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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 12/12/2025, n. 2289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2289 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 1834 /2021 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Parte_1
Cod. Fisc. , elettivamente domiciliato in Via Cristoforo C.F._1
Colombo N.5 98061 Brolo ITALIA presso lo studio dell'Avv. BONINA
RM che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA TOMMASO CAPRA CP_1 P.IVA_1
IS. 301 BIS 98100 MESSINA presso lo studio dell'Avv. CIRIELLO
CHERUBINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 1 GIUGNO 2021, Parte_1
bracciante agricolo, ha adito questo Tribunale esponendo di avere
[...] svolto, nell'anno 2015, n. 102 giornate lavorative alle dipendenze della società cooperativa agricola “Il Darifoglio”, di essere stato per tale anno regolarmente iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza e di avere percepito dall' la relativa indennità di disoccupazione agricola. CP_1
Riferisce che, con provvedimento del 31.03.2020, gli è stata CP_1 comunicata la revoca della prestazione di disoccupazione agricola per l'anno 2015
e la conseguente richiesta di restituzione della somma di euro 5.373,11, a seguito di accertamenti ispettivi e della cancellazione di giornate di lavoro dagli elenchi dei braccianti agricoli, cancellazione notificata mediante pubblicazione sul sito dell'Istituto (elenco variazioni dal 17 al 31.12.2019).
Avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo, rimasto infruttuoso, e quindi il presente giudizio, chiedendo:
– l'accertamento dell'effettivo svolgimento del lavoro agricolo per 102 giornate nell'anno 2015 alle dipendenze della società Il Darifoglio;
– il riconoscimento del diritto alla iscrizione o reiscrizione negli elenchi nominativi per l'anno 2015;
– il riconoscimento del diritto alla prestazione di disoccupazione agricola per il medesimo anno e l'annullamento del provvedimento di revoca e di ripetizione dell'indebito;
– la condanna dell' al pagamento della prestazione ovvero alla restituzione CP_1 delle somme eventualmente trattenute, oltre accessori e spese.
Si è costituito l' , eccependo in via preliminare l'inammissibilità del CP_1 ricorso per intervenuta decadenza sostanziale ex art. 22 d.l. n. 7/1970, conv. in l.
n. 83/1970, sul rilievo che il ricorso giudiziario è stato proposto oltre il termine di
120 giorni dalla definitività del provvedimento di cancellazione dagli elenchi, divenuto definitivo a seguito del decorso del termine per il gravame amministrativo e, comunque, entro il 2020, a fronte di ricorso introduttivo depositato solo il 27.05.2021.
L'Istituto ha altresì richiamato i risultati dell'accertamento ispettivo svolto nei confronti dell'asserito datore di lavoro, dal quale sarebbe emersa la natura fittizia di numerosi rapporti di lavoro agricolo ed il disallineamento tra le superfici coltivate e la manodopera denunciata.
Con note scritte ex art. 127-ter c.p.c. l' ha espressamente ribadito CP_1
l'eccezione di decadenza, richiamando sul punto il recente consolidato orientamento di questo Tribunale. la causa è stata trattenuta in decisione sulla sollevata eccezione preliminare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Oggetto del giudizio e inquadramento della decadenza Il ricorrente, pur formalmente deducendo la nullità ed illegittimità del provvedimento di ripetizione dell'indebito, fonda le proprie pretese sull'accertamento del diritto alla iscrizione (o reiscrizione) negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli per l'anno 2015 e, per tale via, sul riconoscimento della prestazione di disoccupazione agricola per il medesimo anno.
È ius receptum che l'iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli costituisce presupposto necessario per l'attribuzione delle prestazioni previdenziali collegate, sicché la mancata o tardiva impugnazione del provvedimento amministrativo di cancellazione dagli elenchi preclude ogni successiva azione diretta ad ottenere la prestazione stessa.
