Ordinanza presidenziale 11 marzo 2024
Sentenza 25 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. II, sentenza 25/03/2026, n. 5545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5545 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05545/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02015/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2015 del 2023, proposto da
ON LE, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Emilia, 81;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del risultato della prova scritta sostenuta il 16.12.2022, inerente al concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 1188 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con Decreto del 29.09.2022;
della graduatoria stilata a seguito della prova scritta.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. Marco AV e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la parte ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe onde contestare gli esiti della prova scritta inerente al concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 1188 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con Decreto del 29.09.2022;
- a ridosso dell’udienza la medesima parte ricorrente ha depositato una nota in cui dà atto del sopravvenuto difetto d’interesse alla trattazione della causa;
Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
Ritenuto che l’andamento del giudizio giustifichi l’integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LE TR, Presidente FF
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Marco AV, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco AV | LE TR |
IL SEGRETARIO