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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 19/11/2025, n. 2837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2837 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3528/2024 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Zecca Giancosimo Parte_1
Ricorrente
CONTRO
- in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Graziuso Salvatore, come CP_1 da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato il 18.03.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui all'art.12 della legge n.118/71 - negato in sede amministrativa - e la condanna dell' al pagamento delle relative CP_1 prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. CP_ Instaurato il contraddittorio, l' eccepiva la inammissibilità della domanda e nel merito contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 19.11.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie
1 legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Tanto chiarito, venendo al merito, il ricorso è infondato.
Per l'ottenimento della pensione di inabilità civile occorre la totale inabilità della parte ex art.12 legge cit. secondo cui al comma 1 «Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di … annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità. …».
Nel caso di specie, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott.
ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante (“Cardiopatia ipertensiva;
Persona_1
- Poliartrosi e spondilodiscoartrosi in esiti di discectomia L5-S1 in obeso prima classe;
- BPCO;
- Sindrome ansioso depressiva;
- Ipertrofia prostatica benigna con stress incontinenza;
- MRGE e adenoma serrato del grosso intestino”) non risultano di entità tale da determinare la concessione della pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della legge n.118/71 (a tal fine occorrendo la totale inabilità della parte), riducendone invece la capacità lavorativa in misura pari all'80% da gennaio 2023 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 30.06.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Sebbene contestate da parte del ricorrente in sede di deposito di note di trattazione scritta, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Invero, viene in evidenza una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal
CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, tenuto anche conto che non risulta che il ricorrente abbia presentato osservazioni alla bozza di perizia.
In particolare, il ricorrente contesta “una valutazione ristretta delle patologie sofferte dal Sig. , le quali Pt_1 se adeguatamente quantificate avrebbero determinato una diversa valutazione” e conclude che una corretta valutazione di codici avrebbero portato al riconoscimento del beneficio richiesto in capo al ricorrente, chiedendo il rinnovo della CTU medico-legale. Sul punto il CTU ha già evidenziato nella
2 relazione peritale che “Per quanto attiene al computo degli stati invalidanti, le direttive del D.M. 05/02/1992 suggeriscono nel caso di infermità plurime, i criteri per giungere alla valutazione finale prevedendo il calcolo delle percentuali relative alle singole infermità tenendo presente che le invalidità dovute a menomazioni multiple per infermità tabellate e/o non tabellate possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni ovvero da una semplice loro coesistenza.
Sono funzionalmente in concorso tra loro, le menomazioni che interessano lo stesso organo o apparato. In alcuni casi, il concorso è direttamente tariffato in tabella, in tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a Valutazione complessiva, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato.
Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionali distinti tra loro. In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un Calcolo Riduzionistico mediante la formula di Balthazar.
Per ciò che attiene le risultanze dell'ATP svolto dal Dott. queste risultano pressoché sovrapponibili a quelle Per_2 rilevate dal sottoscritto, rilevando una ulteriore di malattia da reflusso gastro esofageo, adenoma serrato del grosso intestino ed un peggioramento del disturbo psichico.
Tuttavia, in definitiva, in accordo con la documentazione prodotta in atti e l'esame obiettivo espletato, è possibile affermare che le patologie sopra menzionate determinano un grado di invalidità pari alla misura dell'80% a decorrenza dal gennaio 2023”.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio possono essere compensate attesa la natura della controversia.
Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, 19.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza del 19.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 3528/2024 R.G., promossa da:
, rappresentato e difeso con mandato in atti dall'avv. Zecca Giancosimo Parte_1
Ricorrente
CONTRO
- in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso dall'Avv. Graziuso Salvatore, come CP_1 da procura generale indicata nella memoria difensiva
Resistente
Oggetto: Giudizio ex art. 445-bis, comma 6, c.p.c. per il riconoscimento della pensione di inabilità civile
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445-bis comma 6 c.p.c. depositato il 18.03.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe chiedeva il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile di cui all'art.12 della legge n.118/71 - negato in sede amministrativa - e la condanna dell' al pagamento delle relative CP_1 prestazioni, contestando le conclusioni raggiunte dal consulente tecnico in fase di accertamento tecnico preventivo, già introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c. CP_ Instaurato il contraddittorio, l' eccepiva la inammissibilità della domanda e nel merito contestava in fatto e diritto gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica e lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti, all'esito dell'udienza del 19.11.2025 la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
Giova preliminarmente riportare il contenuto dell'art. 445-bis c.p.c., recante “Accertamento tecnico preventivo obbligatorio”, il quale dispone che: “1. Nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità, disciplinati dalla legge 12 giugno 1984, n. 222, chi intende proporre in giudizio domanda per il riconoscimento dei propri diritti presenta con ricorso al giudice competente ai sensi dell'articolo 442 codice di procedura civile, presso il Tribunale nel cui circondario risiede l'attore, istanza di accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie
1 legittimanti la pretesa fatta valere. Il giudice procede a norma dell'articolo 696 - bis codice di procedura civile, in quanto compatibile nonché secondo le previsioni inerenti all'accertamento peritale di cui all'articolo 10, comma 6-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e all'articolo 195. (…) 6. Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
7. La sentenza che definisce il giudizio previsto dal comma precedente è inappellabile”.
Tanto chiarito, venendo al merito, il ricorso è infondato.
