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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 12/02/2025, n. 241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 241 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6670/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'11/02/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 6670 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Ricorrente – Opponente Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Ragozzo e Umberto Frondaroli
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente – Controparte_1
Opposta
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniele La Salvia e Giuseppe Rosella
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna a rimborsare alla società le spese Parte_1 Controparte_1 processuali liquidate in complessivi € 2.000.00 oltre IVA CPA e spese generali pagina 1 di 6 come per legge.
3. Rigetta la domanda di condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata con ricorso depositato il 29.12.2023, ritualmente notificato, propone opposizione all'esecuzione, ai sensi degli artt. 615 comma 1 e 618 bis c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato in data 6.12.2023, su istanza della società
[...]
per la somma di € 5.816,82 a titolo di ripetizione somme giusta Sentenza CP_1 della Corte d'Appello di Roma n. 3291/2023 del 26.09.2023, oltre compensi professionali dell'atto di precetto spese e oneri di legge, per un importo complessivo di
€ 6.099,07. Eccepisce che la somma di cui viene richiesto il pagamento è stata determinata sulla base di un ragionamento di calcolo che palesa evidenti errori e che la non chiarezza della Sentenza della Corte territoriale, avverso cui è stato proposto ricorso per Cassazione, non soddisfa i requisiti di validità del titolo esecutivo di cui all'art. 474 c.p.c.. Riferisce, infine, che la società non ha adempiuto Controparte_1 all'obbligazione di regolarizzare la sua posizione contributiva con riferimento al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall'8.11.2016 al 20.09.2018 (giudizialmente e definitivamente accertato dalla Core d'Appello), per cui, in via riconvenzionale, chiede che la società convenuta sia condannata a risarcirle il danno conseguente all'omesso versamento dei contributi prescritti, quantificato in € 9.876,36 corrispondente alla somma di cui alla condanna statuita dalla Sentenza di secondo grado, compensando la predetta somma con quella minore riconosciuta alla società. Allega documentazione.
La società si costituisce in giudizio e, in via preliminare, eccepisce Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri in favore del Tribunale di Latina sia per essere il giudice naturale dell'esecuzione, sia in quanto nell'atto di precetto ha eletto domicilio in Latina presso lo studio dell'Avv.to La Salvia. Nel merito evidenzia che la sentenza della Corte d'Appello, nella parte dispositiva, ha statuito con chiarezza che l'odierna opponente era creditrice della minor somma di € 9.876,36 a titolo di differenze retributive, oltre accessori, e che veniva disposta la compensazione in ragione di 1/2 delle spese legali del doppio grado, ponendo a carico della società appellante la quota residua. Ne consegue, che ha diritto a ripetere la differenza tra la maggior somma pagata in esecuzione della sentenza di primo grado e quella oggetto della predetta condanna, detratte le spese processuali del primo e del secondo grado del giudizio compensate per la metà. Eccepisce, infine, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale in quanto l'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione è
pagina 2 di 6 circoscritto alla contestazione del diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata, con la conseguenza che non è consentito proporre, ed al giudice esaminare, questioni diverse da quelle che attengono all'esistenza o alla validità del titolo esecutivo, salvo il caso di espressa accettazione del contraddittorio, non consentita nel caso di specie.
Allega documentazione.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti ritenuta sufficiente ai fini della decisione. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
(ammissibili solo con riferimento alle istanze e conclusioni non avendo i procuratori delle parti chiesto di essere autorizzati al deposito di note di discussione ex art. 429
c.p.c.), il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunto il thema decidendum osserva il giudicante, in via preliminare, che la qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, anche a prescindere dalla intestazione formale utilizzata dall'opponente, per cui appare utile rammentare che l'opposizione all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (preventiva o successiva) ha lo scopo di contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione
(an dell'esecuzione) che può discendere dall'inefficacia del titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta;
dalla nullità dell'atto contenente il titolo esecutivo, giudiziale o stragiudiziale;
dall'inesistenza del titolo esecutivo. Inoltre, l'opposizione all'esecuzione può essere promossa anche qualora il debitore eccepisca che nel precetto gli vengono richiesti in pagamento importi superiori a quelli riconosciuti dal titolo esecutivo.