In tal senso, la Corte di cassazione ha più volte affermato che il termine di
120 giorni previsto dall'art. 22 d.l. n. 7/1970 per l'esercizio dell'azione giudiziaria ha natura di decadenza sostanziale, riferita all'esercizio del diritto soggettivo all'iscrizione (o alla contestazione della cancellazione) negli elenchi, e non è suscettibile di sanatoria ai sensi dell'art. 8 l. n. 533/1973.
La Corte costituzionale ha, a sua volta, ritenuto costituzionalmente legittima tale disciplina decadenziale, valorizzando l'esigenza di certezza e stabilità degli elenchi nominativi quali presupposto di prestazioni gravanti sulla finanza pubblica, anche in relazione alle modalità di notifica mediante pubblicazione telematica sul sito . CP_1
La giurisprudenza di merito – e, in particolare, questo stesso Tribunale – ha più volte ribadito che la mancata impugnazione, nel termine di legge, del provvedimento di cancellazione comporta la decadenza dal diritto di far valere in giudizio le pretese previdenziali fondate sulla iscrizione negli elenchi, non essendo più consentito al lavoratore rimettere indirettamente in discussione la cancellazione attraverso azioni di accertamento o di ripetizione dell'indebito.
2. Decorrenza del termine decadenziale nel caso di specie
Dalla documentazione in atti risulta che:
– le giornate lavorative denunciate per l'anno 2015 a favore di
[...]
sono state oggetto di cancellazione a seguito di Parte_1 accertamento ispettivo, con pubblicazione dell'elenco di variazione sul sito CP_1 nel periodo 17-31 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 38, commi 6-7, d.l. n. 98/2011;
– in data 31.03.2020 l' ha comunicato al ricorrente la revoca della CP_1 disoccupazione agricola per l'anno 2015 e la conseguente richiesta di restituzione delle somme asseritamente indebitamente erogate, provvedimento fondato proprio sulla intervenuta cancellazione delle giornate dagli elenchi;
– avverso tale provvedimento il ricorrente ha proposto ricorso amministrativo, rimasto privo di esito favorevole;
– il ricorso giurisdizionale è stato depositato il 27.05.2021.
Come chiarito da consolidato orientamento di legittimità e di merito, il termine decadenziale di 120 giorni decorre dalla data in cui il provvedimento di cancellazione diviene definitivo, e cioè:
– o per mancata impugnazione amministrativa entro il termine previsto dall'art. 11
d.lgs. n. 375/1993;
– ovvero, nel caso di proposizione di ricorso amministrativo, dalla comunicazione dell'esito del procedimento ovvero, comunque, dal consolidarsi della cancellazione per effetto della decisione amministrativa.
Nel caso di specie, alla luce delle deduzioni delle parti e della documentazione disponibile, deve ritenersi che – già alla data del 31.03.2020, in cui l' ha comunicato la revoca della prestazione sulla base della intervenuta CP_2 cancellazione – il provvedimento amministrativo di esclusione dalle liste fosse divenuto definitivo, in quanto non utilmente contrastato nei ristretti termini previsti dalla disciplina di settore.
Ne consegue che, anche individuando nella data del 31.03.2020 il dies a quo, il termine decadenziale di 120 giorni previsto dall'art. 22 d.l. n. 7/1970 risultava comunque spirato ben prima del deposito del ricorso giudiziario del
27.05.2021.
3. Incidenza della sospensione dei termini nel periodo emergenziale COVID-
19
Va ora esaminata la dedotta rilevanza della sospensione dei termini nel periodo emergenziale COVID-19.
L'art. 83 d.l. n. 18/2020, conv. con modif. in l. n. 27/2020, ha previsto la sospensione, per un limitato arco temporale (dal 9 marzo all'11 maggio 2020), dei termini per il compimento di atti processuali nei procedimenti civili, penali, tributari e militari, senza tuttavia incidere, in linea di principio, sui termini di decadenza sostanziale previsti per l'esercizio di diritti soggettivi, rispetto ai quali l'orientamento prevalente evidenzia la natura extraprocessuale.
