TRIB
Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 01/10/2025, n. 3532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3532 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
Il giudice della Sezione lavoro del Tribunale di Bari, dott. Vincenzo Maria
Tedesco, ha pronunziato all'udienza del 01.10.2025 la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio iscritto al n. 9777 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2024 vertente
TRA
, c.f. , rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1 avv.ti Leonardo Goffredo e Fabrizio Carbonara;
Ricorrente
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e
[...] difesa dagli avv.ti Raffaella Travi, Marilena Lepore e Michele Di Landro;
Resistente
OGGETTO: risarcimento danni - pronta disponibilità attiva.
******
Con ricorso depositato in data 25.07.2024 ha premesso di Parte_1 essere Infermiere alle dipendenze della convenuta.
Ha esposto di aver effettuato, per il periodo dal 01.07.2014 al 31.12.2023, servizio di pronta disponibilità notturna e/o festiva.
A questo proposito, ha evidenziato, come rilevabile dai cartellini di presenza allegati, di aver espletato il servizio di pronta disponibilità attiva nelle giornate destinate al riposo domenicale e/o festivo senza che la convenuta concedesse alcun riposo compensativo, come stabilito dalla vigente disciplina legislativa e contrattuale, così perdendo il proprio diritto al riposo settimanale.
Ha adito, pertanto, il giudice del lavoro del Tribunale di Bari, chiedendo la condanna dell' convenuta al risarcimento del danno da usura CP_1 psicofisica, nella misura di una giornata lavorativa non festiva per ogni riposo settimanale perduto (ovvero nell'altra misura ritenuta di giustizia o di equità).
Instauratosi il contraddittorio, l' si è costituita in giudizio Controparte_1 ed ha evidenziato la assoluta infondatezza dell'avversa pretesa, della quale ha invocato il rigetto, con rivalsa delle spese di lite.
In via preliminare, ha eccepito l'intervenuta prescrizione dei crediti asseritamente maturati dal ricorrente prima del quinquennio (o del decennio) antecedente alla data di notifica dell'atto introduttivo della controversia.
Nel merito, ha negato che il lavoratore istante avesse svolto turni di reperibilità senza successivo riposo compensativo.
Ha precisato, poi, che in base al disposto della legge (art. 9, comma 1,
D.Lgs. 66/2003), “il periodo di riposo di 24 ore consecutive ogni 7 giorni di lavoro è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni” e che l'indicazione dei singoli turni di reperibilità attiva da parte ricorrente non avesse dato prova della mancata fruizione del riposo settimanale anche nella settimana successiva.
Ha allegato anche l'omessa quantificazione e dunque la mancata articolazione di conteggi analitici.
Per ultimo, ha invocato, per il triennio 2020-2022, la non imputabilità in capo all'azienda degli eventuali inadempimenti in merito ai riposi settimanali, in ragione dell'emergenza pandemica da ID -19.
Pag. 2 di 11 All'odierna udienza la causa è stata decisa mediante pubblica lettura delle motivazioni e del dispositivo della presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell'art. 9 D.Lgs. 66/2003, il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero.
Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni.
Fanno eccezione:
a) le attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale;
b) le attività caratterizzate da periodi di lavoro frazionati durante la giornata;
c) per il personale che lavora nel settore dei trasporti ferroviari: le attività discontinue;
il servizio prestato a bordo dei treni;
le attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario che assicurano la continuità e la regolarità del traffico ferroviario.
I contratti collettivi possono stabilire previsioni diverse, nel rispetto delle condizioni previste dall'articolo 17, comma 4.
Il riposo di ventiquattro ore consecutive può essere fissato in un giorno diverso dalla domenica e può essere attuato mediante turni per il personale interessato a modelli tecnico-organizzativi di turnazione particolare ovvero addetto alle attività aventi le seguenti caratteristiche:
“… d) i servizi ed attività il cui funzionamento domenicale corrisponda ad esigenze tecniche ovvero soddisfi interessi rilevanti della collettività ovvero sia di pubblica utilità …”.
Pag. 3 di 11 Sono fatte salve le disposizioni speciali che consentono la fruizione del riposo settimanale in giorno diverso dalla domenica, nonché le deroghe previste dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370.