Quanto ai termini, l'opposizione preventiva all'esecuzione può essere proposta dalla data di notificazione del precetto;
l'opposizione successiva può essere proposta fino al termine ultimo previsto dall'art. 615 comma 2 c.p.c.. Nel caso in esame l'azione va quindi correttamente qualificata come opposizione all'esecuzione.
La competenza per territorio è, quindi, determinata ai sensi dell'art. 27 c.p.c. per cui è competente il giudice del luogo dell'esecuzione; per l'opposizione al precetto, invece, è competente il giudice del luogo in cui è effettuata la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio del creditore, purché vi si trovino i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 841/2005) hanno precisato che nelle materie sottoposte al rito del lavoro (artt. 409 e 442 c.p.c.), la competenza territoriale per l'opposizione all'esecuzione va determinata in base alle regole dell'art. 413 c.p.c., e non dell'art. 480 comma 3 c.p.c. (“La competenza territoriale a decidere
l'opposizione all'esecuzione, nelle materie indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., proposta prima dell'inizio della medesima (art. 615, primo comma, c.p.c.), è determinabile in
pagina 3 di 6 base alle regole dettate dall'art. 413, secondo comma, c.p.c., perché l'art. 618 bis, primo comma, c.p.c., rinvia alle norme previste per le controversie individuali di lavoro,
e non prevede una riserva di competenza del giudice dell'esecuzione, come invece dispone il secondo comma del medesimo art. 618 bis per l'opposizione all'esecuzione già iniziata o agli atti esecutivi. Né può ritenersi la competenza del giudice dell'esecuzione a decidere l'opposizione all'esecuzione non iniziata per effetto dell'art.
27, primo comma, c.p.c. — a norma del quale per l'opposizione all'esecuzione è competente il giudice dell'esecuzione — perché prima del suo inizio non è individuabile il luogo di essa, mentre il richiamo contenuto nella seconda parte dell'art. 27, primo comma, c.p.c., all'art. 480, n. 3, seconda parte, dello stesso codice — secondo il quale competente a decidere l'opposizione a precetto è il giudice dell'esecuzione, se il creditore procedente ha indicato, nel precetto, la sua residenza o ha eletto domicilio nel medesimo comune — perchè quest'ultima norma non è riferibile al processo del lavoro”.
Applicando i principi di diritto al caso di specie ne consegue che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società opposta è infondata, in quanto, tenuto conto dei criteri alternativi previsti dall'art. 413 c.p.c. per la cause nella materia lavoro, sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Velletri.
Nel merito, con riferimento alla validità del titolo esecutivo, si osserva che l'art. 474
c.p.c. dispone che l'esecuzione forzata non può avere luogo se non in virtù di un titolo esecutivo avente ad oggetto un diritto certo, liquido ed esigibile. Le S.U. della
Cassazione con la sentenza n. 11066/2012 hanno precisato che, qualora la sentenza contenga la condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato, ma comunque determinabile attraverso dati provenienti da fonti normative e con semplici calcoli aritmetici, costituisce valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.. Ed infatti, non è sulla base del documento/titolo esecutivo che inizia l'esecuzione forzata, ma sulla base di questo e del precetto, il quale a sua volta deve contenere la specificazione della prestazione alla parte obbligata che viene fatta dalla parte istante, al fine di consentirne lo spontaneo adempimento, nel termine dilatorio a tale scopo previsto dalla legge.
