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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 06/05/2025, n. 545 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 545 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
SEZIONE LAVORO
n. 355/2024RG
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 355/2024RG
TRA
, in persona del Direttore Generale, avv. Luigi Fruscio, rappresentata e difesa Parte_1 dall' avv. Anna Faretra
Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Caroppo;
Controparte_1
Appellata
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 3069 del 2023 resa in data 09.11.2023, il Tribunale del lavoro di Bari accoglieva il ricorso promosso da teso ad accertare lo svolgimento Controparte_1
di attività lavorativa in pronta disponibilità attiva, nei giorni festivi, senza fruizione del riposo compensativo, e condannava l' al pagamento, in favore della ricorrente, Pt_1
della complessiva somma di euro 2.530,11 per i titoli di cui al ricorso, oltre accessori come per legge e spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.Avverso la suddetta sentenza, con ricorso depositato il 09.5.2024, la Pt_1 interponeva gravame invocando la riforma dell'impugnata sentenza. 3.Resisteva in giudizio il lavoratore che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
4.Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado, quindi veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio.
5.Dopo il deposito della relazione peritale, all'udienza del 5 maggio 2025, all'esito della discussione orale dei difensori delle parti, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, e la causa veniva decisa come da infrascritto dispositivo.
6.Con ricorso di primo grado, depositato il 03.09.2024, la ricorrente Controparte_1
esponeva:
-di prestare attività lavorativa alle dipendenze della sin dal 11.03.2004 presso Pt_1
il Pronto Soccorso del P.O. di Molfetta, con qualifica di Collaboratore Professionale
Sanitario-Infermiere CCNL Comparto Sanità Pubblica;
-di avere prestato attività lavorativa in pronta disponibilità attiva, su chiamata in giorni festivi a far data dal maggio 2013 e sino a tutto il mese di dicembre 2021, per un totale di n. 41 turni di reperibilità (come risultanti dai cartellini presenza rilasciati dalla Pt_1
e dalle buste paga, depositati in atti), senza tuttavia fruire del giorno di riposo compensativo, previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Su tali premesse la rivendicava il risarcimento del danno da usura psicofisica CP_1
causato per la perdita dei riposi compensativi maturati per il servizio svolto nei giorni di pronta disponibilità attiva festiva, quantificato in euro 2.530,11 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, da liquidarsi in via equitativa prendendo come parametro di riferimento la retribuzione giornaliera ordinaria spettante alla ricorrente per ogni giorno di riposo compensativo non fruito.
7.Nell'accogliere la pretesa attorea, osservava, in sintesi, il primo giudice che:
- l'art. 7 del CCNL Integrativo del 20.9.2001, dopo aver previsto al comma 1 che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, stabilisce al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo "spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale". Lo stesso comma aggiunge che la pronta pag. 2/7 disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi, “ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore” mentre il comma 9 prevede che “in caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che, a sua volta, disciplina la “banca delle ore”, con possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi;
- le parti collettive hanno quindi previsto e disciplinato le diverse situazioni di pronta disponibilità del lavoratore che può esaurirsi nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un'effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva), o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro
(cosiddetta reperibilità attiva);
- il comma 9 disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre alla indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, la imputazione delle ore alla banca disciplinata dall'art. 40, con conseguente possibilità di optare successivamente per il permesso compensativo;
- ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 del
CCNL) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. tra le altre Cass. civ. n.6491/16);
- la ricorrente ha lamentato di avere svolto la prestazione in regime di disponibilità c.d. attiva, e di non avere fruito del riposo settimanale che le era dovuto, avendo percepito il solo straordinario per l'attività prestata, come da turni di servizio e buste paga in atti;
- a detta della ricorrente l'azienda non si sarebbe dovuta limitare a corrisponderle la maggiorazione per il lavoro prestato nella giornata festiva, ma avrebbe dovuto garantirle il riposo settimanale, sicché la richiesta attorea è di risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale;
pag. 3/7 - come affermato dalla Cassazione, la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale presunto, sicché spetta alla ricorrente il risarcimento del danno da usura psicofisica da mancato riposo;
- in merito al criterio per determinare l'entità del danno, il parametro da utilizzare deve far riferimento alla retribuzione giornaliera spettante alla ricorrente per ogni giorno di riposo compensativo non fruito;
-ne deriva che alla ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi nella retribuzione giornaliera spettante per ogni giorno di riposo compensativo non goduto oltre accessori, con decorrenza dalla maturazione di ogni riposo perduto nei periodi di svolgimento della pronta disponibilità attiva così come documentati nel fascicolo di parte. Pertanto, la parte convenuta va condannata a pagare, in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 2.530,11, per i titoli di cui al ricorso, secondo i conteggi facenti parte integrante dell'atto introduttivo di lite che appaiono fondati su condivisibili valutazioni e corretti criteri di calcolo, peraltro sforniti di qualsivoglia specifica contestazione.
