Art. 2.
Mappatura delle esperienze e dei progetti gia' esistenti
1. Il Ministero dell'istruzione e del merito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva una mappatura delle esperienze e dei progetti, gia' esistenti negli istituti scolastici italiani, inerenti alla lotta contro la dispersione scolastica e la poverta' educativa. La mappatura e' corredata di un'analisi dell'impatto dei progetti e dei risultati prodotti.
Mappatura delle esperienze e dei progetti gia' esistenti
1. Il Ministero dell'istruzione e del merito, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva una mappatura delle esperienze e dei progetti, gia' esistenti negli istituti scolastici italiani, inerenti alla lotta contro la dispersione scolastica e la poverta' educativa. La mappatura e' corredata di un'analisi dell'impatto dei progetti e dei risultati prodotti.