Nel caso in esame, a parere del giudicante, la sentenza della Corte territoriale non è né generica né poco chiara in quanto la Corte d'Appello dispone che: “In riforma della impugnata sentenza accerta che tra le parti è intercorso rapporto di lavoro subordinato dall'8.11.2016 al 2.9.2018 … e per l'effetto condanna la al Controparte_1 pagamento a favore di della minor somma di euro 9.876,36 a titolo Parte_2 di differenza retributive oltre accessori come per legge.
pagina 4 di 6 Compensa in ragione di 1/2 le spese del doppio grado e pone a carico della parte appellante la residua quota delle spese che liquida -per intero- quanto al primo grado in euro 2.200,00 e quanto all'appello in euro 1.900,00, oltre su tutte le somme il rimborso delle spese forfettarie nella misura prevista dalle disposizioni tempo per tempo vigenti.
IVA CPA di legge”.
Con specifico riferimento alla statuizione sulle spese processuali risulta, quindi, con assoluta certezza che la Corte ha liquidato le spese del primo grado per l'intero in €
2.200 e quelle del secondo grado per l'intero in € 1.900 (per un importo complessivo di
€ 4.100); ne ha, quindi, disposto la compensazione della metà; ha, infine, posto a carico dell'appellante il pagamento della residua metà (pari ad € 2.050), Controparte_1 maggiorata delle spese forfettarie nella misura prevista dalle disposizioni di legge (15%)
IVA e CPA (4%).
In conclusione, pacifica la circostanza che la società ha diritto a recuperare € 8.268,92 quale maggior somma corrisposta in virtù della sentenza di primo grado del Tribunale di Velletri rispetto a quella riconosciuta come spettante alla dalla Corte Pt_1
d'Appello a titolo di differenze retributive (importo peraltro non specificamente contestato dalla odierna opponente nel suo ammontare), ne deriva che, sottraendo da detto importo le somme di € 1.315,60 -pari al 50% delle spese del primo grado- e di €
1.136,20 -pari al 50% delle spese del giudizio di appello-, dovute dalla società alla lavoratrice, si ottiene esattamente l'importo precettato di € 5.816,82.
La quantificazione del credito operata dalla nell'atto di precetto, coerente CP_1 con la sentenza della Corte territoriale, è quindi immune da vizi logici ed errori di calcolo.
Con riferimento alla domanda/eccezione (riconvenzionale) proposta dalla odierna opponente si osserva che, diversamente da quanto dedotto dal procuratore della società opposta, la giurisprudenza di legittimità afferma che, nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., il debitore esecutato può chiedere, non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna dello stesso al pagamento dell'eccedenza rispetto al controcredito opposto in compensazione e, a sua volta, il creditore opposto può formulare domande riconvenzionali, poiché, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, trovano applicazione le regole generali in tema di cumulo oggettivo e di connessione per riconvenzione, in conformità al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria.
pagina 5 di 6 Inoltre, come è noto, l'istituto della compensazione regolato dagli artt. 1241 ss. c.c.
è uno dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento che ha luogo, secondo quanto prevede la norma codicistica, “quando due persone sono obbligate
l'una verso l'altra”. Deve trattarsi, quindi, di prestazioni di dare/avere omogenee aventi ad oggetto beni fungibili ed esigibili, in primis le obbligazioni pecuniarie. Il credito portato in compensazione, inoltre, deve essere liquido, ossia avere un ammontare determinato o determinabile mediante operazioni di mero conteggio aritmetico
(quantum) e caratterizzato dalla “certezza” in merito alla sua stessa esistenza (an). In sintesi dunque, se il credito opposto in compensazione non esiste, oppure è illiquido, e non è di pronta e facile liquidazione, l'eccezione di compensazione va rigettata.