8.Con unico motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado rilevando l'errata valutazione da parte del giudice di prime cure delle prove esibite in giudizio, Part avendo omesso di decidere in merito alle contestazioni difensive avanzate dall' che aveva eccepito che molti turni svolti in pronta disponibilità attiva tra quelli indicati dalla ricorrente erano stati regolarmente seguiti da riposo compensativo, impugnando nello specifico il seguente capo della sentenza: “….ne deriva che al ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi nella retribuzione giornaliera spettante per ogni giorno di risposo compensativo non goduto oltre accessori, con decorrenza dalla maturazione di ogni riposo perduto nei periodi di svolgimento della pronta disponibilità attiva come documentati nel fascicolo di parte”.
L'appellante non contesta la spettanza del diritto azionato dalla ricorrente ma ritiene illegittima la decisione impugnata in quanto il giudice di prime cure non avrebbe correttamente esaminato e valutato i cedolini di presenza dai quali si evinceva, a suo dire, che l'appellata aveva di fatto goduto dei riposi compensativi spettanti a seguito dei turni in pronta disponibilità attiva festiva effettuati.
9.Al fine di corrispondere alle obiezioni avanzate da parte appellante, ed attesa la pag. 4/7 incertezza probatoria sussistente sul punto, questa Corte ha ammesso una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se ed in quale misura l'appellata avesse espletato turni di pronta disponibilità attiva in giornate festive, senza fruire del conseguenziale riposo compensativo per tale prestazione chiedendo altresì di quantificare l'ammontare del danno da usura psico-fisica spettante all'appellata in conseguenza della eventuale mancata fruizione del riposo compensativo da liquidarsi in misura corrispondente al compenso giornaliero ordinario dovuto. Tanto al fine di verificare se, come assunto da parte appellante, fossero state erroneamente riconosciute dal tribunale giornate di riposo settimanale non fruite.
Il CTU procedeva ad una prima disamina del quesito peritale e dei fascicoli di causa, da ciò rilevando la presenza, in atti, dei “cartellini presenza” in ordine al periodo da maggio 2013 a dicembre 2021, come richiamato in sentenza e delle relative buste paga, necessari per l'espletamento dell'incarico peritale.
In ordine, poi, alla determinazione del compenso giornaliero ordinario dovuto, come indicato nel quesito peritale, il CTU prendeva a base la retribuzione ordinaria giornaliera di Euro 61,71=, pari a quella utilizzata dal Giudice di prime cure, quale
“…retribuzione spettante al ricorrente per ogni giorno di riposo compensativo non fruito…”,.
Nel corso dell'elaborazione della consulenza tecnica, il perito – a seguito di un'attenta analisi dei suddetti cartellini presenza – rilevava che tali documenti erano privi di indicazioni utili a correlare i riposi compensativi, concessi dalla parte datoriale, alle specifiche prestazioni lavorative svolte dall'appellata nelle giornate festive in regime di pronta disponibilità attiva, nonché nelle domeniche destinate al riposo settimanale.
Analoghe carenze venivano inoltre riscontrate in relazione all'imputazione dei riposi spettanti ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 66/2003.
Riteneva, pertanto, che la sussistenza di una tale situazione imponesse al consulente tecnico d'ufficio di procedere a una rilevazione analitica, per ciascuno dei 3.090 giorni lavorativi effettivamente prestati dalla lavoratrice appellata, e per l'intero periodo compreso tra il 1° maggio 2013 e il 31 dicembre 2021, dei seguenti elementi: (i) la natura festiva della giornata, (ii) la data corrispondente, (iii) l'orario di lavoro effettivamente svolto, (iv) il numero dei riposi compensativi spettanti e (v) quelli pag. 5/7 effettivamente concessi dal datore di lavoro appellante.