Per l'ottenimento della pensione di inabilità civile occorre la totale inabilità della parte ex art.12 legge cit. secondo cui al comma 1 «Ai mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico-sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell'interno, una pensione di inabilità di … annue da ripartire in tredici mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l'accertamento della inabilità. …».
Nel caso di specie, disposta la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, il CTU dott.
ha accertato che le patologie da cui è affetta parte istante (“Cardiopatia ipertensiva;
Persona_1
- Poliartrosi e spondilodiscoartrosi in esiti di discectomia L5-S1 in obeso prima classe;
- BPCO;
- Sindrome ansioso depressiva;
- Ipertrofia prostatica benigna con stress incontinenza;
- MRGE e adenoma serrato del grosso intestino”) non risultano di entità tale da determinare la concessione della pensione di inabilità civile di cui all'art. 12 della legge n.118/71 (a tal fine occorrendo la totale inabilità della parte), riducendone invece la capacità lavorativa in misura pari all'80% da gennaio 2023 (cfr. la relazione di consulenza tecnica depositata il 30.06.2025, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta).
Sebbene contestate da parte del ricorrente in sede di deposito di note di trattazione scritta, le conclusioni del C.T.U. possono essere condivise e poste a base della presente decisione: risultano, invero, logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, poiché frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche dell'istante e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
Invero, viene in evidenza una mera non condivisione della valutazione medico-legale effettuata dal
CTU, non accompagnata dalla sottoposizione al Tribunale di precisi argomenti sulla scorta dei quali ritenere necessaria la rinnovazione delle operazioni di consulenza tecnica, tenuto anche conto che non risulta che il ricorrente abbia presentato osservazioni alla bozza di perizia.
In particolare, il ricorrente contesta “una valutazione ristretta delle patologie sofferte dal Sig. , le quali Pt_1 se adeguatamente quantificate avrebbero determinato una diversa valutazione” e conclude che una corretta valutazione di codici avrebbero portato al riconoscimento del beneficio richiesto in capo al ricorrente, chiedendo il rinnovo della CTU medico-legale. Sul punto il CTU ha già evidenziato nella
2 relazione peritale che “Per quanto attiene al computo degli stati invalidanti, le direttive del D.M. 05/02/1992 suggeriscono nel caso di infermità plurime, i criteri per giungere alla valutazione finale prevedendo il calcolo delle percentuali relative alle singole infermità tenendo presente che le invalidità dovute a menomazioni multiple per infermità tabellate e/o non tabellate possono risultare da un concorso funzionale di menomazioni ovvero da una semplice loro coesistenza.
Sono funzionalmente in concorso tra loro, le menomazioni che interessano lo stesso organo o apparato. In alcuni casi, il concorso è direttamente tariffato in tabella, in tutti gli altri casi, valutata separatamente la singola menomazione, si procede a Valutazione complessiva, che non deve di norma consistere nella somma aritmetica delle singole percentuali, bensì in un valore percentuale proporzionale a quello tariffato per la perdita totale anatomo-funzionale dell'organo o dell'apparato.
Sono in coesistenza le menomazioni che interessano organi ed apparati funzionali distinti tra loro. In questi casi, dopo aver effettuato la valutazione percentuale di ciascuna menomazione si esegue un Calcolo Riduzionistico mediante la formula di Balthazar.
Per ciò che attiene le risultanze dell'ATP svolto dal Dott. queste risultano pressoché sovrapponibili a quelle Per_2 rilevate dal sottoscritto, rilevando una ulteriore di malattia da reflusso gastro esofageo, adenoma serrato del grosso intestino ed un peggioramento del disturbo psichico.
Tuttavia, in definitiva, in accordo con la documentazione prodotta in atti e l'esame obiettivo espletato, è possibile affermare che le patologie sopra menzionate determinano un grado di invalidità pari alla misura dell'80% a decorrenza dal gennaio 2023”.
Per le ragioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di giudizio possono essere compensate attesa la natura della controversia.
Le spese della CTU, già liquidate con separato decreto in atti, restano poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali;
- pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU. CP_1
Lecce, 19.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Francesca Costa
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