Nel caso che ci occupa l'opponente chiede in via riconvenzionale/eccepisce in compensazione un credito risarcitorio che ictu oculi non è liquido né di pronta liquidazione, neanche nel suo importo minimo, posto che il danno da omessa contribuzione consiste nelle perdita della pensione. Si tratta, dunque, di un danno futuro che, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, non può considerarsi realizzato. A ciò si aggiunga che il danno per il lavoratore (consistente nel mancato conseguimento della pensione o nel conseguimento di un trattamento pensionistico di importo inferiore) potrebbe non derivare dall'inadempimento contrattuale di un determinato datore di lavoro per avere omesso, in tutto o in parte, il pagamento dei contributi. Ne è prova che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno in parola, in aderenza al disposto dell'articolo 2935 c.c., decorre dal momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile.
Ciò posto, e considerato che la quantificazione del danno futuro operata dal procuratore della opponente deve ritersi, per quanto detto, destituita di fondamento,
potrebbe al più ottenere nel presente giudizio una condanna Parte_1 risarcitoria generica a cui non ha evidentemente interesse e che, infatti, non è oggetto del petitum.
Per tutti i motivi esposti l'opposizione è infondata e non merita di essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo. Non sussistono, invece, a parere del giudicante i presupposti per la condanna della opponente al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Velletri, 12 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI sezione lavoro 1° grado
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Raffaella Falcione quale Giudice del lavoro, preso atto del “Deposito di note scritte” di cui all'art. 127 ter del D.lgs. n. 149/2022, in sostituzione dell'udienza dell'11/02/2025 ha emesso la seguente
SENTENZA COMPLETA DI DISPOSITIVO E DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 127 Ter e 429 C.P.C.
nella causa lavoro di I grado iscritta al n. 6670 del Ruolo Generale dell'anno 2023 vertente tra
Ricorrente – Opponente Parte_1
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Paola Ragozzo e Umberto Frondaroli
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Resistente – Controparte_1
Opposta
Rappresentata e difesa dagli Avv.ti Daniele La Salvia e Giuseppe Rosella
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza o eccezione disattesa,
1. Rigetta l'opposizione.
2. Condanna a rimborsare alla società le spese Parte_1 Controparte_1 processuali liquidate in complessivi € 2.000.00 oltre IVA CPA e spese generali pagina 1 di 6 come per legge.
3. Rigetta la domanda di condanna dell'opponente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente epigrafata con ricorso depositato il 29.12.2023, ritualmente notificato, propone opposizione all'esecuzione, ai sensi degli artt. 615 comma 1 e 618 bis c.p.c., avverso l'atto di precetto notificato in data 6.12.2023, su istanza della società
[...]
per la somma di € 5.816,82 a titolo di ripetizione somme giusta Sentenza CP_1 della Corte d'Appello di Roma n. 3291/2023 del 26.09.2023, oltre compensi professionali dell'atto di precetto spese e oneri di legge, per un importo complessivo di
€ 6.099,07. Eccepisce che la somma di cui viene richiesto il pagamento è stata determinata sulla base di un ragionamento di calcolo che palesa evidenti errori e che la non chiarezza della Sentenza della Corte territoriale, avverso cui è stato proposto ricorso per Cassazione, non soddisfa i requisiti di validità del titolo esecutivo di cui all'art. 474 c.p.c.. Riferisce, infine, che la società non ha adempiuto Controparte_1 all'obbligazione di regolarizzare la sua posizione contributiva con riferimento al rapporto di lavoro intercorso tra le parti dall'8.11.2016 al 20.09.2018 (giudizialmente e definitivamente accertato dalla Core d'Appello), per cui, in via riconvenzionale, chiede che la società convenuta sia condannata a risarcirle il danno conseguente all'omesso versamento dei contributi prescritti, quantificato in € 9.876,36 corrispondente alla somma di cui alla condanna statuita dalla Sentenza di secondo grado, compensando la predetta somma con quella minore riconosciuta alla società. Allega documentazione.