Tale minuziosa ricostruzione, come analiticamente esposta nei prospetti riportati nei fogli da n.2 a n.16 dell'allegato elaborato contabile, consentiva al CTU di determinare innanzitutto il “Totale complessivo numero giorni per riposi compensativi non fruiti”, risultato pari a n.89 giorni, che successivamente moltiplicato per quello della retribuzione giornaliera, pari a € 61,71 produceva l'ammontare del “Totale risarcimento danni da usura psico-fisica per riposi compensativi non fruiti”, pari ad € 5.492,19 (di cui al fg.1 dell'allegato elaborato contabile).
In definitiva, sulla base delle premesse e delle considerazioni come rappresentate nel corpo dell'elaborato peritale, il CTU rassegnava le seguenti conclusioni: “Le elaborazioni contabili sviluppate nei fogli da n.2 a n.16 e sinteticamente riportate al fg.1, hanno prodotto, in risposta al quesito peritale, le risultanze come di seguito specificate: Totale complessivo numero giorni per riposi compensativi non fruititi n. 89, quantificando l'importo per risarcimento danni per riposi compensativi non fruiti in €
5.492,19.
10.Le enucleate risultanze peritali – che non hanno formato oggetto di contestazioni ad opera delle parti né sono state contrastate da ulteriori emergenze istruttorie di segno contrario - evidenziano, dunque, un numero totale di giorni per riposi compensativi addirittura maggiore (89) rispetto a quelli rivendicati dalla ricorrente (41) e riconosciuti nella sentenza impugnata.
Parte Tali risultanze, dunque, smentiscono pienamente le contestazioni avanzate della appellante suffragando, invece, ampiamente le allegazioni difensive dell'appellata in ordine alla sussistenza della condotta inadempiente dell' Pt_1
11.Ne consegue che, l'appello deve essere rigettato e la impugnata sentenza confermata, assorbita ogni altra questione.
12.Le spese del presente grado di giudizio, ivi comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza e sono poste, quindi, a carico di parte appellante.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modificazioni
(v. da ultimo d.m. n. 147 del 2022) tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata dalle parti.
pag. 6/7 13.Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri-buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 9 maggio 2024 da nei confronti di Pt_2
avverso la sentenza n.3096/2023 resa dal Tribunale di Bari sezione Controparte_1
lavoro il 9 novembre 2023, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la impugnata sentenza;
condanna l' al pagamento in favore dell'appellata, con distrazione, delle spese Pt_1
del presente grado che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
pone definitivamente a carico della le spese della disposta consulenza tecnica Pt_1
d'ufficio; dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 5 maggio 2025
Il Presidente estensore
dott. ssa Vittoria Orlando
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Bari
SEZIONE LAVORO
n. 355/2024RG
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavoro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dott.ssa Vittoria Orlando Presidente relatore dott.ssa Ernesta Tarantino Consigliere dott.ssa Maria Giovanna Deceglie Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 355/2024RG
TRA
, in persona del Direttore Generale, avv. Luigi Fruscio, rappresentata e difesa Parte_1 dall' avv. Anna Faretra
Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Caroppo;
Controparte_1
Appellata
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza n. 3069 del 2023 resa in data 09.11.2023, il Tribunale del lavoro di Bari accoglieva il ricorso promosso da teso ad accertare lo svolgimento Controparte_1
di attività lavorativa in pronta disponibilità attiva, nei giorni festivi, senza fruizione del riposo compensativo, e condannava l' al pagamento, in favore della ricorrente, Pt_1
della complessiva somma di euro 2.530,11 per i titoli di cui al ricorso, oltre accessori come per legge e spese di lite da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
2.Avverso la suddetta sentenza, con ricorso depositato il 09.5.2024, la Pt_1 interponeva gravame invocando la riforma dell'impugnata sentenza. 3.Resisteva in giudizio il lavoratore che chiedeva il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
4.Si acquisivano i documenti prodotti dalle parti e il fascicolo del giudizio di primo grado, quindi veniva disposta consulenza tecnica d'ufficio.
