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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 22/05/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERMO – SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro dott. Alberto Pavan all'esito dell'udienza del 22/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa avente R.G. n. 169/2025 promossa
DA
, C.F. , nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
Tronto (AP), rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegata al ricorso, dall'avv.
Donatacci Alfredo, presso il cui studio è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
e Controparte_1 Controparte_2
[...]
CONVENUTI CONTUMACI avente ad oggetto altre ipotesi
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 22 maggio 2025
***
CONCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DELLA DECISIONE
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1) SINTESI DEGLI ATTI INTRODUTTIVI E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto introduttivo del giudizio depositato il 25 marzo 2025 esponeva: Parte_1
- di esser docente non di ruolo attualmente in servizio presso il liceo scientifico statale T. C.
Onesti di Fermo per l'insegnamento nella classe A012 con orario di dieci ore settimanali;
- di aver prestato nel pregresso servizio continuativo, in virtù di ripetuti contratti a tempo determinato, negli aa.ss. 2019/2020 dal 7 novembre al 12 giugno per otto ore settimanali, nell'a.s. 2020/2021 dl 12 ottobre all'11 giugno per undici ore settimanali e 2021/2022 dal 25 ottobre 2021 al 4 giugno 2022;
- di non aver fruito in tali aa.ss. della retribuzione professionale docenti, limitata agli insegnanti con contratto a tempo indeterminato ed a quelli assegnatari di supplenze annuali su posti vacanti e disponibili e negata ai docenti che svolgono supplenze brevi e saltuarie dall'art. 15 del c.c.n.l. 15 marzo 2001;
- di aver reso una prestazione lavorativa equivalente a quella del docente con contratto a tempo indeterminato o con contratto di lavoro a tempo determinato con scadenza al 31 agosto o al
30 giugno;
- che, ai sensi dell'art. 6 del d. lgs. n. 368/01 e dell'art. 45 del d. lgs. n. 165/2001, doveva esser garantita parità di trattamento ed assenza di discriminazione rispetto a tali figure di docenti;
- che non sussisteva alcuna incompatibilità tra la natura della retribuzione professionale docente e la tipologia breve e saltuaria delle prestazioni lavorative.
Nel richiamarsi all'art. 4 dell'Accordo Quadro 18/3/99 allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE, insisteva nella condanna del convenuto a CP_1 versarle l'importo di € 1.909,00, oltre ad accessori sul credito, a titolo di retribuzione professionale docenti negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022.
Il e l' , pur Controparte_1 Controparte_3
avendo ricevuto una valida e tempestiva notifica del ricorso non si costituivano, venendo dichiarati contumaci, e la causa, di natura documentale, era istruita con le allegazioni e produzioni di parte, è stata discussa in forma orale all'udienza del 22 maggio 2025 e viene decisa, all'esito della camera di consiglio, con lettura di sentenza corredata da dispositivo e ragioni a sostegno della decisione a termini dell'art. 429 c.p.c..
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2) RICOSTRUZIONE FATTUALE DELLA VICENDA
Va premesso in fatto che la ha prestato servizio: Pt_1
nell'a.s. 2019/2020 dal 07/11/2019 al 20/11/2019, dal 21/11/2019 all'11/12/2019, dal 12/12/2019 al
15/04/2020, dal 16/04/2020 al 06/06/2020 e dal 07/06/2020 al 12/06/2020, per otto ore settimanali, nonché dal 12 al 18 febbraio per due ore settimanali presso l'ITT G E M Montani di Fermo;
nell'a.s. 2020/2021 dal 12/10/2020 al 21/05/2021, dal 22/05/2021 al 05/06/2021 e dal 06/06/2021 all'11/06/2021 per dodici ore settimanali presso l'IPSIA O. Ricci di Fermo;
nell'a.s. 2021/2022 dal 25/10/2021 al 22/12/2021 per due ore settimanali, dal 04/11/2021 al
30/12/2021 per tre ore settimanali, dal 24/11/2021 al 28/11/2021 per cinque ore settimanali, dal
25/11/2021 al 22/12/2021 per sei ore settimanali, dal 29/11/2021 al 03/12/2021 per cinque ore settimanali, dal 23/12/2021 al 31/03/2022 per due ore settimanali, dal 31/12/2021 al 31/03/2022 per tre ore settimanali e dal 01/04/2022 al 04/06/2022 per tre ore settimanali.
3) ANALISI DELLA DISCIPLINA DI SETTORE
Giova, a questo punto, brevemente ripercorrere il quadro normativo costituito essenzialmente dalla contrattazione collettiva.