Ove la prestazione lavorativa sia stata resa in violazione della disciplina del riposo settimanale, la condotta datoriale si pone in contrasto con l'art. 36, comma 3, Cost. e, pertanto, il lavoratore oltre alla retribuzione spettante per la giornata lavorativa svolta, ha diritto ad un'ulteriore somma, avente natura risarcitoria, per il danno da usura psico fisica derivante dal mancato godimento del riposo settimanale, la cui esistenza è presunta nell'an, in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre, ai fini della determinazione del quantum, occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva (Cass. 17966/2016;
Cass. 15699/2015; Cass. 14710/2015).
L'interesse del lavoratore leso dall'inadempimento datoriale, infatti, “ha una diretta copertura costituzionale nell'art. 36 Cost., sicché la lesione dell'interesse espone direttamente il datore al risarcimento del danno”.
La regola generale è, in effetti, costituita dal diritto a fruire di un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive ogni sei giorni di lavoro, atteso che la locuzione "ogni sette giorni" sta a indicare la cadenza della fruizione del riposo, appunto settimanale, e non alla fruizione del riposo dopo sette giorni lavorativi (Cass. 155995/2015).
Per quanto di interesse, dunque, il riposo settimanale è un diritto autonomo e specificamente tutelato dalla legge, e che non è analogo a, o sostituibile con, la distribuzione del riposo su base oraria, per così dire, spalmata, sull'arco dei sette giorni, nè può essere superato con la sua monetizzazione, ancorchè maggiormente remunerata a titolo di lavoro straordinario, trattandosi di diritto (non solo al riposo giornaliero) garantito a tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore, e riconducibile in ultima istanza all'area di tutela presidiata dall'art. 2087 c.c. (Cass. 8508/2023).
Pag. 4 di 11 Ciò, con la precisazione che “nell'ipotesi in cui sussiste una perdita definitiva del riposo settimanale, il danno da usura psico -fisica può essere liquidato in via equitativa, a prescindere dalla prova del pregiudizio subito, mentre nell'ipotesi dello slittamento del riposo compensativo devono essere fornite la specifica allegazione e la prova circa i danni riportati dal lavoratore” (Cons. St. 5269/2022; Cass. 41889/2021). Infatti, i principi affermati dalla stessa Cassazione con riferimento al danno da usura psico- fisica per mancata fruizione dei riposi settimanali non possono essere trasporti allo slittamento del riposo in giorno non consecutivo al sesto e non domenicale;
ciò sulla base del D.Lgs. n. 66 del 2003, art. 9, che consente deroghe alla fruizione del riposo settimanale nel settimo giorno, in relazione dalla particolare natura dell'attività esercitata o alle previsioni della contrattazione collettiva, e della giurisprudenza della Corte costituzionale, per cui l'art. 36 Cost., comma 3, garantisce al lavoratore un diritto perfetto e irrinunciabile al riposo settimanale, ma con il termine riposo settimanale "il costituente ha inteso esprimere sostanzialmente il concetto della periodicità del riposo, nel rapporto di un giorno su sei di lavoro, senza con ciò escludere la possibilità di discipline difformi in relazione alla diversa qualità ed alla varietà di tipi del lavoro, sempreché si tratti di situazioni idonee a giustificare un regime eccezionale, con riguardo ad altri apprezzabili interessi, e comunque non vengano superati i limiti di ragionevolezza sia rispetto alle esigenze particolari della specialità del lavoro, sia rispetto alla tutela degli interessi del lavoratore soprattutto per quanto riguarda la salute dello stesso". Inoltre, poiché l'esercizio del diritto del lavoratore al riposo periodico viene regolato in modo assai vario, per essere adattato alle esigenze di lavori di ogni specie, e poiché non c'è una costituzionale riserva di legge, la relativa disciplina può essere disposta non solo da norme di legge, ma anche da contratti collettivi aventi forza di legge, da altri contratti sia collettivi che individuali, o da regolamenti.
Pag. 5 di 11 Passando ora ad esaminare la fattispecie controversa, la difesa dell' come Controparte_1 visto, ha dedotto in primo luogo in ordine alla carenza assertiva ed asseverativa in cui sarebbe incappata parte ricorrente.
Siffatta censura non può – però - essere condivisa.
Infatti, sono state versate in atti tutte le tabelle delle timbrature mensili e, da esse, è dato evincere sia i casi in cui è stata resa la prestazione lavorativa, sia – correlativamente – i casi in cui non vi è / vi è stato riposo settimanale o compensativo.
