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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/11/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. 728 /2025 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a [...] in data [...] Controparte_1
C.F. C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti entrambi dall'avv. MAMBELLI ALESSANDRO e dall'avv. MAMBELLI SANDRO con ricorso depositato in data 28/03/2025, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nato il [...]. Persona_1
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
“1) Il figlio sarà collocato prevalentemente presso l'abitazione Persona_1 della madre la quale disporrà e sarà destinataria dell'assegno unico.
2) In considerazione della non indipendenza economica del figlio , a Per_1 decorrere dal deposito del presente ricorso, il padre corrisponderà, quale contributo genitoriale la somma mensile di € 450,00 (quattrocentocinquanta euro), annualmente rivalutabili sulla base degli indici ISTAT del costo della vita, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario all' Iban [...] entro il giorno uno (01) di ogni mese con onere della madre di comunicare eventuale mutamento delle coordinate bancarie del conto di destinazione.
3) Entrambi i genitori si impegnano a far fronte alle spese straordinarie afferenti il minore nella misura del 50% ciascuno, secondo la regolamentazione di cui Per_1 al Protocollo del Tribunale di Forlì al quale integralmente si rimanda.
4) I Ricorrenti si impegnano altresì a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro ed il figlio nonché, riconoscendo il ruolo dei nonni di ciascun ramo genitoriale, a non ostacolare i rapporti tra il minore e questi ultimi.
5) I Ricorrenti convengono che i periodi e gli orari di visita di da parte del Per_1 padre avverranno in base ai presenti accordi e comunque nel rispetto delle esigenze
1 e volontà delle parti e primariamente di quelle del figlio e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici e comunque assecondando le esigenze del minore e salvo diverso accordo tra i genitori, nelle seguenti modalità, già consolidate:
-Il padre terrà con sé il figlio in maniera alternata con la madre, segnatamente: il figlio starà due giorni la settimana con il padre comprese le relative nottate Per_1
e tre con la madre e così di seguito, avendo cura i genitori di rispettare le esigenze del figlio che, di volta in volta, si presenteranno anche in relazione alla sua Per_1 crescita.
-In occasione delle vacanze estive e natalizie i genitori terranno con sé il figlio secondo le aspirazioni di quest'ultimo, data anche la sua età e con possibilità di partecipazione congiunta dei genitori stessi nei giorni delle festività e sempre privilegiando la volontà del minore ed il rispetto della bigenitorialità. 6) Come da piano genitoriale che si allega (doc. 4), la madre mantiene in disponibilità un'auto Fiat immatricolata nell'anno 2011 di proprietà di
[...]
e quest'ultimo è proprietario di una Volvo V60 immatricolata nel 2020; il Parte_1 figlio frequenta a pranzo i nonni paterni almeno due giorni alla settimana mentre i nonni materni sono all'estero da molto tempo;
il minore non è affetto da particolari patologie, pratica il calcio ed ha potuto fare vacanze negli ultimi anni fuori casa. 7) I Ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, dichiarando altresì che non vi sono tra loro pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto od in parte, le domande qui spiegate e/o domande ad esse connesse”. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. La natura del presente giudizio e delle questioni trattate consente la compensazione delle spese processuali tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto
2 pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 28/03/2025 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 17/11/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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Tribunale Ordinario di Forli'
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA 1. nata a [...] in data [...] Controparte_1
C.F. C.F._1
2. nato a [...] in data [...] Parte_1
C.F._2
Assistiti entrambi dall'avv. MAMBELLI ALESSANDRO e dall'avv. MAMBELLI SANDRO con ricorso depositato in data 28/03/2025, adivano l'intestato Tribunale rappresentando di voler disciplinare di comune accordo i rapporti tra le parti in relazione al figlio/ai figli nato il [...]. Persona_1
Pertanto, domandavano l'omologa del seguente accordo:
“1) Il figlio sarà collocato prevalentemente presso l'abitazione Persona_1 della madre la quale disporrà e sarà destinataria dell'assegno unico.