5.Dopo il deposito della relazione peritale, all'udienza del 5 maggio 2025, all'esito della discussione orale dei difensori delle parti, si svolgeva la camera di consiglio fra i
Magistrati del Collegio composto in base alla tabella della Corte, e la causa veniva decisa come da infrascritto dispositivo.
6.Con ricorso di primo grado, depositato il 03.09.2024, la ricorrente Controparte_1
esponeva:
-di prestare attività lavorativa alle dipendenze della sin dal 11.03.2004 presso Pt_1
il Pronto Soccorso del P.O. di Molfetta, con qualifica di Collaboratore Professionale
Sanitario-Infermiere CCNL Comparto Sanità Pubblica;
-di avere prestato attività lavorativa in pronta disponibilità attiva, su chiamata in giorni festivi a far data dal maggio 2013 e sino a tutto il mese di dicembre 2021, per un totale di n. 41 turni di reperibilità (come risultanti dai cartellini presenza rilasciati dalla Pt_1
e dalle buste paga, depositati in atti), senza tuttavia fruire del giorno di riposo compensativo, previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Su tali premesse la rivendicava il risarcimento del danno da usura psicofisica CP_1
causato per la perdita dei riposi compensativi maturati per il servizio svolto nei giorni di pronta disponibilità attiva festiva, quantificato in euro 2.530,11 ovvero nella diversa somma, maggiore o minore ritenuta di giustizia, da liquidarsi in via equitativa prendendo come parametro di riferimento la retribuzione giornaliera ordinaria spettante alla ricorrente per ogni giorno di riposo compensativo non fruito.
7.Nell'accogliere la pretesa attorea, osservava, in sintesi, il primo giudice che:
- l'art. 7 del CCNL Integrativo del 20.9.2001, dopo aver previsto al comma 1 che “il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo dello stesso di raggiungere la struttura nel tempo previsto con modalità stabilite ai sensi del comma 3”, stabilisce al comma 6, che nel caso in cui il servizio di pronta disponibilità cada in giorno festivo "spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale". Lo stesso comma aggiunge che la pronta pag. 2/7 disponibilità deve essere limitata ai turni notturni e festivi, “ha durata di dodici ore e dà diritto ad una indennità di Lire 40.000 per ogni dodici ore” mentre il comma 9 prevede che “in caso di chiamata l'attività viene computata come lavoro straordinario ai sensi dell'art. 34 del CCNL 7 aprile 1999, come modificato dall'art. 39 del presente contratto, ovvero trova applicazione l'art. 40" che, a sua volta, disciplina la “banca delle ore”, con possibilità per il lavoratore di convertire le ore di straordinario in permessi compensativi;
- le parti collettive hanno quindi previsto e disciplinato le diverse situazioni di pronta disponibilità del lavoratore che può esaurirsi nel mero rispetto di detto obbligo, senza che a tale disponibilità segua un'effettiva prestazione di servizio (cosiddetta reperibilità passiva), o può dare luogo alla prestazione lavorativa, nei casi in cui si verifichi la effettiva chiamata, a seguito della quale il dipendente raggiunga il posto di lavoro
(cosiddetta reperibilità attiva);
- il comma 9 disciplina il trattamento economico spettante per le ore effettivamente lavorate e prevede il diritto del lavoratore a percepire, oltre alla indennità stabilita dal comma 6, anche la maggiorazione per il lavoro straordinario o, a sua scelta, la imputazione delle ore alla banca disciplinata dall'art. 40, con conseguente possibilità di optare successivamente per il permesso compensativo;
- ove il dipendente in servizio di pronta disponibilità venga chiamato a rendere la prestazione, la azienda, oltre a corrispondere la maggiorazione prevista dal comma 9 (o in alternativa, su richiesta del dipendente, il permesso compensativo di cui all'art. 40 del
CCNL) dovrà comunque garantire allo stesso il riposo settimanale, a prescindere da una sua richiesta, trattandosi di diritto indisponibile, riconosciuto dalla Carta costituzionale oltre che dall'art. 5 della direttiva 2003/88/CE (cfr. tra le altre Cass. civ. n.6491/16);
- la ricorrente ha lamentato di avere svolto la prestazione in regime di disponibilità c.d. attiva, e di non avere fruito del riposo settimanale che le era dovuto, avendo percepito il solo straordinario per l'attività prestata, come da turni di servizio e buste paga in atti;