Nel caso in esame, quindi, come richiesto nell'atto introduttivo della controversia, si discorre dell'obbligo datoriale di compensare i giorni destinati al riposo, che siano stati viceversa lavorati.
Dunque, ci si muove sul presupposto che il ricorrente aveva già esaurito il proprio orario normale settimanale e l'unico aspetto dirimente, ai fini della presente decisione, riguarda la verifica circa l'omessa attuazione, da parte della parte datoriale resistente, dei vincoli discendenti dai principi costituzionali, dalla normativa europea e dall'ordinamento sanitario.
Per quel che interessa nella presente sede, in forza dell'art. 29 del C.C.N.L.
21.5.2018 (Personale non dirigente Sanità):
“il riposo settimanale coincide di norma con la giornata domenicale. Il numero dei riposi settimanali spettanti a ciascun dipendente è fissato in numero di 52 all'anno, indipendentemente dalla forma di articolazione dell'orario di lavoro. In tale numero non sono conteggiate le domeniche ricorrenti durante i periodi di assenza per motivi diversi dalle ferie”,
“ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato fra il dipendente ed il dirigente responsabile della struttura, avuto riguardo alle esigenze di servizio”,
“il riposo settimanale non è rinunciabile e non può essere monetizzato”,
Pag. 6 di 11 “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
Pertanto, il diritto al risarcimento va accordato in ogni caso di mancato godimento del giorno di riposo nelle settimane successive, come contemplato nella contrattazione collettiva richiamata dallo stesso odierno istante (“ove non possa essere fruito nella giornata domenicale, il riposo settimanale deve essere fruito di norma entro la settimana successiva, in giorno concordato”).
Tanto chiarito, la pretesa attorea non può giudicarsi fondata rispetto alle settimane in cui il riposo settimanale, malgrado la domenica lavorata, è stato comunque fruito entro la settimana successiva.
La pretesa risarcitoria di parte attrice è, viceversa, fondata rispetto alle altre settimane dedotte in giudizio, ossia
- per l'anno 2014
3 Agosto – 25 Dicembre - 26 Dicembre - 28 Dicembre
- per l'anno 2015
4 Gennaio - 29 Novembre
- per l'anno 2016
24 Luglio - 21 Agosto – 28 Agosto – 23 Ottobre - 30 Ottobre - 1° Novembre
- per l'anno 2017
25 Giugno - 23 Luglio - 30 Luglio
- per l'anno 2018
1 Luglio – 12 Agosto – 15 Agosto – 30 Dicembre
- per l'anno 2019
1 Gennaio - 6 Gennaio – 11 Agosto - 15 Agosto – 8 Settembre - 24
Novembre
- per l'anno 2020
Pag. 7 di 11 29 Marzo – 5 Aprile – 25 Aprile – 26 Aprile – 1° Maggio – 3 Maggio – 10
Maggio – 31 Maggio – 2 Giugno – 7 Giugno – 19 Luglio – 26 Luglio – 2
Agosto – 15 Agosto – 16 Agosto – 29 Novembre – 6 Dicembre – 8
Dicembre - 20 Dicembre – 25 Dicembre - 26 Dicembre - 27 Dicembre
- per l'anno 2021
1° Gennaio - 3 Gennaio - 6 Gennaio - 21 Febbraio – 28 Febbraio – 18
Luglio – 14 Novembre – 21 Novembre
- per l'anno 2022
11 Dicembre – 26 Dicembre
- per l'anno 2023
16 Luglio non dovendosi trascurare il precetto di legge che esige il cumulo con il riposo giornaliero.
Il solo fatto che, in questi ultimi casi appena menzionati, siano trascorse 24 ore - tra la fine di un turno giornaliero e l'inizio di quello del giorno immediatamente successivo – non può ritenersi sufficiente a ritenere garantita la tutela prevista dall'art. 9 D.Lgs. 66/2003 e dalla contrattazione collettiva di Comparto (nelle varie formulazioni succedutesi ratione temporis), in assenza di successivi riposi compensativi, atteso che si rientra, in tale ambito, nell'esclusiva sfera di operatività del riposo giornaliero senza che sia anche fruito il riposo settimanale.
