale, in tal modo, vede riconosciuto anche giuridicamente il legame affettivo che è andato crescendo tra di essa e il e in quanto l'adozione può garantire all'adottante la possibilità di trasmettere il proprio Pt_1
patrimonio e il proprio cognome a persona alla quale è affettivamente legato.
Trova applicazione il disposto dell'art. 299 comma 1 c.p.c., secondo cui “L'adottato assume il cognome dell'adottante e lo antepone al proprio”.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando:
- dispone farsi luogo all'adozione del maggiorenne da parte Controparte_1 di e che l'adottato assuma il cognome “ ” da anteporre al proprio, ai sensi Parte_1 Pt_1
dell'art. 299 comma 1 c.c.;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti. pagina 3 di 4 Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 c.c.
Teramo, 15.1.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Erika Capanna Pisce'
Il Presidente
Dott.ssa Angela Di Girolamo
pagina 4 di 4