- a detta della ricorrente l'azienda non si sarebbe dovuta limitare a corrisponderle la maggiorazione per il lavoro prestato nella giornata festiva, ma avrebbe dovuto garantirle il riposo settimanale, sicché la richiesta attorea è di risarcimento del danno relativo al mancato godimento del riposo settimanale;
pag. 3/7 - come affermato dalla Cassazione, la mancata fruizione del riposo settimanale è fonte di danno non patrimoniale presunto, sicché spetta alla ricorrente il risarcimento del danno da usura psicofisica da mancato riposo;
- in merito al criterio per determinare l'entità del danno, il parametro da utilizzare deve far riferimento alla retribuzione giornaliera spettante alla ricorrente per ogni giorno di riposo compensativo non fruito;
-ne deriva che alla ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi nella retribuzione giornaliera spettante per ogni giorno di riposo compensativo non goduto oltre accessori, con decorrenza dalla maturazione di ogni riposo perduto nei periodi di svolgimento della pronta disponibilità attiva così come documentati nel fascicolo di parte. Pertanto, la parte convenuta va condannata a pagare, in favore della ricorrente della complessiva somma di euro 2.530,11, per i titoli di cui al ricorso, secondo i conteggi facenti parte integrante dell'atto introduttivo di lite che appaiono fondati su condivisibili valutazioni e corretti criteri di calcolo, peraltro sforniti di qualsivoglia specifica contestazione.
8.Con unico motivo l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado rilevando l'errata valutazione da parte del giudice di prime cure delle prove esibite in giudizio, Part avendo omesso di decidere in merito alle contestazioni difensive avanzate dall' che aveva eccepito che molti turni svolti in pronta disponibilità attiva tra quelli indicati dalla ricorrente erano stati regolarmente seguiti da riposo compensativo, impugnando nello specifico il seguente capo della sentenza: “….ne deriva che al ricorrente spetta il risarcimento del danno da quantificarsi nella retribuzione giornaliera spettante per ogni giorno di risposo compensativo non goduto oltre accessori, con decorrenza dalla maturazione di ogni riposo perduto nei periodi di svolgimento della pronta disponibilità attiva come documentati nel fascicolo di parte”.
L'appellante non contesta la spettanza del diritto azionato dalla ricorrente ma ritiene illegittima la decisione impugnata in quanto il giudice di prime cure non avrebbe correttamente esaminato e valutato i cedolini di presenza dai quali si evinceva, a suo dire, che l'appellata aveva di fatto goduto dei riposi compensativi spettanti a seguito dei turni in pronta disponibilità attiva festiva effettuati.
9.Al fine di corrispondere alle obiezioni avanzate da parte appellante, ed attesa la pag. 4/7 incertezza probatoria sussistente sul punto, questa Corte ha ammesso una consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare se ed in quale misura l'appellata avesse espletato turni di pronta disponibilità attiva in giornate festive, senza fruire del conseguenziale riposo compensativo per tale prestazione chiedendo altresì di quantificare l'ammontare del danno da usura psico-fisica spettante all'appellata in conseguenza della eventuale mancata fruizione del riposo compensativo da liquidarsi in misura corrispondente al compenso giornaliero ordinario dovuto. Tanto al fine di verificare se, come assunto da parte appellante, fossero state erroneamente riconosciute dal tribunale giornate di riposo settimanale non fruite.
Il CTU procedeva ad una prima disamina del quesito peritale e dei fascicoli di causa, da ciò rilevando la presenza, in atti, dei “cartellini presenza” in ordine al periodo da maggio 2013 a dicembre 2021, come richiamato in sentenza e delle relative buste paga, necessari per l'espletamento dell'incarico peritale.
In ordine, poi, alla determinazione del compenso giornaliero ordinario dovuto, come indicato nel quesito peritale, il CTU prendeva a base la retribuzione ordinaria giornaliera di Euro 61,71=, pari a quella utilizzata dal Giudice di prime cure, quale
“…retribuzione spettante al ricorrente per ogni giorno di riposo compensativo non fruito…”,.