2) In considerazione della non indipendenza economica del figlio , a Per_1 decorrere dal deposito del presente ricorso, il padre corrisponderà, quale contributo genitoriale la somma mensile di € 450,00 (quattrocentocinquanta euro), annualmente rivalutabili sulla base degli indici ISTAT del costo della vita, da corrispondersi a mezzo bonifico bancario all' Iban [...] entro il giorno uno (01) di ogni mese con onere della madre di comunicare eventuale mutamento delle coordinate bancarie del conto di destinazione.
3) Entrambi i genitori si impegnano a far fronte alle spese straordinarie afferenti il minore nella misura del 50% ciascuno, secondo la regolamentazione di cui Per_1 al Protocollo del Tribunale di Forlì al quale integralmente si rimanda.
4) I Ricorrenti si impegnano altresì a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro ed il figlio nonché, riconoscendo il ruolo dei nonni di ciascun ramo genitoriale, a non ostacolare i rapporti tra il minore e questi ultimi.
5) I Ricorrenti convengono che i periodi e gli orari di visita di da parte del Per_1 padre avverranno in base ai presenti accordi e comunque nel rispetto delle esigenze
1 e volontà delle parti e primariamente di quelle del figlio e dei suoi impegni scolastici ed extrascolastici e comunque assecondando le esigenze del minore e salvo diverso accordo tra i genitori, nelle seguenti modalità, già consolidate:
-Il padre terrà con sé il figlio in maniera alternata con la madre, segnatamente: il figlio starà due giorni la settimana con il padre comprese le relative nottate Per_1
e tre con la madre e così di seguito, avendo cura i genitori di rispettare le esigenze del figlio che, di volta in volta, si presenteranno anche in relazione alla sua Per_1 crescita.
-In occasione delle vacanze estive e natalizie i genitori terranno con sé il figlio secondo le aspirazioni di quest'ultimo, data anche la sua età e con possibilità di partecipazione congiunta dei genitori stessi nei giorni delle festività e sempre privilegiando la volontà del minore ed il rispetto della bigenitorialità. 6) Come da piano genitoriale che si allega (doc. 4), la madre mantiene in disponibilità un'auto Fiat immatricolata nell'anno 2011 di proprietà di
[...]
e quest'ultimo è proprietario di una Volvo V60 immatricolata nel 2020; il Parte_1 figlio frequenta a pranzo i nonni paterni almeno due giorni alla settimana mentre i nonni materni sono all'estero da molto tempo;
il minore non è affetto da particolari patologie, pratica il calcio ed ha potuto fare vacanze negli ultimi anni fuori casa. 7) I Ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle predette condizioni che accettano e sottoscrivono, dichiarando altresì che non vi sono tra loro pendenti altri procedimenti aventi ad oggetto, in tutto od in parte, le domande qui spiegate e/o domande ad esse connesse”. Acquisito il parere del Pubblico Ministero, all'esito dell'udienza a trattazione scritta, osserva il Collegio che non vi sono ragioni oggettive che ostino all'accoglimento delle richieste formulate dalle parti nel ricorso congiunto. Entrambe le parti hanno, infatti, congiuntamente concordato condizioni che, dal punto di vista del regime di affidamento, collocamento e mantenimento della prole sono da considerarsi senza dubbio confacenti al loro preminente interesse. L'affidamento condiviso, in uno con il regime di collocamento stabilito dalle parti, in assenza di gravi carenze o pregiudizi per i minori è il regime più adatto e confacente al preminente interesse della prole. Il calendario di incontri e visite pattuito dalle parti garantisce un'effettiva realizzazione del diritto dei figli di poter costruire un sano ed equilibrato rapporto con tutti e due i genitori. Infine, le clausole relative agli impegni economici a cui i genitori si sono obbligati risultano congrue ad assicurare la crescita dei minori con un adeguato apporto materiale e proporzionate ai redditi delle parti. La natura del presente giudizio e delle questioni trattate consente la compensazione delle spese processuali tra le parti
P.Q.M.
Il Tribunale di Forlì in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione o deduzione disattesa, dispone in conformità a quanto
2 pattuito dalle parti nel ricorso congiunto dalle stesse depositato il 28/03/2025 e riportato in parte motiva. Compensa le spese di lite tra le parti. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Forlì, 17/11/2025
Il Presidente Massimo Di Patria
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