La società si costituisce in giudizio e, in via preliminare, eccepisce Controparte_1
l'incompetenza territoriale del Tribunale di Velletri in favore del Tribunale di Latina sia per essere il giudice naturale dell'esecuzione, sia in quanto nell'atto di precetto ha eletto domicilio in Latina presso lo studio dell'Avv.to La Salvia. Nel merito evidenzia che la sentenza della Corte d'Appello, nella parte dispositiva, ha statuito con chiarezza che l'odierna opponente era creditrice della minor somma di € 9.876,36 a titolo di differenze retributive, oltre accessori, e che veniva disposta la compensazione in ragione di 1/2 delle spese legali del doppio grado, ponendo a carico della società appellante la quota residua. Ne consegue, che ha diritto a ripetere la differenza tra la maggior somma pagata in esecuzione della sentenza di primo grado e quella oggetto della predetta condanna, detratte le spese processuali del primo e del secondo grado del giudizio compensate per la metà. Eccepisce, infine, l'inammissibilità della domanda riconvenzionale in quanto l'ambito del giudizio di opposizione all'esecuzione è
pagina 2 di 6 circoscritto alla contestazione del diritto della parte a procedere ad esecuzione forzata, con la conseguenza che non è consentito proporre, ed al giudice esaminare, questioni diverse da quelle che attengono all'esistenza o alla validità del titolo esecutivo, salvo il caso di espressa accettazione del contraddittorio, non consentita nel caso di specie.
Allega documentazione.
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti ritenuta sufficiente ai fini della decisione. All'esito del deposito di note di udienza, ex art. 127 ter c.p.c.
(ammissibili solo con riferimento alle istanze e conclusioni non avendo i procuratori delle parti chiesto di essere autorizzati al deposito di note di discussione ex art. 429
c.p.c.), il giudice decideva la causa con sentenza completa di dispositivo ed esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c..
Così riassunto il thema decidendum osserva il giudicante, in via preliminare, che la qualificazione giuridica dell'opposizione spetta al giudice, anche a prescindere dalla intestazione formale utilizzata dall'opponente, per cui appare utile rammentare che l'opposizione all'esecuzione proposta ai sensi dell'art. 615 c.p.c. (preventiva o successiva) ha lo scopo di contestare il diritto del creditore a procedere all'esecuzione
(an dell'esecuzione) che può discendere dall'inefficacia del titolo esecutivo, originaria o sopravvenuta;
dalla nullità dell'atto contenente il titolo esecutivo, giudiziale o stragiudiziale;
dall'inesistenza del titolo esecutivo. Inoltre, l'opposizione all'esecuzione può essere promossa anche qualora il debitore eccepisca che nel precetto gli vengono richiesti in pagamento importi superiori a quelli riconosciuti dal titolo esecutivo.
Quanto ai termini, l'opposizione preventiva all'esecuzione può essere proposta dalla data di notificazione del precetto;
l'opposizione successiva può essere proposta fino al termine ultimo previsto dall'art. 615 comma 2 c.p.c.. Nel caso in esame l'azione va quindi correttamente qualificata come opposizione all'esecuzione.
La competenza per territorio è, quindi, determinata ai sensi dell'art. 27 c.p.c. per cui è competente il giudice del luogo dell'esecuzione; per l'opposizione al precetto, invece, è competente il giudice del luogo in cui è effettuata la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio del creditore, purché vi si trovino i beni del debitore da sottoporre ad esecuzione. Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 841/2005) hanno precisato che nelle materie sottoposte al rito del lavoro (artt. 409 e 442 c.p.c.), la competenza territoriale per l'opposizione all'esecuzione va determinata in base alle regole dell'art. 413 c.p.c., e non dell'art. 480 comma 3 c.p.c. (“La competenza territoriale a decidere
l'opposizione all'esecuzione, nelle materie indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c., proposta prima dell'inizio della medesima (art. 615, primo comma, c.p.c.), è determinabile in
pagina 3 di 6 base alle regole dettate dall'art. 413, secondo comma, c.p.c., perché l'art. 618 bis, primo comma, c.p.c., rinvia alle norme previste per le controversie individuali di lavoro,
e non prevede una riserva di competenza del giudice dell'esecuzione, come invece dispone il secondo comma del medesimo art. 618 bis per l'opposizione all'esecuzione già iniziata o agli atti esecutivi. Né può ritenersi la competenza del giudice dell'esecuzione a decidere l'opposizione all'esecuzione non iniziata per effetto dell'art.