Nella sostanza, infatti, ci si trova al cospetto di sette giorni consecutivi lavorati.
Come pure occorre osservare, conformemente a quanto già affermato da questo Tribunale, che sussiste inadempimento della datrice di lavoro anche quando il dipendente, nelle settimane seguenti alla domenica di pronta disponibilità attiva (o comunque alla domenica lavorata, dopo 6 giorni consecutivi di lavoro), abbia fruito di ferie (lo stesso dicasi per i permessi ex lege 104/1992), aggiungendosi queste ultime – di diritto - al riposo per cui è
Pag. 8 di 11 causa (viceversa relativo alla settimana precedente, integralmente lavorata).
Entro questi limiti, dunque, la domanda attorea dev'essere accolta, non essendo in primis fondata l'eccezione di prescrizione quinquennale e, operando la durata decennale (trattandosi di diritto al risarcimento danni da inadempimento), il termine è stato interrotto con PEC di messa in mora ricevuto dalla parte datoriale pubblica in data 07.06.2024.
Nè, in senso ostativo all'accoglimento della domanda, vale l'eccezione relativa alla genericità della pretesa, per omessa sua quantificazione mediante conteggio.
Sul tema occorre osservare come la giurisprudenza di legittimità abbia fornito utili indicazioni: si allude, in particolare, a Cass. S.U. 29862/2022, la quale ha ribadito che “il nostro ordinamento costituzionale e processuale è imperniato sui principi di libertà del diritto di azione (art. 24 Cost.), e la libertà del diritto di azione si manifesta ovviamente con la facoltà dell'attore di stabilire, in totale libertà, cosa chiedere, quanto chiedere e quando chiedere, con l'unico limite del divieto di abuso del diritto”.
Seguendo questa prospettiva, anche nella presente controversia deve ritenersi valido il principio di diritto secondo cui, se la domanda può essere legittimamente rivolta ab origine ad ottenere una condanna generica, senza che sia necessario il consenso del convenuto – poiché tale facoltà costituisce infatti espressione del principio di libera scelta delle forme di tutela offerte dall'ordinamento -, spetterà poi al convenuto stesso, ove lo ritenga, formulare domanda riconvenzionale di accertamento dell'insussistenza del credito (in tal senso, in tema di domanda di risarcimento del danno, si veda, di nuovo, Cass. S.U. 29862/2022).
Non rileva, inoltre, l'eccezione di parte convenuta relativa al triennio 2020-
2022, circa la non imputabilità alla stessa azienda ospedaliera del mancato riconoscimento dei riposi spettanti al ricorrente, a causa dell'emergenza
Pag. 9 di 11 sanitaria da ID -19. Difatti, la legislazione emergenziale non ha previsto alcuna sospensione della disciplina legislativa e contrattuale che prevede il riconoscimento del diritto al riposo settimanale.
In particolare, l'esigenza organizzativa legata alla necessità di implementazione del servizio per l'emergenza sanitaria, non può considerarsi alla stregua di un'impossibilità della prestazione di concessione del riposo compensativo.
In conclusione, per le predette 58 settimane, parte resistente va condannata al risarcimento del danno da usura psico – fisica.
In merito al criterio per determinare l'entità del danno, deve farsi riferimento a quanto deciso dalla Corte d'Appello di Bari.
Infatti, secondo quest'ultima, in difetto di una disposizione contrattuale idonea a disciplinare la fattispecie, occorre fare riferimento, come parametro equitativo, al compenso giornaliero ordinario, non essendo
“assolutamente detto che le (dovute) giornate di riposo compensativo
(illegittimamente) non fruite, sarebbero o avrebbero dovuto cadere in un giorno festivo”.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 9777 del ruolo generale lavoro dell'anno 2024, così provvede:
1) accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna parte resistente al risarcimento in favore del ricorrente del danno da usura psico-fisica nella misura del compenso giornaliero ordinario per 58 giornate di riposo settimanale non goduto, oltre accessori di legge;
2) condanna l' Controparte_1 in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, in favore del
[...]
Pag. 10 di 11 ricorrente, delle spese processuali, che liquida in complessivi € 2.000,00, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei difensori anticipatari.
Bari, 01.10.2025 Il giudice della Sezione lavoro
dott. Vincenzo Maria Tedesco
Pag. 11 di 11