Articolo 18 della Legge 24 gennaio 1979, n. 18
Articolo 17Articolo 19
Versione
14 febbraio 1979
Art. 18.
L'ufficio elettorale provinciale compie le operazioni di cui all' articolo 76 del testo unico 30 marzo 1957, n. 361 , e successive modificazioni. Successivamente, sulla base dei verbali di scrutinio trasmessi dagli uffici di sezione di tutti i comuni della provincia, facendosi assistere, ove lo ereda, da uno o piu' esperti scelti dal presidente, procede alle seguenti operazioni:
1) somma i voti ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della provincia compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76;
2) somma i voti di preferenza riportati da ciascun candidato compresi quelli di cui al numero 2) del citato articolo 76.
Di tutte le operazioni dell'ufficio elettorale provinciale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale.
Uno degli esemplari deve essere inviato, a mezzo di apposito corriere, all'ufficio elettorale circoscrizionale, che ne rilascia ricevuta.
Il secondo esemplare, con i documenti annessi, con gli eventuali reclami presentati avverso le operazioni elettorali e con i verbali delle sezioni ed i relativi atti e documenti ad essi allegati, nonche' i plichi di cui al terzo comma dell'articolo 72 del testo unico suddetto, sono depositati presso la cancelleria del tribunale.
Entrata in vigore il 14 febbraio 1979
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