27, primo comma, c.p.c. — a norma del quale per l'opposizione all'esecuzione è competente il giudice dell'esecuzione — perché prima del suo inizio non è individuabile il luogo di essa, mentre il richiamo contenuto nella seconda parte dell'art. 27, primo comma, c.p.c., all'art. 480, n. 3, seconda parte, dello stesso codice — secondo il quale competente a decidere l'opposizione a precetto è il giudice dell'esecuzione, se il creditore procedente ha indicato, nel precetto, la sua residenza o ha eletto domicilio nel medesimo comune — perchè quest'ultima norma non è riferibile al processo del lavoro”.
Applicando i principi di diritto al caso di specie ne consegue che l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla società opposta è infondata, in quanto, tenuto conto dei criteri alternativi previsti dall'art. 413 c.p.c. per la cause nella materia lavoro, sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Velletri.
Nel merito, con riferimento alla validità del titolo esecutivo, si osserva che l'art. 474
c.p.c. dispone che l'esecuzione forzata non può avere luogo se non in virtù di un titolo esecutivo avente ad oggetto un diritto certo, liquido ed esigibile. Le S.U. della
Cassazione con la sentenza n. 11066/2012 hanno precisato che, qualora la sentenza contenga la condanna al pagamento di un credito non specificamente determinato, ma comunque determinabile attraverso dati provenienti da fonti normative e con semplici calcoli aritmetici, costituisce valido titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c.. Ed infatti, non è sulla base del documento/titolo esecutivo che inizia l'esecuzione forzata, ma sulla base di questo e del precetto, il quale a sua volta deve contenere la specificazione della prestazione alla parte obbligata che viene fatta dalla parte istante, al fine di consentirne lo spontaneo adempimento, nel termine dilatorio a tale scopo previsto dalla legge.
Nel caso in esame, a parere del giudicante, la sentenza della Corte territoriale non è né generica né poco chiara in quanto la Corte d'Appello dispone che: “In riforma della impugnata sentenza accerta che tra le parti è intercorso rapporto di lavoro subordinato dall'8.11.2016 al 2.9.2018 … e per l'effetto condanna la al Controparte_1 pagamento a favore di della minor somma di euro 9.876,36 a titolo Parte_2 di differenza retributive oltre accessori come per legge.
pagina 4 di 6 Compensa in ragione di 1/2 le spese del doppio grado e pone a carico della parte appellante la residua quota delle spese che liquida -per intero- quanto al primo grado in euro 2.200,00 e quanto all'appello in euro 1.900,00, oltre su tutte le somme il rimborso delle spese forfettarie nella misura prevista dalle disposizioni tempo per tempo vigenti.
IVA CPA di legge”.
Con specifico riferimento alla statuizione sulle spese processuali risulta, quindi, con assoluta certezza che la Corte ha liquidato le spese del primo grado per l'intero in €
2.200 e quelle del secondo grado per l'intero in € 1.900 (per un importo complessivo di
€ 4.100); ne ha, quindi, disposto la compensazione della metà; ha, infine, posto a carico dell'appellante il pagamento della residua metà (pari ad € 2.050), Controparte_1 maggiorata delle spese forfettarie nella misura prevista dalle disposizioni di legge (15%)
IVA e CPA (4%).
