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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 17/03/2025, n. 216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 216 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice
d'appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 755 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto appello, riservata in decisione mercè ordinanza ex art. 127-ter
c.p.c. del 22 ottobre 2024, previa assegnazione dei termini (giorni 20 più 20), ex art. 190
c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Tonnarelli, giusta incarico rilasciato in atti.
APPELLANTE
E
C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Barletta, come da investitura in atti.
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Abruzzo, come da incarico in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c., da intendersi nella presente sede integralmente richiamato.
FATTO E DITITTO
L'appello deve essere accolto.
Come noto, il diritto di riscuotere le somme derivanti dall'accertamento di violazioni al
Codice della strada è soggetto ad un doppio termine estintivo;
il primo, decadenziale, ex art. 201 C.S. si compie con l'omessa notifica del verbale nel termine previsto;
il secondo, prescrizionale, ex art. 28 legge n. 681/81 e decorre dall'accertamento della violazione. L'omessa notifica estingue l'obbligo di pagamento. Dunque, in materia di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
è applicabile solo il termine di prescrizione quinquennale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28, o, a seconda dei casi, dall'art. 209 C.d.S., termine che, nella specie, non è stato rispettato, non potendo trovare applicazione le fattispecie di (plurima) sospensione invocate dagli appellati.
Di vero, se il solo termine invocabile nella presente materia è quello di prescrizione, ossia di natura sostanziale, non può trovare applicazione la disciplina, neppure di segno emergenziale (in particolare, quella diretta ad infrenare la pandemia da Covid 19) in punto di sospensione, sì come prevista relativamente ai termini del procedimento amministrativo;
laddove è noto che non esiste un termine procedimentale per la conclusione del procedimento sanzionatorio, ma solo uno di prescrizione (Cass.
9591/2006).
In ragione di tanto, ove il legislatore ha inteso introdurre una ipotesi di sospensione al termine di prescrizione, ciò ha espressamente fatto, come avvenuto con l'art. 103 comma 6-bis del Decreto-legge n. 18/2020 che prevede che “il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio
2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Il limitato espresso riferimento alla materia del lavoro e della legislazione sociale rende evidente che l'interprete non è legittimato ad alcuna operazione analogica. Né tantomeno alla disciplina recata da una circolare ministeriale (del marzo 2017).
Non resta che constatare che, nella ipotesi data, la notifica del verbale di accertamento della violazione del codice stradale risale all'8 settembre 2015. Se così, all'appena detta data dell'8 settembre 2015, il termine ex art. 201 C.S. era stato già rispettato ad opera della p.A. e, in assenza di una opposizione, occorreva a quel punto realizzare il credito, nelle forme previste per la riscossione delle entrate pubbliche.
Di talché, l'inerzia della p.a. protrattasi per cinque anni, ha sottratto all'amministrazione il diritto di pretendere l'importo della sanzione. L'amministrazione, infatti, a fronte dell'inadempimento del sanzionato, è vincolata a portare ad esecuzione la sanzione, ha il titolo per esigere la somma di denaro ed è altresì obbligata ad utilizzare gli strumenti che ha a propria disposizione per ottenerla. Si ripeta che, nella fattispecie giudicata, a fronte delle tre distinte notifiche dell'8 settembre 2015 aventi ad oggetto i verbali di accertamento inerenti a tre illeciti, e nonostante la loro mancata impugnazione, il creditore pubblico (e il relativo agente per la riscossione) non si è attivato, richiamando a giustificazione di tale conclamata inerzia, ora, una circolare amministrativa di due anni successiva (quella del 23 marzo 2017, la quale, peraltro, nulla stabilisce in punto alla sospensione del termine di prescrizione), or'altra, la disciplina emergenziale che non ha previsto espressamente alcunchè in punto alla sospensione del termine di prescrizione entro cui far valere il credito derivante dalla violazione delle norme del codice stradale.
Ne deriva che la sentenza resa dal Giudice di Pace di Camerino n. 105/2022 del 27 agosto 2022 deve essere riformata e, per l'effetto, deve essere dichiarato prescritto il diritto del di procedere alla riscossione dei crediti di Controparte_2 cui all'ingiunzione fiscale n. 20210425700000789.
In ragione della natura delle questioni trattate, ricorrono gli estremi per ordinare la integrale compensazione delle spese di entrami i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, in funzione di
Giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
755/2023 R.G., ogni diversa istanza reietta, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 105/2022, resa dal Giudice di
Pace di Camerino in data 27 agosto 2022 e, per l'effetto, dichiara prescritto il diritto del di procedere alla riscossione dei crediti di cui Controparte_2 all'ingiunzione fiscale n. 20210425700000789;
2) dichiara interamente compensate, tra tutte le parti, le spese del doppio grado di giudizio.
Macerata, 17 marzo 2025.