Nel corso dell'elaborazione della consulenza tecnica, il perito – a seguito di un'attenta analisi dei suddetti cartellini presenza – rilevava che tali documenti erano privi di indicazioni utili a correlare i riposi compensativi, concessi dalla parte datoriale, alle specifiche prestazioni lavorative svolte dall'appellata nelle giornate festive in regime di pronta disponibilità attiva, nonché nelle domeniche destinate al riposo settimanale.
Analoghe carenze venivano inoltre riscontrate in relazione all'imputazione dei riposi spettanti ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 66/2003.
Riteneva, pertanto, che la sussistenza di una tale situazione imponesse al consulente tecnico d'ufficio di procedere a una rilevazione analitica, per ciascuno dei 3.090 giorni lavorativi effettivamente prestati dalla lavoratrice appellata, e per l'intero periodo compreso tra il 1° maggio 2013 e il 31 dicembre 2021, dei seguenti elementi: (i) la natura festiva della giornata, (ii) la data corrispondente, (iii) l'orario di lavoro effettivamente svolto, (iv) il numero dei riposi compensativi spettanti e (v) quelli pag. 5/7 effettivamente concessi dal datore di lavoro appellante.
Tale minuziosa ricostruzione, come analiticamente esposta nei prospetti riportati nei fogli da n.2 a n.16 dell'allegato elaborato contabile, consentiva al CTU di determinare innanzitutto il “Totale complessivo numero giorni per riposi compensativi non fruiti”, risultato pari a n.89 giorni, che successivamente moltiplicato per quello della retribuzione giornaliera, pari a € 61,71 produceva l'ammontare del “Totale risarcimento danni da usura psico-fisica per riposi compensativi non fruiti”, pari ad € 5.492,19 (di cui al fg.1 dell'allegato elaborato contabile).
In definitiva, sulla base delle premesse e delle considerazioni come rappresentate nel corpo dell'elaborato peritale, il CTU rassegnava le seguenti conclusioni: “Le elaborazioni contabili sviluppate nei fogli da n.2 a n.16 e sinteticamente riportate al fg.1, hanno prodotto, in risposta al quesito peritale, le risultanze come di seguito specificate: Totale complessivo numero giorni per riposi compensativi non fruititi n. 89, quantificando l'importo per risarcimento danni per riposi compensativi non fruiti in €
5.492,19.
10.Le enucleate risultanze peritali – che non hanno formato oggetto di contestazioni ad opera delle parti né sono state contrastate da ulteriori emergenze istruttorie di segno contrario - evidenziano, dunque, un numero totale di giorni per riposi compensativi addirittura maggiore (89) rispetto a quelli rivendicati dalla ricorrente (41) e riconosciuti nella sentenza impugnata.
Parte Tali risultanze, dunque, smentiscono pienamente le contestazioni avanzate della appellante suffragando, invece, ampiamente le allegazioni difensive dell'appellata in ordine alla sussistenza della condotta inadempiente dell' Pt_1
11.Ne consegue che, l'appello deve essere rigettato e la impugnata sentenza confermata, assorbita ogni altra questione.
12.Le spese del presente grado di giudizio, ivi comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza e sono poste, quindi, a carico di parte appellante.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alla tabella allegata al d.m. n. 55 del 2014 e successive modificazioni
(v. da ultimo d.m. n. 147 del 2022) tenuto conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività processuale in concreto espletata dalle parti.
pag. 6/7 13.Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012. Spetta peraltro all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contri-buto per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (v. Cass. sez. un. n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari - Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 9 maggio 2024 da nei confronti di Pt_2
avverso la sentenza n.3096/2023 resa dal Tribunale di Bari sezione Controparte_1
lavoro il 9 novembre 2023, così provvede: rigetta l'appello e per l'effetto conferma la impugnata sentenza;
condanna l' al pagamento in favore dell'appellata, con distrazione, delle spese Pt_1
del presente grado che liquida in complessivi euro 1.500,00 oltre rimborso forfettario per spese generali, nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a., come per legge;
pone definitivamente a carico della le spese della disposta consulenza tecnica Pt_1
d'ufficio; dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione nei confronti dell'appellante dell'art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, in materia di versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato nella misura ivi specificata, se dovuto.
Così deciso in Bari, il 5 maggio 2025
Il Presidente estensore
dott. ssa Vittoria Orlando
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