Anche ove, in via di mera gratia, si volesse ritenere applicabile la sospensione emergenziale al termine di cui all'art. 22 d.l. n. 7/1970 – come pur talvolta prospettato in giurisprudenza – il risultato non muterebbe: il decorso dei
120 giorni, inizialmente “congelato” sino all'11.05.2020, avrebbe comunque condotto alla maturazione della decadenza entro i mesi successivi del 2020, e dunque in epoca largamente anteriore al deposito del ricorso del 27.05.2021.
La stessa giurisprudenza di merito, anche di questo Tribunale, ha espressamente evidenziato che, “neppure con l'applicazione della sospensione c.d.
COVID risulta rispettato il termine di impugnazione” dei provvedimenti di cancellazione laddove l'azione venga esercitata a distanza di molti mesi – o anni – dalla definitività dell'atto amministrativo.
Pertanto, l'eccezione di decadenza sostanziale sollevata dall' deve CP_1 essere accolta, dovendosi dichiarare inammissibile il ricorso per mancato esercizio, entro il termine perentorio di 120 giorni, dell'azione volta a contestare gli effetti della cancellazione dagli elenchi nominativi.
4. Assorbimento del merito
L'accertata decadenza ex art. 22 d.l. n. 7/1970 ha carattere pregiudiziale e assorbente rispetto a ogni ulteriore questione, sia in ordine alla legittimità del provvedimento di revoca e di ripetizione dell'indebito, sia in ordine alla effettiva sussistenza del rapporto di lavoro agricolo e del diritto alla prestazione di disoccupazione agricola.
La questione relativa alla decadenza è, dunque, assorbente rispetto al merito della controversia e ne impedisce l'esame, non potendo questo Giudice pronunciarsi sul diritto alla reiscrizione negli elenchi né, conseguentemente, sul diritto alla prestazione previdenziale e sulla legittimità della ripetizione dell'indebito, una volta accertata la preclusione sostanziale derivante dall'inutile decorso del termine di 120 giorni.
5. Spese di lite Quanto alle spese di giudizio, pur a fronte della soccombenza del ricorrente, si ravvisano giusti motivi di compensazione integrale.
Invero, la disciplina della decadenza in materia di lavoro agricolo ha conosciuto, nel tempo, una rilevante evoluzione normativa e giurisprudenziale – si pensi, da un lato, alle pronunce della Corte di cassazione in tema di ripristino e portata dell'art. 22 d.l. n. 7/1970; dall'altro, alle decisioni più recenti che, in dialogo con la Corte costituzionale, hanno precisato i criteri di decorrenza del termine e di efficacia della notifica mediante pubblicazione telematica.
Tale quadro, in continua evoluzione, ben può avere ingenerato nella parte ricorrente un affidamento incolpevole circa la possibilità di ottenere in via giudiziaria il riesame della propria posizione contributiva e prestazionale, specie ove si considerino le peculiarità del contenzioso in materia di cancellazione dagli elenchi agricoli e le interferenze con la normativa emergenziale COVID-19.
Alla luce di tali considerazioni, si ritiene equo disporre la compensazione delle spese tra le parti.
Pertanto, si ritiene di dover espressamente affermare che:
Considerata la particolare complessità della questione, appare opportuno disporre la compensazione integrale delle spese processuali tra le parti. Tale decisione risponde a criteri di equità e si fonda sulla recente evoluzione giurisprudenziale, che può aver indotto in errore la parte ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Patti, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 contro l' , così provvede:
[...] CP_1
1. dichiara inammissibile il ricorso proposto da Parte_1 per intervenuta decadenza sostanziale ai sensi dell'art. 22 d.l.
[...]
3 febbraio 1970, n. 7, conv. in l. n. 83/1970;
2. dà atto che la questione relativa alla decadenza è assorbente rispetto al merito della domanda, che non viene pertanto esaminato;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Patti 12/12/2025.
Il Giudice Dott. Giovanni Piccolo