La retribuzione professionale docenti, finalizzata alla valorizzazione professionale della funzione ed al miglioramento del servizio scolastico, è stata istituita dal c.c.n.l. per il comparto scuola del
15.3.2001 che, all'art. 7, l'ha garantita in favore di tutto il personale docente, senza operare discrimine di ogni sorta fondato sulla natura temporanea o annuale della supplenza.
Invero la disposizione prevede che “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico, sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” e “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999”.
Il richiamo all'art. 25 del c.c.n.l. 31/8/1999, in materia di disciplina del compenso individuale accessorio riservato ai soli supplenti assunti per l'intero anno scolastico o sino al termine delle attività didattiche, va inteso nel senso di individuazione delle modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento, non già quella di limitare i destinatari del trattamento accessorio, già specificati nel c.c.n.l. predetto.
Invero il menzionato art. 25, individuati i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, ha approntato la disciplina delle modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, in rapporto a tante mensilità quanti fossero i mesi di servizio effettivamente prestato o le situazioni di stato assimilate al servizio e, per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese, nella misura di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
La contrattazione successiva ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale del docente, includendola anche nella base di calcolo del t.f.r. (art. 81 del c.c.n.l. 24.7.2003 e art. 83 del c.c.n.l.
29.11.2007).
Si ricava, dunque, come tale emolumento abbia natura fissa e continuativa e non sia collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo, rientrando nelle condizioni di impiego che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva
1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato, che non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive.
In particolare la clausola 4 impedisce in generale ed inequivocabilmente qualsiasi disparità di trattamento, non obiettivamente giustificata, nei confronti dei lavoratori a tempo determinato e risulta avere, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte resistente, carattere incondizionato, potendo esser fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (cfr. Corte Giustizia causa C-307/05 e Persona_1
causa C-177/10 . Persona_2
Il principio di non discriminazione, del resto, non può essere interpretato in modo restrittivo e la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 153 n. 5 del Trattato (ex art. 137 del T.C.E.) non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporti il pagamento di una differenza di retribuzione.
Non è peraltro sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano estrinsecamente le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (c.f.r. cause C302/11 e
C305/11 Valenza).
L'unica interpretazione delle clausole contrattuali rilevanti nella presente controversia compatibile con il diritto dell'U.E. allora appare nel senso che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio al personale docente ed educativo senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, per cui il successivo richiamo di cui al III comma dell'art. 7 del c,c.n.l. 15.3.2001 all'art. 25 del c.c.n.i. 31.8.1999 deve intendersi limitato ai soli criteri quantificatori e di corresponsione del trattamento accessorio e non esteso all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo.
Alla luce dell''interpretazione delle norme eurounitarie operata dalla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale quale ulteriore fonte del diritto della
Unione Europea in ordine al significato ed ai limiti di applicazione delle norme, va osservato che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito, esercitando attività e compiti del tutto sovrapponibili anche in ordine alla partecipazione a progetti d'innovazione.
In ordine alla quantificazione, la ricorrente risulta aver svolto 219 giorni di lavoro nell'a.s. 2019/2020,
244 giorni nell'a.s. 2020/2021 e 223 giorni nell'a.s. 2021/2022 e, in rapporto all'orario seguito, appare riconoscibile un emolumento di € 570,45 nell'a.s. 2019/2020, di € 946,25 nell'a.s. 2020/2021 e di €
391,85 nell'a.s. 2021/2022 e, così, per complessivi € 1.908,75, cui vanno aggiunti gli interessi legali dalla diffida 14 marzo 2025, quale primo atto interruttivo della prescrizione, al saldo effettivo.
Non può esser riconosciuta anche la rivalutazione monetaria, alla stregua del divieto di cumulo previsto dall'art. 22 comma 36 del d. lgs. n. 724/1994.
Tenuto conto dell'esito della lite, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in base al d.m.
n. 55/2014 avuto riguardo a natura e valore della controversia, seguono la soccombenza, con conseguente condanna del alla rifusione a favore della Controparte_1
ricorrente, operandone la richiesta distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al difensore antistatario avv.
A. Donatacci.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa:
1) dichiara il diritto di di percepire la retribuzione professionale docenti, di cui Parte_1 all'art. 7 del c.c.n.l. di comparto Scuola del 15 marzo 2001 e ss.mm. per i periodi di servizio prestati negli aa.ss. 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
e le competenti articolazioni territoriali a versarle il complessivo importo di € 1.908,75,
[...]
oltre ad interessi legali dal 14 marzo 2025 al saldo effettivo;
2) visto l'art. 91 c.p.c. condanna il alla rifusione, a favore della Controparte_1 ricorrente, delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.490,00, oltre al rimborso spese generali del
15%, c.p.a. ed i.v.a., da distrarsi, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., al difensore antistatario avv. A. Donatacci.
Si comunichi alle parti a cura della cancelleria.
Fermo, 22/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alberto Pavan