Il Giudice
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice
d'appello, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 755 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto appello, riservata in decisione mercè ordinanza ex art. 127-ter
c.p.c. del 22 ottobre 2024, previa assegnazione dei termini (giorni 20 più 20), ex art. 190
c.p.c., e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Tonnarelli, giusta incarico rilasciato in atti.
APPELLANTE
E
C.F. e P.IVA ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Claudio Barletta, come da investitura in atti.
APPELLATA
NONCHE'
(C.F. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Sindaco, legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Abruzzo, come da incarico in atti.
APPELLATO
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c., da intendersi nella presente sede integralmente richiamato.
FATTO E DITITTO
L'appello deve essere accolto.
Come noto, il diritto di riscuotere le somme derivanti dall'accertamento di violazioni al
Codice della strada è soggetto ad un doppio termine estintivo;
il primo, decadenziale, ex art. 201 C.S. si compie con l'omessa notifica del verbale nel termine previsto;
il secondo, prescrizionale, ex art. 28 legge n. 681/81 e decorre dall'accertamento della violazione. L'omessa notifica estingue l'obbligo di pagamento. Dunque, in materia di riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie
è applicabile solo il termine di prescrizione quinquennale di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 28, o, a seconda dei casi, dall'art. 209 C.d.S., termine che, nella specie, non è stato rispettato, non potendo trovare applicazione le fattispecie di (plurima) sospensione invocate dagli appellati.
Di vero, se il solo termine invocabile nella presente materia è quello di prescrizione, ossia di natura sostanziale, non può trovare applicazione la disciplina, neppure di segno emergenziale (in particolare, quella diretta ad infrenare la pandemia da Covid 19) in punto di sospensione, sì come prevista relativamente ai termini del procedimento amministrativo;
laddove è noto che non esiste un termine procedimentale per la conclusione del procedimento sanzionatorio, ma solo uno di prescrizione (Cass.
9591/2006).
In ragione di tanto, ove il legislatore ha inteso introdurre una ipotesi di sospensione al termine di prescrizione, ciò ha espressamente fatto, come avvenuto con l'art. 103 comma 6-bis del Decreto-legge n. 18/2020 che prevede che “il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio
2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo è sospeso il termine di cui all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”. Il limitato espresso riferimento alla materia del lavoro e della legislazione sociale rende evidente che l'interprete non è legittimato ad alcuna operazione analogica. Né tantomeno alla disciplina recata da una circolare ministeriale (del marzo 2017).
Non resta che constatare che, nella ipotesi data, la notifica del verbale di accertamento della violazione del codice stradale risale all'8 settembre 2015. Se così, all'appena detta data dell'8 settembre 2015, il termine ex art. 201 C.S. era stato già rispettato ad opera della p.A. e, in assenza di una opposizione, occorreva a quel punto realizzare il credito, nelle forme previste per la riscossione delle entrate pubbliche.
Di talché, l'inerzia della p.a. protrattasi per cinque anni, ha sottratto all'amministrazione il diritto di pretendere l'importo della sanzione. L'amministrazione, infatti, a fronte dell'inadempimento del sanzionato, è vincolata a portare ad esecuzione la sanzione, ha il titolo per esigere la somma di denaro ed è altresì obbligata ad utilizzare gli strumenti che ha a propria disposizione per ottenerla. Si ripeta che, nella fattispecie giudicata, a fronte delle tre distinte notifiche dell'8 settembre 2015 aventi ad oggetto i verbali di accertamento inerenti a tre illeciti, e nonostante la loro mancata impugnazione, il creditore pubblico (e il relativo agente per la riscossione) non si è attivato, richiamando a giustificazione di tale conclamata inerzia, ora, una circolare amministrativa di due anni successiva (quella del 23 marzo 2017, la quale, peraltro, nulla stabilisce in punto alla sospensione del termine di prescrizione), or'altra, la disciplina emergenziale che non ha previsto espressamente alcunchè in punto alla sospensione del termine di prescrizione entro cui far valere il credito derivante dalla violazione delle norme del codice stradale.
Ne deriva che la sentenza resa dal Giudice di Pace di Camerino n. 105/2022 del 27 agosto 2022 deve essere riformata e, per l'effetto, deve essere dichiarato prescritto il diritto del di procedere alla riscossione dei crediti di Controparte_2 cui all'ingiunzione fiscale n. 20210425700000789.
In ragione della natura delle questioni trattate, ricorrono gli estremi per ordinare la integrale compensazione delle spese di entrami i gradi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, in funzione di
Giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n.
755/2023 R.G., ogni diversa istanza reietta, così provvede:
1) in accoglimento dell'appello, riforma la sentenza n. 105/2022, resa dal Giudice di
Pace di Camerino in data 27 agosto 2022 e, per l'effetto, dichiara prescritto il diritto del di procedere alla riscossione dei crediti di cui Controparte_2 all'ingiunzione fiscale n. 20210425700000789;
2) dichiara interamente compensate, tra tutte le parti, le spese del doppio grado di giudizio.
Macerata, 17 marzo 2025.
Il Giudice