In conclusione, pacifica la circostanza che la società ha diritto a recuperare € 8.268,92 quale maggior somma corrisposta in virtù della sentenza di primo grado del Tribunale di Velletri rispetto a quella riconosciuta come spettante alla dalla Corte Pt_1
d'Appello a titolo di differenze retributive (importo peraltro non specificamente contestato dalla odierna opponente nel suo ammontare), ne deriva che, sottraendo da detto importo le somme di € 1.315,60 -pari al 50% delle spese del primo grado- e di €
1.136,20 -pari al 50% delle spese del giudizio di appello-, dovute dalla società alla lavoratrice, si ottiene esattamente l'importo precettato di € 5.816,82.
La quantificazione del credito operata dalla nell'atto di precetto, coerente CP_1 con la sentenza della Corte territoriale, è quindi immune da vizi logici ed errori di calcolo.
Con riferimento alla domanda/eccezione (riconvenzionale) proposta dalla odierna opponente si osserva che, diversamente da quanto dedotto dal procuratore della società opposta, la giurisprudenza di legittimità afferma che, nell'ambito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c., il debitore esecutato può chiedere, non solo l'accertamento dell'inesistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente, ma anche la condanna dello stesso al pagamento dell'eccedenza rispetto al controcredito opposto in compensazione e, a sua volta, il creditore opposto può formulare domande riconvenzionali, poiché, trattandosi di un ordinario giudizio di cognizione, trovano applicazione le regole generali in tema di cumulo oggettivo e di connessione per riconvenzione, in conformità al principio di ragionevole durata del processo e al divieto di inutile dispendio dell'attività giudiziaria.
pagina 5 di 6 Inoltre, come è noto, l'istituto della compensazione regolato dagli artt. 1241 ss. c.c.
è uno dei modi di estinzione delle obbligazioni diversi dall'adempimento che ha luogo, secondo quanto prevede la norma codicistica, “quando due persone sono obbligate
l'una verso l'altra”. Deve trattarsi, quindi, di prestazioni di dare/avere omogenee aventi ad oggetto beni fungibili ed esigibili, in primis le obbligazioni pecuniarie. Il credito portato in compensazione, inoltre, deve essere liquido, ossia avere un ammontare determinato o determinabile mediante operazioni di mero conteggio aritmetico
(quantum) e caratterizzato dalla “certezza” in merito alla sua stessa esistenza (an). In sintesi dunque, se il credito opposto in compensazione non esiste, oppure è illiquido, e non è di pronta e facile liquidazione, l'eccezione di compensazione va rigettata.
Nel caso che ci occupa l'opponente chiede in via riconvenzionale/eccepisce in compensazione un credito risarcitorio che ictu oculi non è liquido né di pronta liquidazione, neanche nel suo importo minimo, posto che il danno da omessa contribuzione consiste nelle perdita della pensione. Si tratta, dunque, di un danno futuro che, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, non può considerarsi realizzato. A ciò si aggiunga che il danno per il lavoratore (consistente nel mancato conseguimento della pensione o nel conseguimento di un trattamento pensionistico di importo inferiore) potrebbe non derivare dall'inadempimento contrattuale di un determinato datore di lavoro per avere omesso, in tutto o in parte, il pagamento dei contributi. Ne è prova che la prescrizione del diritto al risarcimento del danno in parola, in aderenza al disposto dell'articolo 2935 c.c., decorre dal momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile.
Ciò posto, e considerato che la quantificazione del danno futuro operata dal procuratore della opponente deve ritersi, per quanto detto, destituita di fondamento,
potrebbe al più ottenere nel presente giudizio una condanna Parte_1 risarcitoria generica a cui non ha evidentemente interesse e che, infatti, non è oggetto del petitum.
Per tutti i motivi esposti l'opposizione è infondata e non merita di essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come in dispositivo. Non sussistono, invece, a parere del giudicante i presupposti per la condanna della opponente al risarcimento del danno da lite temeraria ex art. 96 c.p.c..
Velletri, 12 febbraio 2025 Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Raffaella Falcione
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